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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 314/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1511/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019778459 IRPEF-ALTRO 2000
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019778459 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1511/2024, notificato in data 14.11.2023 e depositato il 26.02.2024, il sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320229019778459/000, notificata in data 04.10.2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(di seguito, "ADER") richiedeva il pagamento di somme derivanti, tra le altre, dalla cartella di pagamento n.
29320060011194053000.
Il ricorrente eccepiva, in via principale, la prescrizione del credito, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale ai tributi erariali, e la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. Deduceva, inoltre, la nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni, per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, per vizi dei ruoli esattoriali, per carenza di motivazione e per violazione dello Statuto del Contribuente. Chiedeva, infine, la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio l'ADER con controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, stante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta in data 08.09.2006, mai impugnata dal contribuente. Nel merito, contestava l'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine decennale e l'efficacia interruttiva di precedenti intimazioni di pagamento notificate in data
08.10.2012 e 24.11.2016. Evidenziava, altresì, l'operatività della sospensione dei termini legata all'emergenza sanitaria da Covid-19.
Con ordinanza n. 1778/2024 del 09.05.2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 14.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento n.
29320060011194053000, posta dal ricorrente a fondamento di gran parte delle proprie doglianze. Tale eccezione è infondata.
L'agente della riscossione ha depositato in giudizio la relata di notifica della suddetta cartella, dalla quale si evince che l'atto è stato consegnato in data 08.09.2006 direttamente al sig. Ricorrente_1. La consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale è onerato della prova contraria. A fronte di tale produzione documentale, il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione di avvenuta conoscenza, né ha contestato la conformità della copia prodotta all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c..
La rituale notifica della cartella di pagamento, non tempestivamente impugnata, ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria in essa contenuta, rendendo inammissibili tutte le censure relative a vizi propri della cartella o degli atti presupposti. Pertanto, devono essere dichiarate inammissibili le doglianze relative all'indeterminatezza delle sanzioni, alla carenza di motivazione e agli altri vizi formali dell'atto presupposto, in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnazione della cartella stessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua notifica. Residua, quale unico motivo di gravame ammissibile, l'eccezione di prescrizione del credito maturata in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento. Tale motivo è parzialmente fondato.
Occorre distinguere la natura dei crediti portati dalla cartella impugnata al fine di individuare il corretto termine di prescrizione. Per i tributi erariali quali l'IRPEF, in assenza di una diversa previsione normativa, si applica il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.. L'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario per ciascun periodo d'imposta, e non costituisce una prestazione periodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c..
Per le sanzioni amministrative tributarie, invece, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni, come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale termine non si converte in decennale se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
Anche per gli interessi, una volta sorta, l'obbligazione acquista una propria autonomia e si prescrive nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
Ciò posto, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento, avvenuta l'08.09.2006. Per le sanzioni e gli interessi, il termine quinquennale è spirato in data 08.09.2011.
Il primo atto interruttivo prodotto in giudizio dalla resistente è un'intimazione di pagamento notificata in data
08.10.2012, ovvero quando la prescrizione per tali voci di credito si era già compiuta. Ne consegue che le pretese relative a sanzioni e interessi sono estinte per intervenuta prescrizione.
Per il credito relativo all'IRPEF, soggetto a prescrizione decennale, il termine sarebbe scaduto l'08.09.2016.
La notifica dell'intimazione di pagamento in data 08.10.2012 ha validamente interrotto il corso della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale. Successivamente, la notifica di un'ulteriore intimazione di pagamento in data 24.11.2016 ha nuovamente interrotto la prescrizione, il cui nuovo termine sarebbe spirato il 24.11.2026. L'intimazione di pagamento qui impugnata, notificata il 04.10.2023, è pertanto intervenuta prima del compimento del termine decennale di prescrizione relativo al solo tributo IRPEF.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, in quanto prescritte, mentre deve essere rigettato per la sorte capitale relativa all'IRPEF.
La soccombenza parziale e reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Tredicesima, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 29320229019778459/000 limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi relativi alla cartella di pagamento n. 29320060011194053000, in quanto estinte per prescrizione, rigetta il ricorso per la restante parte. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 14 Gennaio 2026. Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1511/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019778459 IRPEF-ALTRO 2000
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019778459 IRAP 2000
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1511/2024, notificato in data 14.11.2023 e depositato il 26.02.2024, il sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320229019778459/000, notificata in data 04.10.2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione
(di seguito, "ADER") richiedeva il pagamento di somme derivanti, tra le altre, dalla cartella di pagamento n.
29320060011194053000.
Il ricorrente eccepiva, in via principale, la prescrizione del credito, sostenendo l'applicabilità del termine quinquennale ai tributi erariali, e la mancata notifica della cartella di pagamento presupposta. Deduceva, inoltre, la nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni, per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, per vizi dei ruoli esattoriali, per carenza di motivazione e per violazione dello Statuto del Contribuente. Chiedeva, infine, la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio l'ADER con controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, stante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta in data 08.09.2006, mai impugnata dal contribuente. Nel merito, contestava l'eccezione di prescrizione, sostenendo l'applicabilità del termine decennale e l'efficacia interruttiva di precedenti intimazioni di pagamento notificate in data
08.10.2012 e 24.11.2016. Evidenziava, altresì, l'operatività della sospensione dei termini legata all'emergenza sanitaria da Covid-19.
Con ordinanza n. 1778/2024 del 09.05.2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 14.01.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento n.
29320060011194053000, posta dal ricorrente a fondamento di gran parte delle proprie doglianze. Tale eccezione è infondata.
L'agente della riscossione ha depositato in giudizio la relata di notifica della suddetta cartella, dalla quale si evince che l'atto è stato consegnato in data 08.09.2006 direttamente al sig. Ricorrente_1. La consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale è onerato della prova contraria. A fronte di tale produzione documentale, il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a superare la presunzione di avvenuta conoscenza, né ha contestato la conformità della copia prodotta all'originale ai sensi dell'art. 2719 c.c..
La rituale notifica della cartella di pagamento, non tempestivamente impugnata, ha determinato la cristallizzazione della pretesa tributaria in essa contenuta, rendendo inammissibili tutte le censure relative a vizi propri della cartella o degli atti presupposti. Pertanto, devono essere dichiarate inammissibili le doglianze relative all'indeterminatezza delle sanzioni, alla carenza di motivazione e agli altri vizi formali dell'atto presupposto, in quanto avrebbero dovuto essere fatte valere con l'impugnazione della cartella stessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua notifica. Residua, quale unico motivo di gravame ammissibile, l'eccezione di prescrizione del credito maturata in epoca successiva alla notifica della cartella di pagamento. Tale motivo è parzialmente fondato.
Occorre distinguere la natura dei crediti portati dalla cartella impugnata al fine di individuare il corretto termine di prescrizione. Per i tributi erariali quali l'IRPEF, in assenza di una diversa previsione normativa, si applica il termine di prescrizione ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.. L'obbligazione tributaria, pur avendo cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario per ciascun periodo d'imposta, e non costituisce una prestazione periodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c..
Per le sanzioni amministrative tributarie, invece, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni, come previsto dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Tale termine non si converte in decennale se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
Anche per gli interessi, una volta sorta, l'obbligazione acquista una propria autonomia e si prescrive nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
Ciò posto, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento, avvenuta l'08.09.2006. Per le sanzioni e gli interessi, il termine quinquennale è spirato in data 08.09.2011.
Il primo atto interruttivo prodotto in giudizio dalla resistente è un'intimazione di pagamento notificata in data
08.10.2012, ovvero quando la prescrizione per tali voci di credito si era già compiuta. Ne consegue che le pretese relative a sanzioni e interessi sono estinte per intervenuta prescrizione.
Per il credito relativo all'IRPEF, soggetto a prescrizione decennale, il termine sarebbe scaduto l'08.09.2016.
La notifica dell'intimazione di pagamento in data 08.10.2012 ha validamente interrotto il corso della prescrizione, facendo decorrere un nuovo termine decennale. Successivamente, la notifica di un'ulteriore intimazione di pagamento in data 24.11.2016 ha nuovamente interrotto la prescrizione, il cui nuovo termine sarebbe spirato il 24.11.2026. L'intimazione di pagamento qui impugnata, notificata il 04.10.2023, è pertanto intervenuta prima del compimento del termine decennale di prescrizione relativo al solo tributo IRPEF.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, in quanto prescritte, mentre deve essere rigettato per la sorte capitale relativa all'IRPEF.
La soccombenza parziale e reciproca delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Tredicesima, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 29320229019778459/000 limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi relativi alla cartella di pagamento n. 29320060011194053000, in quanto estinte per prescrizione, rigetta il ricorso per la restante parte. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 14 Gennaio 2026. Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello