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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/09/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.6196/2023 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione a ordinanza-ingiunzione", discussa e decisa all'udienza del 12.09.2025, proposta da
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'Avv.to Gabellone Giovanni,
mandato in atti;
-opponente-
contro
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., contumace;
-opposta- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.09.2023 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza n.2023/528, emessa dalla Camera di Commercio di CP_1, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di €.5.164,33 e la confisca dei beni.
Esponeva il ricorrente che: in data 12 Giugno 2023 veniva elevato a suo carico dalla Guardia di Finanza verbale di contestazione e sequestro amministrativo, in quanto "esercitava l'attività di MECCANICO nel locale sito in via Giacomo Puccini n. 45 in Collepasso, rendendosi responsabile della violazione di omessa iscrizione al Registro delle Imprese Artigiane in violazione dell'art. 10 comma 5° e 6° del DPR 558/99, sanzionata dall'art. 10 comma 2 della Legge 122/92"; in data 03 Luglio 2023 ai Parte_1 '
sensi dell'art. 18 L. 689/1981, presentava a mezzo pec una memoria difensiva avverso il verbale di contestazione e sequestro amministrativo;
veniva convocato per l'audizione personale, che si svolgeva in data 20
Luglio 2023; in data 22 Agosto 2023 la CCIAA di Lecce gli notificava
Ordinanza Ingiunzione n. 2023/528.
In questa sede l'opponente chiede: In via preliminare sospendere
-
l'efficacia e l'esecutività dell'ordinanza impugnata;
- Nel merito, annullare l'ordinanza n. 2023/528 emessa dalla Camera di Commercio di CP_1 ; -
Dichiarare nullo e privo di efficacia ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra menzionato;
-
Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Con provvedimento del 02.10.2023 veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti e sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
con ordinanza del 07.12.2023 veniva dichiarata la contumacia dell'Amministrazione opposta e veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente con il ricorso introduttivo.
Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati due testi di parte ricorrente.
All'udienza del 21.03.2025 il ricorrente rinunciava all'ascolto della teste Testimone_1 le cui intimazioni testimoniali erano state restituite per '
compiuta giacenza, e la causa veniva rinviata per la discussione con termine per note conclusive.
All'udienza del 12.09.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, pur formalmente resistente, è da ritenersi ricorrente sostanziale e, quindi, parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Per quanto riguarda pertanto il riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., vale il principio in base al quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto che intende fare valere, ancorchè sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo.
Nella fattispecie in esame la Guardia di Finanza, in sede di ispezione, ha ritenuto che nel garage adiacente l'abitazione del Pt_1 fosse esercita
l'attività di meccanico, sulla scorta dei seguenti elementi: all'interno del locale vi erano due veicoli, ovvero una Jaguar ccx tg CV301CX e una Fiat
16 tg. DF453GA, pezzi di ricambio di parti meccaniche “necessarie per l'espletamento dell'attività di meccanico", pareti attrezzate con utensili necessari per esercizio attività, stantuffo idraulico per sollevamento blocchi motore;
un sollevatore autovettura etc..
L'istruttoria espletata ha confortato gli assunti del ricorrente, ovvero che non esercitava alcuna attività di meccanico, perlomeno inParte_1 tempi recenti. In particolare, il testimone Testimone_2 "indifferente, ha dichiarato di abitare in un immobile sito a 10 metri dal garage ubicato in Collepasso alla via Puccini n 45, ove la Guardia di Finanza assume che il Pt_1 abbia esercitato abusivamente attività di meccanico.
Il testimone, con riferimento alla posizione di prova n. 12 del ricorso introduttivo, dichiara che nel garage anzidetto non viene svolta alcuna attività di meccanico e che l'attività di riparazione veniva svolta dal
Pt_1 presso il predetto locale sino a circa 10 - 11 anni addietro.
Il testimone Tes_3 Sindaco, indifferente, dichiara di essere un
ingegnere che si occupa sia del settore edile che meccanico e di essere stato incaricato dal Pt_1 nel mese di Agosto 2023, di svolgere un sopralluogo presso il garage sito in Collepasso alla via Puccini n. 45, onde verificare la funzionalità della strumentazione ivi rinvenuta in occasione dell'ispezione.
Il teste, con riferimento alla posizione di prova n. 8 del ricorso introduttivo, dichiara che tutta la strumentazione indicata nell'ordinanza impugnata non era funzionante;
in specie la strumentazione elettrica non era collegata né collegabile a prese di energia e l'altra strumentazione era vetusta e non riparabile. Infine, il testimone confermava la relazione da lui redatta ed allegata al ricorso introduttivo del giudizio.
Emerge dalla visura della Camera di Commercio depositata in atti che il ricorrente ha svolto l'attività di meccanico per circa un ventennio, e precisamente dal 15.06.1989 al 30.08.2011, per cui gli utensili e la strumentazione ormai vetusta, rinvenuta dalla Guardia di Finanza, appare provenire dalla pregressa attività.
Non appare sufficiente, ai fini della violazione contestata, la presenza riportata nel verbale di contestazione di “4 filtri olio nuovi”, di cui peraltro non viene riportata la datazione. Non risulta inoltre che gli agenti abbiano accertato la presenza di “scorie” all'interno del garage, cui si fa riferimento nell'ordinanza ingiunzione.
Per quanto riguarda la presenza del veicolo Fiat 16 tg. DF453GA rinvenuto all'interno del garage, il ricorrente afferma che detta autovettura, di proprietà di un amico, era stata ivi allocata poiché non era munita di assicurazione, in attesa del perfezionamento della vendita, poi avvenuta, in favore di come da libretto di circolazione in atti. Parte_2 '
La stessa CCIAA sul punto argomenta: "l'autoveicolo è di altro proprietario, ma forse la presenza in semplice custodia può essere plausibile" (Cit.
Pag.3/5 Ordinanza n. 2023/528).
Per quanto riguarda, invece, la presenza del veicolo Jaguar tg CV301CX all'interno del garage e posizionato sul sollevatore, il ricorrente afferma che voleva acquistarla in quanto appassionato di auto d'epoca, e stava valutando il suo stato di conservazione.
In proposito occorre rilevare che i militari della Guardia di Finanza non hanno ispezionato il veicolo e dunque non hanno accertato se sullo stesso fossero state eseguite o fossero in corso delle riparazioni.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, nella fattispecie non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, ex art. 6 comma
11 D. Lgs. N.150/2011; di conseguenza il ricorso è meritevole di accoglimento, e l'ordinanza ingiunzione opposta dev'essere annullata.
Considerato che solo l'attività istruttoria ha permesso di fare maggiore chiarezza sulla vicenda, vi sono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 22 L.
689/81 del 18.09.2023, proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza
n.2023/528, emessa dalla Camera di Commercio di Lecce:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione sopra indicata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, 12.09.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Onorario Avv. Grazia Carignani, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.6196/2023 del ruolo generale contenzioso civile, avente per oggetto “opposizione a ordinanza-ingiunzione", discussa e decisa all'udienza del 12.09.2025, proposta da
Parte 1 , rappresentato e difeso dall'Avv.to Gabellone Giovanni,
mandato in atti;
-opponente-
contro
Controparte_1 , in persona del legale rappresentante p.t., contumace;
-opposta- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.09.2023 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza n.2023/528, emessa dalla Camera di Commercio di CP_1, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento di €.5.164,33 e la confisca dei beni.
Esponeva il ricorrente che: in data 12 Giugno 2023 veniva elevato a suo carico dalla Guardia di Finanza verbale di contestazione e sequestro amministrativo, in quanto "esercitava l'attività di MECCANICO nel locale sito in via Giacomo Puccini n. 45 in Collepasso, rendendosi responsabile della violazione di omessa iscrizione al Registro delle Imprese Artigiane in violazione dell'art. 10 comma 5° e 6° del DPR 558/99, sanzionata dall'art. 10 comma 2 della Legge 122/92"; in data 03 Luglio 2023 ai Parte_1 '
sensi dell'art. 18 L. 689/1981, presentava a mezzo pec una memoria difensiva avverso il verbale di contestazione e sequestro amministrativo;
veniva convocato per l'audizione personale, che si svolgeva in data 20
Luglio 2023; in data 22 Agosto 2023 la CCIAA di Lecce gli notificava
Ordinanza Ingiunzione n. 2023/528.
In questa sede l'opponente chiede: In via preliminare sospendere
-
l'efficacia e l'esecutività dell'ordinanza impugnata;
- Nel merito, annullare l'ordinanza n. 2023/528 emessa dalla Camera di Commercio di CP_1 ; -
Dichiarare nullo e privo di efficacia ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale a quello sopra menzionato;
-
Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori come per legge.
Con provvedimento del 02.10.2023 veniva fissata l'udienza per la comparizione delle parti e sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
con ordinanza del 07.12.2023 veniva dichiarata la contumacia dell'Amministrazione opposta e veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente con il ricorso introduttivo.
Nel corso dell'istruttoria venivano ascoltati due testi di parte ricorrente.
All'udienza del 21.03.2025 il ricorrente rinunciava all'ascolto della teste Testimone_1 le cui intimazioni testimoniali erano state restituite per '
compiuta giacenza, e la causa veniva rinviata per la discussione con termine per note conclusive.
All'udienza del 12.09.2025 la causa veniva discussa e decisa con lettura contestuale di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione l'Amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, pur formalmente resistente, è da ritenersi ricorrente sostanziale e, quindi, parte sulla quale incombe l'onere processuale di provare i fatti posti a fondamento della pretesa avanzata con l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
Per quanto riguarda pertanto il riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., vale il principio in base al quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto che intende fare valere, ancorchè sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo.
Nella fattispecie in esame la Guardia di Finanza, in sede di ispezione, ha ritenuto che nel garage adiacente l'abitazione del Pt_1 fosse esercita
l'attività di meccanico, sulla scorta dei seguenti elementi: all'interno del locale vi erano due veicoli, ovvero una Jaguar ccx tg CV301CX e una Fiat
16 tg. DF453GA, pezzi di ricambio di parti meccaniche “necessarie per l'espletamento dell'attività di meccanico", pareti attrezzate con utensili necessari per esercizio attività, stantuffo idraulico per sollevamento blocchi motore;
un sollevatore autovettura etc..
L'istruttoria espletata ha confortato gli assunti del ricorrente, ovvero che non esercitava alcuna attività di meccanico, perlomeno inParte_1 tempi recenti. In particolare, il testimone Testimone_2 "indifferente, ha dichiarato di abitare in un immobile sito a 10 metri dal garage ubicato in Collepasso alla via Puccini n 45, ove la Guardia di Finanza assume che il Pt_1 abbia esercitato abusivamente attività di meccanico.
Il testimone, con riferimento alla posizione di prova n. 12 del ricorso introduttivo, dichiara che nel garage anzidetto non viene svolta alcuna attività di meccanico e che l'attività di riparazione veniva svolta dal
Pt_1 presso il predetto locale sino a circa 10 - 11 anni addietro.
Il testimone Tes_3 Sindaco, indifferente, dichiara di essere un
ingegnere che si occupa sia del settore edile che meccanico e di essere stato incaricato dal Pt_1 nel mese di Agosto 2023, di svolgere un sopralluogo presso il garage sito in Collepasso alla via Puccini n. 45, onde verificare la funzionalità della strumentazione ivi rinvenuta in occasione dell'ispezione.
Il teste, con riferimento alla posizione di prova n. 8 del ricorso introduttivo, dichiara che tutta la strumentazione indicata nell'ordinanza impugnata non era funzionante;
in specie la strumentazione elettrica non era collegata né collegabile a prese di energia e l'altra strumentazione era vetusta e non riparabile. Infine, il testimone confermava la relazione da lui redatta ed allegata al ricorso introduttivo del giudizio.
Emerge dalla visura della Camera di Commercio depositata in atti che il ricorrente ha svolto l'attività di meccanico per circa un ventennio, e precisamente dal 15.06.1989 al 30.08.2011, per cui gli utensili e la strumentazione ormai vetusta, rinvenuta dalla Guardia di Finanza, appare provenire dalla pregressa attività.
Non appare sufficiente, ai fini della violazione contestata, la presenza riportata nel verbale di contestazione di “4 filtri olio nuovi”, di cui peraltro non viene riportata la datazione. Non risulta inoltre che gli agenti abbiano accertato la presenza di “scorie” all'interno del garage, cui si fa riferimento nell'ordinanza ingiunzione.
Per quanto riguarda la presenza del veicolo Fiat 16 tg. DF453GA rinvenuto all'interno del garage, il ricorrente afferma che detta autovettura, di proprietà di un amico, era stata ivi allocata poiché non era munita di assicurazione, in attesa del perfezionamento della vendita, poi avvenuta, in favore di come da libretto di circolazione in atti. Parte_2 '
La stessa CCIAA sul punto argomenta: "l'autoveicolo è di altro proprietario, ma forse la presenza in semplice custodia può essere plausibile" (Cit.
Pag.3/5 Ordinanza n. 2023/528).
Per quanto riguarda, invece, la presenza del veicolo Jaguar tg CV301CX all'interno del garage e posizionato sul sollevatore, il ricorrente afferma che voleva acquistarla in quanto appassionato di auto d'epoca, e stava valutando il suo stato di conservazione.
In proposito occorre rilevare che i militari della Guardia di Finanza non hanno ispezionato il veicolo e dunque non hanno accertato se sullo stesso fossero state eseguite o fossero in corso delle riparazioni.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, nella fattispecie non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente, ex art. 6 comma
11 D. Lgs. N.150/2011; di conseguenza il ricorso è meritevole di accoglimento, e l'ordinanza ingiunzione opposta dev'essere annullata.
Considerato che solo l'attività istruttoria ha permesso di fare maggiore chiarezza sulla vicenda, vi sono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
PTM
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 22 L.
689/81 del 18.09.2023, proposto da Parte_1 avverso l'ordinanza
n.2023/528, emessa dalla Camera di Commercio di Lecce:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione sopra indicata;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecce, 12.09.2025
IL GIUDICE ONORARIO
(Avv. Grazia Carignani)