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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/05/2024, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata, ad esito dell'udienza del 24.4.2024, ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2147/2023 R.G. e vertente
TRA
(c. f. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Carlo Cottone n. 88, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentino Pizzino (c. f.
- Fax: ), presso il cui studio elegge domicilio in Rocca di Capri C.F._2 P.IVA_1
Leone (ME), via XXIV Maggio n.2, e all'indirizzo PEC: che lo Email_1
rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
( C.F. in persona del Controparte_1 CP_1 P.IVA_2
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale della Sede Provinciale dell'Ente in Messina alla Via Armeria n° 1 e difeso dall'Avv. Stefania Sotgia (C.F. E
), pec: e dall'Avv. Alessandro Doa C.F._3 Email_2
( C. F. ), pec: t dell'Avvocatura C.F._4 Email_4 dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Per_1
rep. 37590/7131 del 23 gennaio 2023ed ivi elettivamente domiciliato.
[...]
con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n.14 (codice Controparte_2
fiscale/partita IVA n. ) in persona del suo Procuratore Speciale Dott. P.IVA_3 Controparte_3
in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 179856 raccolta nr Persona_2 12275 del 20/04/2023 (doc. A), rilasciata da , elettivamente Controparte_2
domiciliata in Palermo, nella via Pignatelli Aragona n.7, presso lo studio dell'avvocato Salvatore
Migliorino del Foro di Palermo (c.f.: pec: CodiceFiscale_5
nr. fax: 091.6093522), che la rappresenta e difende giusta Email_5
procura in atti.
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso depositato in data 30.06.2023, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 [...]
, proponendo opposizione avverso intimazione di pagamento n. 295 2023 Controparte_2
90036143 43/000, notificata via pec in data 31/05/2023 con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 52.734,09, di cui € 11.047,15 derivante da omessi versamenti di “contributi I.V.S. coltivatori diretti”, afferenti agli anni 2018 e 2019, in forza dei prodromici avvisi di addebito nn. 59520190005294072000 e 59520210000460664000.
Sosteneva, dunque, la nullità dell'intimazione di pagamento per i seguenti motivi:
- Mancata o/e irregolare notifica degli atti presupposti
- Nel merito, illegittimità dell'atto opposto per non dovutezza delle somme intimate a titolo di contributi I.V.S. anni 2018 - 2019.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
si costituiva con memoria depositata il 23.02.2024, rilevando l'infondatezza delle avverse CP_1
argomentazioni e chiedeva il rigetto del ricorso.
, con memoria depositata il 13.03.2024, si costituiva in giudizio Controparte_2 rilevando la propria carenza di legittimazione passiva per l'attività di competenza dell'ente impositore, e l'infondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto.
Indi, la causa all'odierna udienza, ritenuta matura, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso come proposto appare infondato per le ragioni di seguito esposte.
Deve anzitutto rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' , atteso che, a fronte di un ricorso avverso una procedura Controparte_2
esecutiva sono legittimati passivi sia colui che è incaricato alla riscossione sia il titolare del credito,
e dunque, rispettivamente, l' e . (Cass. sentenza Controparte_2 CP_1
n.3990/2020)
Il ricorrente proponeva opposizione all'intimazione di pagamento sostenendo la mancata notifica degli avvisi di addebito presupposti. Tuttavia, deve rilevarsi che tali motivi risultano smentiti dalle allegazioni documentali dell'ente impositore, il quale ha fornito la prova dell'avvenuta regolare notifica via pec, dei predetti avvisi di addebito al ricorrente.
Nello specifico, le pec di accettazione e consegna prodotte da , documentano che l'avviso di CP_1
addebito n. 59520190005294072000 è stato notificato in data 17.01.2020 all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente e che al medesimo indirizzo pec, in data Email_6
3.11.21, è stato notificato anche l'avviso di addebito n. 59520210000460664000.
A fronte di ciò, non colgono nel segno le specifiche contestazioni di parte ricorrente circa l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dall' . CP_1
In particolare, non vale invocare l'inefficacia probatoria delle stampe di report di accettazioni e consegne di messaggi di posta elettronica che non consentono di individuare né il contenuto del messaggio né gli eventuali allegati, nelle quali non si può rinvenire alcun elemento utile che consenta di collegare direttamente o indirettamente le notifiche agli avvisi di addebito.
Occorre rammentare, infatti, che la notifica di un avviso di addebito non è fatta nell'ambito di una procedura giudiziaria, per cui non valgono le specifiche regole dettate per la notifica a mezzo pec degli atti giudiziari;
e, peraltro, secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza per attestare il perfezionamento della notifica a mezzo pec di un avviso di addebito, è sufficiente la produzione della ricevuta di avvenuta consegna che dà prova del fatto che il messaggio è stato effettivamente consegnato al destinatario.
Tale prova è rinvenibile nel caso in esame, atteso che l'ente impositore ha prodotto una copia in formato .pdf della pec di accettazione e di consegna della notifica pec effettuata per entrambi gli atti prodromici all'atto impugnato, dalle quali è possibile individuare chiaramente, il mittente, il destinatario, il contenuto del messaggio e l'atto notificato.
Tale documentazione, seppur riprodotti in copia, prova l'avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata del ricorrente degli avvisi di addebito, atteso che recano nell'oggetto il numero identificativo dei suddetti avvisi coincidente con gli atti impositivi allegati in atti.
A fronte di ciò, parte ricorrente, non ha contestato il contenuto della pec, né ha provato di non avere ricevuto la pec, limitandosi a contestare il valore probatorio dei file prodotti telematicamente in giudizio.
A tal fine, appare opportuno, richiamare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, nell'ipotesi di notifica a mezzo di plico raccomandato, che nella sostanza è sovrapponibile all'ipotesi di notifica a mezzo pec dell'avviso di addebito, secondo cui "la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'arichiesta dalla legge in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l'allegazione di fotocopie non autenticate", ma ciò solo “ove manchi contestazione in proposito, poiché la regola posta dall'art. 2719 c.c. - per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione generalizzata per tutti i documenti” (cfr, Cassazione 8861/2016).
Sul punto, in senso conforme, la Suprema corte ha affermato, inoltre, che “il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art.
2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215
c.c. comma 1, n. 2), giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all' art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità a/l'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni": di conseguenza, "l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (cfr. Cass. nn. 9439/2010 e
2419/2006, nonchè Cass. 23046/2016)”.
Ciò posto, una volta accertata la regolarità e tempestività della notifica degli atti prodromici all'atto oggi opposto, non può che prendersi atto della definitività degli stessi per omessa impugnazione.
Da tale definitività deriva che non sono proponibili in questa sede motivi riguardanti il merito del credito previdenziale avanzato dall' o la regolarità delle cartelle di pagamento o degli avvisi di CP_1 addebito, potendosi dedurre soltanto in questa sede fatti sopravvenuti o vizi propri dell'intimazione di pagamento.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “la mancata opposizione all'avviso di addebito preclude l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore e, dunque, non consente al giudice l'esame dell'eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notificazione dell'avviso di addebito.
In sostanza in mancanza di impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito nel termine ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, il credito diventa irretrattabile con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore”. (Corte appello sez. lav. -
Torino, 13/04/2022, n. 176) Ciò posto, considerato che i motivi proposti da parte ricorrente, attengono esclusivamente al merito del credito e alla regolarità degli avvisi di addebito presupposti, il cui esame è precluso a fronte della mancata opposizione di questi ultimi, il ricorso come proposto non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo ai parametri del D.M. n. 147/22 (valore della causa, complessità bassa, assenza di istruzione), parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande proposte da così provvede: Parte_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite in favore di e CP_1 Controparte_2
, che liquida, per ciascuna delle predette resistenti, in complessivi € 1.900,00,
[...]
per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 3.5.2024.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata