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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12125 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 25.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°40576/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Francesco D'Ovidio n.71, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Brinati che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede in Parma, Via La Spezia 138/a - codice fiscale in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
E CONTRO
, con sede in Parma, via S. Sonnino n. 33/a, partita Controparte_2
IVA , in persona del Vicepresidente signor rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3 difesa in forza di procura allegata alla comparsa dall'Avv. Antonio De Luca del Foro di
Parma, domiciliata ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare
n.54; - RESISTENTE -
E CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3
Sig. , con sede legale in Roma, Via di Vermicino n.186; Controparte_5 - CONVENUTA CONTUMACE –
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, Sig. , con sede legale in Roma, Via di Vermicino n.186; Controparte_5
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE –
Oggetto: retribuzioni, competenze fine rapporto e TFR;
responsabilità solidale del committente/subappaltante ex artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. 276/2003.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato a favore di dall'1.10.2023 al 14.4.2024, data in cui era stata Controparte_4 licenziata per essere poi immediatamente riassunta dal 15.4.2024 dalla subappaltante/subentrante nell'appalto COLSER Società Cooperativa, quale addetta alle pulizie stabilmente applicata presso le sedi/filiali della committente Credit Agricole SpA
(agenzie di Roma, Via Tuscolana ovvero Piazza Tribuni ovvero Piazza dei Consoli), con la qualifica di operaia II livello addetta alle pulizie CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e Servizi integrati/Multiservizi, lamentava di aver percepito compensi inferiori rispetto a quelli effettivamente spettanti ai sensi del CCNL e del CITL. In particolare, sosteneva di essere creditrice della somma di €1.107,37 e dedotto in merito alla responsabilità solidale dell'appaltante e della committente, concludeva chiedendo, accertato quanto sopra: “previa concessione di ordinanza di pagamento ex art.423 cpc del TFR risultante dai modelli CUD
2024 pari ad €99,41, condannare la , Controparte_7 [...]
, in solido ovvero pro – quota, ai sensi dell'art.1676 Cod. Controparte_8
Civ. e/o dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003: - al pagamento in favore della ricorrente della somma di €1107,37 di cui € 221,71 a titolo di 14 mensilità, €111,67 a titolo di 13 mensilità,
€223,34 a titolo di ferie maturate e non godute, €34,36 a titolo di ex festività, €215,64 a titolo di TFR., o di quelle diverse somme risultanti di giustizia, per i titoli e gli importi meglio specificati negli analitici conteggi in atti” oltre accessori e vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la sola precisando che: in qualità CP_8 di componente di un Raggruppamento Temporanee di Imprese insieme a Coop service Scrl
e a a far tempo dal 01/06/2018 si era aggiudicata l'appalto per la gestione dei CP_9 servizi di pulizie ambientali, derattizzazione, disinfestazione, gestione del verde e raccolta macero da svolgere in favore di e presso gli stabili della stessa dislocati su CP_10 tutto il territorio nazionale;
con scrittura privata del 31/08/2022 aveva affidato in subappalto a i servizi di pulizia ambiente affidati da Controparte_6 CP_10 che la ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze, prima di Green Service s.r.l. e poi di che la avevano adibita allo svolgimento dei servizi subappaltati da Controparte_4
; in data 14/04/2024 il contratto di subappalto tra e CP_2 CP_2 Controparte_6 si era risolto e la ricorrente era stata assunta alle dipendenze dirette di .
[...] CP_2
Deduceva quindi che, pur non essendo in grado di sapere se effettivamente la ricorrente fosse creditrice degli importi di cui chiedeva il pagamento, certamente aveva diritto ad CP_2 essere manlevata, sia da a cui aveva affidato in Controparte_6 subappalto i servizi, sia dalla società da questo designata per la loro esecuzione. Concludeva quindi chiedendo: “1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di
[...]
con sede in Roma (RM) via di Vermicino 186, e fissare una nuova Controparte_6 udienza per la chiamata in causa e la costituzione del terzo;
2) nel merito, rimettendosi a giustizia per quanto riguarda le domande proposte dalla ricorrente, condannare di
[...]
e, in via riconvenzionale, in via solidale o Controparte_6 Controparte_4 alternativa tra loro, a tenere manlevata ed indenne da ogni esborso che la stessa CP_2 fosse condannata ad effettuare in favore della ricorrente;
3) in ogni caso condannare la terza chiamata e/o e/o la ricorrente, in via solidale o alternativa tra loro, Controparte_4 alla refusione delle spese di lite.”
Disposto rinvio della prima udienza onde consentire alla convenuta la chiamata di terzo e tenuto conto della spiegata riconvenzionale, dichiarata all'esito la contumacia di
, e Controparte_1 Controparte_11 Controparte_4 istruita la causa in via documentale, la stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Che la ricorrente abbia lavorato (per quanto qui in interesse) dall'1.10.2023 al
14.4.2024, presso l'appalto delle pulizie che vede committente l'istituto bancario
[...]
, appaltatrice subappaltatrice Controparte_1 CP_8 [...]
e da ultimo, con ulteriore delega del a sua partecipante, a Controparte_11 CP_6 favore della datrice di lavoro diretta è comprovato agli atti dal contratto di Controparte_4 lavoro firmato dalla ricorrente, dalle buste paga, dalla lettera di licenziamento e dai contratti di appalto e subappalto, oltre che confermato dal tenore della comparsa di . CP_2 2. In merito ai vantati crediti, rileva il Tribunale che le buste paga prodotte al fascicolo si fermano al gennaio 2024. Poiché non è stato formulato capitolo di prova riferito al mancato godimento di riposi da febbraio 2024 al 14.4.2024, quanto richiesto a titolo di indennità ferie non godute, ROL non goduti ed ex festività non godute non può trovare accoglimento neppure nei confronti della datrice di lavoro diretta. Per mero tuziorismo si ricorda che tali voci non avrebbero potuto comunque essere oggetto di condanna delle restanti convenute poiché, come chiarito dal giudice di legittimità, la locuzione "trattamenti retributivi", di cui all'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa nel senso che il committente e gli appaltatori non datori di lavoro devono considerarsi tenuti a corrispondere soltanto gli emolumenti di natura strettamente e certamente retributiva, tra cui non possono essere comprese le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e permessi poiché connotate da una natura mista ovvero, da un lato di carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (quale il riposo, il recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), e dall'altro di carattere retributivo per la sua connessione al rapporto contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato in quanto destinato al godimento delle ferie (da ultimo Cass. 21 gennaio 2025, n.1450 conforme a n. 23303/2019 e n. 10354/2016).
3. Appaiono viceversa senz'altro dovute le differenze sulle mensilità ordinarie ed aggiuntive così come l'intero TFR, apparendo i conteggi correttamente elaborati tenuto conto dei minimi retributivi del livello II riconosciuto di cui al CCNL applicato (vedi lettera di assunzione che espressamente richiama il CCNL di categoria e individua il livello professionale riconosciuto) ed essendo onere di controparte, rimasto insoddisfatto, provare di aver versato somme maggiori di quelle ammesse come percepite dalla ricorrente. Per altro,
è dato rilevare come il TFR maturato a tutto il 31.12.2023 risulti altresì comprovato dal CUD elaborato dalla stessa datrice di lavoro che riporta un dovuto a tale data pari ad €99,41 a fronte di una richiesta riferita al maturato nel medesimo periodo pari nei conteggi ad €98,42.
4. e Controparte_1 Controparte_2 [...] sono quindi condannate in solido al versamento in favore della ricorrente di CP_4
€826,38 (totale oggetto di domanda detratte le indicate 3 voci indennitarie).
Su tale somma, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo. Ne consegue altresì per legge la debenza a carico delle medesime convenute dei contributi omessi sulle differenze per come sopra quantificate. 5. Ed infatti, di tale debito rispondono in solido le indicate convenute ex art.29 cit. trattandosi di retribuzioni in senso stretto. Né tale catena di solidarietà può ritenersi interrotta dalla circostanza che la prima subappaltante sia un . La Corte di Cassazione con CP_6 sentenza n.6208 del 07/03/2008 ha al riguardo chiarito ( sia pure in materia di appalto di lavori pubblici) che l'art. 141, comma quarto, prima parte, D.P.R. n. 554 del 1999, nel prevedere che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria - costituita da imprese artigianali individuali - alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di subappalto;
ma non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto.
Conseguentemente in quest'ultimo caso è stata applicata la tutela prevista dall'art.1676 cod. civ. a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto - tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza - di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto. Gli stessi argomenti desumibile dalla citata pronuncia consentono quindi nell'ambito degli appalti privati di ritenere che l'affidamento del contratto da un ad una consorziata CP_6 costituisca un vero e proprio subappalto con applicazione a tutti i soggetti coinvolti
(committente, , consorziata) della garanzia della solidarietà prevista dall'art. 29 CP_6
d.lgs. 276/03. Alla medesima soluzione, peraltro, è dato pervenire anche per altra via, e cioè anche qualora si ritenga che tra che si aggiudichi l'appalto e consorziata che CP_6 esegua i lavori non corra subappalto giacchè il contratto d'appalto - ancorchè stipulato dal
- vincola direttamente la consorziata. In questo senso, invero, la giurisprudenza CP_6 di legittimità ha affermato che la presenza di una società (consortile o meno) costituita nelle forme di una società di capitali non esclude necessariamente la riferibilità alle singole società socie delle attività poste in essere per il suo tramite. Invero le inequivoche espressioni usate dal legislatore ("la società subentra ... nell'esecuzione ... del contratto", "senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto") stanno ad indicare che tale,
"subentro" non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente. La società, pertanto, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese. Da ciò discende che nel conto economico della società consortile dovranno essere rilevati: - tra i costi, le spese sostenute per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- tra i ricavi, i contributi versati "pro quota" dalle società socie a copertura di tali spese. I corrispettivi dovuti dal committente figureranno, invece, tra i "ricavi" delle singole società socie, sulle quali (invece che sulla società subentrante) verrà quindi a ricadere l'alea del contratto. (Cass. n.13582/2001).
6. Ha chiesto la difesa di di essere manlevata dalle subappaltanti e, a tal fine, CP_2 ha avanzando domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta i Controparte_4
c.d. riconvenzionale trasversale, e chiamando in causa Controparte_11
Dal punto di vista processuale appare utile ricordare come con ordinanza n. 9441 del 23 marzo 2022, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione sia intervenuta in tema di domanda riconvenzionale richiamandosi a costante giurisprudenza di legittimità secondo cui deve qualificarsi "domanda riconvenzionale": (a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore; (b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo. In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione che il soggetto passivo è già parte del giudizio (Cass. civ., sez. III, 15 giugno 1991, n. 6800; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 1999, n. 10695; Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1999, n. 12558; Cass. civ., sez.
III, 6 luglio 2001, n. 9210; Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2017, n. 6846). La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze 12558/99 e
6846/17, citt.), e ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace.
Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Cass. civ., sez. III, 29 aprile
1980, n. 2848).
Nel merito della domanda svolta nei confronti della società convenuta e della terza chiamata, ricorda l'Ufficio come il committente o primo appaltatore che, in ragione della solidarietà, ha corrisposto ai lavoratori della subappaltante i trattamenti retributivi o contributivi dovuti, può agire per il recupero in via di regresso nei confronti dei coobbligati subappaltatori, secondo le regole generali dettate dal codice civile, mentre non potrà più invocare il beneficio di preventiva escussione, come era viceversa previsto fino al 2017 disponendo ad oggi l'art.29 cit. che egli “può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Ne consegue che, qualora adempia per intero all'obbligazione qui oggetto di CP_2 accertamento e condanna che la vede debitrice solidale, potrà esercitare diritto di regresso nei confronti delle subappaltanti e per Controparte_4 Controparte_11 come richiesto rispettivamente con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo.
7. Le spese di lite tra ricorrente e convenute sono compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico delle co-obbligate in solido. riguardo alla disciplina delle spese CP_2 ha chiesto di “condannare la terza chiamata e/o e/o la ricorrente, in via Controparte_4 solidale o alternativa tra loro, alla refusione delle spese di lite”. Con riferimento alla società ed al , rileva il Tribunale che l'accertamento del diritto di rivalsa di CP_6 CP_2 dichiarato in questa sede si riferisce anche alla refusione delle spese legali alla ricorrente qualora venissero sostenute per intero dalla co-obbligata , la quale rimane CP_2 comunque, pro quota, a sua volta debitrice della lavoratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna in solido COLSER società cooperativa Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al versamento in favore Controparte_4 della ricorrente di €826,38, oltre accessori;
rigetta nel resto il ricorso;
accerta il diritto di regresso di COLSER società cooperativa nei confronti di Controparte_4
e in riferimento a quanto avesse a versare in ragione della Controparte_11 presente sentenza;
compensa i compensi di lite per 1/3 e condanna in solido Controparte_1
COLSER società cooperativa e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4 rappresentanti, al versamento in favore di parte ricorrente della restante parte liquidata in complessivi €880,00, da distrarsi.
Roma, il 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 25.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°40576/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Francesco D'Ovidio n.71, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Brinati che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., con sede in Parma, Via La Spezia 138/a - codice fiscale in persona del P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
E CONTRO
, con sede in Parma, via S. Sonnino n. 33/a, partita Controparte_2
IVA , in persona del Vicepresidente signor rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3 difesa in forza di procura allegata alla comparsa dall'Avv. Antonio De Luca del Foro di
Parma, domiciliata ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare
n.54; - RESISTENTE -
E CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3
Sig. , con sede legale in Roma, Via di Vermicino n.186; Controparte_5 - CONVENUTA CONTUMACE –
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 tempore, Sig. , con sede legale in Roma, Via di Vermicino n.186; Controparte_5
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE –
Oggetto: retribuzioni, competenze fine rapporto e TFR;
responsabilità solidale del committente/subappaltante ex artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. 276/2003.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato a favore di dall'1.10.2023 al 14.4.2024, data in cui era stata Controparte_4 licenziata per essere poi immediatamente riassunta dal 15.4.2024 dalla subappaltante/subentrante nell'appalto COLSER Società Cooperativa, quale addetta alle pulizie stabilmente applicata presso le sedi/filiali della committente Credit Agricole SpA
(agenzie di Roma, Via Tuscolana ovvero Piazza Tribuni ovvero Piazza dei Consoli), con la qualifica di operaia II livello addetta alle pulizie CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e Servizi integrati/Multiservizi, lamentava di aver percepito compensi inferiori rispetto a quelli effettivamente spettanti ai sensi del CCNL e del CITL. In particolare, sosteneva di essere creditrice della somma di €1.107,37 e dedotto in merito alla responsabilità solidale dell'appaltante e della committente, concludeva chiedendo, accertato quanto sopra: “previa concessione di ordinanza di pagamento ex art.423 cpc del TFR risultante dai modelli CUD
2024 pari ad €99,41, condannare la , Controparte_7 [...]
, in solido ovvero pro – quota, ai sensi dell'art.1676 Cod. Controparte_8
Civ. e/o dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003: - al pagamento in favore della ricorrente della somma di €1107,37 di cui € 221,71 a titolo di 14 mensilità, €111,67 a titolo di 13 mensilità,
€223,34 a titolo di ferie maturate e non godute, €34,36 a titolo di ex festività, €215,64 a titolo di TFR., o di quelle diverse somme risultanti di giustizia, per i titoli e gli importi meglio specificati negli analitici conteggi in atti” oltre accessori e vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la sola precisando che: in qualità CP_8 di componente di un Raggruppamento Temporanee di Imprese insieme a Coop service Scrl
e a a far tempo dal 01/06/2018 si era aggiudicata l'appalto per la gestione dei CP_9 servizi di pulizie ambientali, derattizzazione, disinfestazione, gestione del verde e raccolta macero da svolgere in favore di e presso gli stabili della stessa dislocati su CP_10 tutto il territorio nazionale;
con scrittura privata del 31/08/2022 aveva affidato in subappalto a i servizi di pulizia ambiente affidati da Controparte_6 CP_10 che la ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze, prima di Green Service s.r.l. e poi di che la avevano adibita allo svolgimento dei servizi subappaltati da Controparte_4
; in data 14/04/2024 il contratto di subappalto tra e CP_2 CP_2 Controparte_6 si era risolto e la ricorrente era stata assunta alle dipendenze dirette di .
[...] CP_2
Deduceva quindi che, pur non essendo in grado di sapere se effettivamente la ricorrente fosse creditrice degli importi di cui chiedeva il pagamento, certamente aveva diritto ad CP_2 essere manlevata, sia da a cui aveva affidato in Controparte_6 subappalto i servizi, sia dalla società da questo designata per la loro esecuzione. Concludeva quindi chiedendo: “1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di
[...]
con sede in Roma (RM) via di Vermicino 186, e fissare una nuova Controparte_6 udienza per la chiamata in causa e la costituzione del terzo;
2) nel merito, rimettendosi a giustizia per quanto riguarda le domande proposte dalla ricorrente, condannare di
[...]
e, in via riconvenzionale, in via solidale o Controparte_6 Controparte_4 alternativa tra loro, a tenere manlevata ed indenne da ogni esborso che la stessa CP_2 fosse condannata ad effettuare in favore della ricorrente;
3) in ogni caso condannare la terza chiamata e/o e/o la ricorrente, in via solidale o alternativa tra loro, Controparte_4 alla refusione delle spese di lite.”
