Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 1243
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità intimazione per omessa notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate non abbia fornito prova certa della regolare notifica dell'avviso di accertamento, comportando ciò la nullità dell'intimazione di pagamento.

  • Accolto
    Prescrizione decennale del diritto alla riscossione delle imposte

    La Corte ha ritenuto che tra la data presunta di notifica dell'avviso di accertamento e la notifica dell'intimazione impugnata sia decorso il termine decennale. La comunicazione di presa in carico del 2015 non è stata considerata atto interruttivo della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi

    La Corte ha affermato che, anche a voler prescindere dalla mancata notifica dell'atto presupposto, la pretesa relativa a sanzioni e interessi risulterebbe comunque prescritta in applicazione del termine quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 1243
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1243
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo