TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/11/2025, n. 1874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1874 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1812/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Brumgnach ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce all'atto di citazione in opposizione depositato telematicamente in data 4.4.2024;
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Pagliarecci CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 3.6.2024;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare l'ammissibilità e procedibilità della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa essendo stato contestato il diritto dell'istante a procedere e
pagina 1 di 12
conseguentemente rigettare la richiesta di inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione formulata da controparte;
2) IN VIA PRELIMINARE: Sospendere l'esecuzione ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 615 e all'art. 624 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data
20.03.24 in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 480, c. 2, essendovi un riferimento generico ai titoli riportati in un precedente precetto di cui parte opponente dichiara di non aver contezza con particolare riferimento a gran parte degli stessi non avendo avuto evidenza della notifica dei titoli.
4) NEL MERITO, in via principale: Dare atto che solo in data 6.06.24 il Sig. ha ritirato l'importo Pt_1 di euro 56.465,92 oltre ad euro 6.050,00 senza che vi fosse un adeguamento, a titolo di interessi.
Accertare altresì che la Sig.ra dal 2018 fino ad ottobre 2025 ha percepito l'importo di euro CP_1
124.025,39, importo che dovrà essere tenuto in considerazione nella valutazione dei rapporti dare / avere e per l'effetto, dichiarare nullo l'atto di precetto per tutti i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
5) Sempre nel merito: Accertare che nell'atto di precetto notificato in data 20.03.2024 viene indicato
l'importo a titolo di interessi pari ad euro 7.848,57 senza specificare quale sia la base capitale su cui vengono calcolati e fino a quale data il calcolo sarebbe stato effettuato e conseguentemente dichiarare
l'atto di precetto notificato nullo. In ogni caso, porre in compensazione con il presunto e non accertato credito della l'importo spettante al sulla base delle citate sentenze in virtù di quanto CP_1 Pt_1 dedotto nella narrativa e conseguentemente accogliere la presente opposizione anche alla luce del giudizio di merito già radicato e con udienza fissata, avanti questo Giudice, per il 20.01.2026. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, quale Giudice monocratico del Tribunale, rigettata la richiesta di sospensiva formulata dall'opponente,
IN VIA PREGIUDIZIALE - Dichiarare l'inammissibilità - improcedibilità dell'opposizione proposta in quanto sulle domande è già sceso il giudicato in virtù di ben due sentenze emesse dal Tribunale di
Monza, n. 2144/2019 e n. 142/2022 che hanno certificato il credito della sig.ra sul quale CP_1 pertanto non è più possibile alcuna decisione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c., e dell'art. 324 cpc, la domanda che deduce sugli stessi argomenti è inammissibile per preclusione di giudicato, per le motivazioni indicate in premessa o con qualsivoglia altra statuizione. pagina 2 di 12
Nel merito: - Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in premessa o con qualsivoglia altra statuizione.
- Rigettare comunque ogni domanda formulata dall'opponente essendo infondata in fatto ed in diritto;
- Condannare il sig. al risarcimento del danno in favore della sig.ra ex Parte_1 CP_1 art 96 cpc nella misura di € 10.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali. Salvezze illimitate.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione all'atto di Parte_1 precetto a lui notificato in data 20.3.2024 dalla sig.ra per il pagamento dell'importo di € CP_1
119.160,53, oltre interessi fino al saldo, spese successive occorrende, spese di notifica, imposte di registro, ed ogni altra spesa (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
A sostegno dell'opposizione l'attore opponente eccepiva e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che:
a) l'atto di precetto opposto era stato preceduto da due atti di precetto, uno dell'8.10.2018 e l'altro del
5.2.2021, basati pressoché sui medesimi titoli esecutivi giudiziali (docc. nn. 2 e 3 allegati all'atto di citazione);
b) gran parte dei titoli citati nell'atto di precetto opposto non risultavano notificati nelle date indicate dall'intimante (in particolare, le sentenze penali non risultavano affatto notificate) e riportavano importi diversi dai crediti effettivamente vantati dalla al netto dell'accoglimento, seppur parziale, CP_1 delle opposizioni proposte dal Pt_1
c) nell'atto di precetto opposto non era stato riportato l'importo dei singoli titoli menzionati ma solo l'ammontare complessivo (€. 216.400,59) che, tuttavia, non coincideva neppure con gli importi indicati nel precedente atto di precetto del 5.2.2021 (€. 202.290,90);
d) le somme che la convenuta opposta aveva percepito dall' risultavano superiori a quelle indicate CP_2
e detratte nell'atto di precetto (€ 94.924,36, piuttosto che € 46.860,00, cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione);
e) il risultava, a sua volta, creditore nei confronti della di una somma pari ad € 75.062,41 Pt_1 CP_1
(€. 4.712,96 in virtù della sentenza n. 2144/2019; € 13.883,53 in virtù della sentenza n. 2975/2016; €
56.465,92 in virtù della sentenza n. 155/2023, cfr. docc. nn. 5, 6 e 7 allegati all'atto di citazione); pagina 3 di 12 f) in relazione all'importo di € 56.465,92, di cui alla sentenza n. 155/2023, il calcolo di interessi proposto nell'atto di precetto appariva privo di riferimenti temporali;
inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non era mai stata formalizzata l'offerta di tale somma tramite Ufficiale
Giudiziario.