Disposto rinvio della prima udienza onde consentire alla convenuta la chiamata di terzo e tenuto conto della spiegata riconvenzionale, dichiarata all'esito la contumacia di
, e Controparte_1 Controparte_11 Controparte_4 istruita la causa in via documentale, la stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Che la ricorrente abbia lavorato (per quanto qui in interesse) dall'1.10.2023 al
14.4.2024, presso l'appalto delle pulizie che vede committente l'istituto bancario
[...]
, appaltatrice subappaltatrice Controparte_1 CP_8 [...]
e da ultimo, con ulteriore delega del a sua partecipante, a Controparte_11 CP_6 favore della datrice di lavoro diretta è comprovato agli atti dal contratto di Controparte_4 lavoro firmato dalla ricorrente, dalle buste paga, dalla lettera di licenziamento e dai contratti di appalto e subappalto, oltre che confermato dal tenore della comparsa di . CP_2 2. In merito ai vantati crediti, rileva il Tribunale che le buste paga prodotte al fascicolo si fermano al gennaio 2024. Poiché non è stato formulato capitolo di prova riferito al mancato godimento di riposi da febbraio 2024 al 14.4.2024, quanto richiesto a titolo di indennità ferie non godute, ROL non goduti ed ex festività non godute non può trovare accoglimento neppure nei confronti della datrice di lavoro diretta. Per mero tuziorismo si ricorda che tali voci non avrebbero potuto comunque essere oggetto di condanna delle restanti convenute poiché, come chiarito dal giudice di legittimità, la locuzione "trattamenti retributivi", di cui all'articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa nel senso che il committente e gli appaltatori non datori di lavoro devono considerarsi tenuti a corrispondere soltanto gli emolumenti di natura strettamente e certamente retributiva, tra cui non possono essere comprese le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e permessi poiché connotate da una natura mista ovvero, da un lato di carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (quale il riposo, il recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), e dall'altro di carattere retributivo per la sua connessione al rapporto contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato in quanto destinato al godimento delle ferie (da ultimo Cass. 21 gennaio 2025, n.1450 conforme a n. 23303/2019 e n. 10354/2016).
3. Appaiono viceversa senz'altro dovute le differenze sulle mensilità ordinarie ed aggiuntive così come l'intero TFR, apparendo i conteggi correttamente elaborati tenuto conto dei minimi retributivi del livello II riconosciuto di cui al CCNL applicato (vedi lettera di assunzione che espressamente richiama il CCNL di categoria e individua il livello professionale riconosciuto) ed essendo onere di controparte, rimasto insoddisfatto, provare di aver versato somme maggiori di quelle ammesse come percepite dalla ricorrente. Per altro,
è dato rilevare come il TFR maturato a tutto il 31.12.2023 risulti altresì comprovato dal CUD elaborato dalla stessa datrice di lavoro che riporta un dovuto a tale data pari ad €99,41 a fronte di una richiesta riferita al maturato nel medesimo periodo pari nei conteggi ad €98,42.
4. e Controparte_1 Controparte_2 [...] sono quindi condannate in solido al versamento in favore della ricorrente di CP_4
€826,38 (totale oggetto di domanda detratte le indicate 3 voci indennitarie).
Su tale somma, annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo. Ne consegue altresì per legge la debenza a carico delle medesime convenute dei contributi omessi sulle differenze per come sopra quantificate. 5. Ed infatti, di tale debito rispondono in solido le indicate convenute ex art.29 cit. trattandosi di retribuzioni in senso stretto. Né tale catena di solidarietà può ritenersi interrotta dalla circostanza che la prima subappaltante sia un . La Corte di Cassazione con CP_6 sentenza n.6208 del 07/03/2008 ha al riguardo chiarito ( sia pure in materia di appalto di lavori pubblici) che l'art. 141, comma quarto, prima parte, D.P.R. n. 554 del 1999, nel prevedere che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria - costituita da imprese artigianali individuali - alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di subappalto;
ma non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto.
Conseguentemente in quest'ultimo caso è stata applicata la tutela prevista dall'art.1676 cod. civ. a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto - tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza - di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto. Gli stessi argomenti desumibile dalla citata pronuncia consentono quindi nell'ambito degli appalti privati di ritenere che l'affidamento del contratto da un ad una consorziata CP_6 costituisca un vero e proprio subappalto con applicazione a tutti i soggetti coinvolti
(committente, , consorziata) della garanzia della solidarietà prevista dall'art. 29 CP_6
d.lgs. 276/03. Alla medesima soluzione, peraltro, è dato pervenire anche per altra via, e cioè anche qualora si ritenga che tra che si aggiudichi l'appalto e consorziata che CP_6 esegua i lavori non corra subappalto giacchè il contratto d'appalto - ancorchè stipulato dal
- vincola direttamente la consorziata. In questo senso, invero, la giurisprudenza CP_6 di legittimità ha affermato che la presenza di una società (consortile o meno) costituita nelle forme di una società di capitali non esclude necessariamente la riferibilità alle singole società socie delle attività poste in essere per il suo tramite. Invero le inequivoche espressioni usate dal legislatore ("la società subentra ... nell'esecuzione ... del contratto", "senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto") stanno ad indicare che tale,
"subentro" non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente. La società, pertanto, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese. Da ciò discende che nel conto economico della società consortile dovranno essere rilevati: - tra i costi, le spese sostenute per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- tra i ricavi, i contributi versati "pro quota" dalle società socie a copertura di tali spese. I corrispettivi dovuti dal committente figureranno, invece, tra i "ricavi" delle singole società socie, sulle quali (invece che sulla società subentrante) verrà quindi a ricadere l'alea del contratto. (Cass. n.13582/2001).
6. Ha chiesto la difesa di di essere manlevata dalle subappaltanti e, a tal fine, CP_2 ha avanzando domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta i Controparte_4
c.d. riconvenzionale trasversale, e chiamando in causa Controparte_11
Dal punto di vista processuale appare utile ricordare come con ordinanza n. 9441 del 23 marzo 2022, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione sia intervenuta in tema di domanda riconvenzionale richiamandosi a costante giurisprudenza di legittimità secondo cui deve qualificarsi "domanda riconvenzionale": (a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore; (b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo. In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione che il soggetto passivo è già parte del giudizio (Cass. civ., sez. III, 15 giugno 1991, n. 6800; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 1999, n. 10695; Cass. civ., sez. III, 12 novembre 1999, n. 12558; Cass. civ., sez.
III, 6 luglio 2001, n. 9210; Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2017, n. 6846). La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze 12558/99 e
6846/17, citt.), e ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace.
Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Cass. civ., sez. III, 29 aprile
1980, n. 2848).
Nel merito della domanda svolta nei confronti della società convenuta e della terza chiamata, ricorda l'Ufficio come il committente o primo appaltatore che, in ragione della solidarietà, ha corrisposto ai lavoratori della subappaltante i trattamenti retributivi o contributivi dovuti, può agire per il recupero in via di regresso nei confronti dei coobbligati subappaltatori, secondo le regole generali dettate dal codice civile, mentre non potrà più invocare il beneficio di preventiva escussione, come era viceversa previsto fino al 2017 disponendo ad oggi l'art.29 cit. che egli “può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Ne consegue che, qualora adempia per intero all'obbligazione qui oggetto di CP_2 accertamento e condanna che la vede debitrice solidale, potrà esercitare diritto di regresso nei confronti delle subappaltanti e per Controparte_4 Controparte_11 come richiesto rispettivamente con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo.
7. Le spese di lite tra ricorrente e convenute sono compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico delle co-obbligate in solido. riguardo alla disciplina delle spese CP_2 ha chiesto di “condannare la terza chiamata e/o e/o la ricorrente, in via Controparte_4 solidale o alternativa tra loro, alla refusione delle spese di lite”. Con riferimento alla società ed al , rileva il Tribunale che l'accertamento del diritto di rivalsa di CP_6 CP_2 dichiarato in questa sede si riferisce anche alla refusione delle spese legali alla ricorrente qualora venissero sostenute per intero dalla co-obbligata , la quale rimane CP_2 comunque, pro quota, a sua volta debitrice della lavoratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna in solido COLSER società cooperativa Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al versamento in favore Controparte_4 della ricorrente di €826,38, oltre accessori;
rigetta nel resto il ricorso;
accerta il diritto di regresso di COLSER società cooperativa nei confronti di Controparte_4
e in riferimento a quanto avesse a versare in ragione della Controparte_11 presente sentenza;
compensa i compensi di lite per 1/3 e condanna in solido Controparte_1
COLSER società cooperativa e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4 rappresentanti, al versamento in favore di parte ricorrente della restante parte liquidata in complessivi €880,00, da distrarsi.
Roma, il 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari