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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2198/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2022 promossa da:
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CP_1
(di seguito anche solo ” o ), c.f. e p.iva:
[...] Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
, rappresenta e difesa dall'Avv. Sarita de Luca presso il cui studio in Livorno, P.IVA_2
Corso Amedeo n.58, è elettivamente domiciliata
ATTRICE/opponente contro
( c.f. ), rappresentata e di- Controparte_4 P.IVA_3 fesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Federico De Meo ed Andrea Pera presso il cui stu- dio sito in Livorno, Via dei Fulgidi n. 12 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA/opposta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 3 ottobre 2024
Per parte attrice Parte_1
:
[...]
1 “accertare e dichiarare che la Compagnia Portuale di non ha il diritto di Controparte_4 procedere esecutivamente nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale per ottenere il ri- lascio dell'intera area oggetto del verbale di delimitazione del 10.07.1997, identificata ai mappali 43 e 44 del foglio 2 NCU di Livorno come intimato in atto di precetto, per non averne il titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Per parte convenuta Controparte_4
“Piaccia all'On.le Tribunale dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del conten- dere in conseguenza dell'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, nei limiti in cui non è intervenuta riforma;
con vittoria di spese e di onorari considerata la infondatezza dell'opposizione all'esecuzione in parte preponderante, in ipotesi con compensazione par- ziale o totale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di precetto datato 13 giugno 2022, la Parte_2
Part
(di seguito, per brevità, anche solo ), in forza ed esecuzione
[...]
della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3233/2017 (spedita in forma esecutiva il 9 no- vembre 2017, notificata in forma esecutiva all' il 24 novembre 2018 Controparte_5 ed all'Autorità di Sistema portuale del Mar EN ET, successore ex lege dell'Autorità Portuale di Livorno in data 23 novembre 2017) nonché in forza ed esecuzio- ne della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civi- le, n. 81/2022 del 23.11.2021, pubblicata il 17 gennaio 2022 (spedita in forma esecutiva il
8.4.2022 e notificata in forma esecutiva all' ed all'Autorità di Sistema Controparte_5
portuale del Mar EN ET il 27 aprile 2022/3 maggio 2022 ed alla Direzione
Regionale NA ed Umbria dell' il 24 maggio 2022/26 maggio Controparte_5
2022) con la quale l' e l'Autorità di Sistema Portuale erano state con- Controparte_5
Part dannate, in solido tra loro, alla restituzione in favore della dei terreni di sua proprietà non oggetto di irreversibile trasformazione, identificati alle particelle n. 43 e 44 del foglio 2 del N.C.U., intimava all' ed all'Autorità di Sistema Portuale del Controparte_5
Mar EN ET (ente gestore ex lege delle aree pubbliche ricomprese
Parte nell'ambito portuale) il rilascio alla dell'area oggetto del verbale di delimitazione
2 del 10.7.1997 e per la quale vi era stata condanna alla restituzione, libera da persone o da cose, identificata ai mappali 43 e 44 del citato foglio 2 (“confinante con la particella
67 corrispondente alla vecchia Via Alzaia – con un fronte di circa 100 metri lineari ed una profondità di circa 60 metri lineari a partire dalla vecchia via Alzaia e per un'estensione di
6000 mq, come meglio descritta nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio del prof.
Ing. nella causa R.G. 15016/2004 del Tribunale di Firenze”). Persona_1
II. Con atto di citazione, ritualmente notificato, di opposizione al predetto precetto
[...]
(di Controparte_6 seguito, per brevità, anche solo ” o ) conveniva dinanzi Controparte_2 CP_3 all'intestato Tribunale la Compagnia Portuale di (di seguito, per brevità, an- Controparte_4
Part che solo ) per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico presso il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni av- versa contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi tutti di cui in premessa,
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di parte convenuta in data 20.6.2022, al fine di evitare la preannun- ciata esecuzione in forma specifica che per i motivi sopra esposti risulta ineseguibile nei confronti dell'Autorità esponente;
- nel merito, accertare che la Compagnia Portuale di Livorno s.c.r.l. non ha il diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'esponente stante la carenza di legittimazione passiva dell'Autorità di Sistema Portuale per il motivo argomentato in narrativa e, comun- que non ha il diritto, per non averne il titolo esecutivo, di pretendere dalla stessa il rilascio dell'intera area oggetto del verbale di delimitazione del 10.07.1997, identificata ai mappali
43 e 44 del foglio 2 NCU di Livorno come intimato in atto di precetto e, per l'effetto, di- chiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto qui opposto. Con vittoria di spese
e competenze del giudizio”.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice/opponente esponeva in fatto quanto se- gue:
- che la Compagnia Portuale di Livorno con atto di citazione (notificato all' CP_2
il 30 settembre 2004) aveva convenuto dinanzi al Tribunale civile di Firenze
[...]
(R.G. 15016/2004) il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché il
[...] al fine di esercitare l'azione di rivendica di un'area (della super- Controparte_7
3 ficie di circa 6.300 mq e sulla quale insisteva anche un fabbricato di circa 260 mq) di asse- rita sua proprietà per esser stata la stessa acquisita in modo illegittimo al demanio dello Sta-
Part to;
- che in particolare, ad avviso della l'acquisizione non sarebbe avvenuta mediante un regolare provvedimento ablatorio e dietro pagamento di un indennizzo bensì tramite la procedura di “delimitazione” di cui all'art. 32 cod. nav. “preordinata, invece, al mero ac- certamento e regolamento dei confini della proprietà demaniale”; - che in tale giudizio, le
Amministrazioni convenute avrebbero chiesto la chiamata in causa in manleva dell'Autorità Portuale di Livorno nella qualità di committente dei lavori di realizzazione della SE NA e per aver la stessa richiesto al Compartimento marittimo l'avvio della procedura di delimitazione;
- che all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di
Firenze con la sentenza n. 3233/2017, in accoglimento della domanda di parte attrice, e disapplicando “il verbale di delimitazione n. 270 del 10 luglio 1997 ed il visto del Capo di
Compartimento Marittimo di Livorno del 2 aprile 1998” dichiarava la proprietà della
Compagnia Portuale di sulle particelle nn. 43 e 44 del foglio 2 con con- Controparte_4 danna del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e l' , in solido tra loro e per quanto qui di interesse, “alla re- Controparte_5
stituzione in favore della Compagnia Portuale di delle aree che non ab- Controparte_4 biano subito una irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione dell'opera pubblica di banchinamento”; - che il Tribunale di Firenze avrebbe rigettato la domanda proposta nei confronti dell'Autorità Portuale di Livorno per carenza di legittimazione pas- siva così argomentando in parte qua “L'eccezione è fondata e va accolta: le competenze dell'Autorità Portuale sono descritte dall'art. 6 co. 1 della legge n. 84/1994, e consistono unicamente nella gestione del demanio portuale, con la funzione di promuovere e sviluppa- re le capacità di ogni scalo provvedendo ad amministrare le aree e di beni del demanio marittimo compresi nella propria circoscrizione, mentre alla stessa è precluso assumere qualunque provvedimento avente ad oggetto il demanio marittimo”; - che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l' e il Ministero delle Infrastrutture e Controparte_5
dei Trasporti, avrebbero proposto appello avverso la pronuncia di primo grado (appello iscritto al n. RGA: 3/2018), impugnandone tutti i capi (ivi compreso quello che aveva ac- colto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposto dall'Autorità Portuale, oggi
Autorità di Sistema Portuale) e che la Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione Civile,
4 in accoglimento del settimo motivo di appello principale e dell'appello incidentale condi-
Part zionato proposto da con sentenza non definitiva n.81/2022, pronunciata in data
23.11.2021 e pubblicata in data 17.1.2022, avrebbe dichiarato il concorso di responsabi- lità dell'Autorità di Sistema Portuale di Livorno nella causazione del danno arrecato Parte alla condannandola, per l'effetto, in solido con parte appellante alla restituzione dei terreni non oggetto di irreversibile trasformazione ed al risarcimento del danno nella misura di cui in sentenza oltre a quella che sarebbe stata accertata con la sentenza de- finitiva (doc.3), avendo ordinato la Corte territoriale la rinnovazione della CTU espletata in primo grado, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza;
- che tutte le parti avrebbero alla prima udienza successivamente fissata, proposto formale riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale.
In punto di diritto, l'Autorità di sistema eccepiva che: i) dalla lettura del titolo esecutivo
(sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Firenze n. 81/2022) emergerebbe che Parte l'opera pubblica realizzata sui terreni di proprietà (e di cui viene chiesta la resti- tuzione) avrebbe irreversibilmente trasformato una parte rilevante (pari a mq 2.500) di sua proprietà con il risultato che il titolo azionato in via esecutiva sarebbe ineseguibile per la parte risultante irreversibilmente trasformata e che pertanto non potrebbe essere resti- tuita;
ii) che le aree di cui è ordinato il rilascio sarebbero occupate da tempo dalla
Part
(società controllata da dapprima Parte_4
(sino al 31.12.2017) in forza di provvedimenti emessi periodicamente dall'Autorità di si- stema autorizzanti l'occupazione temporanea di buona parte delle aree (mq 4.600) di cui Part ha intimato la restituzione e, successivamente, occupata senza alcun titolo;
iii) che l'esecuzione per rilascio dell'immobile andrebbe eseguita nei confronti dell'occupante in quanto unico soggetto che può adempiere all'obbligazione di restituzione del bene.
Parte opponente precisava sul punto che il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza
è soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio solo se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rila- scio;
“se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legit- timato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti do- vranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore procedente, come nel caso di specie (così
5 Cass. civ. n.11583/05, n. 18179/07, e n. 10723/11), perché solo nel caso in cui, invece, il creditore ignori l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del terzo, ovvero questa sopravvenga durante la pendenza del processo esecutivo, gli atti esecutivi (o prodromici all'esecuzione) già compiuti nei confronti del destinatario della condanna mantengono va- lidità ed efficacia nei confronti dell'attuale occupante dell'immobile, perché la situazione di fatto, in questa ipotesi, non può andare a scapito dell'avente diritto che si vede porre nel nulla tutti gli atti esecutivi compiuti”.
III. Con comparsa di costituzione e risposta Controparte_8
, nel contestare quanto ex adverso dedotto ed allegato, rassegnava le seguenti conclu-
[...]
sioni:
“Piaccia all'on.le Tribunale disporre , in limine, che il contraddittorio debba essere inte- grato, su ordine del Giudice ex art. 107 cpc, nei confronti della società Compagnia Impre- sa lavoratori Portuali (LP) srl che l'opponente individua come soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione esecutiva;
nel merito rigettare l'opposizione perché impro- ponibile e/o infondata;
con vittoria di spese e di onorari”. Part A tal fine parte opposta allegava ed eccepiva quanto segue: - che il 1° aprile 1988 Part l'allora poi trasformata nell'attuale - aveva Parte_5
stipulato con la Comit Leasing un contratto di leasing della durata di otto anni, finalizzato all'acquisto di un'area dell'estensione di circa 20.500 mq, sulla quale insisteva un fabbricato di due piani della superficie di circa 260 mq , prospiciente la sponda est della SE To- scana , area identificata alle particelle 43-44 del foglio 2 del nuovo catasto urbano del Co- mune di Livorno e di aver nel novembre 1995 provveduto a riscattare l'area de qua conces- sa in leasing divenendone proprietaria;
- che nel maggio 1997 il Ministero dei Lavori Pub- blici-Ufficio del Genio Civile Opere Marittime avrebbero avviato la progettazione dei lavo- ri di costruzione del terzo lotto della banchina della sponda est della SE NA (dalla cosiddetta "progressiva 635" alla "progressiva 850" ) che venivano ad interessare l'area di Part proprietà della - che con nota prot. 15429 del 7.5.1997 il Capo del Compartimento
Marittimo individuava lo strumento giuridico per acquisire la disponibilità delle aree nell'istituto della delimitazione, disciplinato dall'art. 32 del codice della navigazione, invitando l'Ufficio Tecnico Erariale ad accertare lo stato dei luoghi e ad individuare le por- zioni interessate dall'intervento di banchinamento e dalle installazioni di cantiere;
- che il
6 10 luglio 1997 con verbale di delimitazione le amministrazioni presenti (Capitaneria di
Porto di Livorno, Ufficio Tecnico Erariale in rappresentanza dell'Amministrazione Finan- ziaria e Ufficio del Genio Civile Opere Marittime in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici) , pur dando atto nel verbale che le particelle 43 e 44 erano “pervenute in proprietà della Compagnia Lavoratori Portuali”, operavano la “delimitazione” del de- manio includendovi la “particella 43, comprensiva della particella 44, pari fronte mare fi- no ad una profondità di mt 60 dal limite della particella 67"; - che in tal modo sarebbe stata
"delimitata" e per ciò – nelle intenzioni della Commissione- "demanializzata" una porzione dell'area di proprietà della Compagnia Portuale di circa 105 ml di fronte per 60 ml di pro- fondità della particella 43 del foglio 2, includente la particella 44 sulla quale sorgeva un fabbricato di due piani della superficie di ml 12 x 18 circa;
- che, eseguita la “delimitazio- ne”, l'area de qua sarebbe stata consegnata alla Associazione costituita fra le CP_9
Imprese e (aggiudicataria delle opere di banchina- Controparte_10 Persona_2
mento); - che, successivamente al collaudo, le aree impegnate dalla nuova banchina e le ul- teriori aree delimitate, “per una profondità di 60 mt dal ciglio banchina, furono assunte in gestione dalla Autorità Portuale di Livorno nell'esercizio delle competenze previste dalla Parte legge 84/94”; - che nella controversia introdotta da dinanzi al Tribunale di Firen- ze (R.G. 15016/2004)1 i convenuti e l' avrebbero chiamato CP_11 CP_5 CP_5 in causa l'Autorità Portuale di Livorno “prospettando che tale Ente avesse chiesto al Mini- stero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'avvio del procedimento di delimitazione e co- munque di “eseguire i lavori” che avevano determinato la (parziale) trasformazione dell'a- rea delimitata”; - che sulla chiamata in causa dall'Avvocatura dello Stato, la Autorità Por- tuale si era costituita in giudizio prospettando di essersi “limitata a gestire la esecuzione
Part 1 Nella quale , previa disapplicazione del verbale di delimitazione n. 270 del 10 luglio 1997 e del visto del Capo di Compartimento Marittimo di Livorno del 2 aprile 1998 nonché ogni atto o provvedimento pre- supposto o consequenziale, aveva chiesto accertarsi la proprietà della Compagnia Portuale di sul- CP_4 le particelle n. 43 e 44 del foglio 2 e la conseguente condanna dell Fi- Controparte_12 nanze e/o l , alternativamente o in solido fra loro , a restituire alla Controparte_5 Controparte_8 le aree che non abbiano subìto una irreversibile trasformazione per la realizzazione dell'opera
[...] pubblica di banchinamento e/o per opere ad essa pertinenziali nonché la condanna dell'
[...]
[...
in solido o alternativamente con l'Amministrazione delle Finanze e/o con l Controparte_13 CP_1
del al risarcimento del danno conseguente alla occupazione delle aree delimitate e consegna- CP_5 Part te all'impresa appaltatrice dal gennaio 2000 sino alla riconsegna alla (...) e la condanna dell
[...]
in solido o alternativamente con l'Amministrazione delle Finanze e/o Controparte_15 con l e/o con l'Autorità Portuale di Livorno al risarcimento del danno da demolizione Controparte_5 del fabbricato della superficie di circa 430 mq che insisteva sull'area delimitata.
7 delle opere di banchinamento... il cui finanziamento era stato posto a carico dello Stato come espressamente precisato nel contratto 9.10.99 sottoscritto per l'affidamento dei lavo- ri”; - che nel relativo primo grado di giudizio il Tribunale di Firenze aveva disposto
CTU allo scopo di accertare la natura demaniale o meno delle aree delimitate e di sti- mare il danno eventuale, incaricando il CTU “di accertare quale fosse lo stato dei luoghi preesistente alla delimitazione effettuata nel 1997”; - che il CTU nell'elaborato peritale aveva escluso che l'area di proprietà della Compagnia portuale, prima della sua 'delimita- zione' e della realizzazione dell'opera di banchinamento, fosse stata assoggettata ai pubbli- ci usi del mare ed già fosse stata parte del demanio portuale;
- che con sentenza n. 3233 del Part 12 ottobre 2017 il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda della aveva condannato, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, i convenuti e CP_11
l' alla restituzione dell'intera area alla Compagnia Portuale, valutando Controparte_5
che la stessa non avevano subito alcuna irreversibile trasformazione (pag. 10 comparsa di
Part costituzione); - che il capo della sentenza de qua che aveva disposto la restituzione a
“delle aree che non abbiano subito una irreversibile trasformazione a seguito della realiz- zazione dell'opera pubblica di banchinamento” e che, ad avviso del primo Giudicante, sa- Part rebbe risultata essere l'intera area di proprietà di oggetto di delimitazione veniva im- pugnato dai e dall' (IV motivo di gravame) i quali sostene- CP_11 Controparte_5 vano che nel caso di specie vi era stata una “irreversibile trasformazione sotto il profilo strutturale e funzionale” dell'intera area delimitata con la conseguenza che il diritto di pro- prietà sarebbe stato integralmente estinto mediante l'irreversibile trasformazione del bene;
- Part che la aveva proposto appello incidentale condizionato chiedendo che in caso di acco- glimento dell'appello principale delle Amministrazioni sul punto della legittimazione pas- siva della fossero accolte anche nei suoi confronti tutte le domande ri- Controparte_2
sarcitorie e restitutorie che la Compagnia Portuale le aveva esteso in primo grado;
- che la
Corte d'Appello di Firenze in data 17 gennaio 2022 emetteva la sentenza parziale n.
81/2022 con cui respingeva integralmente il IV motivo di appello delle Amministrazioni appellanti confermando nel suo contenuto dispositivo l'ordine di restituzione emesso dal
Primo Giudice, che a sua volta aveva fatto proprie le valutazioni del primo CTU ed aveva perciò escluso che l'intera fascia delimitata avesse subito una irreversibile trasformazione strutturale e funzionale, sul rilievo che le opere di banchinamento ricadevano per intero in
8 area già demaniale;
- che la Corte d'Appello nella pronuncia parziale de qua, dopo aver da- to atto della configurabilità nel caso di specie dei presupposti di una occupazione usurpati-
Part va, in accoglimento dell'appello incidentale della (nonché 7° motivo di appello delle
Amministrazioni appellanti) condannava l'Autorità Portuale in solido con le appellanti alla
“restituzione dei terreni non oggetto di irreversibile trasformazione ed al risarcimento dei Parte danni nei confronti di ; - che la valutazione del CTU nominato dalla Corte territoriale
(CTU volta alla rideterminazione del credito risarcitorio da occupazione senza titolo) non potrebbe rilevare quanto all'ordine di restituzione che il primo Giudice (Tribunale di Firen- ze) ha “emesso con riguardo all'intera area delimitata (come ha chiarito in motivazione, aderendo al giudizio del primo CTU ) senza che il relativo capo della sentenza sia stato ri-
Parte formato dalla Corte d'Appello : la quale ha anzi chiarito a sua volta che la ha diritto ad ottenere la restituzione dell'intera area di sua proprietà, a prescindere dal fatto che es- sa abbia o meno subito, in tutto o in parte, trasformazione irreversibile, perché non esiste più nel nostro ordinamento l'istituto dell'accessione invertita”. Part Ad avviso di parte opposta l'opposizione a precetto sarebbe infondata atteso che il Parte Tribunale di Firenze avrebbe ordinato la restituzione alla dell'intera area deli- Part mitata con conseguente diritto della precettante ad ottenere la restituzione dell'intera area delimitata ordinata dal Tribunale di Firenze nel capo della decisione successivamente confermato in appello col rigetto del IV motivo di impugnazione (pag. 20 comparsa di co- Part stituzione .
Nessuna rilevanza potrebbe essere ascritta, stando alla tesi di parte opposta, al dispositivo delle due sentenze richiamate in precetto nella parte in cui è stata ordinata la restituzione delle aree “non irreversibilmente trasformate” atteso che la portata precettiva di un provve- dimento giurisdizionale sarebbe da individuarsi tenendo conto non solo del dispositivo ma anche della motivazione quando il dispositivo contiene comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto ed indeterminato, si presti ad essere integrata dalla motivazione.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva di , la parte oppo- Controparte_2
Part sta ha contestato: i) che la società fos- Parte_6
Part se una ” (cioè a socio unico) “controllata” da atteso che la situazione di parte- Pt_4
Part cipazione societaria sarebbe venuta meno nel 2015 allorquando aveva ceduto il 50% delle quote ad altri soci unitamente alla governance della predetta società; ii) che LP si
9 trovasse nella posizione di occupante e che si fosse sostituita all'Autorità di Sistema nella detenzione qualificata e nel possesso dell'area avendo, per contro, l'Autorità di Sistema sempre manifestato la volontà di continuare ad esigere un canone da LP quale entrata pa- trimoniale per l'utilizzo del demanio.
Ad avviso di parte opposta, LP (soggetto non solo patrimonialmente distinto ma sottratto anche al controllo ed alla governance della Compagnia Portuale di Livorno) non occupe- rebbe stabilmente l'area ed avrebbe solo continuato ad utilizzarla a titolo precario e tempo- raneo in attesa che l' di Sistema provvedesse sulle proprie istanze di occupazione CP_2 temporanea. Sempre stando alla tesi di parte opposta, l' non avrebbe mai dismesso nel CP_3
caso di specie il possesso tanto da aver indirizzato all' “occupante” LP atti interruttivi per il pagamento dei canoni. Ciò farebbe sì che la minacciata esecuzione avrebbe dovuto neces- sariamente rivolgersi verso la Pubblica Amministrazione anche considerando il fatto che
LP non avrebbe titolo per rilasciare ad un soggetto privato un'area che ha occupato pre- cariamente e della quale l' continuerebbe a rivendicare la natura demaniale. CP_3
Il tutto non obliterando il fatto che LP, informata da CLP della pendenza del presente giudizio di opposizione a precetto e nel quale l' l'avrebbe individuata quale soggetto CP_3 passivamente legittimato all'esecuzione per rilascio dell'area, avrebbe indirizzato a CLP una nota in data 1° agosto 2022 contenente la propria acquiescenza al rilascio (cfr. all. 7 parte opposta da cui si evince che LP “non intende opporre un proprio titolo di detenzio- ne qualificata, né l'interversione del titolo del possesso e che intende dare spontanea ese- cuzione, in quanto la si ritenga tenuta a farlo , all'ordine di rilascio a favore dell'avente diritto contenuto nella sentenza 81/2022”).