Sulla scorta di tali deduzioni parte attrice opponente chiedeva al Tribunale, in via preliminare, di sospendere la procedura esecutiva e di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c., non essendo stati allegati i titoli menzionati e risultando errata la quantificazione degli importi richiesti;
nel merito, di accertare il credito del Pt_1 nei confronti della nella somma pari ad € 75.062,41 nonché di accertare l'importo pagato CP_1 dall' e ricevuto dalla stessa nella somma pari ad € 94.924,36; in via subordinata, di porre in CP_2 compensazione tali somme con quanto effettivamente dovuto alla CP_1
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Parte convenuta opposta evidenziava, in particolare, come il presente giudizio costituisse la terza opposizione proposta dal evidentemente al fine di ritardare il pagamento di quanto dovuto alla Pt_1 per i crediti dalla stessa vantati, in qualità di ex moglie, nei suoi confronti. CP_1
Parte convenuta opposta eccepiva e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
a) l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione proposta, essendo il credito intimato già stato accertato da due sentenze definitive del Tribunale di Monza -precisamente, la n. 2144/2019 di accoglimento parziale dell'opposizione spiegata avverso l'atto di precetto notificato in data 8.10 2018
(docc. nn. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) e la n. 142/2022 di rigetto dell'opposizione spiegata avverso l'atto di precetto notificato in data 9.2.2021 (docc. nn. 5, 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione e risposta)- che lo avevano quantificato in €. 216.400,59;
b) l'infondatezza degli assunti avversari attesa la conoscenza da parte dell'opponente di tutti i titoli esecutivi indicati dall'intimante nell'atto di precetto, notificati allo stesso sin dal precetto dell'8.10.2018;
c) la corretta quantificazione e detrazione delle somme corrisposte dall' alla (solo quelle CP_2 CP_1 corrisposte a titolo di recupero obbligatorio), dal momento che non essendo state considerate, fra i pagina 4 di 12 crediti, le somme che l'intimante maturava mensilmente a titolo di assegno alimentare nei confronti del non si dovevano ricomprendere neppure, fra le detrazioni, le cifre corrisposte dall'ente a tale Pt_1 titolo;
d) la quantificazione del credito vantato dal nei confronti della in € 61.178,88, oltre Pt_1 CP_1 interessi per € 6.050,00 (come statuito dalle sentenze nn. 2144/2019 e 155/2023), peraltro già indicato nell'atto di precetto opposto e detratto dalle somme dovute all'intimante; viceversa, il credito derivante dalla sentenza n. 2975/2016 non doveva essere considerato in quanto già indicato e detratto nell'atto di precetto dell'8.10.2018;
e) l'effettivo duplice tentativo eseguito dall'Ufficiale Giudiziario di recapitare al l'offerta reale Pt_1 effettuata dalla della somma di € 56.465,92, oltre interessi per € 6.050,00, non andato a buon CP_1 fine per assenza del destinatario in entrambe le occasioni (doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
f) la corretta quantificazione degli interessi spettanti alla calcolati sull'importo alla stessa CP_1 dovuto dall'8.10.2018, detratte tutte le somme dovute al fino alla data di spedizione dell'atto di Pt_1 precetto (doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Parte convenuta opposta chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale di dichiarare l'inammissibilità - improcedibilità dell'opposizione proposta;
nel merito, di rigettare l'opposizione e ogni altra domanda avanzata dall'opponente e condannarlo per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171ter c.p.c..
Nell'ambito della prima memoria istruttoria parte attrice opponente allegava di aver incassato gli importi oggetto di offerta reale della controparte pari a € 56.465,92 e € 6.050,00, pur censurando la quantificazione degli interessi. Parte attrice opponente modificava conseguentemente le proprie conclusioni.
Al riguardo, parte convenuta opposta, con la seconda memoria istruttoria, anticipava il suo imminente intervento nella procedura esecutiva immobiliare per il medesimo importo, avendolo il così Pt_1 percepito due volte.
Rigettata l'istanza di sospensione dei titoli esecutivi proposta da parte attrice opponente, con ordinanza
-emessa il 4.3.2025 e comunicata alle parti contestualmente- il Giudice disattendeva le istanze pagina 5 di 12 istruttorie avanzate dal difensore del e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e Pt_1 discussione ex art. 281sexies c.p.c., assegnando alle stesse i termini per il deposito di una memoria conclusiva.
Le parti depositavano i rispettivi scritti. In particolare, parte attrice opponente con la propria memoria conclusiva depositava nuova documentazione. Parte convenuta opposta ne eccepiva la tardività.
La causa veniva discussa all'udienza del 6.11.2025 e il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, terzo comma, c.p.c..
Deve preliminarmente osservarsi, quanto alla corretta qualificazione dell'odierna azione, che parte attrice opponente ha proposto sia un'opposizione all'esecuzione, tenuto conto della contestazione, seppur in parte qua, del quantum intimato (cfr. ex multibus Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza n. 9698 del 03/05/2011), sia un'opposizione agli atti esecutivi, avendo essa contestato anche la validità dell'atto di precetto per mancanza dei requisiti essenziali ex art. 480 c.p.c..
Ciò premesso, appare opportuno muovere dalla prima censura svolta, concernente la mancanza dei requisiti essenziali dell'atto di precetto.
L'opposizione sul punto risulta infondata.
Parte attrice opponente ha contestato, in particolare, la mancata notificazione dei titoli esecutivi menzionati (o l'errata indicazione della data di notificazione degli stessi) e la mancata indicazione degli importi dovuti in conseguenza di ognuno di essi.
Sotto il primo profilo, risulta dalla documentazione allegata dalle parti che l'atto di precetto opposto in questa sede si fonda sui medesimi titoli esecutivi dell'atto di precetto del 5.2.2021, notificato al in Pt_1 data 9.2.2021 unitamente alla pronuncia della Corte di Appello di Genova n. 791/2019 (doc. n. 5 allegato alla comparsa). In relazione agli altri titoli esecutivi posti a fondamento dell'intimazione, la aveva indicato nel precetto le relative date di notificazione, tutte antecedenti al 5.2.2021. Tale CP_1 atto di precetto era stato oggetto di opposizione conclusasi con sentenza di rigetto n. 142/2022 del
Tribunale di Monza (docc. nn. 6 e 7 allegati alla comparsa), oggi definitiva.
