Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 314
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione del credito per sanzioni e interessi

    Il termine quinquennale di prescrizione per sanzioni e interessi è spirato prima della notifica della prima intimazione interruttiva del credito (08.10.2012).

  • Rigettato
    Omessa notifica cartella di pagamento presupposta

    L'agente della riscossione ha prodotto la relata di notifica della cartella, dalla quale risulta la consegna al contribuente. Il ricorrente non ha fornito prova contraria né contestato la conformità della copia della cartella.

  • Inammissibile
    Vizi propri della cartella di pagamento presupposta

    La notifica rituale della cartella di pagamento, non impugnata nei termini, ha reso inammissibili le censure relative a vizi propri dell'atto presupposto.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per tributi erariali (IRPEF)

    Il termine decennale di prescrizione per l'IRPEF è stato validamente interrotto dalla notifica delle intimazioni di pagamento, e l'intimazione impugnata è intervenuta prima della scadenza del nuovo termine decennale.

  • Altro
    Compensazione spese di lite

    La soccombenza parziale e reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 314
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 314
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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