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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/11/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1952/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1952/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
Entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Pierantonio
CO (c.f. ), AL CO (c.f. ) e UD VE C.F._3 C.F._4
(c.f. ) in Lodi (LO), al corso Vittorio Emanuele n. 12; CodiceFiscale_5
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri ed con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_1 Parte_2
e depositato in data 21.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Lodi in data
pagina 1 di 3 01/06/1998, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Lodi, n. 40 parte II serie A anno 1998
- ordinare al Comune di Lodi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. La casa coniugale sita in Lodi Via Gaffurio n. 3, viene assegnata alla Sig.ra che l'abiterà Pt_2 con il figlio Per_1
2. Si dà atto che il figlio maggiorenne, è attualmente economicamente indipendente e Per_2 pertanto per questi non è previsto il contributo al mantenimento.
3. Il marito verserà alla moglie un contributo al mantenimento per il figlio Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente in quanto studente, nella misura di complessivi euro 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese e tale somma sarà soggetta a rivalutazione Istat.
4. Il padre provvederà inoltre a contribuire al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche e sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale come da protocollo del Tribunale di Lodi che viene allegato al presente ricorso
5. Viene altresì escluso l'assegno divorzile a favore della sig.ra non sussistendone i Pt_2 presupposti
6. Nel riconfermare la proprietà del sig. dei beni mobili di cui al verbale di separazione, Pt_1 le parti si danno atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito i coniugi hanno regolato ogni rapporto patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi voglia titolo
e/o ragione.
7. I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 08.10.2025 la Giudice, rilevato che le parti non avevano fornito le indicazioni richieste con decreto del 13.08.2025 previste dall'art. 473 bis.12 comma III lett. b e c c.p.c., ha rinviato udienza al 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito della relativa documentazione sino al giorno dell'udienza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate e, data la produzione della documentazione integrativa richiesta, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con decreto di omologa n. 7822/2007 del 26.07.2007, pubblicato il
27.07.2007.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Stante la domanda congiunta, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ed Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario il 01.06.1998 nel Comune di Lodi (LO), Pt_2 con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 40, parte II, serie A, anno
1998;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. nulla sulle spese di lite;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14.11.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1952/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
Entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Pierantonio
CO (c.f. ), AL CO (c.f. ) e UD VE C.F._3 C.F._4
(c.f. ) in Lodi (LO), al corso Vittorio Emanuele n. 12; CodiceFiscale_5
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
FATTO
I sig.ri ed con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto Parte_1 Parte_2
e depositato in data 21.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Lodi in data
pagina 1 di 3 01/06/1998, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Lodi, n. 40 parte II serie A anno 1998
- ordinare al Comune di Lodi di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1. La casa coniugale sita in Lodi Via Gaffurio n. 3, viene assegnata alla Sig.ra che l'abiterà Pt_2 con il figlio Per_1
2. Si dà atto che il figlio maggiorenne, è attualmente economicamente indipendente e Per_2 pertanto per questi non è previsto il contributo al mantenimento.
3. Il marito verserà alla moglie un contributo al mantenimento per il figlio Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente in quanto studente, nella misura di complessivi euro 400,00 mensili da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese e tale somma sarà soggetta a rivalutazione Istat.
4. Il padre provvederà inoltre a contribuire al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie scolastiche, ludiche e sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale come da protocollo del Tribunale di Lodi che viene allegato al presente ricorso
5. Viene altresì escluso l'assegno divorzile a favore della sig.ra non sussistendone i Pt_2 presupposti
6. Nel riconfermare la proprietà del sig. dei beni mobili di cui al verbale di separazione, Pt_1 le parti si danno atto che con l'esatto adempimento di quanto sopra pattuito i coniugi hanno regolato ogni rapporto patrimoniale e di non aver nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi voglia titolo
e/o ragione.
7. I coniugi si autorizzano reciprocamente all'espatrio”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
All'udienza del 08.10.2025 la Giudice, rilevato che le parti non avevano fornito le indicazioni richieste con decreto del 13.08.2025 previste dall'art. 473 bis.12 comma III lett. b e c c.p.c., ha rinviato udienza al 05.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, assegnando alle parti termine per il deposito della relativa documentazione sino al giorno dell'udienza.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 05.11.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate e, data la produzione della documentazione integrativa richiesta, la Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. pagina 2 di 3 DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 comma I n. 2) lett. b) della
Legge 01.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le parti risultano separate con decreto di omologa n. 7822/2007 del 26.07.2007, pubblicato il
27.07.2007.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Stante la domanda congiunta, nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ed Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario il 01.06.1998 nel Comune di Lodi (LO), Pt_2 con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del predetto Comune n. 40, parte II, serie A, anno
1998;
2. omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. nulla sulle spese di lite;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lodi (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 14.11.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3