L'intimazione del 5.2.2021 era stata preceduta da un altro atto di precetto, fondato sui medesimi titoli
(eccetto la pronuncia 791/2019), dell'8.10.2018, notificato al unitamente alle sentenze nn. Pt_1
13397/2010 della Corte di Cassazione, 9144/2009 del Tribunale penale di Milano, 3068/2012 della pagina 6 di 12 Corte di Appello penale di Milano, 43121/2013 della Corte di Cassazione penale, 3541/2014 del
Tribunale penale di Milano, 260/2015 Corte di Appello penale di Milano, 257/2015 del Tribunale di
Massa, 2785/2017 del Tribunale di Monza, 1375/2018 della Corte di Appello di Milano (doc. n. 3 allegato alla comparsa). In relazione agli altri titoli esecutivi posti a fondamento dell'intimazione, la aveva indicato nel precetto le relative date di notificazione, tutte antecedenti all'8.10.2018. CP_1
Risulta pacifico fra le parti che anche la predetta intimazione è stata oggetto di opposizione, conclusasi con la sentenza n. 2144/2019 del Tribunale di Monza (doc. n. 4 allegato alla comparsa), oggi definitiva, che non ha rilevato alcun vizio di notifica dei titoli esecutivi ivi indicati.
Come anticipato, il precetto del 20.3.2024 si fonda su tutti i titoli di cui sopra;
nel corpo dell'atto è stata indicata per ognuno di essi la data in cui è stato notificato al AN. Tutte le date corrispondono a quelle emergenti dai precedenti atti di precetto dell'8.10.2018 e del 5.2.2021 allegati agli atti.
In conclusione, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice opponente, tutti i titoli menzionati nell'atto di precetto in esame sono stati correttamente notificati al -che, quindi, ne era già a Pt_1 conoscenza prima dell'atto di precetto del 20.3.2024- nelle date ivi indicate.
Dunque, non vi è stata alcuna violazione del disposto di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c. sotto questo profilo.
Quanto alla lamentata mancata indicazione dei singoli importi di ogni titolo esecutivo menzionato, si osserva quanto segue.
Come anticipato, l'atto di precetto del 20.3.2024 si fonda sulle medesime pronunce citate nelle intimazioni dell'8.10.2018 e del 5.2.2021. In tali atti era stata riportata una rendicontazione analitica degli importi dovuti in conseguenza di ogni sentenza.
Come illustrato nel prosieguo, il credito complessivo vantato dalla in forza delle suddette CP_1 pronunce (€ 216.400,59) risulta cristallizzato dalla sentenza n. 2144/2019 del Tribunale di Monza, divenuta definitiva fra le parti.
Orbene, l'importo complessivo intimato nell'atto di precetto qui opposto si deduce chiaramente dalle operazioni di somma e detrazione, specificamente indicate dall'intimante, effettuate sul suddetto ammontare credito di “partenza”.
Quindi, considerata anche l'assenza di un'espressa previsione legislativa che imponga l'obbligo di pagina 7 di 12 indicare i singoli importi di ogni titolo esecutivo menzionato, l'indicazione dell'importo complessivo intimato, unitamente ai conteggi di cui sopra, appare sufficiente a soddisfare i requisiti contenutistici di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c..
Ne consegue che l'atto di precetto qui controverso non presenta alcuno dei vizi lamentati da parte attrice opponente e risulta legittimo ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c..
Passando alle doglianze relative al quantum intimato, l'opposizione all'esecuzione proposta risulta parzialmente fondata e, come tale, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che, secondo giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione al precetto, trattandosi di un giudizio di cognizione, “mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27688 del 12/10/2021, Rv. 662607; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 10/05/1978, Rv.
391660) di talché il giudice dell'opposizione “è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022).
Applicando tali principi ermeneutici al caso di specie, alla luce della documentazione depositata da parte attrice opponente, è necessario procedere alla quantificazione del credito vantato dalla CP_1 nei termini che seguono.
Occorre, in primo luogo, ribadire che l'importo dovuto da a in base ai Parte_1 CP_1 titoli esecutivi su cui si fonda l'odierno atto di precetto risulta cristallizzato dalla sentenza n. 2144/2019 del Tribunale di Monza, emessa in data 5.10.2019, che lo ha quantificato nella somma di € 216.400,59.
Tale sentenza, come riconosciuto da entrambe le parti, è passata in giudicato. Dunque, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è preclusa qualsiasi contestazione relativa non solo alle circostanze ivi dedotte ma anche a quelle deducibili (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 8419 del 31/03/2025 “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria, mentre è consentita, in base ai principi generali in tema di giudicato,
l'estensione di questo alle ragioni deducibili rispetto ai motivi ritualmente proposti o da questi ultimi dipendenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva pagina 8 di 12
ritenuto preclusa la contestazione della correttezza della quantificazione del credito, con particolare riguardo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, effettuata solo in sede di giudizio di opposizione ad un secondo precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo giudiziale, posto a base di altro precedente opposto e deciso con sentenza passata in giudicato).”).
Conseguentemente, l'importo di partenza dell'atto di precetto qui opposto è insindacabile e tutte le doglianze proposte relative a circostanze antecedenti alla pronuncia n. 2144/2019 risultano inammissibili.
In particolare, parte attrice opponente in questa sede non può dedurre in compensazione il controcredito di € 13.883,53 derivante dalla sentenza n. 2975/2016 -controcredito peraltro già detratto nell'atto di precetto dell'8.10.2018 come emerso documentalmente- così come i controcrediti derivanti dal saldo delle sentenze nn. 9144/09 del Tribunale di Milano e 3541/2014 Tribunale di Milano -pronunce che tra l'altro parte attrice opponente nell'atto di citazione aveva dichiarato di non conoscere- come risultante dalla documentazione anteriore al 5.10.2019, depositata solo in sede di memoria conclusionale e, quindi, in ogni caso, tardivamente (docc. nn. 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f e 17g).
Alla predetta somma di € 216.400,59 vanno aggiunte, poi, come è stato correttamente fatto dall'intimante, le spese statuite dalla sentenza n. 791/2019 della Corte di Appello di Genova (che, come già precisato, non erano ricomprese nel primo atto di precetto) nonché gli interessi fino al saldo, le spese successive occorrende, le spese di notifica, le imposte di registro, ed ogni altra spesa.
Ciò chiarito, in relazione agli importi da decurtare dalla somma di cui sopra, parte attrice opponente ha sostenuto che sono da opporre in compensazione, da una parte, tutte le somme prelevate mensilmente dalla pensione del AN da parte dell' e versate alla come da cedolini allegati, CP_2 CP_1 CP_2 dall'altra, i crediti derivanti dalle recenti pronunce favorevoli al AN oggi definitive (nn. 2144/2019 del Tribunale di Monza e 155/2023 della Corte di Appello di Milano).
Muovendo dagli importi versati mensilmente dall' , come documentati da parte attrice opponente, CP_2 occorre preliminarmente osservare che, da quanto emerge, l'ente effettua mensilmente due distinti versamenti coattivi a favore della l'uno a titolo di assegno alimentare, l'altro a titolo di CP_1 obbligo restitutorio.
Quanto al primo titolo, fermo l'art. 447, comma 2, c.c., che, come noto, impone il divieto di compensazione delle somme afferenti all'obbligo alimentare, eccezion fatta per la compensazione con pagina 9 di 12 crediti parimenti di tipo alimentare, va in ogni caso osservato che, avuto riguardo all'atto di precetto del
20.3.2024, non risulta ricompreso fra le somme intimate il credito che matura ogni mese CP_1
a titolo di assegno alimentare;
conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice opponente, il corrispondente versamento dell' non può essere opposto in compensazione in questa CP_2 sede.
Vanno, viceversa, decurtati dal credito della -come invero fatto anche dall'intimante- i CP_1 pagamenti eseguiti dall'ente a titolo di obbligo restitutorio.
Tali versamenti vanno decurtati, tuttavia, nella misura che risulta pagata alla data della presente pronuncia: avuto riguardo ai cedolini allegati da parte attrice opponente, emerge che il ha CP_2 Pt_1 versato alla per il periodo ottobre 2018 – ottobre 2025 (come da documentazione depositata da CP_1 parte attrice opponente con l'atto di citazione, doc. n. 4, e con la memoria conclusionale, questa sì depositata tempestivamente in quanto inerente a circostanze sopravvenute e cioè ai bollettini del CP_2
2025, doc. n. 16bis) € 59.179,00 (€. 600 x 10 mensilità (ottobre 2018-luglio 2019) + €. 698,92 per il mese di settembre 2021 + €. 650,08 per il mese di novembre 2023 + €. 710 x 73 mesi).
In conclusione, l'ammontare delle detrazioni da decurtare dal credito della alla data della CP_2 CP_1 presente pronuncia è pari a €. 59.179,00.
Da tale credito vanno decurtate altresì -come invero fatto anche dall'intimante- le somme derivanti dai crediti di cui alle sentenze n. 2144/2019 del Tribunale di Monza (€. 4.712,96) e n. 155/2023 della Corte di Appello di Milano (€ 56.465,92).
In relazione, poi, all'ammontare degli interessi da calcolarsi sulla somma capitale di € 56.465,92, risulta fondata la censura svolta da parte attrice opponente circa la quantificazione degli interessi operata da controparte.
Ai sensi dell'art. 1207, comma 3, c.c., infatti, gli interessi devono essere calcolati fino all'accettazione dell'offerta formale, che, nel caso di specie, è avvenuta da parte del il 6.6.2024 (cfr. doc. n. 26 Pt_1 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta opposta).
Viceversa, risulta dagli atti che parte convenuta opposta ha calcolato l'ammontare degli interessi alla data del 23.10.2023 e, successivamente ai primi tentativi di offerta reale di tali somme non andati a buon fine, non ha adeguato tale calcolo.
pagina 10 di 12 Difatti, avuto riguardo ai verbali dei primi accessi (doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), risultano allegati due assegni datati 23.10.2023 per l'importo, rispettivamente, di € 56.465,92 di capitale ed € 6.050,00 di interessi;
avuto riguardo al verbale del successivo accesso del 6.6.2024
(doc. n. 26 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta opposta), poi, risulta che il ha accettato l'offerta reale avanzata mediante due assegni datati 2.4.2024 dell'importo, Pt_1 rispettivamente, di € 56.465,92 di capitale ed € 6.050,00 di interessi.
Emerge, dunque, chiaramente la prova del mancato adeguamento del calcolo degli interessi e l'ammontare degli stessi, da scomputare in favore della parte opponente, va ricalcolato considerando come data finale di maturazione il 6.6.2024.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto, l'opposizione all'esecuzione deve essere parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione del credito vantato dalla sig.ra CP_1 nei confronti di detraendo dalla somma intimata i pagamenti eseguiti dall' a titolo Parte_1 CP_2 di obbligo restitutorio sino alla data di ottobre 2025 (€ 59.179,00 in luogo di € 46.860,00) nonché gli interessi sul capitale di € 56.465,92 da calcolarsi sino alla data del 6.6.2024.
L'accoglimento parziale dell'opposizione proposta giustifica la compensazione integrale delle spese
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 20374 dell'11/10/2016 “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente”).
Alla luce di quanto evidenziato non sussistono, a fortiori, i presupposti per la condanna di parte attrice opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
DICHIARA che il credito vantato da nei confronti di va ricalcolato CP_1 Parte_1 scomputando dalla somma intimata i pagamenti eseguiti dall' a titolo di obbligo restitutorio sino CP_2 pagina 11 di 12 alla data di ottobre 2025 (€ 59.179,00 in luogo di € 46.860,00) nonché gli interessi sul capitale di €
56.465,92 da calcolare sino alla data del 6.6.2024.
RIGETTA per il resto l'opposizione.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Ancona, 17.11.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1812/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Brumgnach ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce all'atto di citazione in opposizione depositato telematicamente in data 4.4.2024;
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Simone Pagliarecci CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato e da considerarsi come apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 3.6.2024;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“1) IN VIA PREGIUDIZIALE: dichiarare l'ammissibilità e procedibilità della presente opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa essendo stato contestato il diritto dell'istante a procedere e
pagina 1 di 12
conseguentemente rigettare la richiesta di inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione formulata da controparte;
2) IN VIA PRELIMINARE: Sospendere l'esecuzione ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 615 e all'art. 624 c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa;
3) Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data
20.03.24 in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 480, c. 2, essendovi un riferimento generico ai titoli riportati in un precedente precetto di cui parte opponente dichiara di non aver contezza con particolare riferimento a gran parte degli stessi non avendo avuto evidenza della notifica dei titoli.
