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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/10/2025, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2269/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2269/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 10:12 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. BOTTAZZOLI FEDERICO e l'avv. MERENDA CLAUDIA Parte_1 ( ) Indirizzo Telematico;
oggi sostituito dall'avv. FEDERICA COPPI C.F._1
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE nella Controparte_1 persona dell'avv. PIROLLO
L'avv. Coppi conclude come in ricorso L'avv. Pirollo conclude come in memoria e ribadisce le contestazioni alla CTU richiamando le note del proprio CTP. Ribadisce inoltre l'assenza di nesso di causalità.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2269/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI Parte_1 C.F._2 FEDERICO e dell'avv. MERENDA CLAUDIA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BOTTAZZOLI FEDERICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.6.2024, conveniva in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il , chiedendo il Controparte_1 riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, con contestuale condanna di parte resistente a corrispondergli i conseguenti benefici assistenziali spettanti per legge. Chiedeva inoltre la condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo CP_1 di IRPEF e Addizionali Comunali e Regionali a partire dall'anno 2016 fino all'effettivo riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere ad oggi pari ad euro 92.191,65
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente allegava:
- di essere Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri, all'epoca dei fatti in servizio presso il
Comando Stazione Carabinieri di Fucecchio;
- che in data 17.03.2014 era stato comandato insieme ad altri colleghi, ad effettuare un intervento di osservazione, controllo e pedinamento teso alla prevenzione e repressione del fenomeno di spaccio di stanze stupefacenti in Fucecchio (FI), frazione Torre, in Via Di Rimedio all'altezza della località Torre n.4, luogo nel quale era stata segnalata la presenza di due soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti;
- Che alle ore 21.30 i due sospettati venivano individuati;
1 - Che i militari, dopo aver osservato uno scambio con un acquirente, decidevano di procedere al fermo, ma i sospettati si davano alla fuga;
- Che uno dei due, raggiunto dall'odierno ricorrente, reagiva violentemente, colpendo il militare prima con una forte spallata all'altezza del torace-sterno, poi con una testata al volto, all'altezza dell'occhio sinistro;
- che il era stato trasportato, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli (FI), ove Pt_1 gli erano stati diagnosticati: “TRAUMA CHIUSO DEL TORACE CON CONTUSIONE
MIOCARDICA E FRATTURA STERNALE COMPOSTA, FRATTURA DELLA
CAVIGLIA DESTRA E CONTUSIONE POLSO DESTRO, ANEMIA DI NDD”;
- che era stato ricoverato presso l'U.O. di Cardiologia con prognosi di giorni 30 e successivamente veniva disposta una convalescenza della durata di giorni 147;
- che le lesioni riportate avevano comportato una invalidità permanente nella misura del 16%, un danno biologico permanente nella misura del 8% e un danno morale nella misura di almeno
1/3 del danno biologico;
- Che aveva chiesto in via amministrativa il riconoscimento dello status di vittima del dovere ma gli era stato negato.
Di qui la necessità del presente giudizio.
Il , ritualmente costituitosi contrastava la domanda sostenendo Controparte_1 che l'attività svolta dal militare non rientrava tra quelle tipizzate dall'art 1 comma 563 l. 266/05
e non presentava le particolari caratteristiche previste dal successivo comma 564 del citato art 1
l. 266/05..
La causa , istruita tramite ctu medica è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda attoree appaiono meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
L 'art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005 statuisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per 4 effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
2 invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa diservizio perle particolari condizioni ambientali od operative”. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407 -e loro successive modificazioni- e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Così delineata la cornice normativa, si osserva che l'interpretazione giurisprudenziale ha specificato i diversi requisiti necessari al riconoscimento di “vittima del dovere” e di “soggetto equiparato a vittima del dovere”. A tal proposito, le Sezioni Unite, già nelle sentenze del 4 maggio 2017 nn. 10791 e 10792, hanno operato una sostanziale differenziazione tra i due commi sopra riportati, precisando che il comma 563, a differenza di quello successivo, non richiede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, elencate e tipizzate nelle lett. dalla a) alla f). In altri termini, il rischio specifico per i casi del comma 563 è stato ritenuto ex lege, in relazione alle attività ivi individuate. Inoltre, il comma
563, considerando le attività individuate alle lettere dalla a) alla f), tanto se svolte “in attività di servizio”, che se compiute “nell'espletamento delle funzioni di istituto”, ricomprende espressamente i casi in cui gli operatori si trovino ad intervenire mentre sono “fuori servizio”.
