Decreto cautelare 23 giugno 2025
Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00297/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03126/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3126 del 2025, proposto da
AN ER WE, rappresentata e difesa dall'avvocato Stella Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del Provvedimento CAT.A12/2025/Imm/1sez/ Dinieghi n.67, del 27.03.2025 e notificato nella medesima data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa MA ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 24 maggio 2025 e depositato il 22 giugno 2025, la ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento del 27 marzo 2025, con cui la Questura di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda di permesso di soggiorno per residenza elettiva.
La ricorrente espone che: - è cittadina americana presente sul nostro territorio dal 2018 unitamente al marito IS OH D; - la ricorrente è una scrittrice (uno dei suoi libri è stato presentato presso la facoltà di scienze politiche della Università Federico II e, al momento, la ricorrente sta lavorando alla stesura di una ulteriore opera, pensata a Napoli e che ha proprio questa città come ambientazione); - la ricorrente e il marito vivono da più di otto anni a Napoli, hanno un domicilio stabile, in Via San Pietro a Majella 6, e sono inseriti nella comunità (svolgono attività culturale e sociale a Napoli unitamente al consigliere della Seconda Municipalità) mentre ormai non hanno legami con gli Stati Uniti; - dispongono di un reddito annuale di circa trentacinquemila euro; - in data 19 luglio 2024 la ricorrente e il marito hanno presentato istanza di permesso di soggiorno per residenza elettiva presso la Questura di Napoli, attraverso il kit postale; - in data 27 marzo 2024, la ricorrente veniva convocata presso gli Uffici della Questura dove le veniva notificato il decreto che dichiara l’inammissibilità della domanda, in quanto la richiesta era stata presentata senza uno specifico visto di ingresso nel territorio dello Stato, e il decreto di espulsione con contestuale ordine di allontanamento.
La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnato decreto di inammissibilità per violazione della disciplina di settore ed eccesso di potere, in quanto, in sostanza, l’aspetto formale dell’assenza dello specifico visto sarebbe recessivo in presenza dei requisiti per richiedere il titolo, nonché per violazione delle garanzie partecipative.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1516 del 2025 il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito le parti non hanno depositato ulteriori memorie né documentazione.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, considerato che: - l’art. 11 c. 1 lett. c-quater del D.P.R. n. 394/99 consente il rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva in presenza di una pensione erogata in Italia, senza specifica indicazione che la stessa debba essere erogata dall’ente di previdenza nazionale; - condivisa giurisprudenza ha chiarito che il possesso di reddito adeguato, unito alla disponibilità abitativa e alla stabilità dei mezzi economici, costituisce condizione sufficiente per il rilascio del titolo, anche in assenza di un visto di ingresso specifico per residenza elettiva, circostanza invece ritenuta dalla Questura ex sé ostativa al rilascio del permesso di soggiorno in questione (cfr. TAR Lombardia, Milano, sent. n. 1988/2019; TAR Lombardia, Milano, sent. n. 2849/2022 “… secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella di colui che è possessore di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011, mentre la non convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di "vacanze lavoro" in permesso di soggiorno per motivi di "residenza elettiva" diventa irrilevante perché l'art. 11 c. 1 lett. c-quater del D.P.R. n. 394 del 1999 non richiede espressamente la titolarità di un visto in corso di validità rilasciato per la suddetta causale per entrare in Italia …”; TAR Veneto, sent. n. 595/2024; TAR Marche, sent. n. 647/2021; TAR Calabria, sent. n.1272/2015; Tar Campania, Napoli, sent. n. 5937/2025); - inoltre, non essendo nel caso di specie il diniego atto vincolato, fondate sono anche le censure di violazione delle dovute garanzie partecipative.
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
MA ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZZ | NO LL |
IL SEGRETARIO