4) NEL MERITO, in via principale: Dare atto che solo in data 6.06.24 il Sig. ha ritirato l'importo Pt_1 di euro 56.465,92 oltre ad euro 6.050,00 senza che vi fosse un adeguamento, a titolo di interessi.
Accertare altresì che la Sig.ra dal 2018 fino ad ottobre 2025 ha percepito l'importo di euro CP_1
124.025,39, importo che dovrà essere tenuto in considerazione nella valutazione dei rapporti dare / avere e per l'effetto, dichiarare nullo l'atto di precetto per tutti i motivi di cui sopra. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
5) Sempre nel merito: Accertare che nell'atto di precetto notificato in data 20.03.2024 viene indicato
l'importo a titolo di interessi pari ad euro 7.848,57 senza specificare quale sia la base capitale su cui vengono calcolati e fino a quale data il calcolo sarebbe stato effettuato e conseguentemente dichiarare
l'atto di precetto notificato nullo. In ogni caso, porre in compensazione con il presunto e non accertato credito della l'importo spettante al sulla base delle citate sentenze in virtù di quanto CP_1 Pt_1 dedotto nella narrativa e conseguentemente accogliere la presente opposizione anche alla luce del giudizio di merito già radicato e con udienza fissata, avanti questo Giudice, per il 20.01.2026. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, quale Giudice monocratico del Tribunale, rigettata la richiesta di sospensiva formulata dall'opponente,
IN VIA PREGIUDIZIALE - Dichiarare l'inammissibilità - improcedibilità dell'opposizione proposta in quanto sulle domande è già sceso il giudicato in virtù di ben due sentenze emesse dal Tribunale di
Monza, n. 2144/2019 e n. 142/2022 che hanno certificato il credito della sig.ra sul quale CP_1 pertanto non è più possibile alcuna decisione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 c.c., e dell'art. 324 cpc, la domanda che deduce sugli stessi argomenti è inammissibile per preclusione di giudicato, per le motivazioni indicate in premessa o con qualsivoglia altra statuizione. pagina 2 di 12
Nel merito: - Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni indicate in premessa o con qualsivoglia altra statuizione.
- Rigettare comunque ogni domanda formulata dall'opponente essendo infondata in fatto ed in diritto;
- Condannare il sig. al risarcimento del danno in favore della sig.ra ex Parte_1 CP_1 art 96 cpc nella misura di € 10.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali. Salvezze illimitate.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. proponeva opposizione all'atto di Parte_1 precetto a lui notificato in data 20.3.2024 dalla sig.ra per il pagamento dell'importo di € CP_1
119.160,53, oltre interessi fino al saldo, spese successive occorrende, spese di notifica, imposte di registro, ed ogni altra spesa (doc. n. 1 allegato all'atto di citazione).
A sostegno dell'opposizione l'attore opponente eccepiva e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, che:
a) l'atto di precetto opposto era stato preceduto da due atti di precetto, uno dell'8.10.2018 e l'altro del
5.2.2021, basati pressoché sui medesimi titoli esecutivi giudiziali (docc. nn. 2 e 3 allegati all'atto di citazione);
b) gran parte dei titoli citati nell'atto di precetto opposto non risultavano notificati nelle date indicate dall'intimante (in particolare, le sentenze penali non risultavano affatto notificate) e riportavano importi diversi dai crediti effettivamente vantati dalla al netto dell'accoglimento, seppur parziale, CP_1 delle opposizioni proposte dal Pt_1
c) nell'atto di precetto opposto non era stato riportato l'importo dei singoli titoli menzionati ma solo l'ammontare complessivo (€. 216.400,59) che, tuttavia, non coincideva neppure con gli importi indicati nel precedente atto di precetto del 5.2.2021 (€. 202.290,90);
d) le somme che la convenuta opposta aveva percepito dall' risultavano superiori a quelle indicate CP_2
e detratte nell'atto di precetto (€ 94.924,36, piuttosto che € 46.860,00, cfr. doc. n. 4 allegato all'atto di citazione);
e) il risultava, a sua volta, creditore nei confronti della di una somma pari ad € 75.062,41 Pt_1 CP_1
(€. 4.712,96 in virtù della sentenza n. 2144/2019; € 13.883,53 in virtù della sentenza n. 2975/2016; €
56.465,92 in virtù della sentenza n. 155/2023, cfr. docc. nn. 5, 6 e 7 allegati all'atto di citazione); pagina 3 di 12 f) in relazione all'importo di € 56.465,92, di cui alla sentenza n. 155/2023, il calcolo di interessi proposto nell'atto di precetto appariva privo di riferimenti temporali;
inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non era mai stata formalizzata l'offerta di tale somma tramite Ufficiale
Giudiziario.
