CA
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 19 novembre 2025, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2583 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, difeso dall'avv. Alessandro Rosati Parte_1
Appellante E
, difeso dall'avv. Sebastiano Controparte_1
ED TO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 142/2024 pubblicata in data
09.07.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma con funzioni di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione reietta, previa riforma totale dell'impugnata sentenza, così provvedere:
- in via pregiudiziale e cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
142/2024 pubblicata il 09/07/2024 del Tribunale di Rieti, Sezione lavoro, nella causa iscritta al
R.G. n. 315/2022, mai notificata;
- in via principale e nel merito, ritenere fondato l'appello e riformare la sentenza appellata con l'accoglimento delle conclusioni del ricorso di primo grado, condannando l' appellato alle spese del doppio grado di giudizio.” CP_1
1 per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, respingere il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Rieti il sig. evocava l' in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la condanna al risarcimento del danno subito per essere stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell' sulla propria CP_1 posizione contributiva.
Allegava di aver lavorato per l'azienda Il dal 01.04.1997 al 31.03.2021, anche con Controparte_2 orario notturno, presso la sede di CA;
che nel febbraio 2021, il datore aveva comunicato ai dipendenti la imminente soppressione delle sedi di CA e di Milano, affidando la gestione non traumatica dei contratti di lavoro ad un apposito accordo sindacale. Ai sensi dell'accordo, si offrivano ai lavoratori diverse alternative: da un lato, accettare un incentivo all'esodo, condizionato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'azienda; dall'altro, continuare a lavorare presso altri centri stampa, accettando la proposta contrattuale di altre due società (la e la CS), Pt_2 che avevano dato disponibilità ad un parziale assorbimento dei lavoratori (precisamente, n. 13 lavoratori potevano essere riassunti a fronte dei n. 26 in esubero nella sede di CA).
In punto di fatto, deduceva:
- di avere ricevuto dall' , in data 31.05.2019, un estratto conto certificativo di 1.442 settimane CP_1 di contributi per il periodo lavorativo 06.05.1980-31.03.2019;
- che il 9.12.2020 presentava all' domanda di costituzione di posizione assicurativa per il CP_1 ricongiungimento dei contributi riferibili ad alcuni periodi di lavoro svolto alle dipendenze della
PA;
- che la domanda veniva riscontrata il 09.02.2021, con comunicazione con la quale l' indicava CP_1 al un prospetto di contributi da trasferire al a circa 340 settimane;
Pt_1 CP_3
- che presentava all' , il 9.03.2021, domanda online di estratto conto certificativo e, il CP_1
25.03.2021, domanda online di certificazione per il riconoscimento del beneficio della pensione anticipata ex l. n. 67/2011, recante norme per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, avendo egli svolto lavoro notturno (pacificamente ricompreso fra le lavorazioni pesanti);
2 - che, sulla base dei dati forniti dall' sino a quel momento, si determinava a risolvere il CP_1 contratto con il datore di lavoro entro il 31.03.2021, ritenendo di avere maturato una contribuzione pari a:
1.442 settimane sino al 31.03.2019, cui ha sommato le ulteriori 104 settimane lavorate sino al 31.03.2021 e le 340 settimane di contributi oggetto del (riscontro alla domanda di) ricongiungimento, per un totale di 1.886 settimane;
- che in base a questi calcoli, il sarebbe rientrato nel requisito contributivo minimo di Pt_1
1.820 settimane per accedere alla pensione anticipata ex l. 67/2011, e sarebbe potuto andare in pensione dopo pochi mesi dalla risoluzione del contratto di lavoro: si determinava, pertanto, ad accettare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con come da accordo CP_4 sindacale;
- che però, in data 11.06.2021, ormai dopo l'avvenuta risoluzione, l' inviava l'estratto conto CP_1 certificativo recante dati rettificati senza preavviso, rispetto a quelli indicati nella determina di costituzione di posizione assicurativa, per un totale contributivo di sole 1.576 settimane per il periodo 06.05.1980-31.05.2021, non sufficiente al raggiungimento del requisito minimo della l.
67/2011.
Si doleva, quindi, di avere riposto legittimo affidamento sulla correttezza delle comunicazioni dell' in ordine alla sua posizione contributiva complessiva: affidamento causalmente efficiente CP_1 nella sua decisione di cessare il rapporto di lavoro;
il che gli avrebbe arrecato un danno pari a tutte le retribuzioni mancate dal 31.03.2021 all'effettiva maturazione del diritto alla pensione (giugno
2027).
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso sull'assunto che il ricorrente fosse a conoscenza CP_1 dell'evidente errore nella comunicazione del 9.2.2021, in quanto evidente e macroscopico, onde nessun legittimo affidamento rispetto a quella contribuzione artatamente gonfiata sarebbe potuto insorgere;
che l'unica documentazione degna di fede era costituita dall'estratto certificativo richiesto prima ma ottenuto dopo la cessazione del rapporto;
che in ogni caso il aveva Pt_1 ricevuto a titolo di incentivo all'esodo una somma maggiore di quella pretesa in questa sede.
Il Tribunale di Rieti respingeva la domanda del di risarcimento del danno ritenendo Pt_1 insussistente il danno evento. Rilevava il giudice che, ai sensi degli accordi in sede sindacale per le gestione dell'esubero, i lavoratori avessero facoltà di scelta alternativa fra l'esodo incentivato
(risoluzione consensuale del rapporto dietro pagamento di un certo numero di mensilità), oppure la prosecuzione dell'attività lavorativa: quest'ultima, però, soltanto per i lavoratori destinatari di
3 proposte contrattuali da parte di altre due aziende individuate nell'accordo, disponibili ad assorbire un numero limitato di lavoratori. Non essendo il destinatario di alcuna proposta Pt_1 contrattuale, il giudice ha ritenuto sostanzialmente vincolata la sua scelta per l'esodo incentivato, e quindi irrilevante l'errore commesso dall' : rigettava dunque il ricorso, e condannava il CP_1 ricorrente al rimborso delle spese della lite liquidate in € 4.280,50.
Proponeva appello il sig. censurando la sentenza con i seguenti motivi: Pt_1
“1) Errata valutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di primo grado: il giudice non ha esaminato e, così, valutato la realtà dei fatti, che erano chiaramente esposti nell'atto introduttivo, documentati e provati da testi.”
“2) Violazione di legge: erronea e omessa applicazione degli artt. 1218, 1175, 1375, c.c. – il danno evento – il bene della vita.”
“3) Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche in relazione agli artt. 2043 e 2059
c.c.”
L'appellante lamenta il travisamento dei fatti, delle prove e dell'accordo sindacale, da parte del giudice di prime cure, che avrebbe sbagliato nel ritenere decisivo – ai fini della esclusione del danno evento – il fatto che il non fosse stato destinatario di una proposta contrattuale Pt_1 alternativa: sostiene, invece, che l'accordo sindacale avesse previsto non solo la possibilità di accedere al piano di incentivazione all'esodo ovvero alla riassunzione da imprese terze, bensì anche ulteriori forme di tutela per quei lavoratori che, alla data della cessazione dell'attività produttiva della sede di CA, fossero ancora dipendenti dalla società. L'accordo, infatti, prevedeva ammortizzatori sociali, CIGO e CIGS, percorsi di formazione e riqualificazione professionale e,
“per i lavoratori in esubero ancora dipendenti della Società alla data di cessazione dei trattamenti di CIGO e CIGS, la società attiverà le procedure di cui alla Legge n. 223/1991, artt.4 e 24” (cfr. punto 5 del Verbale di accordo sindacale nazionale). Conclude ritenendo che l'erronea comunicazione dell' sia stata l'unica causa efficiente del suo attuale stato di disoccupazione CP_1 poiché, senza l'errore – di cui l' risponde a titolo contrattuale – non avrebbe risolto il contratto CP_1
e il rapporto non sarebbe cessato.
Ad ulteriore sostegno della sussistenza di un danno evento e del nesso causale, aggiungeva che - a voler argomentare
contro
-fattualmente – se il se non fosse caduto in errore sulla prossimità Pt_1 della pensione a causa delle comunicazioni fuorvianti dell' , e non si fosse dimesso, sarebbe CP_1 certamente stato assunto presso una delle due aziende, CS e , in base ai criteri di anzianità e Pt_2 carichi di famiglia ivi stabiliti (Cassazione, ordinanza 10.06.2021, n. 16435).
4 Chiede quindi nuovamente il risarcimento del danno derivato dall'erronea comunicazione dell' CP_1 cui è conseguita la decisione di dimettersi;
danno che, per giurisprudenza consolidata, ha natura contrattuale avendo fonte legale l'obbligo dell'ente di rilasciare documenti recanti dati corretti (e richiama Corte d'appello di Trento, sent. 29.04.2021; Cass. 7859/04; Cass. 3195/12; Cass., n.
21454/13).
L'appellante chiede anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 431 c.p.c., respinta da questa Corte con ordinanza del 23.10.2024 per assenza di periculum in mora.
Si costituiva in appello l e deduceva che nessun legittimo affidamento potesse configurarsi in CP_1 capo al perché: i) la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta il 31.03.2021, in Pt_1 epoca anteriore al rilascio della comunicazione certificativa del conto assicurativo, del 11.06.2021;
ii) solo questa comunicazione avrebbe valore certificativo, non rilevando eventuali diverse comunicazioni meramente informative, come i prospetti inviati il 09.02.2021 dal carattere meramente provvisorio e non certificativo;
iii) il non poteva non essere a conoscenza delle Pt_1 inesattezze dell'estratto conto previdenziale in quanto relative a circostanze di sua conoscenza e talmente macroscopiche (circa sei anni e mezzo di contribuzione aggiuntiva) da rendere, in ogni caso, colpevole l'errore di valutazione del lavoratore, non meritevole di tutela ex art. 1147 c.c.
(Cons Stato, Ad. Plen., n. 19/2021).
L' eccepiva anche l'assenza di un danno conseguenza, avendo il lavoratore incassato oltre CP_1
100.000 € a titolo di incentivo all'esodo, oltre alla percezione della APE sociale dal luglio 2023, e della Naspi per gli anni 2021, 2022 e 2023: somme il cui ammontare supera in ogni caso le pretese retribuzioni e gli accessori non percepiti asseritamente a causa della condotta dell' . Chiedeva CP_1 pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza fissata per la discussione la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello il sig. contesta la sentenza che ha respinto la sua domanda di Pt_1 risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni perdute per avere risolto il proprio contratto di lavoro a causa dell'errore in cui lo avrebbe indotto l' attraverso comunicazioni sbagliate in CP_1 ordine alla effettiva entità della sua posizione contributiva.
5 L'appello è infondato, dovendo la sentenza gravata essere corretta nel senso di sostituirne l'intera motivazione con le considerazioni che seguono e che conducono, con diverse ragioni, al rigetto della domanda avanzata dal ricorrente in primo grado.
1.
Con il primo motivo, l'appellante deduce il travisamento dei fatti e la difettosa valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure;
con il secondo, censura la violazione di legge (artt. 1218,
1175, 1375, c.c.) per avere il giudice negato la sussistenza di un danno evento sull'assunto che, non essendo il destinatario di una proposta contrattuale di (ri)assunzione da parte delle altre Pt_1 società coinvolte nell'accordo sindacale, l'errore dell' non avrebbe avuto alcuna efficienza CP_1 causale nella perdita del lavoro. L'appellante insiste perché si accerti che il legittimo affidamento riposto sulle errate comunicazioni ufficiali dell' è stato la causa del consenso che aveva CP_1 prestato alla risoluzione del rapporto.
I motivi possono essere analizzati congiuntamente e sono entrambi infondati, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza gravata: ciò in quanto la motivazione è frutto di travisamento delle risultanze istruttorie ma, nondimeno, la decisione di rigetto è supportata da altre e convincenti ragioni, illustrate anche dall'ente appellato.
Giova preliminarmente ricostruire la questione in fatto e il regolamento contrattuale applicabile in base agli accordi sindacali. La vicenda riguarda i lavoratori in esubero, per cessazione dell'attività produttiva della sede di CA de Il Sole24Ore, la cui gestione è stata rimessa a specifici accordi con le rappresentanze sindacali, riversati nel Verbale di esperimento procedura ex art. 16 CCNL
(poligrafici del 2018), del 01.03.2021, nel Verbale di accordo nazionale e integrazione del
08.03.2021 e nel Verbale di accordo OSS–Il Sole24Ore del 08.03.2021.
