CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 25/02/2026, n. 3243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3243 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3243/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
NE TO, LA
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15510/2025
proposto da
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Giovanni Verga 4 63076 Monteprandone AP
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 4144 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20649/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso in riassunzione nei confronti della sig.ra Resistente_1 e del Comune di Castellammare di Stabia, a seguito dell'ordinanza resa dal G.E. del Tribunale di Torre Annunziata in data 11.07.2025, con la quale veniva dichiarata la carenza di potere della concessionaria e assegnato termine per la riassunzione nel merito.
La controversia trae origine dal pignoramento n. 4144/2025, preceduto dal preavviso di iscrizione ipotecaria n. 376721/2023, notificato alla contribuente in data 08.08.2023, relativo a crediti IMU anni 2015, 2016 e
2017 per un importo complessivo di euro 57.287,87.
La ricorrente SO.G.E.T. deduce:1) la piena legittimazione ad agire quale concessionaria del Comune di
Castellammare di Stabia, in virtù dei contratti di affidamento e delle successive proroghe e determinazioni dirigenziali;
2) la rituale notificazione degli atti prodromici (ingiunzioni nn. 2738, 2739 e 2740 del 2023); 3)
l'insussistenza della prescrizione;
4) l'intervenuto giudicato formatosi sulla sentenza CGT Napoli n.
6199/2024, che avrebbe già confermato la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria.
La resistente Resistente_1 eccepisce la carenza di potere della concessionaria, la mancata valida notificazione degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito.
All'esito della trattazione la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la decisione viene assunta limitatamente alle questioni dirimenti, restando assorbite le ulteriori eccezioni.
Il ricorso in riassunzione è fondato.
1. Sulla legittimazione della SO.G.E.T. S.p.A.
Dalla documentazione prodotta emerge che tra il Comune di Castellammare di Stabia e la Ricorrente_1 A. è intercorso regolare contratto di concessione per la gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali, stipulato in data 26.05.2016 (Rep. 51/2016), con successive proroghe e determinazioni dirigenziali che ne hanno esteso l'efficacia fino al completamento delle attività relative ai carichi già affidati.
In particolare, con determina DSG n. 1386/2023 è stata espressamente autorizzata la prosecuzione delle attività di riscossione coattiva per gli atti notificati ed esecutivi emessi fino al 31.12.2022.
Ne consegue che la concessionaria era pienamente legittimata a proseguire l'iter riscossorio relativo ai tributi
IMU 2015-2017, afferenti a carichi consegnati in costanza di rapporto concessorio.
L'eccezione di carenza di potere è pertanto infondata.
2. Sulla notificazione degli atti prodromici
Dal preavviso di iscrizione ipotecaria n. 376721/2023 risulta che le ingiunzioni nn. 2738, 2739 e 2740 del 12.01.2023 sono state notificate in data 13.02.2023.
Le relate di notifica, acquisite agli atti (avviso di ricevimento in data 08.08.2023 per il preavviso), comprovano la ritualità della notificazione.
Peraltro, risulta intervenuta precedente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli che ha rigettato l'impugnazione del medesimo preavviso, confermando la regolarità degli atti presupposti.
Ne deriva la definitività della pretesa tributaria, non più sindacabile nel merito.
3. Sulla prescrizione
Le notificazioni intervenute nel 2023 hanno validamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale relativo ai tributi locali.
Inoltre, la mancata impugnazione nei termini delle ingiunzioni determina l'irrevocabilità del credito, con conseguente inammissibilità di censure tardive.
L'eccezione di prescrizione è dunque infondata.
***
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in riassunzione deve essere accolto, con conseguente declaratoria di legittimità del pignoramento n. 4144/2025. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l' originaria impugnazione e compensa le spese
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
NE TO, LA
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15510/2025
proposto da
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Giovanni Verga 4 63076 Monteprandone AP
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 4144 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20649/2025 depositato il
26/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso in riassunzione nei confronti della sig.ra Resistente_1 e del Comune di Castellammare di Stabia, a seguito dell'ordinanza resa dal G.E. del Tribunale di Torre Annunziata in data 11.07.2025, con la quale veniva dichiarata la carenza di potere della concessionaria e assegnato termine per la riassunzione nel merito.
La controversia trae origine dal pignoramento n. 4144/2025, preceduto dal preavviso di iscrizione ipotecaria n. 376721/2023, notificato alla contribuente in data 08.08.2023, relativo a crediti IMU anni 2015, 2016 e
2017 per un importo complessivo di euro 57.287,87.
La ricorrente SO.G.E.T. deduce:1) la piena legittimazione ad agire quale concessionaria del Comune di
Castellammare di Stabia, in virtù dei contratti di affidamento e delle successive proroghe e determinazioni dirigenziali;
2) la rituale notificazione degli atti prodromici (ingiunzioni nn. 2738, 2739 e 2740 del 2023); 3)
l'insussistenza della prescrizione;
4) l'intervenuto giudicato formatosi sulla sentenza CGT Napoli n.
6199/2024, che avrebbe già confermato la legittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria.
La resistente Resistente_1 eccepisce la carenza di potere della concessionaria, la mancata valida notificazione degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito.
All'esito della trattazione la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la decisione viene assunta limitatamente alle questioni dirimenti, restando assorbite le ulteriori eccezioni.
Il ricorso in riassunzione è fondato.
1. Sulla legittimazione della SO.G.E.T. S.p.A.
Dalla documentazione prodotta emerge che tra il Comune di Castellammare di Stabia e la Ricorrente_1 A. è intercorso regolare contratto di concessione per la gestione, accertamento e riscossione delle entrate comunali, stipulato in data 26.05.2016 (Rep. 51/2016), con successive proroghe e determinazioni dirigenziali che ne hanno esteso l'efficacia fino al completamento delle attività relative ai carichi già affidati.
In particolare, con determina DSG n. 1386/2023 è stata espressamente autorizzata la prosecuzione delle attività di riscossione coattiva per gli atti notificati ed esecutivi emessi fino al 31.12.2022.
Ne consegue che la concessionaria era pienamente legittimata a proseguire l'iter riscossorio relativo ai tributi
IMU 2015-2017, afferenti a carichi consegnati in costanza di rapporto concessorio.
L'eccezione di carenza di potere è pertanto infondata.
2. Sulla notificazione degli atti prodromici
Dal preavviso di iscrizione ipotecaria n. 376721/2023 risulta che le ingiunzioni nn. 2738, 2739 e 2740 del 12.01.2023 sono state notificate in data 13.02.2023.
Le relate di notifica, acquisite agli atti (avviso di ricevimento in data 08.08.2023 per il preavviso), comprovano la ritualità della notificazione.
Peraltro, risulta intervenuta precedente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di Napoli che ha rigettato l'impugnazione del medesimo preavviso, confermando la regolarità degli atti presupposti.
Ne deriva la definitività della pretesa tributaria, non più sindacabile nel merito.
3. Sulla prescrizione
Le notificazioni intervenute nel 2023 hanno validamente interrotto il termine prescrizionale quinquennale relativo ai tributi locali.
Inoltre, la mancata impugnazione nei termini delle ingiunzioni determina l'irrevocabilità del credito, con conseguente inammissibilità di censure tardive.
L'eccezione di prescrizione è dunque infondata.
***
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso in riassunzione deve essere accolto, con conseguente declaratoria di legittimità del pignoramento n. 4144/2025. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta l' originaria impugnazione e compensa le spese