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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9924 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 8/10/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 24611 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M. Puliatti – M. Puliatti che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio;
RICORRENTE Contro
con sede in Roma, CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Pellegrino in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato in Roma – P.zza delle Cinque giornate n.3; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/06/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma - Giudice del Lavoro l' e, concludendo, ha chiesto: CP_1
“1) accerti la specificità del rischio lavorativo connesso alla malattia professionale denunciata in data 26/01/2023 e dichiari quale effetto e conseguenza immediata e diretta della stessa, una menomazione permanente della propria integrità psicofisica pari al 6% ovvero maggiore che risultasse di giustizia all'esito della Ctu Medico-Legale, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione;
1 2) dichiari il proprio diritto all'Indennizzo in forma capitale o di rendita “ex” art. 13 d.lgs 38/2000 modificativo e integrativo dell'art. 74 D.P.R. 1124/65, rapportata alla percentuale di danno di cui al punto 2, condannando per l'effetto l' a corrispondere i ratei, CP_1 maturati e maturandi, della relativa prestazione economica in misura e decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali "ex" art. 2 D.M. 55/2014 e con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 e s.m. attesa la redazione del presente atto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione degli allegati, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.” Fissata l'udienza di discussione, l convenuto si è costituito in giudizio e, CP_2 concludendo, ha chiesto rigettare il ricorso, con vittoria di spese di lite. La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica medico- legale, è stata decisa sulle conclusioni delle parti mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza in data 8/10/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto per quanto di ragione. Premesso in generale che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in virtù dei principi generali previsti dalla normativa codicistica sostanziale ( art. 2697 c.c.) e processuale ( art. 99 e 115 c.p.c.), nella fattispecie l' non ha contestato CP_1 specificamente le modalità della prestazione lavorativa svolta da parte ricorrente dedotte in ricorso ( cfr. pag. 2 ). E' stata, quindi, disposta CTU medico- legale ed il consulente tecnico d'ufficio, dr.ssa , a seguito di attento studio dei documenti prodotti, ha affermato: Persona_1
“L'Assicurata in data 26/01/2023 ha inoltrato richiesta di riconoscimento di malattia professionale per “tendinopatia del CLB1 spalla dx in artroscopia e lesione SLAP2 tipo III e severa tendinopatia del CLB della spalla sinistra operata in artroscopia”. L definiva negativamente il caso avendo escluso l'esistenza di nesso causale tra rischio CP_2 lavorativo e malattia denunciata;
anche la successiva opposizione veniva respinta dall a seguito di visita collegiale conclusasi in maniera discorde (“alla luce della CP_1 documentazione acquisita il medico ribadisce il diniego della per mancanza di CP_1 nesso cronologico (insorgenza durante gli anni di inattività, due anni dopo la fine del lavoro di aiuto cuoca e un anno prima di quello nella scuola di infanzia). Il medico del patronato ritiene che la patologia alla spalla possa essere insorta durante l'attività di aiuto cuoca”). Dall'esame degli atti e dalle risultanze dell'accertamento peritale si evince che la sig.ra Pt_1
è stata assunta nell'agosto 2009 a tempo indeterminato part-time dalla Koinè
[...]
Cooperativa Sociale di tipo A Onlus con mansioni di assistente infanzia presso il Nido
“Osteria del Curato” di Roma ed orario di 28 ore settimanali, venendo occupata, come riferito dalla stessa (vedi anamnesi lavorativa) nella cucina per circa 5 ore e ½, come aiuto cuoco (mansione riportata anche nei diversi giudizi di idoneità), ovvero in sostituzione dello stesso in caso di sua assenza. In tale sede si occupava della preparazione dei pasti (n. 80 pasti
2 al giorno), lavaggio stoviglie (alcune del peso di 16 Kg), scarico alimentari e detersivi, lavaggio manuale di piatti, stiro tovaglie, pulizia completa di cucine, dispensa, lavanderia e spogliatoio, oltre che della sistemazione e consegna dei carrelli a pieno carico: tale situazione si è protratta dal 2009 fino al settembre 2019 epoca in cui ha iniziato ad accusare dolore acuto alla spalla sinistra;
si è recata dal medico di famiglia che le ha richiesto una Rx ed una RMN eseguita nel settembre 2019 che mostrava a sinistra esiti di frattura incompleta e tendinosi di grado medio del sovraspinoso;
nel dicembre 2019 si è recata da un ortopedico del Campus Bio-Medico venendo certificata una situazione disfunzionale a carico della spalla sinistra con necessità di allontanamento dal lavoro ed anche a biopsia ossea della spalla. Nel novembre 2020 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di disinserzione del CLB con blocco alla doccia bicipitale per “lesione SLAP3 tipo III e severa tendinopatia del CLB della spalla sinistra”; e nel settembre 2021 ad intervento di disinserzione del CLB spalla dx in artroscopia per “tendinopatia del CLB della spalla destra”. La sig.ra ha riferito di aver usufruito del congedo per il figlio per “non sforare il periodo Pt_1 di comporto”: è rientrata in servizio nell'ottobre del 2022. Con istanze del 2/02/2023 e del 28/08/2023 ha richiesto la riduzione di orario di lavoro a 20 ore settimanali. Dal rientro in servizio è addetta all'assistenza all'infanzia. Dall'estratto del DVR del 05/01/2022 della Koinè cooperativa sociale di tipo A Onlus contenente rischi riassuntivi per mansione di assistente , si evince Parte_3 quanto segue:………………………………………………….. La movimentazione manuale dei carichi comporta per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico:
- movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari;
- patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. Si riporta un breve elenco di malattie muscoloscheletriche correlate al lavoro:
-colonna vertebrale: malattie degenerative del disco, ernia discale;
-arti superiori: malattie dei tendini, malattie da intrappolamento dei nervi;
-arti inferiori: patologie degenerative del ginocchio. In sostanza la movimentazione manuale dei carichi (MMC) è una delle attività lavorative più comuni, ma anche una delle principali cause di infortuni sul lavoro. Si tratta infatti di un'attività che comporta uno sforzo fisico significativo e può causare lesioni e disturbi muscolo-scheletrici, in particolare a livello della schiena e degli arti superiori:
Dolore alla schiena
Tendinite
Distorsioni e lussazioni
Ernie del disco
Fratture Le cause di patologia a carico del bicipite brachiale possono essere traumatiche ma, nella maggior parte dei casi, derivano da sovraccarico.
3 La tendinopatia del CLB è la patologia più frequente di questo tendine. Esso può essere anche interessato dalla rottura, che però porta generalmente ad una risoluzione dei sintomi. Altra patologia che può interessare questo tendine è la cosiddetta SLAP lesion. Le cause di una tendinopatia primaria possono essere di natura infiammatoria, traumatica, degenerativa o, più frequentemente, per sovraccarico cronico. L'attività lavorativa svolta dalla periziata può essere considerata un fattore incidente nello sviluppo della patologia lamentata quale quella riportata in visione nella RMN spalla sinistra (12 settembre 2019) che evidenzia “...edema intraspongioso nella porzione prossimale dell'omero destro, tendinosi del sovraspinoso...”. In data 16/12/2019 è stata certificata una situazione disfunzionale a carico della spalla sinistra con necessità di allontanamento dal lavoro. La RMN del 20/01/2020 riporta: “Presenza di tenosinovite del tendine del capolungo del muscolo bicipite brachiale. Borsite con modesta distensione fluida in sede sotto coracoidea”. La RM della spalla destra del 03/10/2020 documenta “modesta tendinopatia del sottoscapolare e sovraspinoso con impingement anteriore. Modica incongruenza articolare gleno-omerale…”: una situazione chirurgicamente trattata mediante intervento chirurgico di disinserzione del CLB spalla dx in artroscopia. Con riferimento alle tabelle , il danno accertato a sede bilaterale è valutabile nella CP_1 misura del 7% (sette per cento) voce 227 d.lgs 38/00…………………………………….. Nell'attività lavorativa svolta dalla periziata viene indicato quale fattore di rischio la movimentazione manuale dei carichi. Il Rischio da Movimentazione manuale dei carichi viene trattato nel titolo VI del D.Lgs 81/08, e approfondito nell'allegato XXXIII dello stesso decreto;
per Movimentazione Manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli. Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da Movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch'essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti. A tale proposito nell'estratto del DVR si legge: “…procedure comportamentali… Per ridurre il carico dorso lombare si dovrà cercare di diminuire il peso degli altri fattori che determinano l'entità del carico sollevato: altezza delle mani da terra all'inizio del sollevamento, distanza verticale percorsa dal peso, distanza orizzontale tra il punto di presa e il tronco, dislocazione angolare del peso, qualità della presa e frequenza delle azioni di sollevamento. Analogamente la riduzione del sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore tenderà prioritariamente alla riduzione di quello, o quelli, fra i fattori di rischio (frequenza, postura, forza, tempi di recupero, fattori complementari) che nel caso specifico maggiormente incide, o incidono, sull'entità globale del rischio valutato”. In sintesi, sulla base di quanto sopra e tenuto conto dell'anamnesi lavorativa resa dalla periziata [“…assunta nell'agosto 2009 a tempo indeterminato part-time … orario di 28 ore settimanali, venendo occupata… nella cucina per circa 5 ore e ½… si occupava della preparazione dei pasti (n. 80 pasti al giorno), lavaggio stoviglie (alcune del peso di 16 Kg), scarico alimentari e detersivi, lavaggio manuale di piatti, stiro tovaglie, pulizia completa di
4 cucine, dispensa, lavanderia e spogliatoio, oltre che della sistemazione e consegna dei carrelli a pieno carico: tale situazione si è protratta dal 2009 fino al settembre 2019…”], non contestata dall (cfr. quesito del Giudice: “…considerato che non ha CP_1 CP_1 specificamente contestato le modalità del rapporto di lavoro della ricorrente dedotte in ricorso…”), la sottoscritta ha concluso per il riconoscimento di un danno biologico pari al 7%.” Le esaustive considerazioni e le conclusioni formulate dal CTU devono essere condivise perché sorrette da adeguata motivazione ed in quanto esenti da vizi logici. Deve essere, pertanto, riconosciuto il diritto di parte ricorrente all' indennizzo in capitale di cui all'art. 13 c.2 del d.lgs. n. 38/00 rapportato al grado di menomazione all'integrità psico-fisica nella misura riconosciuta dal CTU pari al 7% in conseguenza della malattia professionale accertata con la decorrenza e nella misura prevista ex lege. L' convenuto deve conseguentemente essere condannato alla CP_2 corresponsione della prestazione accertata come dovuta sino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori ai sensi dell'art. 16 c.6 della L.n. 412/91 dalla maturazione al soddisfo. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU, separatamente liquidate, debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiara che parte ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13 c.2 del d.lgs.n. 38/00 per danno biologico da malattia professionale pari al 7% nella misura di legge a decorrere dalla domanda amministrativa e condanna l' al pagamento della prestazione economica richiesta maturata sino alla CP_1 data di deposito del ricorso, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo alle condizioni di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € CP_1
2.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. separatamente CP_1 liquidate. Roma, 8/10/25
IL GIUDICE Luca Redavid
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 8/10/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 24611 del R.G. dell'anno 2024 e promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. M. Puliatti – M. Puliatti che la rappresentano e difendono in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in giudizio;
RICORRENTE Contro
con sede in Roma, CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Pellegrino in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato in Roma – P.zza delle Cinque giornate n.3; RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26/06/24 la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma - Giudice del Lavoro l' e, concludendo, ha chiesto: CP_1
“1) accerti la specificità del rischio lavorativo connesso alla malattia professionale denunciata in data 26/01/2023 e dichiari quale effetto e conseguenza immediata e diretta della stessa, una menomazione permanente della propria integrità psicofisica pari al 6% ovvero maggiore che risultasse di giustizia all'esito della Ctu Medico-Legale, di cui sin d'ora si chiede l'ammissione;
1 2) dichiari il proprio diritto all'Indennizzo in forma capitale o di rendita “ex” art. 13 d.lgs 38/2000 modificativo e integrativo dell'art. 74 D.P.R. 1124/65, rapportata alla percentuale di danno di cui al punto 2, condannando per l'effetto l' a corrispondere i ratei, CP_1 maturati e maturandi, della relativa prestazione economica in misura e decorrenza di legge, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese di lite, oltre spese generali "ex" art. 2 D.M. 55/2014 e con la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014 e s.m. attesa la redazione del presente atto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione degli allegati, il tutto da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.” Fissata l'udienza di discussione, l convenuto si è costituito in giudizio e, CP_2 concludendo, ha chiesto rigettare il ricorso, con vittoria di spese di lite. La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica medico- legale, è stata decisa sulle conclusioni delle parti mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza in data 8/10/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto per quanto di ragione. Premesso in generale che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere in virtù dei principi generali previsti dalla normativa codicistica sostanziale ( art. 2697 c.c.) e processuale ( art. 99 e 115 c.p.c.), nella fattispecie l' non ha contestato CP_1 specificamente le modalità della prestazione lavorativa svolta da parte ricorrente dedotte in ricorso ( cfr. pag. 2 ). E' stata, quindi, disposta CTU medico- legale ed il consulente tecnico d'ufficio, dr.ssa , a seguito di attento studio dei documenti prodotti, ha affermato: Persona_1
“L'Assicurata in data 26/01/2023 ha inoltrato richiesta di riconoscimento di malattia professionale per “tendinopatia del CLB1 spalla dx in artroscopia e lesione SLAP2 tipo III e severa tendinopatia del CLB della spalla sinistra operata in artroscopia”. L definiva negativamente il caso avendo escluso l'esistenza di nesso causale tra rischio CP_2 lavorativo e malattia denunciata;
anche la successiva opposizione veniva respinta dall a seguito di visita collegiale conclusasi in maniera discorde (“alla luce della CP_1 documentazione acquisita il medico ribadisce il diniego della per mancanza di CP_1 nesso cronologico (insorgenza durante gli anni di inattività, due anni dopo la fine del lavoro di aiuto cuoca e un anno prima di quello nella scuola di infanzia). Il medico del patronato ritiene che la patologia alla spalla possa essere insorta durante l'attività di aiuto cuoca”). Dall'esame degli atti e dalle risultanze dell'accertamento peritale si evince che la sig.ra Pt_1
è stata assunta nell'agosto 2009 a tempo indeterminato part-time dalla Koinè
[...]
Cooperativa Sociale di tipo A Onlus con mansioni di assistente infanzia presso il Nido
“Osteria del Curato” di Roma ed orario di 28 ore settimanali, venendo occupata, come riferito dalla stessa (vedi anamnesi lavorativa) nella cucina per circa 5 ore e ½, come aiuto cuoco (mansione riportata anche nei diversi giudizi di idoneità), ovvero in sostituzione dello stesso in caso di sua assenza. In tale sede si occupava della preparazione dei pasti (n. 80 pasti
2 al giorno), lavaggio stoviglie (alcune del peso di 16 Kg), scarico alimentari e detersivi, lavaggio manuale di piatti, stiro tovaglie, pulizia completa di cucine, dispensa, lavanderia e spogliatoio, oltre che della sistemazione e consegna dei carrelli a pieno carico: tale situazione si è protratta dal 2009 fino al settembre 2019 epoca in cui ha iniziato ad accusare dolore acuto alla spalla sinistra;
si è recata dal medico di famiglia che le ha richiesto una Rx ed una RMN eseguita nel settembre 2019 che mostrava a sinistra esiti di frattura incompleta e tendinosi di grado medio del sovraspinoso;
nel dicembre 2019 si è recata da un ortopedico del Campus Bio-Medico venendo certificata una situazione disfunzionale a carico della spalla sinistra con necessità di allontanamento dal lavoro ed anche a biopsia ossea della spalla. Nel novembre 2020 è stata sottoposta ad intervento chirurgico di disinserzione del CLB con blocco alla doccia bicipitale per “lesione SLAP3 tipo III e severa tendinopatia del CLB della spalla sinistra”; e nel settembre 2021 ad intervento di disinserzione del CLB spalla dx in artroscopia per “tendinopatia del CLB della spalla destra”. La sig.ra ha riferito di aver usufruito del congedo per il figlio per “non sforare il periodo Pt_1 di comporto”: è rientrata in servizio nell'ottobre del 2022. Con istanze del 2/02/2023 e del 28/08/2023 ha richiesto la riduzione di orario di lavoro a 20 ore settimanali. Dal rientro in servizio è addetta all'assistenza all'infanzia. Dall'estratto del DVR del 05/01/2022 della Koinè cooperativa sociale di tipo A Onlus contenente rischi riassuntivi per mansione di assistente , si evince Parte_3 quanto segue:………………………………………………….. La movimentazione manuale dei carichi comporta per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico:
- movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari;
- patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. Si riporta un breve elenco di malattie muscoloscheletriche correlate al lavoro:
-colonna vertebrale: malattie degenerative del disco, ernia discale;
-arti superiori: malattie dei tendini, malattie da intrappolamento dei nervi;
-arti inferiori: patologie degenerative del ginocchio. In sostanza la movimentazione manuale dei carichi (MMC) è una delle attività lavorative più comuni, ma anche una delle principali cause di infortuni sul lavoro. Si tratta infatti di un'attività che comporta uno sforzo fisico significativo e può causare lesioni e disturbi muscolo-scheletrici, in particolare a livello della schiena e degli arti superiori:
Dolore alla schiena
Tendinite
Distorsioni e lussazioni
Ernie del disco
Fratture Le cause di patologia a carico del bicipite brachiale possono essere traumatiche ma, nella maggior parte dei casi, derivano da sovraccarico.
3 La tendinopatia del CLB è la patologia più frequente di questo tendine. Esso può essere anche interessato dalla rottura, che però porta generalmente ad una risoluzione dei sintomi. Altra patologia che può interessare questo tendine è la cosiddetta SLAP lesion. Le cause di una tendinopatia primaria possono essere di natura infiammatoria, traumatica, degenerativa o, più frequentemente, per sovraccarico cronico. L'attività lavorativa svolta dalla periziata può essere considerata un fattore incidente nello sviluppo della patologia lamentata quale quella riportata in visione nella RMN spalla sinistra (12 settembre 2019) che evidenzia “...edema intraspongioso nella porzione prossimale dell'omero destro, tendinosi del sovraspinoso...”. In data 16/12/2019 è stata certificata una situazione disfunzionale a carico della spalla sinistra con necessità di allontanamento dal lavoro. La RMN del 20/01/2020 riporta: “Presenza di tenosinovite del tendine del capolungo del muscolo bicipite brachiale. Borsite con modesta distensione fluida in sede sotto coracoidea”. La RM della spalla destra del 03/10/2020 documenta “modesta tendinopatia del sottoscapolare e sovraspinoso con impingement anteriore. Modica incongruenza articolare gleno-omerale…”: una situazione chirurgicamente trattata mediante intervento chirurgico di disinserzione del CLB spalla dx in artroscopia. Con riferimento alle tabelle , il danno accertato a sede bilaterale è valutabile nella CP_1 misura del 7% (sette per cento) voce 227 d.lgs 38/00…………………………………….. Nell'attività lavorativa svolta dalla periziata viene indicato quale fattore di rischio la movimentazione manuale dei carichi. Il Rischio da Movimentazione manuale dei carichi viene trattato nel titolo VI del D.Lgs 81/08, e approfondito nell'allegato XXXIII dello stesso decreto;