IV. Il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (dott. Carlo Cardi), fissava l'udienza car- tolare del subprocedimento cautelare al 16.8.2022 per provvedere sull'istanza di sospensione Part dell'efficacia esecutiva del titolo. si costituiva con apposita memoria.
All'udienza le parti insistevano sulle proprie posizioni: l'opponente lamentava la carenza del ti- tolo esecutivo per poter chiedere ed ottenere la restituzione dell'intera area portuale a suo tem- po delimitata, mentre l'opposta contestava la sussistenza dei gravi motivi idonei a sostenere la richiesta cautela denunciando, altresì, un “atteggiamento di ingiustificata resistenza all'esecuzione dell'ordine di rilascio” da parte dell CP_3
10 La decisione sulla richiesta inibitoria veniva rinviata dal Giudice alla successiva udienza del 29 settembre 2022 da trattarsi con la presenza dei procuratori delle parti.
In data 14 settembre 2022 parte opponente depositava nel relativo fascicolo telematico co- pia della CTU che era stata nel depositata in data 7 settembre 2022 nel giudizio di appello a firma del CTU ing. (sub doc.15), a dimostrazione della fondatezza della proposta Per_3 opposizione, nonché l'avvenuta notificazione in data 13 settembre 2022 dell'atto ex art.608
c.p.c. di significazione ed avviso di esecuzione del rilascio dell'Ufficiale Giudiziario, fun- zionario presso il Tribunale di Livorno (in atti sub doc.14), a sostegno del paventato Pt_7
periculum.
All'udienza del 29 settembre 2022 il Giudice, preso atto dell'elaborato peritale (e della pla- nimetria ad esso allegata raffigurante l'intera area oggetto di delimitazione suddivisa in 4 fasce distinte - Fig. n.11 - in cui venivano più chiaramente identificate, nella fascia indicata con il colore verde e la lett. C, la porzione di area che non aveva formato oggetto di irrever- sibile trasformazione) sottoponeva alle parti ex art.185 bis cpc. la seguente proposta conci-
Parte liativa: procederà in via esecutiva, sulla base del titolo giudiziale di cui al precetto, a richiedere il rilascio limitatamente alla area di cui alla lettera C meglio indicata nella re- lazione Ing. depositata nel giudizio di appello RG 3/18 Corte di Appello di Firenze Per_3
(pag.17), relazione in questo giudizio depositata da parte opponente quale doc.n.15”, rin- viando all'udienza del 20 ottobre 2022.
A detta udienza le parti chiedevano concordemente un breve rinvio, che veniva disposto per l'udienza del 3 novembre 2022 nella quale, dato atto del fallito tentativo di conciliazione, il
Giudice, in parziale accoglimento dell'istanza di sospensiva, disponeva come da sua prece- dente proposta, sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo ad eccezione della parte di area di cui alla lett. C indicata nella CTU dell'ing. che, pertanto, doveva essere restitui- Per_3
ta.
V. Così definita la fase “cautelare” del presente procedimento, venendo al procedimento di merito si consideri quanto segue.
All'udienza del 24 novembre 2022, il Giudice, visto l'art. 183 c. 6 c.p.c., su richiesta delle parti, concede alle stesse i termini perentori per memorie istruttorie.
In sede di 1° memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte opponente CP_3 dava atto che CLP aveva medio tempore in data 24 novembre 2022 con l'intervento
11 dell'Ufficiale Giudiziario ottenuto il rilascio di mq 3.463,00 (parte dell'intera area deli- mitata di circa 6.240 mq di cui CLP pretendeva l'intera restituzione): quest'area risultava corrispondente all'area individuata “alla lettera C meglio indicata nella relazione ING.
depositata nel giudizio di appello RG 3/18 Corte di Appello di Firenze (pag. 17)”, Per_3
rilascio quindi forzato e comunque provvisorio alla luce del procedimento di acquisizione sanante dell'intera area avviato dall'Autorità esponente in data 8.11.2022.
Parte opponente non riproponeva nelle conclusioni la sollevata eccezione di carenza di le- gittimazione passiva (precedentemente formulata in opposizione) così rinunciandovi.
Part Dal canto suo, nella 1° memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha confermato la circostanza per cui “in data 24 novembre 2022, l'Ufficiale Giudiziario ha immesso la
Compagnia Portuale di Livorno nel possesso legale e materiale dell'area descritta nell'ordinanza del 03.11.2022 [del Tribunale di Livorno] di cui alla lettera 'C' come iden- tificata nella relazione dell'ing. , alla presenza dei funzionari dell' e Per_3 CP_3 dell' i quali non si sono opposti al rilascio pur richiamando che si era Controparte_5 fatta “riserva di ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CdA di Firenze n.
81/2022”. Part
in ragione delle sopra esposte vicende sopravvenute ha chiesto, dunque, dichiararsi
“una parziale cessazione della materia del contendere” con riguardo all'area C che ha avuto esecuzione il 24 novembre 2022 rispetto alla quale gli esecutati e Controparte_5
avevano dichiarato di non opporsi al rilascio della stessa. CP_3
Nella 2° memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte opponente ha avuto CP_3 modo di precisare come il rilascio dell'area C fosse avvenuto non solo in virtù del titolo esecutivo integrato dalla sentenza non definitiva d'appello n. 81/2022 ma anche dall'ordinanza del 3 novembre 2022 resa nel sub procedimento cautelare del presente giu- dizio di opposizione all'esecuzione. ha, dunque, rilasciato l'immobile all'Ufficiale Giudiziario intervenuto ex art. 608 CP_3
c.p.c. all'evidente ed unico fine di evitare l'intervento della forza pubblica.
Il fascicolo veniva, quindi, riassegnato ad altro Giudicante (Dott.ssa Sara Micheletti) la quale con ordinanza del 4 luglio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 marzo 2024 (successivamente rinvia- ta d'ufficio all'udienza del 3 ottobre 2024)
12 All'udienza del 3 ottobre 2024 lo scrivente Giudicante, divenuto medio tempore assegnata- rio del fascicolo in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023, tratte- neva la causa per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il depo- sito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, parte attrice/opponente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie (prova orale per testi) articolate in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, pertanto, devono reputarsi tacitamente rinunciate (Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019,Rv. 653001 - 01).
Sempre in via preliminare si deve dare atto che parte opponente ha espressamente rinuncia- to ad uno dei due motivi di opposizione a precetto: il difetto di legittimazione passiva ri- spetto all'ex adverso intimato rilascio per essere asseritamente legittimata a tal fine la LP.
Ed invero, in sede di prima memoria integrativa ex art. 183 comma 6 c.p.c. non ha ripropo- sto la relativa eccezione per l'effetto rinunciandovi (come peraltro dalla stessa espressamen- te confermato in sede di 2° memoria istruttoria).
Ciò premesso, l'unico motivo di opposizione che in ipotesi meriterebbe disamina è quello relativo all'inesigibilità dell'intimato rilascio dell'intera area oggetto del procedimento di
“delimitazione”2 anziché la più ristretta area non soggetta a trasformazione irreversibile
(area quest'ultima che, lo si ripete, è stata puntualmente individuata sub Area C nell'ambito della CTU espletata nel giudizio di secondo grado svoltosi tra le medesime parti – oltre che nei confronti di due e dell' – ed avente ad oggetto CP_11 Controparte_5
l'illegittimità della condotta della Pubblica Amministrazione realizzatasi tramite il più volte citato verbale di delimitazione del 10.7.1997 con cui, semplificando, sarebbe stata illegitti- mamente acquisita al demanio, in vista della realizzazione dell'opera pubblica di banchi- namento, un'area della superficie di circa 6.300 mq di proprietà della odierna parte opposta
13 CPL censite catastalmente alle particelle nn. 43 e 44 del foglio 2 del NCT del Comune di
Livorno).
Va detto che nelle more del presente giudizio di opposizione a precetto, la parte opposta, tramite Ufficiale Giudiziario (anche sulla scorta dell'ordinanza cautelare emessa dal prece- dente Giudicante assegnatario del fascicolo) in data 24 novembre 2022 otteneva il rilascio della più volte menzionata area di cui alla lettera C della relazione peritale del CTU Ing. nel contenzioso d'appello R.G. 3/2018. Per_3
Sempre nelle more del presente giudizio la Corte d'Appello di Firenze nel contenzioso più volte citato ha emesso in data 10.3.2023 la sentenza definitiva n.505/2023 che, in piena conformità alla disposta ctu del nominato Ausiliario, ha indicato come “terreni non
Part oggetto di irreversibile trasformazione” – oggetto di obbligo di restituzione a - proprio quelli corrispondenti all' “area denominata 'C' e rappresentata in verde nella figura 11 ac- clusa a pag.17 della c.t.u. Ing. oltre a fissare la nuova misura risarcitoria in Persona_4
Part favore di basata sul valore locativo dell'intera area così come determinata dal CTU.
Orbene, tali sopravvenienze – ma soprattutto la prima delle due (l'avvenuta restituzione dell'area denominata C e non oggetto di irreversibile trasformazione a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica di banchinamento) – non possono che portare alla de- claratoria di cessata materia del contendere.
Come di recente è stato ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazio- ne della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussi- ste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da deter- minare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021, Rv. 661966 - 01).
In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione – come nel caso di specie - che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, fa- cendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice (cfr., in motivazione, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014, Rv. 629925 – 01; in senso conforme anche Cass., Sez.
14 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013, Rv. 626282 – 01; Cass. n. 23289/07; Cass. n.
6909/09).
Ed invero, avuto riguardo ai motivi di opposizione esecutiva articolati da parte opponente vi
Part è da dire che diversamente da quanto sosteneva ha sempre sostenuto CP_3
l'inesigibilità/illegittimità dell'intimato rilascio dell'intera area oggetto del contestato ver- bale di delimitazione. Part La stessa opposta che in sede di memorie integrative ex art. 183 comma 6 c.p.c. aveva richiesto emettersi declaratoria di parziale cessata materia del contendere (alla luce dell'intervenuto rilascio della sola area C), in sede di scritti difensivi conclusionali ha chie- sto emettersi pronuncia di cessata materia del contendere con riferimento stavolta senza al- cuna limitazione assumendo la portata “innovativa” della sentenza definitiva della Corte territoriale nella parte in cui avrebbe limitato l'ordine di restituzione alla sola “area C”. in sede di scritti difensivi conclusionali insiste nell'affermare di aver interesse ad CP_3
avere una pronuncia giudiziale sulla formulata domanda di accertamento della sussistenza o
Part meno del diritto del creditore a procedere in executivis nella misura dallo stesso ese- guita in forza dell'azionato titolo giudiziale.
In particolare, reitera il proprio (ed ormai unico – alla luce della rinuncia CP_3 all'eccezione di difetto di legittimazione passiva) motivo di opposizione rimarcando Part l'esorbitanza di nella minacciata esecuzione dai limiti oggettivi costituiti dal contenuto del titolo esecutivo azionato (le più volte citate i) sentenza del Tribunale di Firenze n.
3233/2017 e ii) sentenza parziale/non definitiva della Corte d'Appello di Firenze
n.81/2022) facendo presente al Tribunale come fosse stato richiesto un “controllo limitato alla portata del titolo in rapporto all'azione esecutiva al fine di stabilire come questa non risultasse in parte fondata su detto titolo” (cfr. pag. 8 comparsa conclusionale . CP_3
Le tesi difensive di per quanto suggestive e ben articolate, non colgono nel segno CP_3
nella parte in cui affermano la permanente sussistenza di interesse dell'opponente ad ottene- Part re una pronuncia giudiziale sulla portata del diritto del creditore procedente a procede- re in executivis non sull'intera area a suo tempo occupata per la realizzazione della banchi- na portuale ma solo sull'area non oggetto di irreversibile trasformazione.
Ed invero, gli argomenti di alla luce dell'intervenuto rilascio della sola area C (e non CP_3 dell'intera area) se accolti non produrrebbero nei suoi confronti alcun vantaggio ulteriore ri-
15 spetto a quello già ottenuto, vale a dire la limitazione della procedura esecutiva alla sola minor parte dell'area oggetto di occupazione usurpativa. Per contro, le allegazioni di- fensive di (id est, l'unico residuo motivo di opposizione) potrà essere valorizzato ai CP_3
fini del ripartizione delle spese del presente giudizio;
ripartizione che troverà regolamenta- zione in base alla c.d. soccombenza virtuale.
Come noto, il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere è tenuto, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddo- ve detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabi- lità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine som- maria di delibazione del merito (Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, n.24234; in senso conforme anche Cass. sent. n. 5555/2016; Cass. civ. n. 2719/2015, n. 21244/2006; Cass.,
Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979 e Cass. n. 46/1990).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, alla luce del richiesto vaglio giu- diziale sulla probabilità di accoglimento del motivo di opposizione articolato da parte op-
Part ponente, va ravvisata la soccombenza virtuale in capo a parte opposta
Part Diversamente da quanto sostenuto dal creditore procedente i titoli giudiziali azionati presentavano un contenuto inequivoco sull'obbligo di restituzione da parte di (la cui CP_3 responsabilità concorsuale unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
[...]
e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella causazione del danno ar- CP_5 Part recato alla veniva accertata con la sentenza non definitiva n. 81/20223 richiamata in precetto) di restituire unicamente i “terreni non oggetto di irreversibile trasformazione” e non l'intera area oggetto di “delimitazione”.
Il Tribunale di Firenze nel dispositivo della sentenza n. 3233/2017 dichiarava la proprietà di
Part sulle particelle nn. 43 e 44 del foglio 2 e condannava i convenuti e l' CP_11 CP_5
16 [... del in solido tra loro, alla “restituzione in favore della Compagnia Portuale di CP_5
delle aree che non abbiano subito una irreversibile trasformazione a seguito Parte_8 della realizzazione dell'opera pubblica di banchinamento” così non pronunciando, in tutta evidenza, condanna alla restituzione dell'integrale area.
Nella parte motiva della medesima pronuncia vengono richiamate le risultanze della CTU svolta in tale grado di giudizio e viene indicata espressamente in mq 2.500 l'area irreversi- bilmente trasformata ed in mq 3.500 quella non oggetto di irreversibile trasformazione (cfr. pag. 8 sentenza Tribunale di Firenze: “Quanto al deprezzamento percentuale causato dalla collocazione sotterranea dei tiranti, il CTU l'ha valutato nella misura indicativa massima del 5%, stimando in Euro 1.600.000 il valore della sola porzione di area che viene assunta irreversibilmente trasformata, pari a circa mq 2.500, ed ha valutato in Euro 110.000
l'indennizzo corrispondente alla servitù sotterranea di uso pubblico gravante sulla residua porzione di mq 3.500 non irreversibilmente trasformata”).
Non sembra superfluo evidenziare che la Corte d'Appello di Firenze nella sentenza defini-
Parte tiva n.505/2023 ha avuto modo di smentire in radice la tesi sostenuta da La Corte ter- ritoriale ha affermato, infatti, che “il tribunale non ha ordinato alle amministrazioni con- Parte venute la restituzione “dell'intera area di proprietà di oggetto di delimitazione”, bensì, come si legge chiaramente sia nella motivazione (pag. 15) che nel dispositivo, solo delle aree che non hanno subito “una irreversibile trasformazione a seguito della realiz- zazione dell'opera pubblica di banchinamento”” (cfr. pag. 12 sentenza Corte d'Appello di
Firenze n. 505/2023).
Ed ancora: “il dispositivo del Tribunale di Firenze era inequivoco nel disporre la restitu- zione delle aree non oggetto di irreversibile trasformazione, coerentemente ai passaggi motivazionali (pag. 8 e 15) in cui, richiamando le risultanze della c.t.u., veniva operata una chiara distinzione tra aree irreversibilmente trasformate e non irreversibilmente trasforma- te” (pag. 13 sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 505/2023).
Si consideri che la stessa Corte d'Appello di Firenze nella sentenza non definitiva n.
81/2022 pubblicata il 17 gennaio 2022 e posta a fondamento della minacciata esecuzione di rilascio a pag. 15 al punto 14.4. richiama l'ordine di restituzione operato dal primo Giudi- cante delle sole aree “ritenute non oggetto di irreversibile trasformazione”. Al punto 15.1. la Corte territoriale, nel richiamare la doglianza dell'appellante in merito al riconoscimento
17 da parte del Giudice di prime cure della somma di € 110.000,00 a titolo di risarcimento del danno, conferma la perimetrazione dello stesso “alla porzione di terreno non irreversibil- mente trasformata”.
Al punto 17.3 della medesima pronuncia (pag. 20), la Corte d'Appello di Firenze rimarca ancora una volta che l'obbligazione restitutoria di cui alla sentenza di condanna del Tribu- nale di Firenze avesse “ad oggetto i terreni non trasformati in maniera irreversibile” e come, “in parziale riforma della sentenza impugnata, l'Autorità Portuale di Livorno” do- vesse essere “condannata, in solido con le Amministrazioni appellanti, alla restituzione dei terreni non oggetto di irreversibile trasformazione ed al risarcimento dei danni nei con- Parte fronti di .
Non sembra superfluo richiamare poi il punto 18 della suindicata pronuncia ove la Corte territoriale, nel rigettare l'ottavo motivo d'appello stante l'infondatezza della formulata ec- cezione di compensazione, per l'ennesima volta si esprime sull' “irreversibile trasforma- Parte zione di una parte rilevante (2.500 mq) dell'area” di proprietà di arrivando, per Part contro, a quantificare la restante parte/area di “(di 3.500 mq) non oggetto di irreversi- bile trasformazione”.
Il tutto, non obliterando l'inequivoco dispositivo della pronuncia de qua ove la Corte
d'Appello di Firenze, “non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, Parte_9 Parte_10
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n 3233/2017, depositata il
[...]
12.10.2017 (...) 2) in accoglimento del settimo motivo dell'appello principale e dell'appello incidentale condizionato proposto dalla Compagnia Portuale di Livorno s.c.r.l., dichiara il concorso di responsabilità dell'Autorità Portuale di Livorno nella causazione del danno arrecato alla Compagnia Portuale di Livorno e, per l'effetto, la condanna, in solido CP_4 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l' ed il Controparte_5 [...]
alla restituzione dei terreni non oggetto di irreversibile Controparte_16
trasformazione ed al risarcimento del danno nella misura di cui in parte motiva (...) oltre
a quella che sarà eventualmente accertata con la sentenza definitiva”. Part Alla luce di quanto sinora esposto e considerato, diversamente da quanto esposto da già i titoli giudiziali posti a fondamento della esecuzione forzata minacciata col precetto contenevano chiari ed univoci elementi sull'oggetto dell'obbligazione restitutoria e sulla
18 non riferibilità della condanna di primo grado all'intera area oggetto del procedimento di delimitazione.
Pertanto, ritenuta, ai fini del vaglio sulla soccombenza virtuale, la fondatezza del motivo di
Part opposizione a precetto articolato da si impone la condanna di alle spese del pre- CP_3
sente giudizio che si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione4 decisionale tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore (indeterminabile-complessità bassa), natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna alla refusione delle spe- Controparte_4
se di lite del presente giudizio in favore di AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE che si liquidano in € 545,00 per esbor- si ed in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase studio;
€ 1.204,00 per la fase intro- duttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.905,00 per la fase deci- sionale) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 13 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., che tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime e che si presenta quale proiezione spe- cifica dell'actio finium regundorum di cui all'art. 950 c.c., concludendosi con un atto di delimitazione tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private avente funzione di mero accertamento (Cass. Civile, Se- zioni Unite, ord. Del 21/05/2021, n. 14048). 3 Cfr. punto 17.1 della sentenza de qua: “Difatti, occorre in primo luogo rilevare come l'Autorità Portuale di Livorno abbia, indubbiamente, avuto un ruolo attivo in tutta la vicenda, procedendo sia a dare impulso alla procedura di delimitazione ex art. 32 cod. nav., che a gestire l'esecuzione delle opere di banchinamento, rive- stendo la qualità di committente (cfr. verbale di consegna dei lavori, datato 13.1.2000). Evidente, pertanto, è la sua responsabilità sia per aver dato l'abbrivio ad un procedimento illegittimo (come da missiva del 29.4.1997) che per averlo portato ad esecuzione (cfr. doc. 1,5,13 del fascicolo di primo grado di parte conve- Part nuta), con ciò concretando l'illecito ai danni di In proposito, non può fondatamente dubitarsi dell'esistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo all'Autorità Portuale, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, laddove si consideri che nel verbale di delimitazione si dava espressamente atto della Part natura privata delle particelle intestate a sicchè essa era nelle condizioni di percepire immediatamente la portata lesiva dell'atto, astenendosi dal darvi esecuzione (il che, però, non ha fatto)”. 4 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulte- riori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2022 promossa da:
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CP_1
(di seguito anche solo ” o ), c.f. e p.iva:
[...] Controparte_2 CP_3 P.IVA_1
, rappresenta e difesa dall'Avv. Sarita de Luca presso il cui studio in Livorno, P.IVA_2
Corso Amedeo n.58, è elettivamente domiciliata
ATTRICE/opponente contro
( c.f. ), rappresentata e di- Controparte_4 P.IVA_3 fesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Federico De Meo ed Andrea Pera presso il cui stu- dio sito in Livorno, Via dei Fulgidi n. 12 è elettivamente domiciliata
CONVENUTA/opposta
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 comma 1 c.p.c.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 3 ottobre 2024
Per parte attrice Parte_1
:
[...]
1 “accertare e dichiarare che la Compagnia Portuale di non ha il diritto di Controparte_4 procedere esecutivamente nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale per ottenere il ri- lascio dell'intera area oggetto del verbale di delimitazione del 10.07.1997, identificata ai mappali 43 e 44 del foglio 2 NCU di Livorno come intimato in atto di precetto, per non averne il titolo esecutivo e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto opposto, con vittoria di spese e competenze del giudizio”
Per parte convenuta Controparte_4
“Piaccia all'On.le Tribunale dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del conten- dere in conseguenza dell'avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado, nei limiti in cui non è intervenuta riforma;
con vittoria di spese e di onorari considerata la infondatezza dell'opposizione all'esecuzione in parte preponderante, in ipotesi con compensazione par- ziale o totale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di precetto datato 13 giugno 2022, la Parte_2
Part
(di seguito, per brevità, anche solo ), in forza ed esecuzione
[...]
della sentenza del Tribunale di Firenze n. 3233/2017 (spedita in forma esecutiva il 9 no- vembre 2017, notificata in forma esecutiva all' il 24 novembre 2018 Controparte_5 ed all'Autorità di Sistema portuale del Mar EN ET, successore ex lege dell'Autorità Portuale di Livorno in data 23 novembre 2017) nonché in forza ed esecuzio- ne della sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Firenze, Terza Sezione Civi- le, n. 81/2022 del 23.11.2021, pubblicata il 17 gennaio 2022 (spedita in forma esecutiva il
8.4.2022 e notificata in forma esecutiva all' ed all'Autorità di Sistema Controparte_5
portuale del Mar EN ET il 27 aprile 2022/3 maggio 2022 ed alla Direzione
Regionale NA ed Umbria dell' il 24 maggio 2022/26 maggio Controparte_5
2022) con la quale l' e l'Autorità di Sistema Portuale erano state con- Controparte_5
Part dannate, in solido tra loro, alla restituzione in favore della dei terreni di sua proprietà non oggetto di irreversibile trasformazione, identificati alle particelle n. 43 e 44 del foglio 2 del N.C.U., intimava all' ed all'Autorità di Sistema Portuale del Controparte_5
Mar EN ET (ente gestore ex lege delle aree pubbliche ricomprese
Parte nell'ambito portuale) il rilascio alla dell'area oggetto del verbale di delimitazione
2 del 10.7.1997 e per la quale vi era stata condanna alla restituzione, libera da persone o da cose, identificata ai mappali 43 e 44 del citato foglio 2 (“confinante con la particella
67 corrispondente alla vecchia Via Alzaia – con un fronte di circa 100 metri lineari ed una profondità di circa 60 metri lineari a partire dalla vecchia via Alzaia e per un'estensione di
6000 mq, come meglio descritta nella relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio del prof.
Ing. nella causa R.G. 15016/2004 del Tribunale di Firenze”). Persona_1
II. Con atto di citazione, ritualmente notificato, di opposizione al predetto precetto
[...]
(di Controparte_6 seguito, per brevità, anche solo ” o ) conveniva dinanzi Controparte_2 CP_3 all'intestato Tribunale la Compagnia Portuale di (di seguito, per brevità, an- Controparte_4
Part che solo ) per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Unico presso il Tribunale adito, disattesa e respinta ogni av- versa contraria istanza, eccezione e difesa, per i motivi tutti di cui in premessa,
- in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di parte convenuta in data 20.6.2022, al fine di evitare la preannun- ciata esecuzione in forma specifica che per i motivi sopra esposti risulta ineseguibile nei confronti dell'Autorità esponente;
- nel merito, accertare che la Compagnia Portuale di Livorno s.c.r.l. non ha il diritto di procedere esecutivamente nei confronti dell'esponente stante la carenza di legittimazione passiva dell'Autorità di Sistema Portuale per il motivo argomentato in narrativa e, comun- que non ha il diritto, per non averne il titolo esecutivo, di pretendere dalla stessa il rilascio dell'intera area oggetto del verbale di delimitazione del 10.07.1997, identificata ai mappali
43 e 44 del foglio 2 NCU di Livorno come intimato in atto di precetto e, per l'effetto, di- chiarare l'illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto qui opposto. Con vittoria di spese
e competenze del giudizio”.
A fondamento delle proprie pretese, parte attrice/opponente esponeva in fatto quanto se- gue:
- che la Compagnia Portuale di Livorno con atto di citazione (notificato all' CP_2
il 30 settembre 2004) aveva convenuto dinanzi al Tribunale civile di Firenze
[...]
(R.G. 15016/2004) il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché il
[...] al fine di esercitare l'azione di rivendica di un'area (della super- Controparte_7
3 ficie di circa 6.300 mq e sulla quale insisteva anche un fabbricato di circa 260 mq) di asse- rita sua proprietà per esser stata la stessa acquisita in modo illegittimo al demanio dello Sta-
Part to;
- che in particolare, ad avviso della l'acquisizione non sarebbe avvenuta mediante un regolare provvedimento ablatorio e dietro pagamento di un indennizzo bensì tramite la procedura di “delimitazione” di cui all'art. 32 cod. nav. “preordinata, invece, al mero ac- certamento e regolamento dei confini della proprietà demaniale”; - che in tale giudizio, le
Amministrazioni convenute avrebbero chiesto la chiamata in causa in manleva dell'Autorità Portuale di Livorno nella qualità di committente dei lavori di realizzazione della SE NA e per aver la stessa richiesto al Compartimento marittimo l'avvio della procedura di delimitazione;
- che all'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di
Firenze con la sentenza n. 3233/2017, in accoglimento della domanda di parte attrice, e disapplicando “il verbale di delimitazione n. 270 del 10 luglio 1997 ed il visto del Capo di
Compartimento Marittimo di Livorno del 2 aprile 1998” dichiarava la proprietà della
Compagnia Portuale di sulle particelle nn. 43 e 44 del foglio 2 con con- Controparte_4 danna del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e l' , in solido tra loro e per quanto qui di interesse, “alla re- Controparte_5
stituzione in favore della Compagnia Portuale di delle aree che non ab- Controparte_4 biano subito una irreversibile trasformazione a seguito della realizzazione dell'opera pubblica di banchinamento”; - che il Tribunale di Firenze avrebbe rigettato la domanda proposta nei confronti dell'Autorità Portuale di Livorno per carenza di legittimazione pas- siva così argomentando in parte qua “L'eccezione è fondata e va accolta: le competenze dell'Autorità Portuale sono descritte dall'art. 6 co. 1 della legge n. 84/1994, e consistono unicamente nella gestione del demanio portuale, con la funzione di promuovere e sviluppa- re le capacità di ogni scalo provvedendo ad amministrare le aree e di beni del demanio marittimo compresi nella propria circoscrizione, mentre alla stessa è precluso assumere qualunque provvedimento avente ad oggetto il demanio marittimo”; - che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l' e il Ministero delle Infrastrutture e Controparte_5
dei Trasporti, avrebbero proposto appello avverso la pronuncia di primo grado (appello iscritto al n. RGA: 3/2018), impugnandone tutti i capi (ivi compreso quello che aveva ac- colto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposto dall'Autorità Portuale, oggi
Autorità di Sistema Portuale) e che la Corte di Appello di Firenze, Terza Sezione Civile,
4 in accoglimento del settimo motivo di appello principale e dell'appello incidentale condi-
Part zionato proposto da con sentenza non definitiva n.81/2022, pronunciata in data
23.11.2021 e pubblicata in data 17.1.2022, avrebbe dichiarato il concorso di responsabi- lità dell'Autorità di Sistema Portuale di Livorno nella causazione del danno arrecato Parte alla condannandola, per l'effetto, in solido con parte appellante alla restituzione dei terreni non oggetto di irreversibile trasformazione ed al risarcimento del danno nella misura di cui in sentenza oltre a quella che sarebbe stata accertata con la sentenza de- finitiva (doc.3), avendo ordinato la Corte territoriale la rinnovazione della CTU espletata in primo grado, rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza;
- che tutte le parti avrebbero alla prima udienza successivamente fissata, proposto formale riserva di ricorso per Cassazione avverso la sentenza parziale.
In punto di diritto, l'Autorità di sistema eccepiva che: i) dalla lettura del titolo esecutivo
(sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Firenze n. 81/2022) emergerebbe che Parte l'opera pubblica realizzata sui terreni di proprietà (e di cui viene chiesta la resti- tuzione) avrebbe irreversibilmente trasformato una parte rilevante (pari a mq 2.500) di sua proprietà con il risultato che il titolo azionato in via esecutiva sarebbe ineseguibile per la parte risultante irreversibilmente trasformata e che pertanto non potrebbe essere resti- tuita;
ii) che le aree di cui è ordinato il rilascio sarebbero occupate da tempo dalla
Part
(società controllata da dapprima Parte_4
(sino al 31.12.2017) in forza di provvedimenti emessi periodicamente dall'Autorità di si- stema autorizzanti l'occupazione temporanea di buona parte delle aree (mq 4.600) di cui Part ha intimato la restituzione e, successivamente, occupata senza alcun titolo;
iii) che l'esecuzione per rilascio dell'immobile andrebbe eseguita nei confronti dell'occupante in quanto unico soggetto che può adempiere all'obbligazione di restituzione del bene.
Parte opponente precisava sul punto che il destinatario dell'ordine contenuto nella sentenza
è soggetto passivo dell'esecuzione per rilascio solo se si trovi, attualmente, nel possesso della cosa da rilasciare ed a lui vanno notificati titolo esecutivo, precetto e preavviso di rila- scio;
“se, invece, il bene è detenuto da un terzo, senza titolo opponibile al creditore, legit- timato passivo dell'azione esecutiva per rilascio sarà quest'ultimo e nei suoi confronti do- vranno essere compiuti gli atti prodromici all'esecuzione sempreché tale detenzione sia precedente l'esecuzione e sia nota al creditore procedente, come nel caso di specie (così
5 Cass. civ. n.11583/05, n. 18179/07, e n. 10723/11), perché solo nel caso in cui, invece, il creditore ignori l'occupazione senza titolo dell'immobile da parte del terzo, ovvero questa sopravvenga durante la pendenza del processo esecutivo, gli atti esecutivi (o prodromici all'esecuzione) già compiuti nei confronti del destinatario della condanna mantengono va- lidità ed efficacia nei confronti dell'attuale occupante dell'immobile, perché la situazione di fatto, in questa ipotesi, non può andare a scapito dell'avente diritto che si vede porre nel nulla tutti gli atti esecutivi compiuti”.
III. Con comparsa di costituzione e risposta Controparte_8
, nel contestare quanto ex adverso dedotto ed allegato, rassegnava le seguenti conclu-
[...]
sioni:
“Piaccia all'on.le Tribunale disporre , in limine, che il contraddittorio debba essere inte- grato, su ordine del Giudice ex art. 107 cpc, nei confronti della società Compagnia Impre- sa lavoratori Portuali (LP) srl che l'opponente individua come soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione esecutiva;
nel merito rigettare l'opposizione perché impro- ponibile e/o infondata;
con vittoria di spese e di onorari”. Part A tal fine parte opposta allegava ed eccepiva quanto segue: - che il 1° aprile 1988 Part l'allora poi trasformata nell'attuale - aveva Parte_5
stipulato con la Comit Leasing un contratto di leasing della durata di otto anni, finalizzato all'acquisto di un'area dell'estensione di circa 20.500 mq, sulla quale insisteva un fabbricato di due piani della superficie di circa 260 mq , prospiciente la sponda est della SE To- scana , area identificata alle particelle 43-44 del foglio 2 del nuovo catasto urbano del Co- mune di Livorno e di aver nel novembre 1995 provveduto a riscattare l'area de qua conces- sa in leasing divenendone proprietaria;
- che nel maggio 1997 il Ministero dei Lavori Pub- blici-Ufficio del Genio Civile Opere Marittime avrebbero avviato la progettazione dei lavo- ri di costruzione del terzo lotto della banchina della sponda est della SE NA (dalla cosiddetta "progressiva 635" alla "progressiva 850" ) che venivano ad interessare l'area di Part proprietà della - che con nota prot. 15429 del 7.5.1997 il Capo del Compartimento
Marittimo individuava lo strumento giuridico per acquisire la disponibilità delle aree nell'istituto della delimitazione, disciplinato dall'art. 32 del codice della navigazione, invitando l'Ufficio Tecnico Erariale ad accertare lo stato dei luoghi e ad individuare le por- zioni interessate dall'intervento di banchinamento e dalle installazioni di cantiere;
- che il
6 10 luglio 1997 con verbale di delimitazione le amministrazioni presenti (Capitaneria di
Porto di Livorno, Ufficio Tecnico Erariale in rappresentanza dell'Amministrazione Finan- ziaria e Ufficio del Genio Civile Opere Marittime in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici) , pur dando atto nel verbale che le particelle 43 e 44 erano “pervenute in proprietà della Compagnia Lavoratori Portuali”, operavano la “delimitazione” del de- manio includendovi la “particella 43, comprensiva della particella 44, pari fronte mare fi- no ad una profondità di mt 60 dal limite della particella 67"; - che in tal modo sarebbe stata
"delimitata" e per ciò – nelle intenzioni della Commissione- "demanializzata" una porzione dell'area di proprietà della Compagnia Portuale di circa 105 ml di fronte per 60 ml di pro- fondità della particella 43 del foglio 2, includente la particella 44 sulla quale sorgeva un fabbricato di due piani della superficie di ml 12 x 18 circa;
- che, eseguita la “delimitazio- ne”, l'area de qua sarebbe stata consegnata alla Associazione costituita fra le CP_9
Imprese e (aggiudicataria delle opere di banchina- Controparte_10 Persona_2
mento); - che, successivamente al collaudo, le aree impegnate dalla nuova banchina e le ul- teriori aree delimitate, “per una profondità di 60 mt dal ciglio banchina, furono assunte in gestione dalla Autorità Portuale di Livorno nell'esercizio delle competenze previste dalla Parte legge 84/94”; - che nella controversia introdotta da dinanzi al Tribunale di Firen- ze (R.G. 15016/2004)1 i convenuti e l' avrebbero chiamato CP_11 CP_5 CP_5 in causa l'Autorità Portuale di Livorno “prospettando che tale Ente avesse chiesto al Mini- stero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'avvio del procedimento di delimitazione e co- munque di “eseguire i lavori” che avevano determinato la (parziale) trasformazione dell'a- rea delimitata”; - che sulla chiamata in causa dall'Avvocatura dello Stato, la Autorità Por- tuale si era costituita in giudizio prospettando di essersi “limitata a gestire la esecuzione
Part 1 Nella quale , previa disapplicazione del verbale di delimitazione n. 270 del 10 luglio 1997 e del visto del Capo di Compartimento Marittimo di Livorno del 2 aprile 1998 nonché ogni atto o provvedimento pre- supposto o consequenziale, aveva chiesto accertarsi la proprietà della Compagnia Portuale di sul- CP_4 le particelle n. 43 e 44 del foglio 2 e la conseguente condanna dell Fi- Controparte_12 nanze e/o l , alternativamente o in solido fra loro , a restituire alla Controparte_5 Controparte_8 le aree che non abbiano subìto una irreversibile trasformazione per la realizzazione dell'opera
[...] pubblica di banchinamento e/o per opere ad essa pertinenziali nonché la condanna dell'
[...]
[...
in solido o alternativamente con l'Amministrazione delle Finanze e/o con l Controparte_13 CP_1
del al risarcimento del danno conseguente alla occupazione delle aree delimitate e consegna- CP_5 Part te all'impresa appaltatrice dal gennaio 2000 sino alla riconsegna alla (...) e la condanna dell
[...]
in solido o alternativamente con l'Amministrazione delle Finanze e/o Controparte_15 con l e/o con l'Autorità Portuale di Livorno al risarcimento del danno da demolizione Controparte_5 del fabbricato della superficie di circa 430 mq che insisteva sull'area delimitata.
7 delle opere di banchinamento... il cui finanziamento era stato posto a carico dello Stato come espressamente precisato nel contratto 9.10.99 sottoscritto per l'affidamento dei lavo- ri”; - che nel relativo primo grado di giudizio il Tribunale di Firenze aveva disposto
CTU allo scopo di accertare la natura demaniale o meno delle aree delimitate e di sti- mare il danno eventuale, incaricando il CTU “di accertare quale fosse lo stato dei luoghi preesistente alla delimitazione effettuata nel 1997”; - che il CTU nell'elaborato peritale aveva escluso che l'area di proprietà della Compagnia portuale, prima della sua 'delimita- zione' e della realizzazione dell'opera di banchinamento, fosse stata assoggettata ai pubbli- ci usi del mare ed già fosse stata parte del demanio portuale;
- che con sentenza n. 3233 del Part 12 ottobre 2017 il Tribunale di Firenze, in accoglimento della domanda della aveva condannato, per quanto più strettamente rileva ai nostri fini, i convenuti e CP_11
l' alla restituzione dell'intera area alla Compagnia Portuale, valutando Controparte_5
che la stessa non avevano subito alcuna irreversibile trasformazione (pag. 10 comparsa di
Part costituzione); - che il capo della sentenza de qua che aveva disposto la restituzione a
“delle aree che non abbiano subito una irreversibile trasformazione a seguito della realiz- zazione dell'opera pubblica di banchinamento” e che, ad avviso del primo Giudicante, sa- Part rebbe risultata essere l'intera area di proprietà di oggetto di delimitazione veniva im- pugnato dai e dall' (IV motivo di gravame) i quali sostene- CP_11 Controparte_5 vano che nel caso di specie vi era stata una “irreversibile trasformazione sotto il profilo strutturale e funzionale” dell'intera area delimitata con la conseguenza che il diritto di pro- prietà sarebbe stato integralmente estinto mediante l'irreversibile trasformazione del bene;
- Part che la aveva proposto appello incidentale condizionato chiedendo che in caso di acco- glimento dell'appello principale delle Amministrazioni sul punto della legittimazione pas- siva della fossero accolte anche nei suoi confronti tutte le domande ri- Controparte_2
sarcitorie e restitutorie che la Compagnia Portuale le aveva esteso in primo grado;
- che la
Corte d'Appello di Firenze in data 17 gennaio 2022 emetteva la sentenza parziale n.
81/2022 con cui respingeva integralmente il IV motivo di appello delle Amministrazioni appellanti confermando nel suo contenuto dispositivo l'ordine di restituzione emesso dal
Primo Giudice, che a sua volta aveva fatto proprie le valutazioni del primo CTU ed aveva perciò escluso che l'intera fascia delimitata avesse subito una irreversibile trasformazione strutturale e funzionale, sul rilievo che le opere di banchinamento ricadevano per intero in
8 area già demaniale;
- che la Corte d'Appello nella pronuncia parziale de qua, dopo aver da- to atto della configurabilità nel caso di specie dei presupposti di una occupazione usurpati-
Part va, in accoglimento dell'appello incidentale della (nonché 7° motivo di appello delle
Amministrazioni appellanti) condannava l'Autorità Portuale in solido con le appellanti alla
“restituzione dei terreni non oggetto di irreversibile trasformazione ed al risarcimento dei Parte danni nei confronti di ; - che la valutazione del CTU nominato dalla Corte territoriale
(CTU volta alla rideterminazione del credito risarcitorio da occupazione senza titolo) non potrebbe rilevare quanto all'ordine di restituzione che il primo Giudice (Tribunale di Firen- ze) ha “emesso con riguardo all'intera area delimitata (come ha chiarito in motivazione, aderendo al giudizio del primo CTU ) senza che il relativo capo della sentenza sia stato ri-
Parte formato dalla Corte d'Appello : la quale ha anzi chiarito a sua volta che la ha diritto ad ottenere la restituzione dell'intera area di sua proprietà, a prescindere dal fatto che es- sa abbia o meno subito, in tutto o in parte, trasformazione irreversibile, perché non esiste più nel nostro ordinamento l'istituto dell'accessione invertita”. Part Ad avviso di parte opposta l'opposizione a precetto sarebbe infondata atteso che il Parte Tribunale di Firenze avrebbe ordinato la restituzione alla dell'intera area deli- Part mitata con conseguente diritto della precettante ad ottenere la restituzione dell'intera area delimitata ordinata dal Tribunale di Firenze nel capo della decisione successivamente confermato in appello col rigetto del IV motivo di impugnazione (pag. 20 comparsa di co- Part stituzione .
Nessuna rilevanza potrebbe essere ascritta, stando alla tesi di parte opposta, al dispositivo delle due sentenze richiamate in precetto nella parte in cui è stata ordinata la restituzione delle aree “non irreversibilmente trasformate” atteso che la portata precettiva di un provve- dimento giurisdizionale sarebbe da individuarsi tenendo conto non solo del dispositivo ma anche della motivazione quando il dispositivo contiene comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto ed indeterminato, si presti ad essere integrata dalla motivazione.
Quanto all'eccepita carenza di legittimazione passiva di , la parte oppo- Controparte_2
Part sta ha contestato: i) che la società fos- Parte_6
Part se una ” (cioè a socio unico) “controllata” da atteso che la situazione di parte- Pt_4
Part cipazione societaria sarebbe venuta meno nel 2015 allorquando aveva ceduto il 50% delle quote ad altri soci unitamente alla governance della predetta società; ii) che LP si
9 trovasse nella posizione di occupante e che si fosse sostituita all'Autorità di Sistema nella detenzione qualificata e nel possesso dell'area avendo, per contro, l'Autorità di Sistema sempre manifestato la volontà di continuare ad esigere un canone da LP quale entrata pa- trimoniale per l'utilizzo del demanio.
Ad avviso di parte opposta, LP (soggetto non solo patrimonialmente distinto ma sottratto anche al controllo ed alla governance della Compagnia Portuale di Livorno) non occupe- rebbe stabilmente l'area ed avrebbe solo continuato ad utilizzarla a titolo precario e tempo- raneo in attesa che l' di Sistema provvedesse sulle proprie istanze di occupazione CP_2 temporanea. Sempre stando alla tesi di parte opposta, l' non avrebbe mai dismesso nel CP_3
caso di specie il possesso tanto da aver indirizzato all' “occupante” LP atti interruttivi per il pagamento dei canoni. Ciò farebbe sì che la minacciata esecuzione avrebbe dovuto neces- sariamente rivolgersi verso la Pubblica Amministrazione anche considerando il fatto che
LP non avrebbe titolo per rilasciare ad un soggetto privato un'area che ha occupato pre- cariamente e della quale l' continuerebbe a rivendicare la natura demaniale. CP_3
Il tutto non obliterando il fatto che LP, informata da CLP della pendenza del presente giudizio di opposizione a precetto e nel quale l' l'avrebbe individuata quale soggetto CP_3 passivamente legittimato all'esecuzione per rilascio dell'area, avrebbe indirizzato a CLP una nota in data 1° agosto 2022 contenente la propria acquiescenza al rilascio (cfr. all. 7 parte opposta da cui si evince che LP “non intende opporre un proprio titolo di detenzio- ne qualificata, né l'interversione del titolo del possesso e che intende dare spontanea ese- cuzione, in quanto la si ritenga tenuta a farlo , all'ordine di rilascio a favore dell'avente diritto contenuto nella sentenza 81/2022”).
