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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1243/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI LO CE, Presidente
VETRANO ERNESTO, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1135/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032196955000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032196955000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032196955000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2025, il sig. Ricorrente1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249032196955/000, notificata il 13 dicembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-
RI richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 16.631,85, relativa ad avviso di accertamento n. TYS01A602285/2014, asseritamente notificato il 18 agosto 2014, concernente IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2009 .
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
- la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
- la prescrizione decennale del diritto alla riscossione delle imposte, atteso il decorso del termine dal
18.08.2014 al 13.12.2024, in assenza di validi atti interruttivi;
- la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, comunque maturata;
- in via subordinata, la prescrizione maturata anche successivamente alla eventuale notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-RI, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992, per mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore, e sostenendo nel merito la non maturata prescrizione, richiamando una comunicazione di presa in carico del 29.05.2015 quale atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa, contestando puntualmente le eccezioni preliminari e ribadendo l'assenza di prova della notifica degli atti presupposti e di atti interruttivi idonei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992 - L'eccezione sollevata dalla resistente non è fondata. Il ricorso in esame non investe il merito della pretesa tributaria, bensì vizi propri dell'attività di riscossione, quali la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del diritto alla riscossione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tali ipotesi non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore, potendo il contribuente convenire in giudizio il solo agente della riscossione, sul quale grava l'onere di chiamare eventualmente in causa l'ente creditore (Cass. civ., sez. trib., ord. n. 2325/2023). L'eccezione preliminare deve pertanto essere rigettata.
2. Sulla nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'avviso di accertamento - Dalla documentazione in atti non risulta fornita prova certa della regolare notifica dell'avviso di accertamento n.
TYS01A602285/2014.
L'Agenzia delle Entrate-RI si limita a richiamare una data di notifica (“18.08.2014”), senza produrre la relata di notifica né altra documentazione idonea a dimostrarne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
È principio pacifico che l'onere della prova della regolare notifica degli atti presupposti incombe sull'agente della riscossione, ove il contribuente ne contesti l'esistenza o la validità.
La mancata prova della notifica dell'atto prodromico comporta un vizio della sequenza procedimentale, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento.
3. Sulla prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte - Anche a voler prescindere dal profilo sopra esaminato, il ricorso risulta fondato sotto il profilo della prescrizione.
L'avviso di accertamento, presuntivamente notificato il 18.08.2014, concerne tributi erariali per i quali trova applicazione la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Tra tale data e la notifica dell'intimazione impugnata (13.12.2024) è decorso integralmente il termine decennale, maturato il 18.08.2024.
La comunicazione di presa in carico del 29.05.2015, richiamata dalla resistente, non ha natura di atto interruttivo della prescrizione, trattandosi di atto interno e meramente informativo, privo di intimazione di pagamento e, peraltro, non risulta provata la sua rituale notifica al contribuente.
Ne consegue che il diritto alla riscossione delle imposte deve ritenersi prescritto.
4. Sulla prescrizione di sanzioni e interessi - In ogni caso, sanzioni e interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, anche nell'ipotesi di valida notifica dell'avviso di accertamento, la pretesa relativa a sanzioni e interessi risulterebbe comunque irrimediabilmente prescritta.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29320249032196955/000. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249032196955/000; condanna l'Agenzia delle Entrate-RI al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, da liquidarsi in € 500,00 oltre oneri accessori e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Relatore: Ernesto
Vetrano Il Presidente: Giancarlo V.Cascino
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CI LO CE, Presidente
VETRANO ERNESTO, Relatore
TOSCANO SALVATORE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1135/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032196955000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032196955000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249032196955000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 291/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 gennaio 2025, il sig. Ricorrente1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320249032196955/000, notificata il 13 dicembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate-
RI richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 16.631,85, relativa ad avviso di accertamento n. TYS01A602285/2014, asseritamente notificato il 18 agosto 2014, concernente IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2009 .
Il ricorrente deduceva, in sintesi:
- la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
- la prescrizione decennale del diritto alla riscossione delle imposte, atteso il decorso del termine dal
18.08.2014 al 13.12.2024, in assenza di validi atti interruttivi;
- la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, comunque maturata;
- in via subordinata, la prescrizione maturata anche successivamente alla eventuale notifica dell'avviso di accertamento.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-RI, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. n. 546/1992, per mancata evocazione in giudizio dell'Ente impositore, e sostenendo nel merito la non maturata prescrizione, richiamando una comunicazione di presa in carico del 29.05.2015 quale atto idoneo a interrompere il termine prescrizionale.
Parte ricorrente depositava memoria illustrativa, contestando puntualmente le eccezioni preliminari e ribadendo l'assenza di prova della notifica degli atti presupposti e di atti interruttivi idonei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità ex art. 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992 - L'eccezione sollevata dalla resistente non è fondata. Il ricorso in esame non investe il merito della pretesa tributaria, bensì vizi propri dell'attività di riscossione, quali la mancata notifica dell'atto presupposto e la prescrizione del diritto alla riscossione.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tali ipotesi non sussiste litisconsorzio necessario con l'ente impositore, potendo il contribuente convenire in giudizio il solo agente della riscossione, sul quale grava l'onere di chiamare eventualmente in causa l'ente creditore (Cass. civ., sez. trib., ord. n. 2325/2023). L'eccezione preliminare deve pertanto essere rigettata.
2. Sulla nullità dell'intimazione per omessa notifica dell'avviso di accertamento - Dalla documentazione in atti non risulta fornita prova certa della regolare notifica dell'avviso di accertamento n.
TYS01A602285/2014.
L'Agenzia delle Entrate-RI si limita a richiamare una data di notifica (“18.08.2014”), senza produrre la relata di notifica né altra documentazione idonea a dimostrarne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
È principio pacifico che l'onere della prova della regolare notifica degli atti presupposti incombe sull'agente della riscossione, ove il contribuente ne contesti l'esistenza o la validità.
La mancata prova della notifica dell'atto prodromico comporta un vizio della sequenza procedimentale, con conseguente nullità dell'intimazione di pagamento.
3. Sulla prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte - Anche a voler prescindere dal profilo sopra esaminato, il ricorso risulta fondato sotto il profilo della prescrizione.
L'avviso di accertamento, presuntivamente notificato il 18.08.2014, concerne tributi erariali per i quali trova applicazione la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Tra tale data e la notifica dell'intimazione impugnata (13.12.2024) è decorso integralmente il termine decennale, maturato il 18.08.2024.
La comunicazione di presa in carico del 29.05.2015, richiamata dalla resistente, non ha natura di atto interruttivo della prescrizione, trattandosi di atto interno e meramente informativo, privo di intimazione di pagamento e, peraltro, non risulta provata la sua rituale notifica al contribuente.
Ne consegue che il diritto alla riscossione delle imposte deve ritenersi prescritto.
4. Sulla prescrizione di sanzioni e interessi - In ogni caso, sanzioni e interessi sono soggetti a prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2948 c.c., come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, anche nell'ipotesi di valida notifica dell'avviso di accertamento, la pretesa relativa a sanzioni e interessi risulterebbe comunque irrimediabilmente prescritta.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n.
29320249032196955/000. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 29320249032196955/000; condanna l'Agenzia delle Entrate-RI al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, da liquidarsi in € 500,00 oltre oneri accessori e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Catania il 30 gennaio 2026 Il Giudice Relatore: Ernesto
Vetrano Il Presidente: Giancarlo V.Cascino