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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1468/2024 R.G. LAVORO, avente ad
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Manuela Longo;
Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Lelio Maritato;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il D.I. n. 8934/2023 emesso dal Tribunale di Salerno in data
21.12.2023 e ad essa notificato il 30.1.2024, con cui si ingiungeva alla ricorrente il pagamento in favore dell' della somma di € 8.656,90 a titolo di ripetizione CP_1
di indebiti trattamenti di famiglia e prestazioni di disoccupazione agricola (non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dall'avvenuta cancellazione) per i periodi dal 1.1.2004 al
31.12.2004 e dal 1.1.2005 al 31.12.2005. A fondamento della opposizione la ricorrente eccepiva la intervenuta prescrizione decennale dei crediti in quanto il primo atto interruttivo dell' CP_1
successivo al pagamento delle prestazioni, risaliva al 4.3.2015.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che, dato atto del CP_1
mancato decorso del termine di prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del
12.12.2025.
La opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
L'unico motivo di opposizione fatto valere con ricorso riguarda la eccepita prescrizione del credito fatto valere dall' con il decreto ingiuntivo n. CP_1
8934/2023 notificato alla il 30.1.2024. Parte_1
Ciò posto, alla fattispecie in esame, riguardante ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., deve ritenersi applicabile, in mancanza di una differente disciplina specifica, l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal momento dell'indebito pagamento.
Nel caso di specie è documentato che l'indebito -richiesto con decreto ingiuntivo- ha ad oggetto le prestazioni previdenziali di agricoltura (trattamenti di famiglia e disoccupazione agricola) corrisposte dall' alla ricorrente nel CP_1
periodo che va dal 1.1.2004 al 31.12.2004 e dal 1.1.2005 al 31.12.2005 (v. comunicazione in atti). CP_1
Al fine di vagliare la eccezione di prescrizione fatta valere dalla opponente, occorre rammentare che l'art. 2941 c.c. (Sospensione per rapporti tra le parti) prevede che “La prescrizione rimane sospesa: …8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. La Corte di Cassazione, nell'individuare le condizioni per la configurabilità della predetta ipotesi di sospensione del termine di prescrizione per dolo del debitore, ha affermato che è a tal fine necessario che la dichiarazione di quest'ultimo, obiettivamente contraria al vero, sia stata caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza che potesse derivarne la legittima convinzione del creditore circa la regolarità e veridicità della dichiarazione (v.
Cass. 19240/2013).
La Corte di Cassazione ha ancora affermato che “sussiste… l'ipotesi di dolo, idonea ad escludere l'applicazione delle norme limitative della ripetibilità delle somme non dovute, nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzate ed idonee ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando così una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla attribuzione della prestazione. Nel caso di comportamento doloso - la valutazione della sussistenza del quale costituisce un giudizio di fatto che, se correttamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità - la prescrizione rimane sospesa, a norma dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., finché il dolo non sia stato scoperto” (Cass.
11498/1996).
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha fruito delle prestazioni previdenziali in agricoltura -oggetto dell'indebito richiesto con decreto ingiuntivo- in virtù delle relative domande -presentate negli anni 2004 e 2005- basate sulla dichiarazione di sussistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura negli anni 2004 e 2005 così come denunciati (con DMAG) dalla azienda agricola
“Dalla Nostra Terra” di UT EO & C. sas.
Ebbene, come documentato dall' con verbale di accertamento n. CP_1
000415394/DDL del 27 giugno 2014 (all. 1), i funzionari di vigilanza della sede di Salerno hanno verificato in relazione alla predetta azienda agricola “Dalla CP_1
Nostra Terra” di UT EO & C. sas, oggetto della ispezione, un fabbisogno di manodopera significativamente inferiore rispetto alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Come emerge dal verbale, alla predetta conclusione gli ispettori sono pervenuti sulla scorta dell'estensione dei terreni di proprietà della su indicata impresa agricola che, comparata alle denunce dei lavoratori (DMAG) utilizzati per l'espletamento del lavoro, ha consentito di ritenere le denunce stesse non veritiere.
L'accertamento in discorso ha, tra l'altro, tratto spunto dagli elementi già verificati dalla Guardia di Finanza che è addivenuta alle medesime conclusioni
(all. 2). All'esito della indagine ispettiva, gli ispettori procedenti hanno quindi disconosciuto, tra gli altri, ritenendoli fittizi (in quanto “falsa bracciante”), i rapporti di lavoro della opponente denunciati dall'azienda agricola con Parte_1
riferimento agli anni 2004 e 2005.
Successivamente è stato notificato alla ricorrente il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per i predetti anni secondo le modalità previste dall'art. 38, comma 7, del dl n. 98/2011 (conv. in legge n. 111 del 2011) -all. 3-.
Non risulta che la si sia opposta alla predetta cancellazione e abbia Parte_1
conseguentemente ottenuto un provvedimento giurisdizionale che accertasse la
“non fittizietà” dei predetti rapporti di lavoro agricoli sulla cui dichiarata sussistenza ha ottenuto le prestazioni previdenziali di cui si discorre.
Alla luce di tali circostanze, applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che nella specie si sia verificata una ipotesi di sospensione del termine della prescrizione per “dolo” della ricorrente debitrice, avendo quest'ultima dichiarato consapevolmente all' al fine di ottenere le CP_1
relative prestazioni previdenziali, la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo, per gli anni 2004 e 2005, in realtà rivelatosi fittizio;
deve altresì ritenersi che nella specie tale causa di sospensione della prescrizione sia durata fino alla data dell'accertamento da parte degli Ispettori dell' della fittizietà dei predetti CP_1
rapporti di lavoro con verbale ispettivo del 27.6.2014.
In virtù di tali considerazioni deve pertanto concludersi che nella specie il predetto termine di prescrizione decennale -decorrente, per quanto detto, dal 27.6.2014- sia stato utilmente interrotto dall' dapprima con la notifica in CP_1
data 4.3.2015 della comunicazione di richiesta di restituzione delle prestazioni previdenziali in questione (all. 4 e 5) e successivamente con la notifica, in data
30.1.2024, del decreto ingiuntivo oggetto di causa (all. 6).
Non ravvisandosi la eccepita prescrizione, il ricorso va pertanto rigettato con conferma del decreto ingiuntivo 8934/2023, che pertanto si dichiara esecutivo.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
8934/2023 emesso dal Tribunale di Salerno il 21.12.2023, che dichiara esecutivo;
2. condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell' delle spese di CP_1
lite che liquida in € 854,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 15.12.2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1468/2024 R.G. LAVORO, avente ad
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Manuela Longo;
Parte_1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Lelio Maritato;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.3.2024, la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso il D.I. n. 8934/2023 emesso dal Tribunale di Salerno in data
21.12.2023 e ad essa notificato il 30.1.2024, con cui si ingiungeva alla ricorrente il pagamento in favore dell' della somma di € 8.656,90 a titolo di ripetizione CP_1
di indebiti trattamenti di famiglia e prestazioni di disoccupazione agricola (non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dall'avvenuta cancellazione) per i periodi dal 1.1.2004 al
31.12.2004 e dal 1.1.2005 al 31.12.2005. A fondamento della opposizione la ricorrente eccepiva la intervenuta prescrizione decennale dei crediti in quanto il primo atto interruttivo dell' CP_1
successivo al pagamento delle prestazioni, risaliva al 4.3.2015.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' che, dato atto del CP_1
mancato decorso del termine di prescrizione, chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del
12.12.2025.
La opposizione è infondata per le seguenti ragioni.
L'unico motivo di opposizione fatto valere con ricorso riguarda la eccepita prescrizione del credito fatto valere dall' con il decreto ingiuntivo n. CP_1
8934/2023 notificato alla il 30.1.2024. Parte_1
Ciò posto, alla fattispecie in esame, riguardante ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., deve ritenersi applicabile, in mancanza di una differente disciplina specifica, l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal momento dell'indebito pagamento.
Nel caso di specie è documentato che l'indebito -richiesto con decreto ingiuntivo- ha ad oggetto le prestazioni previdenziali di agricoltura (trattamenti di famiglia e disoccupazione agricola) corrisposte dall' alla ricorrente nel CP_1
periodo che va dal 1.1.2004 al 31.12.2004 e dal 1.1.2005 al 31.12.2005 (v. comunicazione in atti). CP_1
Al fine di vagliare la eccezione di prescrizione fatta valere dalla opponente, occorre rammentare che l'art. 2941 c.c. (Sospensione per rapporti tra le parti) prevede che “La prescrizione rimane sospesa: …8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto”. La Corte di Cassazione, nell'individuare le condizioni per la configurabilità della predetta ipotesi di sospensione del termine di prescrizione per dolo del debitore, ha affermato che è a tal fine necessario che la dichiarazione di quest'ultimo, obiettivamente contraria al vero, sia stata caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza della circostanza taciuta e da conseguente volontà decipiente, in quanto intenzionalmente resa con la coscienza che potesse derivarne la legittima convinzione del creditore circa la regolarità e veridicità della dichiarazione (v.
Cass. 19240/2013).
La Corte di Cassazione ha ancora affermato che “sussiste… l'ipotesi di dolo, idonea ad escludere l'applicazione delle norme limitative della ripetibilità delle somme non dovute, nel caso in cui l'assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzate ed idonee ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando così una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sulla attribuzione della prestazione. Nel caso di comportamento doloso - la valutazione della sussistenza del quale costituisce un giudizio di fatto che, se correttamente e congruamente motivato, si sottrae ad ogni sindacato in sede di legittimità - la prescrizione rimane sospesa, a norma dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., finché il dolo non sia stato scoperto” (Cass.
11498/1996).
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che la ricorrente ha fruito delle prestazioni previdenziali in agricoltura -oggetto dell'indebito richiesto con decreto ingiuntivo- in virtù delle relative domande -presentate negli anni 2004 e 2005- basate sulla dichiarazione di sussistenza dei rapporti di lavoro in agricoltura negli anni 2004 e 2005 così come denunciati (con DMAG) dalla azienda agricola
“Dalla Nostra Terra” di UT EO & C. sas.
Ebbene, come documentato dall' con verbale di accertamento n. CP_1
000415394/DDL del 27 giugno 2014 (all. 1), i funzionari di vigilanza della sede di Salerno hanno verificato in relazione alla predetta azienda agricola “Dalla CP_1
Nostra Terra” di UT EO & C. sas, oggetto della ispezione, un fabbisogno di manodopera significativamente inferiore rispetto alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata. Come emerge dal verbale, alla predetta conclusione gli ispettori sono pervenuti sulla scorta dell'estensione dei terreni di proprietà della su indicata impresa agricola che, comparata alle denunce dei lavoratori (DMAG) utilizzati per l'espletamento del lavoro, ha consentito di ritenere le denunce stesse non veritiere.
L'accertamento in discorso ha, tra l'altro, tratto spunto dagli elementi già verificati dalla Guardia di Finanza che è addivenuta alle medesime conclusioni
(all. 2). All'esito della indagine ispettiva, gli ispettori procedenti hanno quindi disconosciuto, tra gli altri, ritenendoli fittizi (in quanto “falsa bracciante”), i rapporti di lavoro della opponente denunciati dall'azienda agricola con Parte_1
riferimento agli anni 2004 e 2005.
Successivamente è stato notificato alla ricorrente il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per i predetti anni secondo le modalità previste dall'art. 38, comma 7, del dl n. 98/2011 (conv. in legge n. 111 del 2011) -all. 3-.
Non risulta che la si sia opposta alla predetta cancellazione e abbia Parte_1
conseguentemente ottenuto un provvedimento giurisdizionale che accertasse la
“non fittizietà” dei predetti rapporti di lavoro agricoli sulla cui dichiarata sussistenza ha ottenuto le prestazioni previdenziali di cui si discorre.
Alla luce di tali circostanze, applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che nella specie si sia verificata una ipotesi di sospensione del termine della prescrizione per “dolo” della ricorrente debitrice, avendo quest'ultima dichiarato consapevolmente all' al fine di ottenere le CP_1
relative prestazioni previdenziali, la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo, per gli anni 2004 e 2005, in realtà rivelatosi fittizio;
deve altresì ritenersi che nella specie tale causa di sospensione della prescrizione sia durata fino alla data dell'accertamento da parte degli Ispettori dell' della fittizietà dei predetti CP_1
rapporti di lavoro con verbale ispettivo del 27.6.2014.
In virtù di tali considerazioni deve pertanto concludersi che nella specie il predetto termine di prescrizione decennale -decorrente, per quanto detto, dal 27.6.2014- sia stato utilmente interrotto dall' dapprima con la notifica in CP_1
data 4.3.2015 della comunicazione di richiesta di restituzione delle prestazioni previdenziali in questione (all. 4 e 5) e successivamente con la notifica, in data
30.1.2024, del decreto ingiuntivo oggetto di causa (all. 6).
Non ravvisandosi la eccepita prescrizione, il ricorso va pertanto rigettato con conferma del decreto ingiuntivo 8934/2023, che pertanto si dichiara esecutivo.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta la opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
8934/2023 emesso dal Tribunale di Salerno il 21.12.2023, che dichiara esecutivo;
2. condanna la parte opponente al pagamento, in favore dell' delle spese di CP_1
lite che liquida in € 854,00 oltre spese generali al 15%.
Salerno, 15.12.2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca D'Antonio