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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/10/2025, n. 5069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5069 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
3825/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sesta Sezione civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere istruttore dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.3825/2023 R.G., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.1804/2023 pronunciata il 2.5.2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere tra
, sito in Caserta alla via Santissimo Nome di Maria (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore appresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale ST e Controparte_1
SA ST in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello appellante
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Di Stasio Controparte_2 C.F._1 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellato - appellante incidentale
NONCHE'
(p.i.: ) in persona del legale rappresentante dott. , rappresenta e difesa CP_3 P.IVA_2 CP_4 dall'Avv. Ugo Serrelli in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado appellata
NONCHE' in persona del procuratore ad negotia , rappresentata e Controparte_5 CP_6 difesa dall'Avv. Maddalena Battaglia in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
NONCHE' cf. - p.i. in persona Controparte_7 P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_8 del procuratore dott.ssa , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Controparte_9
OL e AC TI in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata
CONCLUSIONI
Per il appellante: Parte_1
dichiarare la nullità della gravata sentenza n.1716/2023, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 2.5.2023; condannare, in via solidale, gli appellati , Controparte_2 [...]
e al pagamento di spese e onorari di causa, con attribuzione al Controparte_5 Controparte_7 procuratore antistatario.
Per : Controparte_2
rigettare l'appello proposto dal condominio siccome infondato in fatto e in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare la impugnata sentenza solo ed esclusivamente nella parte impugnata dal condominio appellante;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_2 [...]
e (recte, , a parziale modifica della sentenza n. Controparte_5 Controparte_10 Controparte_7
1716/2023 impugnata con appello incidentale, accogliere le domande di manleva proposte dal condominio nei confronti delle predette Compagnie e, per l'effetto, condannarle in solido Parte_1 con i rispettivi assicurati al pagamento in favore di della somma di €. 21.762,20, oltre Controparte_2 interessi al tasso legale decorrenti dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, nella parte in cui si chiede dichiarare la nullità della gravata sentenza n.1716/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, voglia l'Ecc.ma Corte adita annullarla e dichiarare l'interruzione del giudizio di primo grado assegnando il termine per la riassunzione dello stesso, vinte spese e competenze legali con attribuzione.
Per CP_3
come da scritti difensivi, con vittoria di spese;
Per Controparte_5
dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e nullità dell'appello per i motivi ampiamente esposti;
rigettare l'appello in quanto destituito di ogni valido fondamento in fatto e diritto, non meritando la sentenza di primo grado alcuna censura;
condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite.
Per Controparte_7
in via preliminare e principale, rigettare gli avversi gravami in quanto improcedibili, irricevibili, inammissibili e/o infondati per le ragioni esposte in atti sia del primo che del secondo grado di giudizio e per l'effetto confermare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1716/2023; in via pregiudiziale, respingere la domanda di garanzia per carenza di legittimazione del condominio a proporla e per carenza di legittimazione passiva della compagnia che non ha mai Parte_1 stipulato alcun contratto con la chiamante in causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.9.2023 il condominio del complesso residenziale denominato Pt_2
, convenuto soccombente in primo grado, proponeva tempestivamente appello avverso la
[...] sentenza, indicata in oggetto, con la quale era stato condannato, in solido con al pagamento CP_3 di € 21.762,20 oltre accessori a titolo di ristoro dei danni patiti da , rimasto vittima di Controparte_2 un incidente mentre si trovava all'interno della cabina dell'impianto ascensore installato nell'edificio, improvvisamente bloccatasi per un guasto durante la corsa.
Con unico motivo di gravame denunciava la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'art.301 comma 1 cpc, deducendo in proposito che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere interrotto, nella sua fase predecisoria, per effetto della cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati del proprio difensore costituito Avv. Maria Di Cosmo, impossibilitato a partecipare attivamente al processo, non ancora riservato in decisione, in rappresentanza della parte assistita.
Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado con vittoria di spese e distrazione.
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati eccependo l'inammissibilità in rito del gravame, del tutto privo di argomenti volti a inficiare la dichiarazione della responsabilità aquiliana del per la Parte_1 verificazione del sinistro e il conseguente addebito a suo carico dei relativi danni.
In via subordinata invocavano il rigetto nel merito dell'impugnazione, sostenendo che la cancellazione volontaria dall'albo professionale del difensore della controparte non poteva dare luogo all'applicazione dell'istituto dell'interruzione del processo disciplinato dall'art.301 comma 1 cpc.
spiegava inoltre appello incidentale, condizionato alla reiezione di quello principale, Controparte_2 per sentire riformata la decisione con cui erano state ingiustamente respinte, per mancata dimostrazione dei rapporti contrattuali costituiti tra le parti, le pretese di manleva esercitate in prime cure dal e da contro gli istituti assicuratori del rischio derivante dalla loro Parte_1 CP_3 responsabilità civile, asserendo al riguardo che dalla documentazione prodotta dai convenuti in prime cure, non esaminata dal Giudice a quo per errore e indisponibilità temporanea del fascicolo di parte del
, regolarmente depositato in questa sede, emergevano senza ombra di dubbio l'esistenza e Parte_1
l'operatività delle garanzie.
Ciò premesso, il gravame principale -proposto dall'amministratore condominiale sulla cui legitimatio ad processum passiva e ad opponendum ex art.1131 cc, implicitamente accertata in prime cure, non sono state sollevate in questa sede contestazioni- va dichiarato inammissibile in applicazione dell'art.342 cpc perché non corredato dalla formulazione di censure specifiche volte a inficiare la ricostruzione dei fatti di causa operata dal Giudice a quo nel provvedimento gravato, come puntualmente obiettato già in limine litis dagli appellati e poi ribadito negli scritti difensivi successivamente depositati.
Infatti l'istante si è limitato a segnalare il vizio formale di nullità della sentenza impugnata conseguito alla mancata dichiarazione, doverosa, dell'interruzione del processo di primo grado per cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati del proprio unico difensore costituito in giudizio (sulla configurabilità dell'evento interruttivo contemplato dall'art.301 comma 1 cpc anche nei casi di cessazione della qualità di patrocinatore abilitato all'esercizio della professione forense per fatto intenzionale dello stesso legale, non assimilabile a una rinuncia al mandato secondo quanto stabilito dagli artt.85 e 301 comma 3 cpc, si vedano Cass.30616/2024, Cass.9104/2020 e Cass. SSUU 3702/2017), senza tuttavia enunciare alcun rilievo critico sulle circostanze e sugli elementi giustificativi della pronuncia di accertamento della responsabilità aquiliana ex art.2051 cc del condominio per la verificazione dell'evento lesivo occorso al danneggiato, sulla quale non sono state articolate le necessarie censure da addursi a sostegno della richiesta di revisio prioris istantiae.
Invero l'invalidità ex art.161 comma 1 cpc di tutti gli atti processuali, estesa per derivazione alla decisione definitiva della controversia, compiuti dopo la sopravvenienza della causa interruttiva non rilevata, la quale ha determinato l'automatica estinzione ope legis dello ius postulandi conferito al procuratore dell'ente condominiale non più abilitato a esercitarlo, non costituisce motivo di remissione del giudizio in primo grado, disponibile nei soli casi, diversi da quello in esame, espressamente previsti dall'art.354 cpc.
Così l'appellante, in virtù del principio generale di conversione in motivi di impugnazione dei vizi della sentenza, avrebbe dovuto formulare deduzioni dettagliate utili a inficiare nel merito la decisione emessa dal Giudice a quo, della quale invece è stata richiesta esclusivamente la caducazione, e a orientarne la riforma in senso a sé favorevole (così ex plurimis, Cass.27643/2022, Cass.10912/2021, Cass.402/2019 e Cass.31630/2018).
Pertanto la mancata individuazione delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata da sottoporre a rivisitazione e l'omessa allegazione dei dati idonei a rivelare le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella ricostruzione del fatto illecito de quo agitur impediscono di procedere all'esame del gravame.
Ugualmente inammissibile si presenta -sotto i due diversi profili concorrenti della novità della domanda proposta per la prima volta in questa sede di gravame e della carenza di legittimazione processuale attiva del suo promotore- l'appello incidentale condizionato tempestivamente spiegato dal danneggiato vittorioso in primo grado, il quale, nel chiedere l'accoglimento delle domande di garanzia impropria, rigettate in primo grado, rivolte in sede di simultaneus processus dai propri condebitori solidali nei confronti dei rispettivi istituti assicuratori del rischio derivante dalla loro responsabilità civile, chiamati in causa ex art.269 cpc dagli antagonisti per adempiere l'obbligazione di manleva da essi dovuta ex contractu, ha impugnato capi autonomi della sentenza riferiti a rapporti processuali cui è estraneo.
Infatti, non essendo accordata al creditore di una prestazione maturata ex delicto ai sensi dell'art.2051 cc azione diretta -peraltro non spiegata in prime cure- nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, tenuto ex art.1917 comma 2 cc a versare omissio medio al danneggiato l'indennizzo solo nel caso in cui l'assicurato lo richieda, il titolare dell'obbligazione risarcitoria non può reclamarla omisso medio dal debitor debitoris.
Così le pretese in analisi, ex se inammissibili ex art.345 cpc perché mai articolate dinanzi al Tribunale, lo risultano anche per difetto di legitimatio ad causam perché rivolte a esercitare diritti di credito di cui la parte attrice, sulla base delle sue stesse affermazioni, non è titolare.
Le spese di lite relative a tutti i rapporti processuali controversi, isolatamente valutabili per la loro scindibilità, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di ufficio, in mancanza di note specifiche.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli sesta Sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n.1804/2023 pronunciata il 2.5.2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede: a) dichiara inammissibili gli appelli principale e incidentale;
b) condanna il , sito in Caserta alla via Santissimo Nome di Maria, Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese processuali che liquida:
1) in favore di in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per compensi Controparte_2 ed € 600,00 per spese generali, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Domenico Di Stasio;
2) in favore di in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € CP_3
600,00 per spese generali;
3) in favore di n complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per Controparte_5 compensi ed € 600,00 per spese generali;
4) in favore di in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € Controparte_7
600,00 per spese generali;
c) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida: Controparte_2
5) in favore di n complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per Controparte_5 compensi ed € 600,00 per spese generali;
6) in favore di in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € Controparte_7
600,00 per spese generali;
d) dà atto ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 della ricorrenza dei presupposti per addebitare al condominio e a un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Controparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione delle impugnazioni principale e incidentale.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Giuseppe Vinciguerra
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sesta Sezione civile, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere istruttore dott.ssa Ada Meterangelis Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n.3825/2023 R.G., avente a oggetto appello avverso la sentenza n.1804/2023 pronunciata il 2.5.2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere tra
, sito in Caserta alla via Santissimo Nome di Maria (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1 in persona dell'amministratore appresentato e difeso dagli Avv.ti Pasquale ST e Controparte_1
SA ST in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello appellante
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Di Stasio Controparte_2 C.F._1 in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellato - appellante incidentale
NONCHE'
(p.i.: ) in persona del legale rappresentante dott. , rappresenta e difesa CP_3 P.IVA_2 CP_4 dall'Avv. Ugo Serrelli in virtù di procura in calce all'atto di citazione in primo grado appellata
NONCHE' in persona del procuratore ad negotia , rappresentata e Controparte_5 CP_6 difesa dall'Avv. Maddalena Battaglia in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
NONCHE' cf. - p.i. in persona Controparte_7 P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_8 del procuratore dott.ssa , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Controparte_9
OL e AC TI in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello appellata
CONCLUSIONI
Per il appellante: Parte_1
dichiarare la nullità della gravata sentenza n.1716/2023, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 2.5.2023; condannare, in via solidale, gli appellati , Controparte_2 [...]
e al pagamento di spese e onorari di causa, con attribuzione al Controparte_5 Controparte_7 procuratore antistatario.
Per : Controparte_2
rigettare l'appello proposto dal condominio siccome infondato in fatto e in diritto e per Parte_1
l'effetto confermare la impugnata sentenza solo ed esclusivamente nella parte impugnata dal condominio appellante;
in accoglimento dell'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_2 [...]
e (recte, , a parziale modifica della sentenza n. Controparte_5 Controparte_10 Controparte_7
1716/2023 impugnata con appello incidentale, accogliere le domande di manleva proposte dal condominio nei confronti delle predette Compagnie e, per l'effetto, condannarle in solido Parte_1 con i rispettivi assicurati al pagamento in favore di della somma di €. 21.762,20, oltre Controparte_2 interessi al tasso legale decorrenti dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, nella parte in cui si chiede dichiarare la nullità della gravata sentenza n.1716/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, voglia l'Ecc.ma Corte adita annullarla e dichiarare l'interruzione del giudizio di primo grado assegnando il termine per la riassunzione dello stesso, vinte spese e competenze legali con attribuzione.
Per CP_3
come da scritti difensivi, con vittoria di spese;
Per Controparte_5
dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e nullità dell'appello per i motivi ampiamente esposti;
rigettare l'appello in quanto destituito di ogni valido fondamento in fatto e diritto, non meritando la sentenza di primo grado alcuna censura;
condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite.
Per Controparte_7
in via preliminare e principale, rigettare gli avversi gravami in quanto improcedibili, irricevibili, inammissibili e/o infondati per le ragioni esposte in atti sia del primo che del secondo grado di giudizio e per l'effetto confermare la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.1716/2023; in via pregiudiziale, respingere la domanda di garanzia per carenza di legittimazione del condominio a proporla e per carenza di legittimazione passiva della compagnia che non ha mai Parte_1 stipulato alcun contratto con la chiamante in causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.9.2023 il condominio del complesso residenziale denominato Pt_2
, convenuto soccombente in primo grado, proponeva tempestivamente appello avverso la
[...] sentenza, indicata in oggetto, con la quale era stato condannato, in solido con al pagamento CP_3 di € 21.762,20 oltre accessori a titolo di ristoro dei danni patiti da , rimasto vittima di Controparte_2 un incidente mentre si trovava all'interno della cabina dell'impianto ascensore installato nell'edificio, improvvisamente bloccatasi per un guasto durante la corsa.
Con unico motivo di gravame denunciava la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell'art.301 comma 1 cpc, deducendo in proposito che il giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere interrotto, nella sua fase predecisoria, per effetto della cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati del proprio difensore costituito Avv. Maria Di Cosmo, impossibilitato a partecipare attivamente al processo, non ancora riservato in decisione, in rappresentanza della parte assistita.
Chiedeva pertanto dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado con vittoria di spese e distrazione.
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati eccependo l'inammissibilità in rito del gravame, del tutto privo di argomenti volti a inficiare la dichiarazione della responsabilità aquiliana del per la Parte_1 verificazione del sinistro e il conseguente addebito a suo carico dei relativi danni.
In via subordinata invocavano il rigetto nel merito dell'impugnazione, sostenendo che la cancellazione volontaria dall'albo professionale del difensore della controparte non poteva dare luogo all'applicazione dell'istituto dell'interruzione del processo disciplinato dall'art.301 comma 1 cpc.
spiegava inoltre appello incidentale, condizionato alla reiezione di quello principale, Controparte_2 per sentire riformata la decisione con cui erano state ingiustamente respinte, per mancata dimostrazione dei rapporti contrattuali costituiti tra le parti, le pretese di manleva esercitate in prime cure dal e da contro gli istituti assicuratori del rischio derivante dalla loro Parte_1 CP_3 responsabilità civile, asserendo al riguardo che dalla documentazione prodotta dai convenuti in prime cure, non esaminata dal Giudice a quo per errore e indisponibilità temporanea del fascicolo di parte del
, regolarmente depositato in questa sede, emergevano senza ombra di dubbio l'esistenza e Parte_1
l'operatività delle garanzie.
Ciò premesso, il gravame principale -proposto dall'amministratore condominiale sulla cui legitimatio ad processum passiva e ad opponendum ex art.1131 cc, implicitamente accertata in prime cure, non sono state sollevate in questa sede contestazioni- va dichiarato inammissibile in applicazione dell'art.342 cpc perché non corredato dalla formulazione di censure specifiche volte a inficiare la ricostruzione dei fatti di causa operata dal Giudice a quo nel provvedimento gravato, come puntualmente obiettato già in limine litis dagli appellati e poi ribadito negli scritti difensivi successivamente depositati.
Infatti l'istante si è limitato a segnalare il vizio formale di nullità della sentenza impugnata conseguito alla mancata dichiarazione, doverosa, dell'interruzione del processo di primo grado per cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati del proprio unico difensore costituito in giudizio (sulla configurabilità dell'evento interruttivo contemplato dall'art.301 comma 1 cpc anche nei casi di cessazione della qualità di patrocinatore abilitato all'esercizio della professione forense per fatto intenzionale dello stesso legale, non assimilabile a una rinuncia al mandato secondo quanto stabilito dagli artt.85 e 301 comma 3 cpc, si vedano Cass.30616/2024, Cass.9104/2020 e Cass. SSUU 3702/2017), senza tuttavia enunciare alcun rilievo critico sulle circostanze e sugli elementi giustificativi della pronuncia di accertamento della responsabilità aquiliana ex art.2051 cc del condominio per la verificazione dell'evento lesivo occorso al danneggiato, sulla quale non sono state articolate le necessarie censure da addursi a sostegno della richiesta di revisio prioris istantiae.
Invero l'invalidità ex art.161 comma 1 cpc di tutti gli atti processuali, estesa per derivazione alla decisione definitiva della controversia, compiuti dopo la sopravvenienza della causa interruttiva non rilevata, la quale ha determinato l'automatica estinzione ope legis dello ius postulandi conferito al procuratore dell'ente condominiale non più abilitato a esercitarlo, non costituisce motivo di remissione del giudizio in primo grado, disponibile nei soli casi, diversi da quello in esame, espressamente previsti dall'art.354 cpc.
Così l'appellante, in virtù del principio generale di conversione in motivi di impugnazione dei vizi della sentenza, avrebbe dovuto formulare deduzioni dettagliate utili a inficiare nel merito la decisione emessa dal Giudice a quo, della quale invece è stata richiesta esclusivamente la caducazione, e a orientarne la riforma in senso a sé favorevole (così ex plurimis, Cass.27643/2022, Cass.10912/2021, Cass.402/2019 e Cass.31630/2018).
Pertanto la mancata individuazione delle statuizioni contenute nella sentenza impugnata da sottoporre a rivisitazione e l'omessa allegazione dei dati idonei a rivelare le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella ricostruzione del fatto illecito de quo agitur impediscono di procedere all'esame del gravame.
Ugualmente inammissibile si presenta -sotto i due diversi profili concorrenti della novità della domanda proposta per la prima volta in questa sede di gravame e della carenza di legittimazione processuale attiva del suo promotore- l'appello incidentale condizionato tempestivamente spiegato dal danneggiato vittorioso in primo grado, il quale, nel chiedere l'accoglimento delle domande di garanzia impropria, rigettate in primo grado, rivolte in sede di simultaneus processus dai propri condebitori solidali nei confronti dei rispettivi istituti assicuratori del rischio derivante dalla loro responsabilità civile, chiamati in causa ex art.269 cpc dagli antagonisti per adempiere l'obbligazione di manleva da essi dovuta ex contractu, ha impugnato capi autonomi della sentenza riferiti a rapporti processuali cui è estraneo.
Infatti, non essendo accordata al creditore di una prestazione maturata ex delicto ai sensi dell'art.2051 cc azione diretta -peraltro non spiegata in prime cure- nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, tenuto ex art.1917 comma 2 cc a versare omissio medio al danneggiato l'indennizzo solo nel caso in cui l'assicurato lo richieda, il titolare dell'obbligazione risarcitoria non può reclamarla omisso medio dal debitor debitoris.
Così le pretese in analisi, ex se inammissibili ex art.345 cpc perché mai articolate dinanzi al Tribunale, lo risultano anche per difetto di legitimatio ad causam perché rivolte a esercitare diritti di credito di cui la parte attrice, sulla base delle sue stesse affermazioni, non è titolare.
Le spese di lite relative a tutti i rapporti processuali controversi, isolatamente valutabili per la loro scindibilità, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo di ufficio, in mancanza di note specifiche.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli sesta Sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n.1804/2023 pronunciata il 2.5.2023 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così provvede: a) dichiara inammissibili gli appelli principale e incidentale;
b) condanna il , sito in Caserta alla via Santissimo Nome di Maria, Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese processuali che liquida:
1) in favore di in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per compensi Controparte_2 ed € 600,00 per spese generali, con distrazione a beneficio del procuratore Avv. Domenico Di Stasio;
2) in favore di in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € CP_3
600,00 per spese generali;
3) in favore di n complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per Controparte_5 compensi ed € 600,00 per spese generali;
4) in favore di in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € Controparte_7
600,00 per spese generali;
c) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida: Controparte_2
5) in favore di n complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per Controparte_5 compensi ed € 600,00 per spese generali;
6) in favore di in complessivi € 4.600,00, di cui € 4.000,00 per compensi ed € Controparte_7
600,00 per spese generali;
d) dà atto ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 della ricorrenza dei presupposti per addebitare al condominio e a un ulteriore importo a titolo di Parte_1 Controparte_2 contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione delle impugnazioni principale e incidentale.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Giuseppe Vinciguerra
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore