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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 02/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Proc R.G.C. n. 1920/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1920/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, previa concessione di un termine per il deposito degli scritti difensivi finali, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Gilberto Griguoli e Miriana Ciarrocchi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Campobasso, Viale Regina Elena n. 36;
Ricorrente
Contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lucarelli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 9;
Convenuto
Oggetto: compensi professionali
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
convenendo in giudizio ha chiesto Parte_1 Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto a percepire il compenso per l'attività professionale prestata in favore della parte convenuta, avendo ricoperto la carica di sindaco per il periodo 4.11.2009/16.2.2022, con condanna di controparte al pagamento dell'importo complessivo di euro 28.007,67.
Ha premesso la parte ricorrente: di aver svolto l'incarico di sindaco di
[...]
sulla scorta dell'art. 10 dell'atto costitutivo, redatto per atto notarile CP_1 del 4.11.2009; l'avvenuta pattuizione del compenso pari ad euro 3.000,00 annui;
di aver ricevuto regolari pagamenti fino al 2011; di essere stata riconfermata in carica per il periodo 2012/2021; di aver confermato alla parte convenuta, come da quest'ultima richiesto, il proprio credito pari ad euro 21.120,00 alla data del
31.10.2018; di aver successivamente ricevuto il pagamento del compenso per il solo anno 2012; di aver rassegnato le dimissioni in data 16.2.2022; di non aver ricevuto più pagamento alcuno.
A sostegno della domanda e a confutazione delle avverse difese, ha dedotto: la mancata contestazione della prestazione professionale eseguita in favore della convenuta e la mancata contestazione del quantum richiesto;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per il compenso del periodo 2013/2018, avuto riguardo agli atti interruttivi documentati (richieste di pagamento del 24.2.2016 e del 29.7.2016); la decorrenza del termine di prescrizione dal giorno successivo alla conclusione del mandato, concluso, nel caso di specie, con le dimissioni rassegnate il 16.2.2022; l'esclusione della prescrizione presuntiva triennale, traendo la pretesa creditoria origine da un contratto scritto tra le parti (sulla scorta della nomina contenuta nell'atto costitutivo della società convenuta, confermata con tre successive delibere assembleari del 13.12.2012, 18.10.2017 e
13.8.2021); in ogni caso, la mancata contestazione delle competenze dovute per il periodo 2019-2022. Si è costituita la parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata nel merito, previa declaratoria di incompetenza del Tribunale ordinario in favore della sezione specializzata imprese e di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; nel merito, ha altresì evidenziato: l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2956 n. 2 c.c., sub specie di prescrizione presuntiva, posto che la prima richiesta di pagamento sarebbe pervenuta il
29.7.2016.
La causa, originariamente iscritta in sede di contenzioso ordinario, è stata riassegnata alla sezione specializzata imprese.
Previo mutamento del rito in ordinario di cognizione, la causa è stata istruita in via documentale e mediante giuramento decisorio della parte convenuta, la quale non è comparsa in assenza di giustificato motivo.
È stata discussa all'udienza del 4.2.2025, previa precisazione delle conclusioni e concessione di un termine per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto segue.
1. Sulle eccezioni preliminari: infondatezza
In via preliminare, si osserva che sono superate le eccezioni preliminari formulate dalla parte convenuta, e ciò in quanto: da un lato, la causa è stata riassegnata alla sezione specializzata imprese, essendo stata la domanda proposta innanzi al
Tribunale di Campobasso, di tal che la questione attiene alla mera ripartizione interna degli affari, non riguardando la competenza, tantomeno la giurisdizione, come pure evidenziato in comparsa – in ogni caso, si osserva che “Sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa in merito alle controversie tra la società e gli amministratori o i sindaci riguardanti le somme dovute in relazione all'attività dagli stessi esercitata quali organi della società; tale materia, infatti, è ricompresa nell'ambito dei rapporti societari di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) D.L.vo n. 168/2003, tenuto conto sia della formulazione letterale della norma, sia della sua ratio tendente a concentrare la materia societaria innanzi al giudice specializzato.” (Tribunale di Bologna, 10.3.2022) - ; dall'altro, è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, di tal che la parte convenuta non può più dolersi dell'eventuale erroneità del rito prescelto.
2. Sull'onere della prova e sulla prescrizione
La parte ricorrente agisce in giudizio per accertare il proprio diritto di percepire il compenso per l'attività professionale prestata in favore della parte convenuta e per ottenere la condanna di quest'ultima al relativo pagamento.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. In altri termini, è onere del creditore provare l'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
è, invece, onere del debitore provare l'adempimento ovvero fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
La parte ricorrente ha adempiuto all'onere su di lei gravante, fornendo la prova del proprio credito, data dall'atto costitutivo della società convenuta (rogito notarile del 4.11.2009), nel quale è stata nominata componente del collegio sindacale (cfr. art. 10), e dalle successive delibere assembleari (contenenti la conferma e il rinnovo delle nomine dell'organo di controllo).
La parte convenuta, d'altro canto, ha tempestivamente (nella comparsa di risposta depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, secondo l'originario rito prescelto, ed in disparte il successivo mutamento) eccepito l'intervenuta prescrizione del credito.
In punto di prescrizione del diritto di credito al compenso per la sua prestazione professionale, azionato da un sindaco, si impongono le seguenti precisazioni:
- “Con riferimento ai crediti a titolo di compenso per l'esercizio dell'attività di sindaco del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., trattandosi di credito riconducibile al rapporto societario. Peraltro, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, occorre tenere conto che il compenso del sindaco matura annualmente a conclusione di ciascun esercizio sociale ai sensi dell'art. 2402
c.c.. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (…) Ne consegue che, con riferimento al credito relativo al compenso maturato dal sindaco di una società
a responsabilità limitata, in mancanza di prova da parte della società debitrice dell'avvenuto adempimento, il relativo credito deve ritenersi provato sulla scorta dei verbali di assemblea contenenti la deliberazione di nomina del sindaco effettivo e i successivi rinnovi” (Tribunale Brescia, 4 aprile 2023);
- “L'eccezione di prescrizione sollevata da una società in relazione alle prestazioni rese – nel corso di esercizi antecedenti – da un componente del collegio sindacale è soggetta non alle regole generali in materia di prestazioni professionali, bensì a quelle di speciale portata di cui all'art. 2949, comma 1°
c.c., atteso l'indubbio carattere sociale del rapporto fra la società ed i componenti dei propri organi.” (Tribunale Milano, 22 gennaio 2021);
- “Il compenso del sindaco di deliberato dall'assemblea sociale per l'intera CP_1 durata dell'ufficio matura, e diviene esigibile, di anno in anno, risultando in distinti diritti di credito. Ciascuno di questi soggiace alla prescrizione estintiva breve di cui all'art. 2949 c.c. pari a 5 anni, decorrente dalla chiusura dell'esercizio sociale.” (Tribunale Roma, 13 giugno 2019). Ed ancora, al fine di qualificare un atto come ricognitivo del debito e, dunque, idoneo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c., si osserva che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore
(Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n.
12953)” (Cass. 23822/2010); “secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere;
ma tale riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso”
(Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass., 22.9.2006, n.
20692).
Alla luce di principi di diritto, sopra esposti ed in sintesi:
- ai crediti professionali del tipo di quello che occupa, si applica la prescrizione quinquennale;
- detta prescrizione decorre dalla chiusura di ciascun singolo esercizio – è opportuno ribadire, sul punto, che il presupposto è che il compenso dei membri del collegio sindacale, pur deliberato dall'assemblea per l'intero periodo di durata dell'ufficio, maturi e divenga esigibile di anno in anno alla chiusura dei singoli esercizi sociali e dia perciò luogo a distinti diritti di credito, ciascuno dei quali soggetto al termine quinquennale di prescrizione che l'art. 2949 c.c. prevede per tutti i diritti derivanti da rapporti sociali - ;
- il riconoscimento di debito deve provenire dal debitore – nel caso di società, da parte del legale rappresentante ovvero di soggetto che sia idoneo a manifestare all'esterno la volontà della società medesima;
solo in tal modo può produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
Facendo applicazione dei principi su esposti al caso che occupa, l'eccezione di prescrizione si rivela in parte fondata;
ne consegue che: - il diritto della parte ricorrente alla percezione del compenso sia prescritto con riferimento alle annualità 2013/2014/2015/2016: ed invero, risultano in atti solo due richieste di pagamento avanzate nel 2016, formulate a mezzo pec dalla ricorrente e idonee ad interrompere la prescrizione;
facendo decorrere il termine quinquennale dal 2016 (con scadenza nel 2021), non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione, di tal che la domanda di pagamento successiva alle dimissioni (del febbraio 2022) e l'introduzione del presente giudizio (ricorso depositato a novembre 2022) risultano intervenute a prescrizione già maturata;
- ciò in quanto la richiesta dell'ammontare del credito del gennaio 2019, formulata dal dott. quale professionista incaricato di predisporre il Per_1 piano concordatario della parte convenuta, non può considerarsi riconoscimento di debito né atto interruttivo della prescrizione;
ed invero, detta richiesta proviene da un professionista verosimilmente attestatore di un piano concordatario, non munito di procura speciale a rappresentare CP_1
e, in definitiva, non in grado di rappresentare quest'ultima né di
[...] manifestare all'esterno la sua volontà, tantomeno nella ricognizione di un debito;
ad abundantiam, entrando nel merito della richiesta, tantomeno può ritenersi integrato il riconoscimento invocato, posto che si tratta, in effetti, in una richiesta di quantificazione del debito, non anche nel riconoscimento del suo ammontare;
- diversamente, il diritto della parte ricorrente sussiste, e non è prescritto, con riferimento alle annualità 2017/2018/2019/2020/2021 e quota parte 2022 posto che, a tutta evidenza, il termine quinquennale di prescrizione non risulta spirato;
- in assenza di contestazione specifica sulla quota parte per l'anno 2022, considerata la quantificazione in euro 3.000,00 annui, il credito della parte ricorrente deve quantificarsi in euro 16.007,67.
In conclusione, deve essere accertato il diritto della parte ricorrente alla percezione di euro 16.007,67 a titolo di compenso per lo svolgimento dell'incarico di sindaco della parte convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla relativa corresponsione.
3. Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, applicando i valori medi, per i giudizi innanzi al tribunale dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto di al compenso per l'attività Parte_1 prestata quale sindaco di per il periodo 2017/2022, Controparte_1 quantificato in euro 16.007,67;
- Condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 16.007,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente dott.ssa Barbara Previati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Previati Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice rel. dott.ssa Rossella Casillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1920/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 4 febbraio 2025, previa concessione di un termine per il deposito degli scritti difensivi finali, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Gilberto Griguoli e Miriana Ciarrocchi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Campobasso, Viale Regina Elena n. 36;
Ricorrente
Contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Lucarelli, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II n. 9;
Convenuto
Oggetto: compensi professionali
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
convenendo in giudizio ha chiesto Parte_1 Controparte_1
l'accertamento del proprio diritto a percepire il compenso per l'attività professionale prestata in favore della parte convenuta, avendo ricoperto la carica di sindaco per il periodo 4.11.2009/16.2.2022, con condanna di controparte al pagamento dell'importo complessivo di euro 28.007,67.
Ha premesso la parte ricorrente: di aver svolto l'incarico di sindaco di
[...]
sulla scorta dell'art. 10 dell'atto costitutivo, redatto per atto notarile CP_1 del 4.11.2009; l'avvenuta pattuizione del compenso pari ad euro 3.000,00 annui;
di aver ricevuto regolari pagamenti fino al 2011; di essere stata riconfermata in carica per il periodo 2012/2021; di aver confermato alla parte convenuta, come da quest'ultima richiesto, il proprio credito pari ad euro 21.120,00 alla data del
31.10.2018; di aver successivamente ricevuto il pagamento del compenso per il solo anno 2012; di aver rassegnato le dimissioni in data 16.2.2022; di non aver ricevuto più pagamento alcuno.
A sostegno della domanda e a confutazione delle avverse difese, ha dedotto: la mancata contestazione della prestazione professionale eseguita in favore della convenuta e la mancata contestazione del quantum richiesto;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per il compenso del periodo 2013/2018, avuto riguardo agli atti interruttivi documentati (richieste di pagamento del 24.2.2016 e del 29.7.2016); la decorrenza del termine di prescrizione dal giorno successivo alla conclusione del mandato, concluso, nel caso di specie, con le dimissioni rassegnate il 16.2.2022; l'esclusione della prescrizione presuntiva triennale, traendo la pretesa creditoria origine da un contratto scritto tra le parti (sulla scorta della nomina contenuta nell'atto costitutivo della società convenuta, confermata con tre successive delibere assembleari del 13.12.2012, 18.10.2017 e
13.8.2021); in ogni caso, la mancata contestazione delle competenze dovute per il periodo 2019-2022. Si è costituita la parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata nel merito, previa declaratoria di incompetenza del Tribunale ordinario in favore della sezione specializzata imprese e di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.; nel merito, ha altresì evidenziato: l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2956 n. 2 c.c., sub specie di prescrizione presuntiva, posto che la prima richiesta di pagamento sarebbe pervenuta il
29.7.2016.
La causa, originariamente iscritta in sede di contenzioso ordinario, è stata riassegnata alla sezione specializzata imprese.
Previo mutamento del rito in ordinario di cognizione, la causa è stata istruita in via documentale e mediante giuramento decisorio della parte convenuta, la quale non è comparsa in assenza di giustificato motivo.
È stata discussa all'udienza del 4.2.2025, previa precisazione delle conclusioni e concessione di un termine per il deposito degli scritti difensivi finali.
***
La domanda è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto segue.
1. Sulle eccezioni preliminari: infondatezza
In via preliminare, si osserva che sono superate le eccezioni preliminari formulate dalla parte convenuta, e ciò in quanto: da un lato, la causa è stata riassegnata alla sezione specializzata imprese, essendo stata la domanda proposta innanzi al
Tribunale di Campobasso, di tal che la questione attiene alla mera ripartizione interna degli affari, non riguardando la competenza, tantomeno la giurisdizione, come pure evidenziato in comparsa – in ogni caso, si osserva che “Sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa in merito alle controversie tra la società e gli amministratori o i sindaci riguardanti le somme dovute in relazione all'attività dagli stessi esercitata quali organi della società; tale materia, infatti, è ricompresa nell'ambito dei rapporti societari di cui all'art. 3 comma 2 lett. a) D.L.vo n. 168/2003, tenuto conto sia della formulazione letterale della norma, sia della sua ratio tendente a concentrare la materia societaria innanzi al giudice specializzato.” (Tribunale di Bologna, 10.3.2022) - ; dall'altro, è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario di cognizione, di tal che la parte convenuta non può più dolersi dell'eventuale erroneità del rito prescelto.
2. Sull'onere della prova e sulla prescrizione
La parte ricorrente agisce in giudizio per accertare il proprio diritto di percepire il compenso per l'attività professionale prestata in favore della parte convenuta e per ottenere la condanna di quest'ultima al relativo pagamento.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, è onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. In altri termini, è onere del creditore provare l'esistenza del proprio credito, ovvero del titolo su cui detto credito si fonda;
è, invece, onere del debitore provare l'adempimento ovvero fatti estintivi-impeditivi-modificativi del credito azionato poiché, in difetto, le allegazioni creditorie devono ritenersi provate e incontestabili.
La parte ricorrente ha adempiuto all'onere su di lei gravante, fornendo la prova del proprio credito, data dall'atto costitutivo della società convenuta (rogito notarile del 4.11.2009), nel quale è stata nominata componente del collegio sindacale (cfr. art. 10), e dalle successive delibere assembleari (contenenti la conferma e il rinnovo delle nomine dell'organo di controllo).
La parte convenuta, d'altro canto, ha tempestivamente (nella comparsa di risposta depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, secondo l'originario rito prescelto, ed in disparte il successivo mutamento) eccepito l'intervenuta prescrizione del credito.
In punto di prescrizione del diritto di credito al compenso per la sua prestazione professionale, azionato da un sindaco, si impongono le seguenti precisazioni:
- “Con riferimento ai crediti a titolo di compenso per l'esercizio dell'attività di sindaco del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata trova applicazione la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., trattandosi di credito riconducibile al rapporto societario. Peraltro, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, occorre tenere conto che il compenso del sindaco matura annualmente a conclusione di ciascun esercizio sociale ai sensi dell'art. 2402
c.c.. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve provare esclusivamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. (…) Ne consegue che, con riferimento al credito relativo al compenso maturato dal sindaco di una società
a responsabilità limitata, in mancanza di prova da parte della società debitrice dell'avvenuto adempimento, il relativo credito deve ritenersi provato sulla scorta dei verbali di assemblea contenenti la deliberazione di nomina del sindaco effettivo e i successivi rinnovi” (Tribunale Brescia, 4 aprile 2023);
- “L'eccezione di prescrizione sollevata da una società in relazione alle prestazioni rese – nel corso di esercizi antecedenti – da un componente del collegio sindacale è soggetta non alle regole generali in materia di prestazioni professionali, bensì a quelle di speciale portata di cui all'art. 2949, comma 1°
c.c., atteso l'indubbio carattere sociale del rapporto fra la società ed i componenti dei propri organi.” (Tribunale Milano, 22 gennaio 2021);
- “Il compenso del sindaco di deliberato dall'assemblea sociale per l'intera CP_1 durata dell'ufficio matura, e diviene esigibile, di anno in anno, risultando in distinti diritti di credito. Ciascuno di questi soggiace alla prescrizione estintiva breve di cui all'art. 2949 c.c. pari a 5 anni, decorrente dalla chiusura dell'esercizio sociale.” (Tribunale Roma, 13 giugno 2019). Ed ancora, al fine di qualificare un atto come ricognitivo del debito e, dunque, idoneo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c., si osserva che “il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la relativa dichiarazione possa avere finalità diverse o che il riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore
(Cass., 11.5.2009, n. 10755; Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n.