Pertanto, soltanto nei casi di cui al comma 564 occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni ambientali o operative” e dovendo intendersi per
“missioni” tutti i compiti e gli ordini eseguiti anche durante il servizio di leva o nel normale espletamento delle quotidiane attività di servizio, purché caratterizzati da rischi eccedenti l'ordinario. In altri termini, gli speciali benefici economici e assistenziali riservati alle vittime del dovere spettano anche a tutti coloro - equiparati alle vittime del dovere- che nell'esecuzione di qualsiasi tipo di ordine o comando riportino menomazioni riconducibili ai maggiori pericoli
3 derivanti dalle particolari condizioni ambientali od operative che hanno caratterizzato il contesto in cui sono stati chiamati ad agire.
Tanto premesso in termini di principi generali si ritiene che dalla documentazione agli atti, emergano nel caso di specie elementi sufficienti ed idonei per inquadrare l'infortunio subito dal ricorrente, nel comma 563 dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005.
Ed in effetti dalla ricostruzione degli eventi nei quali il ricorrente ha subito le lesioni di cui è causa ( vedi allegazioni contenute in ricorso non oggetto di specifica contestazione) emerge che il ha subito le denunciate lesioni nell'atto di inseguire un soggetto sorpreso in flagranza Pt_1 del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Tale attività rientra sicuramente nel "contrasto di ogni tipo di criminalità" di cui alla lett. a) del comma 563 dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005 cit.
Quanto al nesso di causalità si osserva che è indubitabile che le lesioni (pacificamente causate dall'aggressione subita durante l'inseguimento e dalla successiva caduta) siano direttamente collegate all'attività di contrasto alla criminalità.
La disposta ctu ha accertato che il ricorrente, a seguito degli eventi occorsi il 17 marzo 2014, ha subito una lesione della sfera psicofisica valutabile nella misura di invalidità complessiva pari al
11,5 % .
Le suddette conclusioni, appaiono immuni da vizi logici e raggiunte in maniera metodologicamente corretta (applicando i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR
181/2009, nonché dalla circolare del 2/5/2022). Le stesse possono, quindi, essere Pt_2 integralmente recepite dal Tribunale, che , rispetto alle contestazioni del CTP di parte convenuta, condivide quanto argomentato dal ctu, alla cui relazione rimanda.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alla liquidazione della speciale elargizione (art. 1, l.
20 ottobre 1990, n. 302; l. 206/1994), nella misura di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità per come calcolata dal ctu (complessivi 11,5 punti), soggetta a rivalutazione ISTAT
(art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206) nonché ad ogni ulteriore beneficio economico e assistenziale previsto dalla vigente normativa come connesso al riconosciuto status di vittima del dovere, con esclusione del diritto al collocamento mirato, trattandosi di soggetto pacificamente titolare di pensione di anzianità.
Resta la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF e
Addizionali Comunali e Regionali a partire dall'anno 2016 .
4 Rispetto alla suddetta domanda – riguardante un arco temporale nel quale il ricorrente aveva pacificamente cessato il rapporto di lavoro con il essendo andato in Controparte_1 pensione- deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del stesso. CP_1
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di ad essere qualificato come Parte_1 vittima del dovere in relazione agli eventi occorsi il 17 marzo 2014 meglio descritti in motivazione e, per l'effetto, condanna il a riconoscere al tutti i Controparte_1 Pt_1 connessi benefici, come da motivazione.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto rispetto alla domanda di CP_1 restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF e Addizionali Comunali e
Regionali a partire dall'anno 2016.
Condanna altresì il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
43 per contributo unificato e complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali .
Pone definitivamente a carico del le spese di Ctu liquidate come da separato decreto CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2269/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE/I e
Controparte_1
RESISTENTE/I
TERZO CHIAMATO Oggi 1 ottobre 2025 ad ore 10:12 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per l'avv. BOTTAZZOLI FEDERICO e l'avv. MERENDA CLAUDIA Parte_1 ( ) Indirizzo Telematico;
oggi sostituito dall'avv. FEDERICA COPPI C.F._1
Per l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE nella Controparte_1 persona dell'avv. PIROLLO
L'avv. Coppi conclude come in ricorso L'avv. Pirollo conclude come in memoria e ribadisce le contestazioni alla CTU richiamando le note del proprio CTP. Ribadisce inoltre l'assenza di nesso di causalità.
Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2269/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTAZZOLI Parte_1 C.F._2 FEDERICO e dell'avv. MERENDA CLAUDIA ( ) Indirizzo Telematico;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. BOTTAZZOLI FEDERICO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1 DELLO STATO DI FIRENZE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.6.2024, conveniva in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro, il , chiedendo il Controparte_1 riconoscimento dello status di “vittima del dovere”, con contestuale condanna di parte resistente a corrispondergli i conseguenti benefici assistenziali spettanti per legge. Chiedeva inoltre la condanna del convenuto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo CP_1 di IRPEF e Addizionali Comunali e Regionali a partire dall'anno 2016 fino all'effettivo riconoscimento dello Status di Vittima del Dovere ad oggi pari ad euro 92.191,65
A sostegno della propria pretesa, il ricorrente allegava:
- di essere Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri, all'epoca dei fatti in servizio presso il
Comando Stazione Carabinieri di Fucecchio;
- che in data 17.03.2014 era stato comandato insieme ad altri colleghi, ad effettuare un intervento di osservazione, controllo e pedinamento teso alla prevenzione e repressione del fenomeno di spaccio di stanze stupefacenti in Fucecchio (FI), frazione Torre, in Via Di Rimedio all'altezza della località Torre n.4, luogo nel quale era stata segnalata la presenza di due soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti;
- Che alle ore 21.30 i due sospettati venivano individuati;
1 - Che i militari, dopo aver osservato uno scambio con un acquirente, decidevano di procedere al fermo, ma i sospettati si davano alla fuga;
- Che uno dei due, raggiunto dall'odierno ricorrente, reagiva violentemente, colpendo il militare prima con una forte spallata all'altezza del torace-sterno, poi con una testata al volto, all'altezza dell'occhio sinistro;
- che il era stato trasportato, al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Empoli (FI), ove Pt_1 gli erano stati diagnosticati: “TRAUMA CHIUSO DEL TORACE CON CONTUSIONE
MIOCARDICA E FRATTURA STERNALE COMPOSTA, FRATTURA DELLA
CAVIGLIA DESTRA E CONTUSIONE POLSO DESTRO, ANEMIA DI NDD”;
- che era stato ricoverato presso l'U.O. di Cardiologia con prognosi di giorni 30 e successivamente veniva disposta una convalescenza della durata di giorni 147;
- che le lesioni riportate avevano comportato una invalidità permanente nella misura del 16%, un danno biologico permanente nella misura del 8% e un danno morale nella misura di almeno
1/3 del danno biologico;
- Che aveva chiesto in via amministrativa il riconoscimento dello status di vittima del dovere ma gli era stato negato.
Di qui la necessità del presente giudizio.
Il , ritualmente costituitosi contrastava la domanda sostenendo Controparte_1 che l'attività svolta dal militare non rientrava tra quelle tipizzate dall'art 1 comma 563 l. 266/05
e non presentava le particolari caratteristiche previste dal successivo comma 564 del citato art 1
l. 266/05..
La causa , istruita tramite ctu medica è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda attoree appaiono meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni.
L 'art. 1, comma 563, della L. n. 266/2005 statuisce che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio
o nell'espletamento delle funzioni di istituto per 4 effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Al successivo comma 564 dell'art. 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
2 invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa diservizio perle particolari condizioni ambientali od operative”. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407 -e loro successive modificazioni- e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Così delineata la cornice normativa, si osserva che l'interpretazione giurisprudenziale ha specificato i diversi requisiti necessari al riconoscimento di “vittima del dovere” e di “soggetto equiparato a vittima del dovere”. A tal proposito, le Sezioni Unite, già nelle sentenze del 4 maggio 2017 nn. 10791 e 10792, hanno operato una sostanziale differenziazione tra i due commi sopra riportati, precisando che il comma 563, a differenza di quello successivo, non richiede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, elencate e tipizzate nelle lett. dalla a) alla f). In altri termini, il rischio specifico per i casi del comma 563 è stato ritenuto ex lege, in relazione alle attività ivi individuate. Inoltre, il comma
563, considerando le attività individuate alle lettere dalla a) alla f), tanto se svolte “in attività di servizio”, che se compiute “nell'espletamento delle funzioni di istituto”, ricomprende espressamente i casi in cui gli operatori si trovino ad intervenire mentre sono “fuori servizio”.
