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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15933/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI Parte_1 C.F._1
EMANUELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRANDI
EMANUELA e
ZY TA ER (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. GRANDI EMANUELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRANDI EMANUELA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 30.12.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto, BO, il 01.06.2019 – atto n. 4, Parte II, Serie A, anno 2019;
considerato che
dalla loro unione non sono nati figli;
vista la sentenza n. 205/2024 pubblicata il 13.06.2024 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
viste le note scritte ritualmente depositate in sostituzione dell'udienza del 04.04.2025, con cui le parti si sono riportate al contenuto del ricorso, confermando la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (11.06.2024) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
pagina 1 di 2 ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto l'intervento del PM in data 17.03.2025 visto che le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono conformi alla legge, rilevando, inoltre, che l'unica domanda delle parti attiene alla pronuncia sul vincolo
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], BO, il 26.08.1987) Parte_1
e
ER NA EL (nata a [...], Polonia, il 28.10.1992)
Unitisi in matrimonio a San Giovanni in Persiceto, BO, il 01.06.2019 – atto n. 4, Parte II, Serie A, anno
2019;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto, BO, di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto che le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, avendo già regolato ogni rapporto patrimoniale.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15933/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRANDI Parte_1 C.F._1
EMANUELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRANDI
EMANUELA e
ZY TA ER (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. GRANDI EMANUELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GRANDI EMANUELA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 30.12.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio a San Giovanni in Persiceto, BO, il 01.06.2019 – atto n. 4, Parte II, Serie A, anno 2019;
considerato che
dalla loro unione non sono nati figli;
vista la sentenza n. 205/2024 pubblicata il 13.06.2024 con cui il Tribunale di Bologna ha omologato la separazione consensuale dei coniugi;
viste le note scritte ritualmente depositate in sostituzione dell'udienza del 04.04.2025, con cui le parti si sono riportate al contenuto del ricorso, confermando la volontà di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al
Presidente del Tribunale (11.06.2024) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
pagina 1 di 2 ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
visto l'intervento del PM in data 17.03.2025 visto che le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono conformi alla legge, rilevando, inoltre, che l'unica domanda delle parti attiene alla pronuncia sul vincolo
PQM
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra:
(nato a [...], BO, il 26.08.1987) Parte_1
e
ER NA EL (nata a [...], Polonia, il 28.10.1992)
Unitisi in matrimonio a San Giovanni in Persiceto, BO, il 01.06.2019 – atto n. 4, Parte II, Serie A, anno
2019;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giovanni in Persiceto, BO, di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto che le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra, avendo già regolato ogni rapporto patrimoniale.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 28.05.2025.
Il Presidente estensore
Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2