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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6555 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa CA LF Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello, avverso la sentenza n. 72/2021 pubblicata il 25 maggio 2021dal
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, iscritto al NRG n. 2935/2021, pendente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante, difesa e rappresentata dall'Avv. Brunella Conte (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
(P.IVA Controparte_1
) nella persona del legale rappresentante, difesa e rappresentata dall'Avv. Vito P.IVA_1
AZ (c.f. ); C.F._2
Appellata RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L resentava ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. al Tribunale di Napoli, sezione distaccata Pt_1 di Ischia, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 32/2017, col quale si ordinava alla
[...]
il pagamento della somma di euro Controparte_1
15.699,14, a titolo di tariffa di igiene ambientale relativa agli anni 2009-2013.
Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2017, la si opponeva al decreto Controparte_1 ingiuntivo, chiedendone la revoca.
1 Il Tribunale, con la sentenza n. 72/2021 del 25 maggio 2021, declinava la giurisdizione in favore del giudice tributario, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite, in ragione della natura fiscale del credito reclamato dall' Pt_1
Avverso tale sentenza l' ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 24 Pt_1 giugno 2021, dolendosi della statuizione sulla giurisdizione, nonché dell'omessa pronuncia nel merito dell'opposizione e della lesione del suo diritto di credito.
Si è costituita, con comparsa di risposta depositata il 18 novembre 2021, la Controparte_1 deducendo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., nonché chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della decisione impugnata.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348- bis c.p.c., poiché l'appello proposto si presenta sufficientemente preciso nell'identificare l'oggetto della doglianza.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per aver declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario.
Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che il credito oggetto di domanda avesse natura fiscale, applicando in modo non corretto la normativa di riferimento.
Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Va premessa una rapida sintesi evolutiva della tariffa al centro della contesa odierna.
Con il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, successivamente modificato dall'art. 1, comma
28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Finanziaria 2000), è stata istituita la «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani», comunemente denominata Tia1.
Tale tributo, qualificato ex post dalla Consulta come entrata di natura fiscale (Corte cost. n.
238/2009; n. 64/2010), è stato poi soppresso dal Codice dell'ambiente (art. 238 d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152), che ha istituito una diversa tariffa, denominata tariffa integrata ambientale, detta anche Tia2.
Il comma 11 del citato art. 238 del d.lgs. 152/2006 ha differito la soppressione della precedente Tia1 stabilendo che, fino alla completa attuazione della Tia2, attraverso l'emanazione di un regolamento ministeriale e il compimento dei successivi adempimenti per l'applicazione della tariffa, «continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».
In attesa dell'adozione del detto regolamento ministeriale (invero mai avvenuta), l'art. 5, comma 2-quater d.l. n. 208/2008, ha previsto che, nel caso in cui il regolamento ministeriale non
2 fosse stato adottato entro il 30 giugno 2009, i Comuni avrebbero potuto liberamente adottare la
Tia2; detto termine, peraltro, è stato successivamente prorogato, dapprima fino al 31 dicembre
2009 e poi fino al 30 giugno 2010.
Non essendo stato adottato alcun regolamento alla scadenza del termine del 30 giugno 2010,
i Comuni che avevano applicato la TARSU hanno continuato a mantenere il detto regime;
parimenti, i Comuni che avevano già previsto la Tia1 hanno continuato ad applicarla.
Successivamente, il Legislatore, con l'art. 14 comma 33 d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv, con modif., dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che «Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» cd. Codice dell'ambiente, istitutiva della Tia2, «si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla già menzionata tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».
Poste queste premesse, il Collegio ritiene che il credito oggetto di causa sia ascrivibile alla categoria “tariffa igiene ambientale” e che la relativa controversia, iniziata dopo il 31 maggio
2010, rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, va in primo luogo considerato che nella domanda monitoria presentata dall'odierna appellante si fa richiamo alla tariffa igiene ambientale e non alla tariffa integrata ambientale.
Inoltre, dalla documentazione agli atti emerge che il comune di Casamicciola Terme non risulta aver adottato la TIA2 con proprio regolamento;
anzi, l'art. 1 del regolamento del Comune prodotto in giudizio disciplina espressamente solo “l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 d.lgs. n. 22/1997 (id est TIA1), e successive modifiche integrazioni
e dal d.p.r. n. 158/1999”.
Chiarito che il credito vantato è dovuto a titolo di tariffa igiene ambientale (TIA1), questa
Corte reputa dirimente che la controversia sia iniziata dopo il 31 maggio 2010, trovando applicazione proprio l'art. 14 comma 33 d.l. n. 78/2010, che attribuisce queste liti al giudice ordinario.
Ed infatti, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., n.
1839/2020), recentemente suffragato dalle Sezioni Unite (Cass. civ. sez. un. n. 20260/2025), spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte cronologicamente dopo il 31 maggio 2010.
Questo indirizzo riguarda sia le liti aventi ad oggetto la tariffa integrata ambientale (cd.
TIA2), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia quelle inerenti la tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1).
3 Alla base dell'impostazione sopra richiamata vi è la considerazione che l'art. 238, oltre ad istituire la TIA2, quale entrata di diritto privato, ha disposto la soppressione della TIA1; tuttavia, laddove l'art. 14 comma 33 d.l. n. 78/2010 richiama “le controversie relative alla predetta tariffa”, e le consegna alla giurisdizione ordinaria, fa integrale richiamo all'art. 238 Cod.
Ambiente, che unitariamente si occupa della tariffa igiene ambientale e della tariffa integrata ambientale. Dunque, la TIA1 in regime transitorio va qualificata alla pari della TIA2 come entrata non fiscale.
Ne consegue che appartengono alla giurisdizione tributaria solo le controversie concernenti la TIA1 instaurate prima del 31 maggio 2010, mentre spettano al giudice ordinario quelle postume rispetto a questa data.
Pertanto, considerata l'instaurazione del presente giudizio dopo il 31 maggio 2010, va affermata la giurisdizione negata dal primo giudice, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Napoli, davanti al quale il giudizio va riassunto entro 3 mesi dalla notificazione della presente sentenza.
L'accoglimento del primo motivo di appello implica l'assorbimento degli altri motivi, che non possono essere analizzati in questa sede.
La riforma in questi termini della sentenza appellata, con vittoria dell'appellante soccombente in primo grado, comporta la necessità di un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Collegio ritiene di dover compensare le spese, tanto del primo che del secondo grado di giudizio, in quanto lo stato della giurisprudenza di legittimità rispetto alla giurisdizione in materia di TIA1 è mutato successivamente alla proposizione della domanda. Invero, l'azione è stata esercitata in un momento in cui le Sezioni Unite attribuivano la cognizione al giudice tributario nonostante la lite fosse iniziata dopo il 31 maggio 2010 (così,
Cass. civ., sez. un., n. 23114/2015; n. 30426/2018). Solo a partire dal 2020, con l'ordinanza n.
1839/2020, le Sezioni Unite hanno attribuito le controversie in materia di TIA1 sorte dopo il 31 maggio 2010 al giudice ordinario, confermando poi questo principio nella sentenza n.
20260/2025.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
72/2021 pubblicata il 25/05/2021 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
4 2) letto l'art. 353 c.p.c., rimette le parti innanzi al giudice di primo grado, assegnando il termine di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio innanzi a detto giudice;
3) compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro CA LF
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa CA LF Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel giudizio di appello, avverso la sentenza n. 72/2021 pubblicata il 25 maggio 2021dal
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, iscritto al NRG n. 2935/2021, pendente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante, difesa e rappresentata dall'Avv. Brunella Conte (c.f. ); C.F._1
Appellante
E
(P.IVA Controparte_1
) nella persona del legale rappresentante, difesa e rappresentata dall'Avv. Vito P.IVA_1
AZ (c.f. ); C.F._2
Appellata RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L resentava ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. al Tribunale di Napoli, sezione distaccata Pt_1 di Ischia, ottenendo il decreto ingiuntivo n. 32/2017, col quale si ordinava alla
[...]
il pagamento della somma di euro Controparte_1
15.699,14, a titolo di tariffa di igiene ambientale relativa agli anni 2009-2013.
Con atto di citazione notificato il 20 aprile 2017, la si opponeva al decreto Controparte_1 ingiuntivo, chiedendone la revoca.
1 Il Tribunale, con la sentenza n. 72/2021 del 25 maggio 2021, declinava la giurisdizione in favore del giudice tributario, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite, in ragione della natura fiscale del credito reclamato dall' Pt_1
Avverso tale sentenza l' ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 24 Pt_1 giugno 2021, dolendosi della statuizione sulla giurisdizione, nonché dell'omessa pronuncia nel merito dell'opposizione e della lesione del suo diritto di credito.
Si è costituita, con comparsa di risposta depositata il 18 novembre 2021, la Controparte_1 deducendo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348-bis c.p.c., nonché chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della decisione impugnata.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348- bis c.p.c., poiché l'appello proposto si presenta sufficientemente preciso nell'identificare l'oggetto della doglianza.
Nel merito l'appello è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per aver declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario.
Secondo l'appellante, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che il credito oggetto di domanda avesse natura fiscale, applicando in modo non corretto la normativa di riferimento.
Il motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Va premessa una rapida sintesi evolutiva della tariffa al centro della contesa odierna.
Con il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, successivamente modificato dall'art. 1, comma
28, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Finanziaria 2000), è stata istituita la «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani», comunemente denominata Tia1.
Tale tributo, qualificato ex post dalla Consulta come entrata di natura fiscale (Corte cost. n.
238/2009; n. 64/2010), è stato poi soppresso dal Codice dell'ambiente (art. 238 d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152), che ha istituito una diversa tariffa, denominata tariffa integrata ambientale, detta anche Tia2.
Il comma 11 del citato art. 238 del d.lgs. 152/2006 ha differito la soppressione della precedente Tia1 stabilendo che, fino alla completa attuazione della Tia2, attraverso l'emanazione di un regolamento ministeriale e il compimento dei successivi adempimenti per l'applicazione della tariffa, «continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti».
In attesa dell'adozione del detto regolamento ministeriale (invero mai avvenuta), l'art. 5, comma 2-quater d.l. n. 208/2008, ha previsto che, nel caso in cui il regolamento ministeriale non
2 fosse stato adottato entro il 30 giugno 2009, i Comuni avrebbero potuto liberamente adottare la
Tia2; detto termine, peraltro, è stato successivamente prorogato, dapprima fino al 31 dicembre
2009 e poi fino al 30 giugno 2010.
Non essendo stato adottato alcun regolamento alla scadenza del termine del 30 giugno 2010,
i Comuni che avevano applicato la TARSU hanno continuato a mantenere il detto regime;
parimenti, i Comuni che avevano già previsto la Tia1 hanno continuato ad applicarla.
Successivamente, il Legislatore, con l'art. 14 comma 33 d.l. 31 maggio 2010 n. 78, conv, con modif., dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto che «Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» cd. Codice dell'ambiente, istitutiva della Tia2, «si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla già menzionata tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (31 maggio 2010), rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria».
Poste queste premesse, il Collegio ritiene che il credito oggetto di causa sia ascrivibile alla categoria “tariffa igiene ambientale” e che la relativa controversia, iniziata dopo il 31 maggio
2010, rientri nella giurisdizione del giudice ordinario.
Invero, va in primo luogo considerato che nella domanda monitoria presentata dall'odierna appellante si fa richiamo alla tariffa igiene ambientale e non alla tariffa integrata ambientale.
Inoltre, dalla documentazione agli atti emerge che il comune di Casamicciola Terme non risulta aver adottato la TIA2 con proprio regolamento;
anzi, l'art. 1 del regolamento del Comune prodotto in giudizio disciplina espressamente solo “l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'art. 49 d.lgs. n. 22/1997 (id est TIA1), e successive modifiche integrazioni
e dal d.p.r. n. 158/1999”.
Chiarito che il credito vantato è dovuto a titolo di tariffa igiene ambientale (TIA1), questa
Corte reputa dirimente che la controversia sia iniziata dopo il 31 maggio 2010, trovando applicazione proprio l'art. 14 comma 33 d.l. n. 78/2010, che attribuisce queste liti al giudice ordinario.
Ed infatti, secondo l'orientamento costante della Suprema Corte (Cass. civ., sez. un., n.
1839/2020), recentemente suffragato dalle Sezioni Unite (Cass. civ. sez. un. n. 20260/2025), spettano alla cognizione del giudice ordinario le controversie sorte cronologicamente dopo il 31 maggio 2010.
Questo indirizzo riguarda sia le liti aventi ad oggetto la tariffa integrata ambientale (cd.
TIA2), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, sia quelle inerenti la tariffa di igiene ambientale, in regime transitorio, di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1).
3 Alla base dell'impostazione sopra richiamata vi è la considerazione che l'art. 238, oltre ad istituire la TIA2, quale entrata di diritto privato, ha disposto la soppressione della TIA1; tuttavia, laddove l'art. 14 comma 33 d.l. n. 78/2010 richiama “le controversie relative alla predetta tariffa”, e le consegna alla giurisdizione ordinaria, fa integrale richiamo all'art. 238 Cod.
Ambiente, che unitariamente si occupa della tariffa igiene ambientale e della tariffa integrata ambientale. Dunque, la TIA1 in regime transitorio va qualificata alla pari della TIA2 come entrata non fiscale.
Ne consegue che appartengono alla giurisdizione tributaria solo le controversie concernenti la TIA1 instaurate prima del 31 maggio 2010, mentre spettano al giudice ordinario quelle postume rispetto a questa data.
Pertanto, considerata l'instaurazione del presente giudizio dopo il 31 maggio 2010, va affermata la giurisdizione negata dal primo giudice, con conseguente rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Napoli, davanti al quale il giudizio va riassunto entro 3 mesi dalla notificazione della presente sentenza.
L'accoglimento del primo motivo di appello implica l'assorbimento degli altri motivi, che non possono essere analizzati in questa sede.
La riforma in questi termini della sentenza appellata, con vittoria dell'appellante soccombente in primo grado, comporta la necessità di un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Collegio ritiene di dover compensare le spese, tanto del primo che del secondo grado di giudizio, in quanto lo stato della giurisprudenza di legittimità rispetto alla giurisdizione in materia di TIA1 è mutato successivamente alla proposizione della domanda. Invero, l'azione è stata esercitata in un momento in cui le Sezioni Unite attribuivano la cognizione al giudice tributario nonostante la lite fosse iniziata dopo il 31 maggio 2010 (così,
Cass. civ., sez. un., n. 23114/2015; n. 30426/2018). Solo a partire dal 2020, con l'ordinanza n.
1839/2020, le Sezioni Unite hanno attribuito le controversie in materia di TIA1 sorte dopo il 31 maggio 2010 al giudice ordinario, confermando poi questo principio nella sentenza n.
20260/2025.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
72/2021 pubblicata il 25/05/2021 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
4 2) letto l'art. 353 c.p.c., rimette le parti innanzi al giudice di primo grado, assegnando il termine di tre mesi, decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione del giudizio innanzi a detto giudice;
3) compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, così deciso il 2 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro CA LF
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