12953)” (Cass. 23822/2010); “secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere;
ma tale riconoscimento deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso”
(Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass., 22.9.2006, n.
20692).
Alla luce di principi di diritto, sopra esposti ed in sintesi:
- ai crediti professionali del tipo di quello che occupa, si applica la prescrizione quinquennale;
- detta prescrizione decorre dalla chiusura di ciascun singolo esercizio – è opportuno ribadire, sul punto, che il presupposto è che il compenso dei membri del collegio sindacale, pur deliberato dall'assemblea per l'intero periodo di durata dell'ufficio, maturi e divenga esigibile di anno in anno alla chiusura dei singoli esercizi sociali e dia perciò luogo a distinti diritti di credito, ciascuno dei quali soggetto al termine quinquennale di prescrizione che l'art. 2949 c.c. prevede per tutti i diritti derivanti da rapporti sociali - ;
- il riconoscimento di debito deve provenire dal debitore – nel caso di società, da parte del legale rappresentante ovvero di soggetto che sia idoneo a manifestare all'esterno la volontà della società medesima;
solo in tal modo può produrre l'effetto interruttivo della prescrizione.
Facendo applicazione dei principi su esposti al caso che occupa, l'eccezione di prescrizione si rivela in parte fondata;
ne consegue che: - il diritto della parte ricorrente alla percezione del compenso sia prescritto con riferimento alle annualità 2013/2014/2015/2016: ed invero, risultano in atti solo due richieste di pagamento avanzate nel 2016, formulate a mezzo pec dalla ricorrente e idonee ad interrompere la prescrizione;
facendo decorrere il termine quinquennale dal 2016 (con scadenza nel 2021), non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione, di tal che la domanda di pagamento successiva alle dimissioni (del febbraio 2022) e l'introduzione del presente giudizio (ricorso depositato a novembre 2022) risultano intervenute a prescrizione già maturata;
- ciò in quanto la richiesta dell'ammontare del credito del gennaio 2019, formulata dal dott. quale professionista incaricato di predisporre il Per_1 piano concordatario della parte convenuta, non può considerarsi riconoscimento di debito né atto interruttivo della prescrizione;
ed invero, detta richiesta proviene da un professionista verosimilmente attestatore di un piano concordatario, non munito di procura speciale a rappresentare CP_1
e, in definitiva, non in grado di rappresentare quest'ultima né di
[...] manifestare all'esterno la sua volontà, tantomeno nella ricognizione di un debito;
ad abundantiam, entrando nel merito della richiesta, tantomeno può ritenersi integrato il riconoscimento invocato, posto che si tratta, in effetti, in una richiesta di quantificazione del debito, non anche nel riconoscimento del suo ammontare;
- diversamente, il diritto della parte ricorrente sussiste, e non è prescritto, con riferimento alle annualità 2017/2018/2019/2020/2021 e quota parte 2022 posto che, a tutta evidenza, il termine quinquennale di prescrizione non risulta spirato;
- in assenza di contestazione specifica sulla quota parte per l'anno 2022, considerata la quantificazione in euro 3.000,00 annui, il credito della parte ricorrente deve quantificarsi in euro 16.007,67.
In conclusione, deve essere accertato il diritto della parte ricorrente alla percezione di euro 16.007,67 a titolo di compenso per lo svolgimento dell'incarico di sindaco della parte convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima alla relativa corresponsione.
3. Sulle spese di lite Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, applicando i valori medi, per i giudizi innanzi al tribunale dello scaglione di valore dato dal decisum, riconoscendo tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto di al compenso per l'attività Parte_1 prestata quale sindaco di per il periodo 2017/2022, Controparte_1 quantificato in euro 16.007,67;
- Condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 16.007,67, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.077,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge se dovuti, oltre spese vive documentate.
Così deciso in Campobasso, 31 marzo 2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Claudia Carissimi
Il Presidente dott.ssa Barbara Previati