Le parti sociali hanno previsto diversi strumenti di gestione non traumatica degli esuberi nel Verbale di accordo nazionale, quali: il ricorso agli ammortizzatori sociali, sia della legislazione emergenziale per il Covid-9 sia, a seguire, la CIGS per cessazione parziale di attività ex d.lgs.
148/2015 e art. 4, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 2 d.m. 100495 del 23.11.2017; percorsi di riallocazione presso altre società (la e la CS), precedute da;
un piano di Pt_2 CP_5 incentivazione all'esodo; l'attivazione di programmi formativi per la riqualificazione e riconversione professionale;
l'attivazione delle procedure ex artt. 4 e 24 l. 233/91 per i lavoratori in esubero ancora dipendenti dalla società alla cessazione di CIGS e CIGO.
Ad integrazione del verbale nazionale, l'accordo aziendale aveva ad oggetto le sorti del sopprimendo stabilimento di Milano (parte A), di CA (parte B), il piano di incentivazione all'esodo (parte C) e, infine, programmi formativi per i soggetti ancora dipendenti alla data del
6 1.07.21 (parte D). Per quanto qui di rilievo, per la sede di CA l'accordo contemplava il subingresso di due diverse aziende, dichiaratesi disponibili ad assorbire n.13 lavoratori, dei n. 26 totali in esubero;
detti lavoratori avrebbero ricevuto una proposta contrattuale che, se accettata, consentiva al lavoratore di ricevere un incentivo economico da , subordinato alla previa CP_4 risoluzione consensuale del contratto di lavoro.
Orbene, è pacifico che al sig. non si applichi la parte B) dell'accordo collettivo in quanto Pt_1 non destinatario di alcuna proposta contrattuale. Diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, però, il fatto di non essere stato destinatario di alcuna proposta alternativa non sarebbe stato sufficiente ad escludere il danno evento, né a rendere vincolata l'opzione per l'esodo incentivato. L'accordo sindacale, infatti, contemplava altre strade per tutti i lavoratori che non avessero ricevuto o non avessero accettato una proposta contrattuale alternativa per la ricollocazione, e che nemmeno avessero aderito al piano di incentivazione all'esodo: questi comunque avrebbero potuto accedere a trattamenti di sostegno quali CIGO e CIGS, percorsi formativi, ammortizzatori sociali e le procedure degli artt. 4 e 24 della l. 223/1991 per i lavoratori ancora dipendenti dalla società al termine della Cassa integrazione (cfr. punto 5 verbale nazionale).
Ne consegue che, effettivamente, la sentenza va corretta nella parte motiva in cui nega il danno evento sull'assunto che il non sia stato destinatario (o non abbia dimostrato di essere Pt_1 destinarario) di alcuna proposta di lavoro alternativa: in realtà, emerge dalla documentazione in atti che se pure i lavoratori non avessero aderito all'esodo, non per questi essi sarebbero stati inesorabilmente licenziati, in quanto gli accordi prevedevano un ventaglio di alternative più ampio, come appunto un periodo di cassa integrazione al cui esito soltanto si sarebbe, a questo punto sì, sfociati del licenziamento economico ex l. 233/1991.
Alla posizione del De UC, invece, si applica la parte C) del predetto accordo, secondo la quale i lavoratori non destinatari di alcuna proposta di assunzione (ovvero che l'avessero rifiutata), potevano optare per un incentivo all'esodo in misura variabile: i) pari a n. 30 mensilità per la cessazione consensuale del rapporto di lavoro con entro il 31.3.2021; ii) n. 16 CP_4 mensilità per la cessazione entro il 30.06.2021; iii) n. 10 mensilità per la cessazione entro il
30.09.2021; e iv) n. 6 mensilità per la cessazione entro il termine di CIGS. E che, soltanto per i lavoratori che avessero risolto consensualmente entro il 31.03.21, le Parti si impegnavano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 311, l. 178/2020 che prevedesse la risoluzione consensuale del contratto di lavoro, in cambio dell'incentivo economico, e l'erogazione del trattamento Naspi.
7 Premesso, dunque, che al è stato applicato l'accordo sub parte C), deve ora stabilirsi la Pt_1 sussistenza, o meno, di un legittimo affidamento meritevole di tutela sulla determina del 9.02.2021
e la conseguente efficienza causale dell'errore dell' nel danno lamentato dal ricorrente. CP_1
Tale affidamento non sussiste, e sono quindi infondate le doglianze del Pt_1
Dagli scambi epistolari (in atti) e dalla testimonianza raccolta in primo grado di Parte_3 all'epoca funzionaria del Patronato, cui il si era ripetutamente rivolto per ottenere Pt_1 informazioni sulla propria situazione contributiva, risulta che già si era paventato il rischio di imprecisioni ed inesattezze nei contributi precedentemente comunicati, e quindi di una loro possibile rettifica in sede di emissione del certificativo. Riporta la teste che “Dopo i vari accertamenti abbiamo richiesto il ricongiungimento di contributi presso la Gestione CP_6
Lavoratori Dipendenti. Preciso che all'epoca le posizioni dei lavoratori pubblici erano spesso imprecise e di questo avevo avvisato il ”; proprio per il rischio di inesattezze, la teste Pt_1 chiedeva il certificativo ufficiale perché, aggiunge, “il certificativo in discussione è un qualcosa di più che io richiedo quando le posizioni non sono chiare”. Ed infatti non chiara era la posizione nel caso di specie, in cui, dalla determina del 9.02.2021, emergevano consistenti periodi lavorati presso il Comune e, come precisava la “quei contributi di cui alla determina ancora non Pt_3
Par comparivano sulla posizione del UC”. La presenza di possibili errori, dunque, non fu CP_1 taciuta al che veniva messo in condizione di agevolmente avvedersene. Pt_1
Per di più, detta comunicazione reca in calce ai prospetti errati la notazione “AVVERTENZE” in cui precisa che “sarà cura del F.P.L.D. o degli altri Enti Previdenziali determinare il preciso e definitivo numero di mesi e settimane da attribuire”: a ribadire comunque la non definitività di detti prospetti.
È fondata, dunque, l'eccezione difensiva dell' , ribadita nei due gradi, circa la consapevolezza CP_1 dell'errore in capo al consapevolezza che impedisce di fondare un legittimo affidamento: Pt_1 il doveva essere a conoscenza della possibile erroneità dei prospetti comunicatigli (essendo Pt_1 in caso contrario l'ignoranza imputabile a colpa grave).
E questo, in primo luogo per la macroscopicità dell'errore dell' , tale da renderlo riconoscibile CP_1 ad un soggetto di media diligenza. Invero, l' aveva comunicato di avere considerato una CP_1 contribuzione da parte del Comune in relazione ad un periodo pari a circa sei anni e mezzo di lavoro, a fronte di una attività lavorativa effettivamente prestata dal per pochi periodi di un Pt_1 paio di mesi ciascuno (precisamente, dal 29.01.1990 al 29.03.1990; dal 8.04.1991 al 5.06.1991; dal
1.07.1992 al 31.08.1992; dal 5.06.1993 al 3.08.1993): dunque per un totale di circa nove mesi: che
8 si discostano sensibilmente dagli ottanta mesi di cui alla comunicazione del 9.02.21. si tratta di circostanze (la durata del rapporto grandemente inferiore rispetto a quella riferita dall' nel CP_1 precedente estratto conto) di cui il lavoratore non può non essere a conoscenza.
In secondo luogo, come si è detto, l'affidamento va escluso per la presenza dei dubbi tempestivamente rappresentatigli dalla e per l'indicazione dei prospetti fino ad allora Pt_4 rilasciati in merito all'assenza di una loro definitività.
Dalle allegazioni dello stesso emerge che egli ha presentato le domande online all' , Pt_1 CP_1 per l'estratto conto certificativo (evidentemente ritenuto necessario) e per il riconoscimento del beneficio derivato da lavori faticosi, rispettivamente il 9.03.2021 e il 25.03.2021, a ridosso della prima finestra dell'accordo sindacale, che prevedeva un incentivo di ben 30 mensilità in cambio della risoluzione del contratto entro il 31.03.21: vale a dire l'incentivo concretamente ricevuto dal
Pt_1
È evidente, dunque, da un lato che il era consapevole dell'opportunità di essere rassicurato Pt_1 ufficialmente dall' in merito alla possibilità di conseguire la pensione;
dall'altro, che egli ha CP_1 richiesto l'estratto conto certificativo con un preavviso inferiore al termine minimo per la conclusione del procedimento di rilascio del riscontro certificativo ex art. 54, l. 88/1989 che gli avrebbe dato la necessaria certezza sul proprio quadro contributivo, della cui correttezza e precisione avrebbe già avrebbe dovuto ragionevolmente;
e abbia dunque consapevolmente e volontariamente preferito incamerare l'incentivo all'esodo nella misura massima (non più conseguibile dopo il marzo del 2021), accettando il rischio delle ulteriori verifiche dell'Istituto sui dati che gli erano stati comunicati.
Da ciò consegue che la scelta (libera e legittima) di incamerare l'ingente incentivo assumendosi il rischio della (già paventata) erroneità dei calcoli, e quindi di vedersi negato l'accesso alla pensione anticipata, in luogo della più prudente opzione di attendere il certificato e incamerare le 16 mensilità entro il 30.06.2021, interrompe ogni nesso causale fra l'errore (peraltro riconoscibile, per come si è detto) dell'ente, poi oggetto di correzione, e il danno lamentato.
2.
Con il terzo motivo, il sig. censura la mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato Pt_1 anche in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c., ritenendo che il Tribunale abbia taciuto ogni considerazione circa le conseguenze dannose dell'errore dell' : la sentenza viene censurata per CP_1 avere erroneamente ricondotto il “bene della vita” perduto dal unicamente alla proposta di Pt_1 assunzione da altre commesse di stampa e non anche alla perdita del posto di lavoro (eventualmente
9 previa riallocazione presso le altre società, anch'essa incentivata) e della possibilità di andare in pensione o comunque di andarci alle condizioni cui avrebbe avuto diritto in caso di mancata adesione all'esodo.
Tali doglianze, al netto del già prospettato vizio di motivazione della pur giusta sentenza, risultano assorbite dalle superiori considerazioni, nella parte in cui imputano, in sostanza, all'appellante, in base ad un proprio calcolo di convenienza basato sul meccanismo degli incentivi approntato nei verbali in atti, la decisione di aderire all'esodo incentivato nella sua versione economicamente più vantaggiosa.
3.
Merita accoglimento anche, ad abundantiam, l'ulteriore difesa dell' che, sotto altro profilo, CP_1 determinerebbe in ogni caso l'insussistenza del danno conseguenza.
Il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come noto, assolve ad una funzione strettamente compensativa, di reintegrazione della sfera giuridica nello stato anteriore al verificarsi del fatto dannoso. Anche a voler considerare come eziologicamente efficiente nella causazione del danno l'errore dell' , l'appellante non ha riportato alcun danno economico alla propria sfera CP_1 patrimoniale che non sia stato compensato da quanto ricevuto per effetto dell'esodo medesimo al quale l' , in tesi (sopra valutata come infondata), lo avrebbe indotto. CP_1
Come eccepito dall' e non contestato, infatti, il in relazione al detto esodo incentivato CP_1 Pt_1 ha ricevuto, quantomeno, le somme di:
- € 100.847,25 (comprensiva della incentivazione all'esodo, di 76.897,00 € come da punto 4) dell'accordo di risoluzione consensuale, TFR e altre indennità previste in sede di accordi sindacali);
- a titolo di Naspi, € 8.795,35 per il 2021; €. 10.551,76 per il 2022; € 3.093,76 per il 2023.
Per un totale non inferiore a € 123.288,12: cifra comunque superiore ai € 119.099,72 oggetto di domanda risarcitoria.
4.
Conclusivamente, l'appello non può essere accolto.
Quanto alle spese del grado, in base alla regola della soccombenza il sig. va condannato a Pt_1 rimborsarle nella misura indicata nel dispositivo in base al valore accertato della controversa.
Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
10
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 17.9.2024 dal sig.
[...]
avverso la sentenza n. 142/2024 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data Parte_1
09.07.2024, nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in € 7.500,00, sempre oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
Atto redatto con la collaborazione della Controparte_7
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza di discussione del 19 novembre 2025, nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2583 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, difeso dall'avv. Alessandro Rosati Parte_1
Appellante E
, difeso dall'avv. Sebastiano Controparte_1
ED TO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 142/2024 pubblicata in data
09.07.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma con funzioni di giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione reietta, previa riforma totale dell'impugnata sentenza, così provvedere:
- in via pregiudiziale e cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.
