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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/03/2026, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05647/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12781/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12781 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata D'Italia Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad e datato 07/10/2025, Protocollo n. 16948 - P, notificato in data 17/10/2025
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3\3\2026 :
del provvedimento di diniego del visto per motivi di studio emesso dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad e datato 22/02/2026, Protocollo n. 2242-P, notificato in data 24/02/2026.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ambasciata D'Italia Islamabad;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. FR ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto e in diritto:
a) che parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad e datato 07/10/2025, Protocollo n. 16948 - P, notificato in data 17/10/2025, proponendo vari profili di censura per violazione di legge ed eccesso di potere;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio, resistendo al ricorso;
c) che con ordinanza collegiale n. 6499/2025 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame;
d) che con ordinanza collegiale n. 240/2026 il Tribunale ha disposto l’esecuzione dell’ordinanza cautelare;
e) che con provvedimento datato 22/02/2026, Protocollo n. 2242-P, la sede diplomatica ha confermato il diniego;
f) che avverso il provvedimento di conferma parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti di ricorso, prospettando vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere;
g) che il ricorso è stato infine chiamato per la discussione della domanda cautelare sui motivi aggiunti di ricorso alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 e quindi trattenuto in decisione;
h) che sussistono i presupposti per la decisione della causa mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
i) che il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito del nuovo provvedimento negativo adottato dalla sede diplomatica;
l) che il ricorso per motivi aggiunti è fondato in quanto la motivazione del secondo diniego in ordine al rischio migratorio e alle effettive finalità del viaggio non è compatibile con gli elementi acquisiti agli atti di causa, avuto riguardo:
- alla evidente coerenza del percorso di studi prescelto con la formazione pregressa;
- al rilievo positivo della capacità reddituale del ricorrente, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche, ragionevolmente prospettate dal ricorrente circail profilo del consulente alle vendite, in termini di impegno orario e modalità retributive;
h) che il ricorso per motivi aggiunti va quindi accolto con il conseguente annullamento del diniego impugnato;
i) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- accoglie i motivi aggiunti di ricorso e per l’effetto annulla il diniego di visto in data 22/02/2026, Protocollo n. 2242-P.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR ZI, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FR ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.