per Movimentazione Manuale si intende qualsiasi tipo di attività che comporti operazioni di sollevamento di un peso, ma anche le azioni di trascinamento, spinta o spostamento che possano dare origine a disturbi e patologie soprattutto a carico della colonna vertebrale, ma anche a carico delle articolazioni e dei muscoli. Va ricordato inoltre che fanno parte di questo titolo anche i rischi derivanti da Movimenti ripetitivi e continuati, che possono dare origine anch'essi a patologie osteoarticolari, tendinee e muscolari anche gravi e perduranti. A tale proposito nell'estratto del DVR si legge: “…procedure comportamentali… Per ridurre il carico dorso lombare si dovrà cercare di diminuire il peso degli altri fattori che determinano l'entità del carico sollevato: altezza delle mani da terra all'inizio del sollevamento, distanza verticale percorsa dal peso, distanza orizzontale tra il punto di presa e il tronco, dislocazione angolare del peso, qualità della presa e frequenza delle azioni di sollevamento. Analogamente la riduzione del sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore tenderà prioritariamente alla riduzione di quello, o quelli, fra i fattori di rischio (frequenza, postura, forza, tempi di recupero, fattori complementari) che nel caso specifico maggiormente incide, o incidono, sull'entità globale del rischio valutato”. In sintesi, sulla base di quanto sopra e tenuto conto dell'anamnesi lavorativa resa dalla periziata [“…assunta nell'agosto 2009 a tempo indeterminato part-time … orario di 28 ore settimanali, venendo occupata… nella cucina per circa 5 ore e ½… si occupava della preparazione dei pasti (n. 80 pasti al giorno), lavaggio stoviglie (alcune del peso di 16 Kg), scarico alimentari e detersivi, lavaggio manuale di piatti, stiro tovaglie, pulizia completa di
4 cucine, dispensa, lavanderia e spogliatoio, oltre che della sistemazione e consegna dei carrelli a pieno carico: tale situazione si è protratta dal 2009 fino al settembre 2019…”], non contestata dall (cfr. quesito del Giudice: “…considerato che non ha CP_1 CP_1 specificamente contestato le modalità del rapporto di lavoro della ricorrente dedotte in ricorso…”), la sottoscritta ha concluso per il riconoscimento di un danno biologico pari al 7%.” Le esaustive considerazioni e le conclusioni formulate dal CTU devono essere condivise perché sorrette da adeguata motivazione ed in quanto esenti da vizi logici. Deve essere, pertanto, riconosciuto il diritto di parte ricorrente all' indennizzo in capitale di cui all'art. 13 c.2 del d.lgs. n. 38/00 rapportato al grado di menomazione all'integrità psico-fisica nella misura riconosciuta dal CTU pari al 7% in conseguenza della malattia professionale accertata con la decorrenza e nella misura prevista ex lege. L' convenuto deve conseguentemente essere condannato alla CP_2 corresponsione della prestazione accertata come dovuta sino alla data di deposito del ricorso, oltre accessori ai sensi dell'art. 16 c.6 della L.n. 412/91 dalla maturazione al soddisfo. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Le spese di CTU, separatamente liquidate, debbono essere poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiara che parte ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale ai sensi dell'art. 13 c.2 del d.lgs.n. 38/00 per danno biologico da malattia professionale pari al 7% nella misura di legge a decorrere dalla domanda amministrativa e condanna l' al pagamento della prestazione economica richiesta maturata sino alla CP_1 data di deposito del ricorso, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo alle condizioni di legge. Condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € CP_1
2.500,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. separatamente CP_1 liquidate. Roma, 8/10/25
IL GIUDICE Luca Redavid
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