Sulla scorta di tali deduzioni parte attrice opponente chiedeva al Tribunale, in via preliminare, di sospendere la procedura esecutiva e di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto in quanto carente dei requisiti di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c., non essendo stati allegati i titoli menzionati e risultando errata la quantificazione degli importi richiesti;
nel merito, di accertare il credito del Pt_1 nei confronti della nella somma pari ad € 75.062,41 nonché di accertare l'importo pagato CP_1 dall' e ricevuto dalla stessa nella somma pari ad € 94.924,36; in via subordinata, di porre in CP_2 compensazione tali somme con quanto effettivamente dovuto alla CP_1
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale contestava le avverse pretese e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Parte convenuta opposta evidenziava, in particolare, come il presente giudizio costituisse la terza opposizione proposta dal evidentemente al fine di ritardare il pagamento di quanto dovuto alla Pt_1 per i crediti dalla stessa vantati, in qualità di ex moglie, nei suoi confronti. CP_1
Parte convenuta opposta eccepiva e deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
a) l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione proposta, essendo il credito intimato già stato accertato da due sentenze definitive del Tribunale di Monza -precisamente, la n. 2144/2019 di accoglimento parziale dell'opposizione spiegata avverso l'atto di precetto notificato in data 8.10 2018
(docc. nn. 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) e la n. 142/2022 di rigetto dell'opposizione spiegata avverso l'atto di precetto notificato in data 9.2.2021 (docc. nn. 5, 6 e 7 allegati alla comparsa di costituzione e risposta)- che lo avevano quantificato in €. 216.400,59;
b) l'infondatezza degli assunti avversari attesa la conoscenza da parte dell'opponente di tutti i titoli esecutivi indicati dall'intimante nell'atto di precetto, notificati allo stesso sin dal precetto dell'8.10.2018;
c) la corretta quantificazione e detrazione delle somme corrisposte dall' alla (solo quelle CP_2 CP_1 corrisposte a titolo di recupero obbligatorio), dal momento che non essendo state considerate, fra i pagina 4 di 12 crediti, le somme che l'intimante maturava mensilmente a titolo di assegno alimentare nei confronti del non si dovevano ricomprendere neppure, fra le detrazioni, le cifre corrisposte dall'ente a tale Pt_1 titolo;
d) la quantificazione del credito vantato dal nei confronti della in € 61.178,88, oltre Pt_1 CP_1 interessi per € 6.050,00 (come statuito dalle sentenze nn. 2144/2019 e 155/2023), peraltro già indicato nell'atto di precetto opposto e detratto dalle somme dovute all'intimante; viceversa, il credito derivante dalla sentenza n. 2975/2016 non doveva essere considerato in quanto già indicato e detratto nell'atto di precetto dell'8.10.2018;
e) l'effettivo duplice tentativo eseguito dall'Ufficiale Giudiziario di recapitare al l'offerta reale Pt_1 effettuata dalla della somma di € 56.465,92, oltre interessi per € 6.050,00, non andato a buon CP_1 fine per assenza del destinatario in entrambe le occasioni (doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
f) la corretta quantificazione degli interessi spettanti alla calcolati sull'importo alla stessa CP_1 dovuto dall'8.10.2018, detratte tutte le somme dovute al fino alla data di spedizione dell'atto di Pt_1 precetto (doc. n. 8 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Parte convenuta opposta chiedeva, pertanto, in via pregiudiziale di dichiarare l'inammissibilità - improcedibilità dell'opposizione proposta;
nel merito, di rigettare l'opposizione e ogni altra domanda avanzata dall'opponente e condannarlo per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171ter c.p.c..
Nell'ambito della prima memoria istruttoria parte attrice opponente allegava di aver incassato gli importi oggetto di offerta reale della controparte pari a € 56.465,92 e € 6.050,00, pur censurando la quantificazione degli interessi. Parte attrice opponente modificava conseguentemente le proprie conclusioni.
Al riguardo, parte convenuta opposta, con la seconda memoria istruttoria, anticipava il suo imminente intervento nella procedura esecutiva immobiliare per il medesimo importo, avendolo il così Pt_1 percepito due volte.
Rigettata l'istanza di sospensione dei titoli esecutivi proposta da parte attrice opponente, con ordinanza
-emessa il 4.3.2025 e comunicata alle parti contestualmente- il Giudice disattendeva le istanze pagina 5 di 12 istruttorie avanzate dal difensore del e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e Pt_1 discussione ex art. 281sexies c.p.c., assegnando alle stesse i termini per il deposito di una memoria conclusiva.
Le parti depositavano i rispettivi scritti. In particolare, parte attrice opponente con la propria memoria conclusiva depositava nuova documentazione. Parte convenuta opposta ne eccepiva la tardività.
La causa veniva discussa all'udienza del 6.11.2025 e il Giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, terzo comma, c.p.c..
Deve preliminarmente osservarsi, quanto alla corretta qualificazione dell'odierna azione, che parte attrice opponente ha proposto sia un'opposizione all'esecuzione, tenuto conto della contestazione, seppur in parte qua, del quantum intimato (cfr. ex multibus Cass. civ.,
Sez. III, Sentenza n. 9698 del 03/05/2011), sia un'opposizione agli atti esecutivi, avendo essa contestato anche la validità dell'atto di precetto per mancanza dei requisiti essenziali ex art. 480 c.p.c..
Ciò premesso, appare opportuno muovere dalla prima censura svolta, concernente la mancanza dei requisiti essenziali dell'atto di precetto.
L'opposizione sul punto risulta infondata.
Parte attrice opponente ha contestato, in particolare, la mancata notificazione dei titoli esecutivi menzionati (o l'errata indicazione della data di notificazione degli stessi) e la mancata indicazione degli importi dovuti in conseguenza di ognuno di essi.
Sotto il primo profilo, risulta dalla documentazione allegata dalle parti che l'atto di precetto opposto in questa sede si fonda sui medesimi titoli esecutivi dell'atto di precetto del 5.2.2021, notificato al in Pt_1 data 9.2.2021 unitamente alla pronuncia della Corte di Appello di Genova n. 791/2019 (doc. n. 5 allegato alla comparsa). In relazione agli altri titoli esecutivi posti a fondamento dell'intimazione, la aveva indicato nel precetto le relative date di notificazione, tutte antecedenti al 5.2.2021. Tale CP_1 atto di precetto era stato oggetto di opposizione conclusasi con sentenza di rigetto n. 142/2022 del
Tribunale di Monza (docc. nn. 6 e 7 allegati alla comparsa), oggi definitiva.
L'intimazione del 5.2.2021 era stata preceduta da un altro atto di precetto, fondato sui medesimi titoli
(eccetto la pronuncia 791/2019), dell'8.10.2018, notificato al unitamente alle sentenze nn. Pt_1
13397/2010 della Corte di Cassazione, 9144/2009 del Tribunale penale di Milano, 3068/2012 della pagina 6 di 12 Corte di Appello penale di Milano, 43121/2013 della Corte di Cassazione penale, 3541/2014 del
Tribunale penale di Milano, 260/2015 Corte di Appello penale di Milano, 257/2015 del Tribunale di
Massa, 2785/2017 del Tribunale di Monza, 1375/2018 della Corte di Appello di Milano (doc. n. 3 allegato alla comparsa). In relazione agli altri titoli esecutivi posti a fondamento dell'intimazione, la aveva indicato nel precetto le relative date di notificazione, tutte antecedenti all'8.10.2018. CP_1
Risulta pacifico fra le parti che anche la predetta intimazione è stata oggetto di opposizione, conclusasi con la sentenza n. 2144/2019 del Tribunale di Monza (doc. n. 4 allegato alla comparsa), oggi definitiva, che non ha rilevato alcun vizio di notifica dei titoli esecutivi ivi indicati.
Come anticipato, il precetto del 20.3.2024 si fonda su tutti i titoli di cui sopra;
nel corpo dell'atto è stata indicata per ognuno di essi la data in cui è stato notificato al AN. Tutte le date corrispondono a quelle emergenti dai precedenti atti di precetto dell'8.10.2018 e del 5.2.2021 allegati agli atti.
In conclusione, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice opponente, tutti i titoli menzionati nell'atto di precetto in esame sono stati correttamente notificati al -che, quindi, ne era già a Pt_1 conoscenza prima dell'atto di precetto del 20.3.2024- nelle date ivi indicate.
Dunque, non vi è stata alcuna violazione del disposto di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c. sotto questo profilo.
Quanto alla lamentata mancata indicazione dei singoli importi di ogni titolo esecutivo menzionato, si osserva quanto segue.
Come anticipato, l'atto di precetto del 20.3.2024 si fonda sulle medesime pronunce citate nelle intimazioni dell'8.10.2018 e del 5.2.2021. In tali atti era stata riportata una rendicontazione analitica degli importi dovuti in conseguenza di ogni sentenza.
Come illustrato nel prosieguo, il credito complessivo vantato dalla in forza delle suddette CP_1 pronunce (€ 216.400,59) risulta cristallizzato dalla sentenza n. 2144/2019 del Tribunale di Monza, divenuta definitiva fra le parti.
Orbene, l'importo complessivo intimato nell'atto di precetto qui opposto si deduce chiaramente dalle operazioni di somma e detrazione, specificamente indicate dall'intimante, effettuate sul suddetto ammontare credito di “partenza”.
Quindi, considerata anche l'assenza di un'espressa previsione legislativa che imponga l'obbligo di pagina 7 di 12 indicare i singoli importi di ogni titolo esecutivo menzionato, l'indicazione dell'importo complessivo intimato, unitamente ai conteggi di cui sopra, appare sufficiente a soddisfare i requisiti contenutistici di cui all'art. 480, comma 2, c.p.c..
Ne consegue che l'atto di precetto qui controverso non presenta alcuno dei vizi lamentati da parte attrice opponente e risulta legittimo ai sensi dell'art. 480, comma 2, c.p.c..
Passando alle doglianze relative al quantum intimato, l'opposizione all'esecuzione proposta risulta parzialmente fondata e, come tale, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Giova premettere che, secondo giurisprudenza costante, nel giudizio di opposizione al precetto, trattandosi di un giudizio di cognizione, “mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27688 del 12/10/2021, Rv. 662607; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2259 del 10/05/1978, Rv.
391660) di talché il giudice dell'opposizione “è tenuto a procedere ad una verifica dell'esistenza del credito stesso, e del suo esatto ammontare, con riferimento alla data della decisione del predetto giudizio di opposizione” (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 14705 del 10/05/2022).
Applicando tali principi ermeneutici al caso di specie, alla luce della documentazione depositata da parte attrice opponente, è necessario procedere alla quantificazione del credito vantato dalla CP_1 nei termini che seguono.
Occorre, in primo luogo, ribadire che l'importo dovuto da a in base ai Parte_1 CP_1 titoli esecutivi su cui si fonda l'odierno atto di precetto risulta cristallizzato dalla sentenza n. 2144/2019 del Tribunale di Monza, emessa in data 5.10.2019, che lo ha quantificato nella somma di € 216.400,59.
Tale sentenza, come riconosciuto da entrambe le parti, è passata in giudicato. Dunque, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è preclusa qualsiasi contestazione relativa non solo alle circostanze ivi dedotte ma anche a quelle deducibili (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 8419 del 31/03/2025 “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell'atto introduttivo della fase sommaria, mentre è consentita, in base ai principi generali in tema di giudicato,
l'estensione di questo alle ragioni deducibili rispetto ai motivi ritualmente proposti o da questi ultimi dipendenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva pagina 8 di 12
ritenuto preclusa la contestazione della correttezza della quantificazione del credito, con particolare riguardo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, effettuata solo in sede di giudizio di opposizione ad un secondo precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo giudiziale, posto a base di altro precedente opposto e deciso con sentenza passata in giudicato).”).
Conseguentemente, l'importo di partenza dell'atto di precetto qui opposto è insindacabile e tutte le doglianze proposte relative a circostanze antecedenti alla pronuncia n. 2144/2019 risultano inammissibili.
In particolare, parte attrice opponente in questa sede non può dedurre in compensazione il controcredito di € 13.883,53 derivante dalla sentenza n. 2975/2016 -controcredito peraltro già detratto nell'atto di precetto dell'8.10.2018 come emerso documentalmente- così come i controcrediti derivanti dal saldo delle sentenze nn. 9144/09 del Tribunale di Milano e 3541/2014 Tribunale di Milano -pronunce che tra l'altro parte attrice opponente nell'atto di citazione aveva dichiarato di non conoscere- come risultante dalla documentazione anteriore al 5.10.2019, depositata solo in sede di memoria conclusionale e, quindi, in ogni caso, tardivamente (docc. nn. 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e, 17f e 17g).
Alla predetta somma di € 216.400,59 vanno aggiunte, poi, come è stato correttamente fatto dall'intimante, le spese statuite dalla sentenza n. 791/2019 della Corte di Appello di Genova (che, come già precisato, non erano ricomprese nel primo atto di precetto) nonché gli interessi fino al saldo, le spese successive occorrende, le spese di notifica, le imposte di registro, ed ogni altra spesa.
Ciò chiarito, in relazione agli importi da decurtare dalla somma di cui sopra, parte attrice opponente ha sostenuto che sono da opporre in compensazione, da una parte, tutte le somme prelevate mensilmente dalla pensione del AN da parte dell' e versate alla come da cedolini allegati, CP_2 CP_1 CP_2 dall'altra, i crediti derivanti dalle recenti pronunce favorevoli al AN oggi definitive (nn. 2144/2019 del Tribunale di Monza e 155/2023 della Corte di Appello di Milano).
Muovendo dagli importi versati mensilmente dall' , come documentati da parte attrice opponente, CP_2 occorre preliminarmente osservare che, da quanto emerge, l'ente effettua mensilmente due distinti versamenti coattivi a favore della l'uno a titolo di assegno alimentare, l'altro a titolo di CP_1 obbligo restitutorio.
Quanto al primo titolo, fermo l'art. 447, comma 2, c.c., che, come noto, impone il divieto di compensazione delle somme afferenti all'obbligo alimentare, eccezion fatta per la compensazione con pagina 9 di 12 crediti parimenti di tipo alimentare, va in ogni caso osservato che, avuto riguardo all'atto di precetto del
20.3.2024, non risulta ricompreso fra le somme intimate il credito che matura ogni mese CP_1
a titolo di assegno alimentare;
conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice opponente, il corrispondente versamento dell' non può essere opposto in compensazione in questa CP_2 sede.
Vanno, viceversa, decurtati dal credito della -come invero fatto anche dall'intimante- i CP_1 pagamenti eseguiti dall'ente a titolo di obbligo restitutorio.
Tali versamenti vanno decurtati, tuttavia, nella misura che risulta pagata alla data della presente pronuncia: avuto riguardo ai cedolini allegati da parte attrice opponente, emerge che il ha CP_2 Pt_1 versato alla per il periodo ottobre 2018 – ottobre 2025 (come da documentazione depositata da CP_1 parte attrice opponente con l'atto di citazione, doc. n. 4, e con la memoria conclusionale, questa sì depositata tempestivamente in quanto inerente a circostanze sopravvenute e cioè ai bollettini del CP_2
2025, doc. n. 16bis) € 59.179,00 (€. 600 x 10 mensilità (ottobre 2018-luglio 2019) + €. 698,92 per il mese di settembre 2021 + €. 650,08 per il mese di novembre 2023 + €. 710 x 73 mesi).
In conclusione, l'ammontare delle detrazioni da decurtare dal credito della alla data della CP_2 CP_1 presente pronuncia è pari a €. 59.179,00.
Da tale credito vanno decurtate altresì -come invero fatto anche dall'intimante- le somme derivanti dai crediti di cui alle sentenze n. 2144/2019 del Tribunale di Monza (€. 4.712,96) e n. 155/2023 della Corte di Appello di Milano (€ 56.465,92).
In relazione, poi, all'ammontare degli interessi da calcolarsi sulla somma capitale di € 56.465,92, risulta fondata la censura svolta da parte attrice opponente circa la quantificazione degli interessi operata da controparte.
Ai sensi dell'art. 1207, comma 3, c.c., infatti, gli interessi devono essere calcolati fino all'accettazione dell'offerta formale, che, nel caso di specie, è avvenuta da parte del il 6.6.2024 (cfr. doc. n. 26 Pt_1 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta opposta).
Viceversa, risulta dagli atti che parte convenuta opposta ha calcolato l'ammontare degli interessi alla data del 23.10.2023 e, successivamente ai primi tentativi di offerta reale di tali somme non andati a buon fine, non ha adeguato tale calcolo.
pagina 10 di 12 Difatti, avuto riguardo ai verbali dei primi accessi (doc. n. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), risultano allegati due assegni datati 23.10.2023 per l'importo, rispettivamente, di € 56.465,92 di capitale ed € 6.050,00 di interessi;
avuto riguardo al verbale del successivo accesso del 6.6.2024
(doc. n. 26 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta opposta), poi, risulta che il ha accettato l'offerta reale avanzata mediante due assegni datati 2.4.2024 dell'importo, Pt_1 rispettivamente, di € 56.465,92 di capitale ed € 6.050,00 di interessi.
Emerge, dunque, chiaramente la prova del mancato adeguamento del calcolo degli interessi e l'ammontare degli stessi, da scomputare in favore della parte opponente, va ricalcolato considerando come data finale di maturazione il 6.6.2024.
Alla luce di tutto quanto osservato, rilevato e ritenuto, l'opposizione all'esecuzione deve essere parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione del credito vantato dalla sig.ra CP_1 nei confronti di detraendo dalla somma intimata i pagamenti eseguiti dall' a titolo Parte_1 CP_2 di obbligo restitutorio sino alla data di ottobre 2025 (€ 59.179,00 in luogo di € 46.860,00) nonché gli interessi sul capitale di € 56.465,92 da calcolarsi sino alla data del 6.6.2024.
L'accoglimento parziale dell'opposizione proposta giustifica la compensazione integrale delle spese
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 20374 dell'11/10/2016 “In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento "in parte qua" della opposizione, è illegittima la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente”).
Alla luce di quanto evidenziato non sussistono, a fortiori, i presupposti per la condanna di parte attrice opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
DICHIARA che il credito vantato da nei confronti di va ricalcolato CP_1 Parte_1 scomputando dalla somma intimata i pagamenti eseguiti dall' a titolo di obbligo restitutorio sino CP_2 pagina 11 di 12 alla data di ottobre 2025 (€ 59.179,00 in luogo di € 46.860,00) nonché gli interessi sul capitale di €
56.465,92 da calcolare sino alla data del 6.6.2024.
RIGETTA per il resto l'opposizione.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Ancona, 17.11.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 12 di 12