IV. Il precedente Giudice assegnatario del fascicolo (dott. Carlo Cardi), fissava l'udienza car- tolare del subprocedimento cautelare al 16.8.2022 per provvedere sull'istanza di sospensione Part dell'efficacia esecutiva del titolo. si costituiva con apposita memoria.
All'udienza le parti insistevano sulle proprie posizioni: l'opponente lamentava la carenza del ti- tolo esecutivo per poter chiedere ed ottenere la restituzione dell'intera area portuale a suo tem- po delimitata, mentre l'opposta contestava la sussistenza dei gravi motivi idonei a sostenere la richiesta cautela denunciando, altresì, un “atteggiamento di ingiustificata resistenza all'esecuzione dell'ordine di rilascio” da parte dell CP_3
10 La decisione sulla richiesta inibitoria veniva rinviata dal Giudice alla successiva udienza del 29 settembre 2022 da trattarsi con la presenza dei procuratori delle parti.
In data 14 settembre 2022 parte opponente depositava nel relativo fascicolo telematico co- pia della CTU che era stata nel depositata in data 7 settembre 2022 nel giudizio di appello a firma del CTU ing. (sub doc.15), a dimostrazione della fondatezza della proposta Per_3 opposizione, nonché l'avvenuta notificazione in data 13 settembre 2022 dell'atto ex art.608
c.p.c. di significazione ed avviso di esecuzione del rilascio dell'Ufficiale Giudiziario, fun- zionario presso il Tribunale di Livorno (in atti sub doc.14), a sostegno del paventato Pt_7
periculum.
All'udienza del 29 settembre 2022 il Giudice, preso atto dell'elaborato peritale (e della pla- nimetria ad esso allegata raffigurante l'intera area oggetto di delimitazione suddivisa in 4 fasce distinte - Fig. n.11 - in cui venivano più chiaramente identificate, nella fascia indicata con il colore verde e la lett. C, la porzione di area che non aveva formato oggetto di irrever- sibile trasformazione) sottoponeva alle parti ex art.185 bis cpc. la seguente proposta conci-
Parte liativa: procederà in via esecutiva, sulla base del titolo giudiziale di cui al precetto, a richiedere il rilascio limitatamente alla area di cui alla lettera C meglio indicata nella re- lazione Ing. depositata nel giudizio di appello RG 3/18 Corte di Appello di Firenze Per_3
(pag.17), relazione in questo giudizio depositata da parte opponente quale doc.n.15”, rin- viando all'udienza del 20 ottobre 2022.
A detta udienza le parti chiedevano concordemente un breve rinvio, che veniva disposto per l'udienza del 3 novembre 2022 nella quale, dato atto del fallito tentativo di conciliazione, il
Giudice, in parziale accoglimento dell'istanza di sospensiva, disponeva come da sua prece- dente proposta, sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo ad eccezione della parte di area di cui alla lett. C indicata nella CTU dell'ing. che, pertanto, doveva essere restitui- Per_3
ta.
V. Così definita la fase “cautelare” del presente procedimento, venendo al procedimento di merito si consideri quanto segue.
All'udienza del 24 novembre 2022, il Giudice, visto l'art. 183 c. 6 c.p.c., su richiesta delle parti, concede alle stesse i termini perentori per memorie istruttorie.
In sede di 1° memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., parte opponente CP_3 dava atto che CLP aveva medio tempore in data 24 novembre 2022 con l'intervento
11 dell'Ufficiale Giudiziario ottenuto il rilascio di mq 3.463,00 (parte dell'intera area deli- mitata di circa 6.240 mq di cui CLP pretendeva l'intera restituzione): quest'area risultava corrispondente all'area individuata “alla lettera C meglio indicata nella relazione ING.
depositata nel giudizio di appello RG 3/18 Corte di Appello di Firenze (pag. 17)”, Per_3
rilascio quindi forzato e comunque provvisorio alla luce del procedimento di acquisizione sanante dell'intera area avviato dall'Autorità esponente in data 8.11.2022.
Parte opponente non riproponeva nelle conclusioni la sollevata eccezione di carenza di le- gittimazione passiva (precedentemente formulata in opposizione) così rinunciandovi.
Part Dal canto suo, nella 1° memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. ha confermato la circostanza per cui “in data 24 novembre 2022, l'Ufficiale Giudiziario ha immesso la
Compagnia Portuale di Livorno nel possesso legale e materiale dell'area descritta nell'ordinanza del 03.11.2022 [del Tribunale di Livorno] di cui alla lettera 'C' come iden- tificata nella relazione dell'ing. , alla presenza dei funzionari dell' e Per_3 CP_3 dell' i quali non si sono opposti al rilascio pur richiamando che si era Controparte_5 fatta “riserva di ricorso in Cassazione avverso la sentenza della CdA di Firenze n.
81/2022”. Part
in ragione delle sopra esposte vicende sopravvenute ha chiesto, dunque, dichiararsi
“una parziale cessazione della materia del contendere” con riguardo all'area C che ha avuto esecuzione il 24 novembre 2022 rispetto alla quale gli esecutati e Controparte_5
avevano dichiarato di non opporsi al rilascio della stessa. CP_3
Nella 2° memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte opponente ha avuto CP_3 modo di precisare come il rilascio dell'area C fosse avvenuto non solo in virtù del titolo esecutivo integrato dalla sentenza non definitiva d'appello n. 81/2022 ma anche dall'ordinanza del 3 novembre 2022 resa nel sub procedimento cautelare del presente giu- dizio di opposizione all'esecuzione. ha, dunque, rilasciato l'immobile all'Ufficiale Giudiziario intervenuto ex art. 608 CP_3
c.p.c. all'evidente ed unico fine di evitare l'intervento della forza pubblica.
Il fascicolo veniva, quindi, riassegnato ad altro Giudicante (Dott.ssa Sara Micheletti) la quale con ordinanza del 4 luglio 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 marzo 2024 (successivamente rinvia- ta d'ufficio all'udienza del 3 ottobre 2024)
12 All'udienza del 3 ottobre 2024 lo scrivente Giudicante, divenuto medio tempore assegnata- rio del fascicolo in virtù di variazione tabellare avente efficacia dal 12 giugno 2023, tratte- neva la causa per la decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il depo- sito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La causa è stata istruita a mezzo prove documentali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In via preliminare, parte attrice/opponente non ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie (prova orale per testi) articolate in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, pertanto, devono reputarsi tacitamente rinunciate (Cass., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3229 del 05/02/2019,Rv. 653001 - 01).
Sempre in via preliminare si deve dare atto che parte opponente ha espressamente rinuncia- to ad uno dei due motivi di opposizione a precetto: il difetto di legittimazione passiva ri- spetto all'ex adverso intimato rilascio per essere asseritamente legittimata a tal fine la LP.
Ed invero, in sede di prima memoria integrativa ex art. 183 comma 6 c.p.c. non ha ripropo- sto la relativa eccezione per l'effetto rinunciandovi (come peraltro dalla stessa espressamen- te confermato in sede di 2° memoria istruttoria).
Ciò premesso, l'unico motivo di opposizione che in ipotesi meriterebbe disamina è quello relativo all'inesigibilità dell'intimato rilascio dell'intera area oggetto del procedimento di
“delimitazione”2 anziché la più ristretta area non soggetta a trasformazione irreversibile
(area quest'ultima che, lo si ripete, è stata puntualmente individuata sub Area C nell'ambito della CTU espletata nel giudizio di secondo grado svoltosi tra le medesime parti – oltre che nei confronti di due e dell' – ed avente ad oggetto CP_11 Controparte_5
l'illegittimità della condotta della Pubblica Amministrazione realizzatasi tramite il più volte citato verbale di delimitazione del 10.7.1997 con cui, semplificando, sarebbe stata illegitti- mamente acquisita al demanio, in vista della realizzazione dell'opera pubblica di banchi- namento, un'area della superficie di circa 6.300 mq di proprietà della odierna parte opposta
13 CPL censite catastalmente alle particelle nn. 43 e 44 del foglio 2 del NCT del Comune di
Livorno).
Va detto che nelle more del presente giudizio di opposizione a precetto, la parte opposta, tramite Ufficiale Giudiziario (anche sulla scorta dell'ordinanza cautelare emessa dal prece- dente Giudicante assegnatario del fascicolo) in data 24 novembre 2022 otteneva il rilascio della più volte menzionata area di cui alla lettera C della relazione peritale del CTU Ing. nel contenzioso d'appello R.G. 3/2018. Per_3
Sempre nelle more del presente giudizio la Corte d'Appello di Firenze nel contenzioso più volte citato ha emesso in data 10.3.2023 la sentenza definitiva n.505/2023 che, in piena conformità alla disposta ctu del nominato Ausiliario, ha indicato come “terreni non
Part oggetto di irreversibile trasformazione” – oggetto di obbligo di restituzione a - proprio quelli corrispondenti all' “area denominata 'C' e rappresentata in verde nella figura 11 ac- clusa a pag.17 della c.t.u. Ing. oltre a fissare la nuova misura risarcitoria in Persona_4
Part favore di basata sul valore locativo dell'intera area così come determinata dal CTU.
Orbene, tali sopravvenienze – ma soprattutto la prima delle due (l'avvenuta restituzione dell'area denominata C e non oggetto di irreversibile trasformazione a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica di banchinamento) – non possono che portare alla de- claratoria di cessata materia del contendere.
Come di recente è stato ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazio- ne della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussi- ste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da deter- minare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21757 del 29/07/2021, Rv. 661966 - 01).
In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione – come nel caso di specie - che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, fa- cendo venir meno la necessità della pronuncia del giudice (cfr., in motivazione, Cass., Sez.
L, Sentenza n. 2063 del 30/01/2014, Rv. 629925 – 01; in senso conforme anche Cass., Sez.
14 2, Sentenza n. 13217 del 28/05/2013, Rv. 626282 – 01; Cass. n. 23289/07; Cass. n.
6909/09).
Ed invero, avuto riguardo ai motivi di opposizione esecutiva articolati da parte opponente vi
Part è da dire che diversamente da quanto sosteneva ha sempre sostenuto CP_3
l'inesigibilità/illegittimità dell'intimato rilascio dell'intera area oggetto del contestato ver- bale di delimitazione. Part La stessa opposta che in sede di memorie integrative ex art. 183 comma 6 c.p.c. aveva richiesto emettersi declaratoria di parziale cessata materia del contendere (alla luce dell'intervenuto rilascio della sola area C), in sede di scritti difensivi conclusionali ha chie- sto emettersi pronuncia di cessata materia del contendere con riferimento stavolta senza al- cuna limitazione assumendo la portata “innovativa” della sentenza definitiva della Corte territoriale nella parte in cui avrebbe limitato l'ordine di restituzione alla sola “area C”. in sede di scritti difensivi conclusionali insiste nell'affermare di aver interesse ad CP_3
avere una pronuncia giudiziale sulla formulata domanda di accertamento della sussistenza o
Part meno del diritto del creditore a procedere in executivis nella misura dallo stesso ese- guita in forza dell'azionato titolo giudiziale.
