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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/08/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
n. 1792/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1792/2019 R.G. promossa con atto di opposizione da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Parte_1 C.F._1
Famularo, giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(P.IV , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Controparte_1 P.IVA_1
Andrea Ornati, giusta procura in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 509/2019 del 19.9.2029 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con decreto ingiuntivo n. 509/2019, emesso e pubblicato il 19.9.2019 dal Tribunale di Lamezia
Terme e notificato in data 2.10.2019, veniva ingiunto a di pagare in favore della Parte_1 la complessiva somma di € 19.806, 38, oltre interessi, nonché spese e competenze Controparte_1 del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione, con atto di Parte_1 citazione notificato il giorno 8.11.2019, eccependo, in particolare: l'assenza di prova certa del credito;
l'indeterminatezza del tasso e la violazione degli obblighi di trasparenza;
l'applicazione illegittima della commissione di utilizzo e di interessi usurari;
il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale: di disporre l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
di annullare il decreto ingiuntivo opposto, infondato in fatto e diritto;
la condanna ex art. 1218 c.c. della per la Controparte_1 violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, nonché al rimborso degli eventuali indebiti percepiti, oltre che al risarcimento dei danni per le somme indebitamente trattenute;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 quale contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati e chiedeva: in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità della presente opposizione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, nonché la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento in favore della società opposta alla diversa somma accertata in corso di causa;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione e rigettata l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c., venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita tramite le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di c.t.u. contabile da parte del dott. all'esito dell'udienza del 13.5.2025, la causa veniva Persona_1 trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003;
Cass. 6663/2002).
Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Conseguentemente, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c., il convenuto - opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore - opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto -opposto.
Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, particolare importanza assume, l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari, delle cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
2. Tanto detto, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva (recte: titolarità attiva), onere che grava, come anzidetto e ribadito da copiosa giurisprudenza, in capo al soggetto cessionario del credito e non può ritenersi assolto a mezzo della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti in blocco, che, come noto, è forma di pubblicità che rende l'operazione opponibile ai debitori ceduti (in sostituzione della notifica individuale a ciascun debitore: art. 58 T.U.B.); la funzione di detta pubblicazione è infatti solo quella di cui all'art. 1264 c.c. (ossia, di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente), ma non dimostra, di per sé, la cessione medesima (essendo estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa;
“una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”: così, Cass., ord. n. 22151/2019).
Come, del resto, ribadito dalla Suprema Corte (Sent. n. 3405 del 6.2.2024), che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha affermato, ancora una volta, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione e dell'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Con la precisazione che se detto contratto richiami elenchi di crediti allegati all'accordo negoziale,
l'onere della prova può dirsi assolto solamente se si deposita detto elenco, altrimenti il contratto da solo non è idoneo a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario. La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile implica, quindi, l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La Cassazione, con l'Ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, ha precisato che se oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in G.U. potranno essere valutati per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria;
in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
Nella fattispecie in esame, l'affermata creditrice ha allegato l'esistenza di due cessioni del credito oggetto del decreto opposto (l'originaria creditrice, avrebbe ceduto il Controparte_2 credito alla Banca Ifis S.p.a. e questa lo avrebbe, poi, ceduto alla , dunque avrebbe Controparte_1 dovuto dare prova anche della cessione intermedia.
Ebbene, dalla documentazione allegata da parte opposta, nulla si rinviene in merito alla prima cessione dei crediti tra e Banca Ifis S.p.a., mentre in merito alla seconda Controparte_2 cessione dei crediti tra Banca Ifis S.p.a. e si rinviene il solo avviso pubblicato in Controparte_1
G.U. pubblicato dalla cessionaria e non anche il relativo atto di cessione, non risultando, neppure, depositata la lista dei debitori né alcun estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna opponente nella predetta lista dei debitori ceduti.
In definitiva, questo Tribunale ritiene che non possano, in alcun modo, dirsi accertati l'esistenza del contratto di cessione dei crediti da (tra cui quello di cui oggi si discute) Controparte_2 alla Banca Ifis S.p.a., né l'inclusione dello specifico credito oggetto del decreto opposto nel
“blocco” dei rapporti ceduti da questa a la società opposta, benché gravata del Controparte_1 corrispondente onere, non ha dunque dimostrato adeguatamente la qualità di titolare del credito azionato.
La pretesa creditoria avanzata non merita quindi accoglimento per difetto di prova di un elemento costitutivo della domanda;
il decreto ingiuntivo qui opposto va, di conseguenza, revocato.
3. Quanto alla richiesta di condanna della ai sensi dell'art. 1218 c.c., la stessa non Controparte_1 può trovare accoglimento in virtù dell'espletata c.t.u., dalla quale è emerso un saldo finale a debito del cliente.
La presente pronuncia comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti stante l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa sono definitivamente poste a carico delle parti in solido, come già liquidate in corso di giudizio (decreto del 10.9.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 509/2019 emesso il 19.9.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme e pubblicato in pari data;
- rigetta la domanda di parte opponente di condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 1218 c.c.;
- dichiara assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
- compensa interamente le spese del presente giudizio tra le parti;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, come liquidate con decreto d.d. 10.9.2024.
Lamezia Terme, 1.8.2025
Il giudice
dott. Marino Reda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1792/2019 R.G. promossa con atto di opposizione da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Parte_1 C.F._1
Famularo, giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(P.IV , rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Controparte_1 P.IVA_1
Andrea Ornati, giusta procura in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 509/2019 del 19.9.2029 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con decreto ingiuntivo n. 509/2019, emesso e pubblicato il 19.9.2019 dal Tribunale di Lamezia
Terme e notificato in data 2.10.2019, veniva ingiunto a di pagare in favore della Parte_1 la complessiva somma di € 19.806, 38, oltre interessi, nonché spese e competenze Controparte_1 del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione, con atto di Parte_1 citazione notificato il giorno 8.11.2019, eccependo, in particolare: l'assenza di prova certa del credito;
l'indeterminatezza del tasso e la violazione degli obblighi di trasparenza;
l'applicazione illegittima della commissione di utilizzo e di interessi usurari;
il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale: di disporre l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
di annullare il decreto ingiuntivo opposto, infondato in fatto e diritto;
la condanna ex art. 1218 c.c. della per la Controparte_1 violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, nonché al rimborso degli eventuali indebiti percepiti, oltre che al risarcimento dei danni per le somme indebitamente trattenute;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, la Controparte_1 quale contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati e chiedeva: in via preliminare, la dichiarazione di improcedibilità della presente opposizione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, nonché la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento in favore della società opposta alla diversa somma accertata in corso di causa;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione e rigettata l'istanza avanzata ex art. 648 c.p.c., venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita tramite le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di c.t.u. contabile da parte del dott. all'esito dell'udienza del 13.5.2025, la causa veniva Persona_1 trattenuta in decisione, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2,
c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass.
6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003;
Cass. 6663/2002).
Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Conseguentemente, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c., il convenuto - opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore - opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto -opposto.
Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, particolare importanza assume, l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari, delle cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
2. Tanto detto, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva (recte: titolarità attiva), onere che grava, come anzidetto e ribadito da copiosa giurisprudenza, in capo al soggetto cessionario del credito e non può ritenersi assolto a mezzo della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti in blocco, che, come noto, è forma di pubblicità che rende l'operazione opponibile ai debitori ceduti (in sostituzione della notifica individuale a ciascun debitore: art. 58 T.U.B.); la funzione di detta pubblicazione è infatti solo quella di cui all'art. 1264 c.c. (ossia, di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente), ma non dimostra, di per sé, la cessione medesima (essendo estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa;
“una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”: così, Cass., ord. n. 22151/2019).
Come, del resto, ribadito dalla Suprema Corte (Sent. n. 3405 del 6.2.2024), che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha affermato, ancora una volta, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione e dell'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs.
n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Con la precisazione che se detto contratto richiami elenchi di crediti allegati all'accordo negoziale,
l'onere della prova può dirsi assolto solamente se si deposita detto elenco, altrimenti il contratto da solo non è idoneo a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario. La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile implica, quindi, l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La Cassazione, con l'Ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, ha precisato che se oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in G.U. potranno essere valutati per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria;
in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
Nella fattispecie in esame, l'affermata creditrice ha allegato l'esistenza di due cessioni del credito oggetto del decreto opposto (l'originaria creditrice, avrebbe ceduto il Controparte_2 credito alla Banca Ifis S.p.a. e questa lo avrebbe, poi, ceduto alla , dunque avrebbe Controparte_1 dovuto dare prova anche della cessione intermedia.
Ebbene, dalla documentazione allegata da parte opposta, nulla si rinviene in merito alla prima cessione dei crediti tra e Banca Ifis S.p.a., mentre in merito alla seconda Controparte_2 cessione dei crediti tra Banca Ifis S.p.a. e si rinviene il solo avviso pubblicato in Controparte_1
G.U. pubblicato dalla cessionaria e non anche il relativo atto di cessione, non risultando, neppure, depositata la lista dei debitori né alcun estratto notarile che attesti l'inserzione del nominativo dell'odierna opponente nella predetta lista dei debitori ceduti.
In definitiva, questo Tribunale ritiene che non possano, in alcun modo, dirsi accertati l'esistenza del contratto di cessione dei crediti da (tra cui quello di cui oggi si discute) Controparte_2 alla Banca Ifis S.p.a., né l'inclusione dello specifico credito oggetto del decreto opposto nel
“blocco” dei rapporti ceduti da questa a la società opposta, benché gravata del Controparte_1 corrispondente onere, non ha dunque dimostrato adeguatamente la qualità di titolare del credito azionato.
La pretesa creditoria avanzata non merita quindi accoglimento per difetto di prova di un elemento costitutivo della domanda;
il decreto ingiuntivo qui opposto va, di conseguenza, revocato.
3. Quanto alla richiesta di condanna della ai sensi dell'art. 1218 c.c., la stessa non Controparte_1 può trovare accoglimento in virtù dell'espletata c.t.u., dalla quale è emerso un saldo finale a debito del cliente.
La presente pronuncia comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate tra le parti stante l'accoglimento dell'opposizione e il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa sono definitivamente poste a carico delle parti in solido, come già liquidate in corso di giudizio (decreto del 10.9.2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_1
e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 509/2019 emesso il 19.9.2019 dal Tribunale di Lamezia Terme e pubblicato in pari data;
- rigetta la domanda di parte opponente di condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 1218 c.c.;
- dichiara assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
- compensa interamente le spese del presente giudizio tra le parti;
- pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti in solido, come liquidate con decreto d.d. 10.9.2024.
Lamezia Terme, 1.8.2025
Il giudice
dott. Marino Reda