Pertanto, soltanto nei casi di cui al comma 564 occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni ambientali o operative” e dovendo intendersi per
“missioni” tutti i compiti e gli ordini eseguiti anche durante il servizio di leva o nel normale espletamento delle quotidiane attività di servizio, purché caratterizzati da rischi eccedenti l'ordinario. In altri termini, gli speciali benefici economici e assistenziali riservati alle vittime del dovere spettano anche a tutti coloro - equiparati alle vittime del dovere- che nell'esecuzione di qualsiasi tipo di ordine o comando riportino menomazioni riconducibili ai maggiori pericoli
3 derivanti dalle particolari condizioni ambientali od operative che hanno caratterizzato il contesto in cui sono stati chiamati ad agire.
Tanto premesso in termini di principi generali si ritiene che dalla documentazione agli atti, emergano nel caso di specie elementi sufficienti ed idonei per inquadrare l'infortunio subito dal ricorrente, nel comma 563 dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005.
Ed in effetti dalla ricostruzione degli eventi nei quali il ricorrente ha subito le lesioni di cui è causa ( vedi allegazioni contenute in ricorso non oggetto di specifica contestazione) emerge che il ha subito le denunciate lesioni nell'atto di inseguire un soggetto sorpreso in flagranza Pt_1 del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Tale attività rientra sicuramente nel "contrasto di ogni tipo di criminalità" di cui alla lett. a) del comma 563 dell'art. 1 della L. n. 266 del 2005 cit.
Quanto al nesso di causalità si osserva che è indubitabile che le lesioni (pacificamente causate dall'aggressione subita durante l'inseguimento e dalla successiva caduta) siano direttamente collegate all'attività di contrasto alla criminalità.
La disposta ctu ha accertato che il ricorrente, a seguito degli eventi occorsi il 17 marzo 2014, ha subito una lesione della sfera psicofisica valutabile nella misura di invalidità complessiva pari al
11,5 % .
Le suddette conclusioni, appaiono immuni da vizi logici e raggiunte in maniera metodologicamente corretta (applicando i criteri medico-legali previsti dagli artt. 3 e 4 del DPR
181/2009, nonché dalla circolare del 2/5/2022). Le stesse possono, quindi, essere Pt_2 integralmente recepite dal Tribunale, che , rispetto alle contestazioni del CTP di parte convenuta, condivide quanto argomentato dal ctu, alla cui relazione rimanda.
Conseguentemente, il ricorrente ha diritto alla liquidazione della speciale elargizione (art. 1, l.
20 ottobre 1990, n. 302; l. 206/1994), nella misura di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità per come calcolata dal ctu (complessivi 11,5 punti), soggetta a rivalutazione ISTAT
(art. 5, comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206) nonché ad ogni ulteriore beneficio economico e assistenziale previsto dalla vigente normativa come connesso al riconosciuto status di vittima del dovere, con esclusione del diritto al collocamento mirato, trattandosi di soggetto pacificamente titolare di pensione di anzianità.
Resta la domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF e
Addizionali Comunali e Regionali a partire dall'anno 2016 .
4 Rispetto alla suddetta domanda – riguardante un arco temporale nel quale il ricorrente aveva pacificamente cessato il rapporto di lavoro con il essendo andato in Controparte_1 pensione- deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva del stesso. CP_1
Queste, in sintesi, le ragioni della decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di ad essere qualificato come Parte_1 vittima del dovere in relazione agli eventi occorsi il 17 marzo 2014 meglio descritti in motivazione e, per l'effetto, condanna il a riconoscere al tutti i Controparte_1 Pt_1 connessi benefici, come da motivazione.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva del convenuto rispetto alla domanda di CP_1 restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di IRPEF e Addizionali Comunali e
Regionali a partire dall'anno 2016.
Condanna altresì il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1
43 per contributo unificato e complessivi € 2750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali .
Pone definitivamente a carico del le spese di Ctu liquidate come da separato decreto CP_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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