142/2024 pubblicata il 09/07/2024 del Tribunale di Rieti, Sezione lavoro, nella causa iscritta al
R.G. n. 315/2022, mai notificata;
- in via principale e nel merito, ritenere fondato l'appello e riformare la sentenza appellata con l'accoglimento delle conclusioni del ricorso di primo grado, condannando l' appellato alle spese del doppio grado di giudizio.” CP_1
1 per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, respingere il ricorso in appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Rieti il sig. evocava l' in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo la condanna al risarcimento del danno subito per essere stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell' sulla propria CP_1 posizione contributiva.
Allegava di aver lavorato per l'azienda Il dal 01.04.1997 al 31.03.2021, anche con Controparte_2 orario notturno, presso la sede di CA;
che nel febbraio 2021, il datore aveva comunicato ai dipendenti la imminente soppressione delle sedi di CA e di Milano, affidando la gestione non traumatica dei contratti di lavoro ad un apposito accordo sindacale. Ai sensi dell'accordo, si offrivano ai lavoratori diverse alternative: da un lato, accettare un incentivo all'esodo, condizionato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'azienda; dall'altro, continuare a lavorare presso altri centri stampa, accettando la proposta contrattuale di altre due società (la e la CS), Pt_2 che avevano dato disponibilità ad un parziale assorbimento dei lavoratori (precisamente, n. 13 lavoratori potevano essere riassunti a fronte dei n. 26 in esubero nella sede di CA).
In punto di fatto, deduceva:
- di avere ricevuto dall' , in data 31.05.2019, un estratto conto certificativo di 1.442 settimane CP_1 di contributi per il periodo lavorativo 06.05.1980-31.03.2019;
- che il 9.12.2020 presentava all' domanda di costituzione di posizione assicurativa per il CP_1 ricongiungimento dei contributi riferibili ad alcuni periodi di lavoro svolto alle dipendenze della
PA;
- che la domanda veniva riscontrata il 09.02.2021, con comunicazione con la quale l' indicava CP_1 al un prospetto di contributi da trasferire al a circa 340 settimane;
Pt_1 CP_3
- che presentava all' , il 9.03.2021, domanda online di estratto conto certificativo e, il CP_1
25.03.2021, domanda online di certificazione per il riconoscimento del beneficio della pensione anticipata ex l. n. 67/2011, recante norme per l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre
2010, n. 183, avendo egli svolto lavoro notturno (pacificamente ricompreso fra le lavorazioni pesanti);
2 - che, sulla base dei dati forniti dall' sino a quel momento, si determinava a risolvere il CP_1 contratto con il datore di lavoro entro il 31.03.2021, ritenendo di avere maturato una contribuzione pari a:
1.442 settimane sino al 31.03.2019, cui ha sommato le ulteriori 104 settimane lavorate sino al 31.03.2021 e le 340 settimane di contributi oggetto del (riscontro alla domanda di) ricongiungimento, per un totale di 1.886 settimane;
- che in base a questi calcoli, il sarebbe rientrato nel requisito contributivo minimo di Pt_1
1.820 settimane per accedere alla pensione anticipata ex l. 67/2011, e sarebbe potuto andare in pensione dopo pochi mesi dalla risoluzione del contratto di lavoro: si determinava, pertanto, ad accettare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con come da accordo CP_4 sindacale;
- che però, in data 11.06.2021, ormai dopo l'avvenuta risoluzione, l' inviava l'estratto conto CP_1 certificativo recante dati rettificati senza preavviso, rispetto a quelli indicati nella determina di costituzione di posizione assicurativa, per un totale contributivo di sole 1.576 settimane per il periodo 06.05.1980-31.05.2021, non sufficiente al raggiungimento del requisito minimo della l.
67/2011.
Si doleva, quindi, di avere riposto legittimo affidamento sulla correttezza delle comunicazioni dell' in ordine alla sua posizione contributiva complessiva: affidamento causalmente efficiente CP_1 nella sua decisione di cessare il rapporto di lavoro;
il che gli avrebbe arrecato un danno pari a tutte le retribuzioni mancate dal 31.03.2021 all'effettiva maturazione del diritto alla pensione (giugno
2027).
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso sull'assunto che il ricorrente fosse a conoscenza CP_1 dell'evidente errore nella comunicazione del 9.2.2021, in quanto evidente e macroscopico, onde nessun legittimo affidamento rispetto a quella contribuzione artatamente gonfiata sarebbe potuto insorgere;
che l'unica documentazione degna di fede era costituita dall'estratto certificativo richiesto prima ma ottenuto dopo la cessazione del rapporto;
che in ogni caso il aveva Pt_1 ricevuto a titolo di incentivo all'esodo una somma maggiore di quella pretesa in questa sede.
Il Tribunale di Rieti respingeva la domanda del di risarcimento del danno ritenendo Pt_1 insussistente il danno evento. Rilevava il giudice che, ai sensi degli accordi in sede sindacale per le gestione dell'esubero, i lavoratori avessero facoltà di scelta alternativa fra l'esodo incentivato
(risoluzione consensuale del rapporto dietro pagamento di un certo numero di mensilità), oppure la prosecuzione dell'attività lavorativa: quest'ultima, però, soltanto per i lavoratori destinatari di
3 proposte contrattuali da parte di altre due aziende individuate nell'accordo, disponibili ad assorbire un numero limitato di lavoratori. Non essendo il destinatario di alcuna proposta Pt_1 contrattuale, il giudice ha ritenuto sostanzialmente vincolata la sua scelta per l'esodo incentivato, e quindi irrilevante l'errore commesso dall' : rigettava dunque il ricorso, e condannava il CP_1 ricorrente al rimborso delle spese della lite liquidate in € 4.280,50.
Proponeva appello il sig. censurando la sentenza con i seguenti motivi: Pt_1
“1) Errata valutazione dei fatti e delle prove operata dal giudice di primo grado: il giudice non ha esaminato e, così, valutato la realtà dei fatti, che erano chiaramente esposti nell'atto introduttivo, documentati e provati da testi.”
“2) Violazione di legge: erronea e omessa applicazione degli artt. 1218, 1175, 1375, c.c. – il danno evento – il bene della vita.”
“3) Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche in relazione agli artt. 2043 e 2059
c.c.”
L'appellante lamenta il travisamento dei fatti, delle prove e dell'accordo sindacale, da parte del giudice di prime cure, che avrebbe sbagliato nel ritenere decisivo – ai fini della esclusione del danno evento – il fatto che il non fosse stato destinatario di una proposta contrattuale Pt_1 alternativa: sostiene, invece, che l'accordo sindacale avesse previsto non solo la possibilità di accedere al piano di incentivazione all'esodo ovvero alla riassunzione da imprese terze, bensì anche ulteriori forme di tutela per quei lavoratori che, alla data della cessazione dell'attività produttiva della sede di CA, fossero ancora dipendenti dalla società. L'accordo, infatti, prevedeva ammortizzatori sociali, CIGO e CIGS, percorsi di formazione e riqualificazione professionale e,
“per i lavoratori in esubero ancora dipendenti della Società alla data di cessazione dei trattamenti di CIGO e CIGS, la società attiverà le procedure di cui alla Legge n. 223/1991, artt.4 e 24” (cfr. punto 5 del Verbale di accordo sindacale nazionale). Conclude ritenendo che l'erronea comunicazione dell' sia stata l'unica causa efficiente del suo attuale stato di disoccupazione CP_1 poiché, senza l'errore – di cui l' risponde a titolo contrattuale – non avrebbe risolto il contratto CP_1
e il rapporto non sarebbe cessato.
Ad ulteriore sostegno della sussistenza di un danno evento e del nesso causale, aggiungeva che - a voler argomentare
contro
-fattualmente – se il se non fosse caduto in errore sulla prossimità Pt_1 della pensione a causa delle comunicazioni fuorvianti dell' , e non si fosse dimesso, sarebbe CP_1 certamente stato assunto presso una delle due aziende, CS e , in base ai criteri di anzianità e Pt_2 carichi di famiglia ivi stabiliti (Cassazione, ordinanza 10.06.2021, n. 16435).
4 Chiede quindi nuovamente il risarcimento del danno derivato dall'erronea comunicazione dell' CP_1 cui è conseguita la decisione di dimettersi;
danno che, per giurisprudenza consolidata, ha natura contrattuale avendo fonte legale l'obbligo dell'ente di rilasciare documenti recanti dati corretti (e richiama Corte d'appello di Trento, sent. 29.04.2021; Cass. 7859/04; Cass. 3195/12; Cass., n.
21454/13).
L'appellante chiede anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 431 c.p.c., respinta da questa Corte con ordinanza del 23.10.2024 per assenza di periculum in mora.
Si costituiva in appello l e deduceva che nessun legittimo affidamento potesse configurarsi in CP_1 capo al perché: i) la risoluzione del rapporto di lavoro era avvenuta il 31.03.2021, in Pt_1 epoca anteriore al rilascio della comunicazione certificativa del conto assicurativo, del 11.06.2021;
ii) solo questa comunicazione avrebbe valore certificativo, non rilevando eventuali diverse comunicazioni meramente informative, come i prospetti inviati il 09.02.2021 dal carattere meramente provvisorio e non certificativo;
iii) il non poteva non essere a conoscenza delle Pt_1 inesattezze dell'estratto conto previdenziale in quanto relative a circostanze di sua conoscenza e talmente macroscopiche (circa sei anni e mezzo di contribuzione aggiuntiva) da rendere, in ogni caso, colpevole l'errore di valutazione del lavoratore, non meritevole di tutela ex art. 1147 c.c.
(Cons Stato, Ad. Plen., n. 19/2021).
L' eccepiva anche l'assenza di un danno conseguenza, avendo il lavoratore incassato oltre CP_1
100.000 € a titolo di incentivo all'esodo, oltre alla percezione della APE sociale dal luglio 2023, e della Naspi per gli anni 2021, 2022 e 2023: somme il cui ammontare supera in ogni caso le pretese retribuzioni e gli accessori non percepiti asseritamente a causa della condotta dell' . Chiedeva CP_1 pertanto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza fissata per la discussione la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello il sig. contesta la sentenza che ha respinto la sua domanda di Pt_1 risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni perdute per avere risolto il proprio contratto di lavoro a causa dell'errore in cui lo avrebbe indotto l' attraverso comunicazioni sbagliate in CP_1 ordine alla effettiva entità della sua posizione contributiva.
5 L'appello è infondato, dovendo la sentenza gravata essere corretta nel senso di sostituirne l'intera motivazione con le considerazioni che seguono e che conducono, con diverse ragioni, al rigetto della domanda avanzata dal ricorrente in primo grado.
1.
Con il primo motivo, l'appellante deduce il travisamento dei fatti e la difettosa valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure;
con il secondo, censura la violazione di legge (artt. 1218,
1175, 1375, c.c.) per avere il giudice negato la sussistenza di un danno evento sull'assunto che, non essendo il destinatario di una proposta contrattuale di (ri)assunzione da parte delle altre Pt_1 società coinvolte nell'accordo sindacale, l'errore dell' non avrebbe avuto alcuna efficienza CP_1 causale nella perdita del lavoro. L'appellante insiste perché si accerti che il legittimo affidamento riposto sulle errate comunicazioni ufficiali dell' è stato la causa del consenso che aveva CP_1 prestato alla risoluzione del rapporto.
I motivi possono essere analizzati congiuntamente e sono entrambi infondati, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza gravata: ciò in quanto la motivazione è frutto di travisamento delle risultanze istruttorie ma, nondimeno, la decisione di rigetto è supportata da altre e convincenti ragioni, illustrate anche dall'ente appellato.
Giova preliminarmente ricostruire la questione in fatto e il regolamento contrattuale applicabile in base agli accordi sindacali. La vicenda riguarda i lavoratori in esubero, per cessazione dell'attività produttiva della sede di CA de Il Sole24Ore, la cui gestione è stata rimessa a specifici accordi con le rappresentanze sindacali, riversati nel Verbale di esperimento procedura ex art. 16 CCNL
(poligrafici del 2018), del 01.03.2021, nel Verbale di accordo nazionale e integrazione del
08.03.2021 e nel Verbale di accordo OSS–Il Sole24Ore del 08.03.2021.
Le parti sociali hanno previsto diversi strumenti di gestione non traumatica degli esuberi nel Verbale di accordo nazionale, quali: il ricorso agli ammortizzatori sociali, sia della legislazione emergenziale per il Covid-9 sia, a seguire, la CIGS per cessazione parziale di attività ex d.lgs.
148/2015 e art. 4, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 2 d.m. 100495 del 23.11.2017; percorsi di riallocazione presso altre società (la e la CS), precedute da;
un piano di Pt_2 CP_5 incentivazione all'esodo; l'attivazione di programmi formativi per la riqualificazione e riconversione professionale;
l'attivazione delle procedure ex artt. 4 e 24 l. 233/91 per i lavoratori in esubero ancora dipendenti dalla società alla cessazione di CIGS e CIGO.
Ad integrazione del verbale nazionale, l'accordo aziendale aveva ad oggetto le sorti del sopprimendo stabilimento di Milano (parte A), di CA (parte B), il piano di incentivazione all'esodo (parte C) e, infine, programmi formativi per i soggetti ancora dipendenti alla data del
6 1.07.21 (parte D). Per quanto qui di rilievo, per la sede di CA l'accordo contemplava il subingresso di due diverse aziende, dichiaratesi disponibili ad assorbire n.13 lavoratori, dei n. 26 totali in esubero;
detti lavoratori avrebbero ricevuto una proposta contrattuale che, se accettata, consentiva al lavoratore di ricevere un incentivo economico da , subordinato alla previa CP_4 risoluzione consensuale del contratto di lavoro.
Orbene, è pacifico che al sig. non si applichi la parte B) dell'accordo collettivo in quanto Pt_1 non destinatario di alcuna proposta contrattuale. Diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure, però, il fatto di non essere stato destinatario di alcuna proposta alternativa non sarebbe stato sufficiente ad escludere il danno evento, né a rendere vincolata l'opzione per l'esodo incentivato. L'accordo sindacale, infatti, contemplava altre strade per tutti i lavoratori che non avessero ricevuto o non avessero accettato una proposta contrattuale alternativa per la ricollocazione, e che nemmeno avessero aderito al piano di incentivazione all'esodo: questi comunque avrebbero potuto accedere a trattamenti di sostegno quali CIGO e CIGS, percorsi formativi, ammortizzatori sociali e le procedure degli artt. 4 e 24 della l. 223/1991 per i lavoratori ancora dipendenti dalla società al termine della Cassa integrazione (cfr. punto 5 verbale nazionale).
Ne consegue che, effettivamente, la sentenza va corretta nella parte motiva in cui nega il danno evento sull'assunto che il non sia stato destinatario (o non abbia dimostrato di essere Pt_1 destinarario) di alcuna proposta di lavoro alternativa: in realtà, emerge dalla documentazione in atti che se pure i lavoratori non avessero aderito all'esodo, non per questi essi sarebbero stati inesorabilmente licenziati, in quanto gli accordi prevedevano un ventaglio di alternative più ampio, come appunto un periodo di cassa integrazione al cui esito soltanto si sarebbe, a questo punto sì, sfociati del licenziamento economico ex l. 233/1991.
Alla posizione del De UC, invece, si applica la parte C) del predetto accordo, secondo la quale i lavoratori non destinatari di alcuna proposta di assunzione (ovvero che l'avessero rifiutata), potevano optare per un incentivo all'esodo in misura variabile: i) pari a n. 30 mensilità per la cessazione consensuale del rapporto di lavoro con entro il 31.3.2021; ii) n. 16 CP_4 mensilità per la cessazione entro il 30.06.2021; iii) n. 10 mensilità per la cessazione entro il
30.09.2021; e iv) n. 6 mensilità per la cessazione entro il termine di CIGS. E che, soltanto per i lavoratori che avessero risolto consensualmente entro il 31.03.21, le Parti si impegnavano a sottoscrivere un apposito accordo aziendale ai sensi dell'art. 1, comma 311, l. 178/2020 che prevedesse la risoluzione consensuale del contratto di lavoro, in cambio dell'incentivo economico, e l'erogazione del trattamento Naspi.
7 Premesso, dunque, che al è stato applicato l'accordo sub parte C), deve ora stabilirsi la Pt_1 sussistenza, o meno, di un legittimo affidamento meritevole di tutela sulla determina del 9.02.2021
e la conseguente efficienza causale dell'errore dell' nel danno lamentato dal ricorrente. CP_1
Tale affidamento non sussiste, e sono quindi infondate le doglianze del Pt_1
Dagli scambi epistolari (in atti) e dalla testimonianza raccolta in primo grado di Parte_3 all'epoca funzionaria del Patronato, cui il si era ripetutamente rivolto per ottenere Pt_1 informazioni sulla propria situazione contributiva, risulta che già si era paventato il rischio di imprecisioni ed inesattezze nei contributi precedentemente comunicati, e quindi di una loro possibile rettifica in sede di emissione del certificativo. Riporta la teste che “Dopo i vari accertamenti abbiamo richiesto il ricongiungimento di contributi presso la Gestione CP_6
Lavoratori Dipendenti. Preciso che all'epoca le posizioni dei lavoratori pubblici erano spesso imprecise e di questo avevo avvisato il ”; proprio per il rischio di inesattezze, la teste Pt_1 chiedeva il certificativo ufficiale perché, aggiunge, “il certificativo in discussione è un qualcosa di più che io richiedo quando le posizioni non sono chiare”. Ed infatti non chiara era la posizione nel caso di specie, in cui, dalla determina del 9.02.2021, emergevano consistenti periodi lavorati presso il Comune e, come precisava la “quei contributi di cui alla determina ancora non Pt_3
Par comparivano sulla posizione del UC”. La presenza di possibili errori, dunque, non fu CP_1 taciuta al che veniva messo in condizione di agevolmente avvedersene. Pt_1
Per di più, detta comunicazione reca in calce ai prospetti errati la notazione “AVVERTENZE” in cui precisa che “sarà cura del F.P.L.D. o degli altri Enti Previdenziali determinare il preciso e definitivo numero di mesi e settimane da attribuire”: a ribadire comunque la non definitività di detti prospetti.
È fondata, dunque, l'eccezione difensiva dell' , ribadita nei due gradi, circa la consapevolezza CP_1 dell'errore in capo al consapevolezza che impedisce di fondare un legittimo affidamento: Pt_1 il doveva essere a conoscenza della possibile erroneità dei prospetti comunicatigli (essendo Pt_1 in caso contrario l'ignoranza imputabile a colpa grave).
E questo, in primo luogo per la macroscopicità dell'errore dell' , tale da renderlo riconoscibile CP_1 ad un soggetto di media diligenza. Invero, l' aveva comunicato di avere considerato una CP_1 contribuzione da parte del Comune in relazione ad un periodo pari a circa sei anni e mezzo di lavoro, a fronte di una attività lavorativa effettivamente prestata dal per pochi periodi di un Pt_1 paio di mesi ciascuno (precisamente, dal 29.01.1990 al 29.03.1990; dal 8.04.1991 al 5.06.1991; dal
1.07.1992 al 31.08.1992; dal 5.06.1993 al 3.08.1993): dunque per un totale di circa nove mesi: che
8 si discostano sensibilmente dagli ottanta mesi di cui alla comunicazione del 9.02.21. si tratta di circostanze (la durata del rapporto grandemente inferiore rispetto a quella riferita dall' nel CP_1 precedente estratto conto) di cui il lavoratore non può non essere a conoscenza.
In secondo luogo, come si è detto, l'affidamento va escluso per la presenza dei dubbi tempestivamente rappresentatigli dalla e per l'indicazione dei prospetti fino ad allora Pt_4 rilasciati in merito all'assenza di una loro definitività.
Dalle allegazioni dello stesso emerge che egli ha presentato le domande online all' , Pt_1 CP_1 per l'estratto conto certificativo (evidentemente ritenuto necessario) e per il riconoscimento del beneficio derivato da lavori faticosi, rispettivamente il 9.03.2021 e il 25.03.2021, a ridosso della prima finestra dell'accordo sindacale, che prevedeva un incentivo di ben 30 mensilità in cambio della risoluzione del contratto entro il 31.03.21: vale a dire l'incentivo concretamente ricevuto dal
Pt_1
È evidente, dunque, da un lato che il era consapevole dell'opportunità di essere rassicurato Pt_1 ufficialmente dall' in merito alla possibilità di conseguire la pensione;
dall'altro, che egli ha CP_1 richiesto l'estratto conto certificativo con un preavviso inferiore al termine minimo per la conclusione del procedimento di rilascio del riscontro certificativo ex art. 54, l. 88/1989 che gli avrebbe dato la necessaria certezza sul proprio quadro contributivo, della cui correttezza e precisione avrebbe già avrebbe dovuto ragionevolmente;
e abbia dunque consapevolmente e volontariamente preferito incamerare l'incentivo all'esodo nella misura massima (non più conseguibile dopo il marzo del 2021), accettando il rischio delle ulteriori verifiche dell'Istituto sui dati che gli erano stati comunicati.
Da ciò consegue che la scelta (libera e legittima) di incamerare l'ingente incentivo assumendosi il rischio della (già paventata) erroneità dei calcoli, e quindi di vedersi negato l'accesso alla pensione anticipata, in luogo della più prudente opzione di attendere il certificato e incamerare le 16 mensilità entro il 30.06.2021, interrompe ogni nesso causale fra l'errore (peraltro riconoscibile, per come si è detto) dell'ente, poi oggetto di correzione, e il danno lamentato.
2.
Con il terzo motivo, il sig. censura la mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato Pt_1 anche in relazione agli artt. 2043 e 2059 c.c., ritenendo che il Tribunale abbia taciuto ogni considerazione circa le conseguenze dannose dell'errore dell' : la sentenza viene censurata per CP_1 avere erroneamente ricondotto il “bene della vita” perduto dal unicamente alla proposta di Pt_1 assunzione da altre commesse di stampa e non anche alla perdita del posto di lavoro (eventualmente
9 previa riallocazione presso le altre società, anch'essa incentivata) e della possibilità di andare in pensione o comunque di andarci alle condizioni cui avrebbe avuto diritto in caso di mancata adesione all'esodo.
Tali doglianze, al netto del già prospettato vizio di motivazione della pur giusta sentenza, risultano assorbite dalle superiori considerazioni, nella parte in cui imputano, in sostanza, all'appellante, in base ad un proprio calcolo di convenienza basato sul meccanismo degli incentivi approntato nei verbali in atti, la decisione di aderire all'esodo incentivato nella sua versione economicamente più vantaggiosa.
3.
Merita accoglimento anche, ad abundantiam, l'ulteriore difesa dell' che, sotto altro profilo, CP_1 determinerebbe in ogni caso l'insussistenza del danno conseguenza.
Il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., come noto, assolve ad una funzione strettamente compensativa, di reintegrazione della sfera giuridica nello stato anteriore al verificarsi del fatto dannoso. Anche a voler considerare come eziologicamente efficiente nella causazione del danno l'errore dell' , l'appellante non ha riportato alcun danno economico alla propria sfera CP_1 patrimoniale che non sia stato compensato da quanto ricevuto per effetto dell'esodo medesimo al quale l' , in tesi (sopra valutata come infondata), lo avrebbe indotto. CP_1
Come eccepito dall' e non contestato, infatti, il in relazione al detto esodo incentivato CP_1 Pt_1 ha ricevuto, quantomeno, le somme di:
- € 100.847,25 (comprensiva della incentivazione all'esodo, di 76.897,00 € come da punto 4) dell'accordo di risoluzione consensuale, TFR e altre indennità previste in sede di accordi sindacali);
- a titolo di Naspi, € 8.795,35 per il 2021; €. 10.551,76 per il 2022; € 3.093,76 per il 2023.
Per un totale non inferiore a € 123.288,12: cifra comunque superiore ai € 119.099,72 oggetto di domanda risarcitoria.
4.
Conclusivamente, l'appello non può essere accolto.
Quanto alle spese del grado, in base alla regola della soccombenza il sig. va condannato a Pt_1 rimborsarle nella misura indicata nel dispositivo in base al valore accertato della controversa.
Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
10
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 17.9.2024 dal sig.
[...]
avverso la sentenza n. 142/2024 del Tribunale di Rieti, pubblicata in data Parte_1
09.07.2024, nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellato, liquidate in € 7.500,00, sempre oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/02 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
Atto redatto con la collaborazione della Controparte_7
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