In particolare, reitera il proprio (ed ormai unico – alla luce della rinuncia CP_3 all'eccezione di difetto di legittimazione passiva) motivo di opposizione rimarcando Part l'esorbitanza di nella minacciata esecuzione dai limiti oggettivi costituiti dal contenuto del titolo esecutivo azionato (le più volte citate i) sentenza del Tribunale di Firenze n.
3233/2017 e ii) sentenza parziale/non definitiva della Corte d'Appello di Firenze
n.81/2022) facendo presente al Tribunale come fosse stato richiesto un “controllo limitato alla portata del titolo in rapporto all'azione esecutiva al fine di stabilire come questa non risultasse in parte fondata su detto titolo” (cfr. pag. 8 comparsa conclusionale . CP_3
Le tesi difensive di per quanto suggestive e ben articolate, non colgono nel segno CP_3
nella parte in cui affermano la permanente sussistenza di interesse dell'opponente ad ottene- Part re una pronuncia giudiziale sulla portata del diritto del creditore procedente a procede- re in executivis non sull'intera area a suo tempo occupata per la realizzazione della banchi- na portuale ma solo sull'area non oggetto di irreversibile trasformazione.
Ed invero, gli argomenti di alla luce dell'intervenuto rilascio della sola area C (e non CP_3 dell'intera area) se accolti non produrrebbero nei suoi confronti alcun vantaggio ulteriore ri-
15 spetto a quello già ottenuto, vale a dire la limitazione della procedura esecutiva alla sola minor parte dell'area oggetto di occupazione usurpativa. Per contro, le allegazioni di- fensive di (id est, l'unico residuo motivo di opposizione) potrà essere valorizzato ai CP_3
fini del ripartizione delle spese del presente giudizio;
ripartizione che troverà regolamenta- zione in base alla c.d. soccombenza virtuale.
Come noto, il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere è tenuto, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddo- ve detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabi- lità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine som- maria di delibazione del merito (Cassazione civile sez. II, 29/11/2016, n.24234; in senso conforme anche Cass. sent. n. 5555/2016; Cass. civ. n. 2719/2015, n. 21244/2006; Cass.,
Sez. III, sen. n. 3165 del 04.06.1979 e Cass. n. 46/1990).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, alla luce del richiesto vaglio giu- diziale sulla probabilità di accoglimento del motivo di opposizione articolato da parte op-
Part ponente, va ravvisata la soccombenza virtuale in capo a parte opposta
Part Diversamente da quanto sostenuto dal creditore procedente i titoli giudiziali azionati presentavano un contenuto inequivoco sull'obbligo di restituzione da parte di (la cui CP_3 responsabilità concorsuale unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
[...]
e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella causazione del danno ar- CP_5 Part recato alla veniva accertata con la sentenza non definitiva n. 81/20223 richiamata in precetto) di restituire unicamente i “terreni non oggetto di irreversibile trasformazione” e non l'intera area oggetto di “delimitazione”.
Il Tribunale di Firenze nel dispositivo della sentenza n. 3233/2017 dichiarava la proprietà di
Part sulle particelle nn. 43 e 44 del foglio 2 e condannava i convenuti e l' CP_11 CP_5
16 [... del in solido tra loro, alla “restituzione in favore della Compagnia Portuale di CP_5
delle aree che non abbiano subito una irreversibile trasformazione a seguito Parte_8 della realizzazione dell'opera pubblica di banchinamento” così non pronunciando, in tutta evidenza, condanna alla restituzione dell'integrale area.
Nella parte motiva della medesima pronuncia vengono richiamate le risultanze della CTU svolta in tale grado di giudizio e viene indicata espressamente in mq 2.500 l'area irreversi- bilmente trasformata ed in mq 3.500 quella non oggetto di irreversibile trasformazione (cfr. pag. 8 sentenza Tribunale di Firenze: “Quanto al deprezzamento percentuale causato dalla collocazione sotterranea dei tiranti, il CTU l'ha valutato nella misura indicativa massima del 5%, stimando in Euro 1.600.000 il valore della sola porzione di area che viene assunta irreversibilmente trasformata, pari a circa mq 2.500, ed ha valutato in Euro 110.000
l'indennizzo corrispondente alla servitù sotterranea di uso pubblico gravante sulla residua porzione di mq 3.500 non irreversibilmente trasformata”).
Non sembra superfluo evidenziare che la Corte d'Appello di Firenze nella sentenza defini-
Parte tiva n.505/2023 ha avuto modo di smentire in radice la tesi sostenuta da La Corte ter- ritoriale ha affermato, infatti, che “il tribunale non ha ordinato alle amministrazioni con- Parte venute la restituzione “dell'intera area di proprietà di oggetto di delimitazione”, bensì, come si legge chiaramente sia nella motivazione (pag. 15) che nel dispositivo, solo delle aree che non hanno subito “una irreversibile trasformazione a seguito della realiz- zazione dell'opera pubblica di banchinamento”” (cfr. pag. 12 sentenza Corte d'Appello di
Firenze n. 505/2023).
Ed ancora: “il dispositivo del Tribunale di Firenze era inequivoco nel disporre la restitu- zione delle aree non oggetto di irreversibile trasformazione, coerentemente ai passaggi motivazionali (pag. 8 e 15) in cui, richiamando le risultanze della c.t.u., veniva operata una chiara distinzione tra aree irreversibilmente trasformate e non irreversibilmente trasforma- te” (pag. 13 sentenza Corte d'Appello di Firenze n. 505/2023).
Si consideri che la stessa Corte d'Appello di Firenze nella sentenza non definitiva n.
81/2022 pubblicata il 17 gennaio 2022 e posta a fondamento della minacciata esecuzione di rilascio a pag. 15 al punto 14.4. richiama l'ordine di restituzione operato dal primo Giudi- cante delle sole aree “ritenute non oggetto di irreversibile trasformazione”. Al punto 15.1. la Corte territoriale, nel richiamare la doglianza dell'appellante in merito al riconoscimento
17 da parte del Giudice di prime cure della somma di € 110.000,00 a titolo di risarcimento del danno, conferma la perimetrazione dello stesso “alla porzione di terreno non irreversibil- mente trasformata”.
Al punto 17.3 della medesima pronuncia (pag. 20), la Corte d'Appello di Firenze rimarca ancora una volta che l'obbligazione restitutoria di cui alla sentenza di condanna del Tribu- nale di Firenze avesse “ad oggetto i terreni non trasformati in maniera irreversibile” e come, “in parziale riforma della sentenza impugnata, l'Autorità Portuale di Livorno” do- vesse essere “condannata, in solido con le Amministrazioni appellanti, alla restituzione dei terreni non oggetto di irreversibile trasformazione ed al risarcimento dei danni nei con- Parte fronti di .
Non sembra superfluo richiamare poi il punto 18 della suindicata pronuncia ove la Corte territoriale, nel rigettare l'ottavo motivo d'appello stante l'infondatezza della formulata ec- cezione di compensazione, per l'ennesima volta si esprime sull' “irreversibile trasforma- Parte zione di una parte rilevante (2.500 mq) dell'area” di proprietà di arrivando, per Part contro, a quantificare la restante parte/area di “(di 3.500 mq) non oggetto di irreversi- bile trasformazione”.
Il tutto, non obliterando l'inequivoco dispositivo della pronuncia de qua ove la Corte
d'Appello di Firenze, “non definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, Parte_9 Parte_10
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n 3233/2017, depositata il
[...]
12.10.2017 (...) 2) in accoglimento del settimo motivo dell'appello principale e dell'appello incidentale condizionato proposto dalla Compagnia Portuale di Livorno s.c.r.l., dichiara il concorso di responsabilità dell'Autorità Portuale di Livorno nella causazione del danno arrecato alla Compagnia Portuale di Livorno e, per l'effetto, la condanna, in solido CP_4 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l' ed il Controparte_5 [...]
alla restituzione dei terreni non oggetto di irreversibile Controparte_16
trasformazione ed al risarcimento del danno nella misura di cui in parte motiva (...) oltre
a quella che sarà eventualmente accertata con la sentenza definitiva”. Part Alla luce di quanto sinora esposto e considerato, diversamente da quanto esposto da già i titoli giudiziali posti a fondamento della esecuzione forzata minacciata col precetto contenevano chiari ed univoci elementi sull'oggetto dell'obbligazione restitutoria e sulla
18 non riferibilità della condanna di primo grado all'intera area oggetto del procedimento di delimitazione.
Pertanto, ritenuta, ai fini del vaglio sulla soccombenza virtuale, la fondatezza del motivo di
Part opposizione a precetto articolato da si impone la condanna di alle spese del pre- CP_3
sente giudizio che si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione4 decisionale tenuto conto dell'attività in concreto svolta dalle parti, del valore (indeterminabile-complessità bassa), natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna alla refusione delle spe- Controparte_4
se di lite del presente giudizio in favore di AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE che si liquidano in € 545,00 per esbor- si ed in € 7.616,00 (di cui € 1.701,00 per la fase studio;
€ 1.204,00 per la fase intro- duttiva;
€ 1.806,00 per la fase istruttoria/di trattazione;
€ 2.905,00 per la fase deci- sionale) per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 13 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., che tende a rendere evidente la demarcazione tra il demanio e le proprietà private finitime e che si presenta quale proiezione spe- cifica dell'actio finium regundorum di cui all'art. 950 c.c., concludendosi con un atto di delimitazione tra i confini del demanio marittimo e le proprietà private avente funzione di mero accertamento (Cass. Civile, Se- zioni Unite, ord. Del 21/05/2021, n. 14048). 3 Cfr. punto 17.1 della sentenza de qua: “Difatti, occorre in primo luogo rilevare come l'Autorità Portuale di Livorno abbia, indubbiamente, avuto un ruolo attivo in tutta la vicenda, procedendo sia a dare impulso alla procedura di delimitazione ex art. 32 cod. nav., che a gestire l'esecuzione delle opere di banchinamento, rive- stendo la qualità di committente (cfr. verbale di consegna dei lavori, datato 13.1.2000). Evidente, pertanto, è la sua responsabilità sia per aver dato l'abbrivio ad un procedimento illegittimo (come da missiva del 29.4.1997) che per averlo portato ad esecuzione (cfr. doc. 1,5,13 del fascicolo di primo grado di parte conve- Part nuta), con ciò concretando l'illecito ai danni di In proposito, non può fondatamente dubitarsi dell'esistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito in capo all'Autorità Portuale, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, laddove si consideri che nel verbale di delimitazione si dava espressamente atto della Part natura privata delle particelle intestate a sicchè essa era nelle condizioni di percepire immediatamente la portata lesiva dell'atto, astenendosi dal darvi esecuzione (il che, però, non ha fatto)”. 4 Non sembra superfluo rammentare che “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del com- penso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istrutto- ria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (Cass., Sez. 2 , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, Rv. 667505 - 02). Del resto, “In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulte- riori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte” (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18/02/2019, Rv. 652600).