Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 802
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Compensazione delle spese

    Il giudice di secondo grado ritiene che l'accoglimento della domanda del contribuente per avvenuto decorso della prescrizione del credito non legittimi la compensazione delle spese, né l'Agenzia delle Entrate possa andare esente da responsabilità in concorso per la messa in esecuzione di un credito prescritto. Pertanto, l'appello va accolto.

  • Accolto
    Condanna alle spese del grado di appello

    L'appello è stato accolto, con conseguente condanna degli appellati al pagamento delle spese e competenze del doppio grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 802
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 802
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo