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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 28/01/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 936/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
MO ANNA RITA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2152/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Comune di Macerata Campania - Corso Umberto I 81047 Macerata Campania CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 Difensore Di Se Stesso - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3057/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 669 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 2152/2025 il Comune di Macerata Campania ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 3057/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto nei confronti della stessa e da Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento TARI anno 2016, n. 669 del 23.11.2023 e l'- avviso di accertamento TARI anno 2017, n.1614 del 23.11.2023, entrambi notificati il
18 dicembre 2023.
Era stata sostenuta l'intervenuta decadenza e/o prescrizione per omessa notifica di atti presupposti.
Si era costituito il Comune sostenendo che fossero stati emessi e notificati i seguenti solleciti di pagamento: n. 1145 del 01.12.2021 (TARI 2016) notificato mediante spedizione del 28.12.2021 con raccomandata ar. N. CRS09R211228003118 a mezzo CRC Post, perfezionata per compiuta giacenza;
n.
1061 del 19.12.2022 (TARI 2017) notificato mediante spedizione del 02.01.2023 con raccomandata ar. N.
61894678263-9 a mezzo poste italiane, ricevuta il 06.01.2023 come da avviso di ricevimento in calce al sollecito di pagamento.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto parzialmente il ricorso e, per l'effetto annullava l'avviso di accertamento per il 2017, rigettando il ricorso per l'anno 2016. In particolare sosteneva che l'avviso per il 2017 risultava notificato a persona diversa dal ricorrente (moglie), e che in questo caso la notifica al familiare convivente richiedesse anche l'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario.
Con l'appello in esame il Comune sottolinea che nel caso di specie il sollecito di pagamento n. 916 del
19.12.2022 (TARI 2017), è stato notificato a mezzo servizio postale poste italiane con raccomandata ar.
N. 61894678263-9, mediante spedizione del 02.01.2023, ricevuta dal destinatario il 06.01.2023, come da avviso di ricevimento allegato in calce al sollecito di pagamento.
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti (già in primo grado), e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica dell'originario sollecito di pagamento a mezzo del servizio postale a mani della moglie, e non sia stato impugnato nei termini, con il conseguente consolidamento della pretesa e la possibilità di fare valere solo vizi propri dell'atto oggi impugnato. Sul punto si ricorda che secondo un orientamento ormai consolidato “ In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevi-mento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indi-rizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 Rv. 640546 – 01) Sez. 5 - , Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01). È stato così affermato che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). (Vedi Cass. n. 10131 del 2020 e Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014 (Rv.
631551 - 01)
Sufficiente sul punto il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2019 che, con riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari, prevista dall'art. 14 della legge n. 890 del
1982, sia a quella contemplata dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali, ha richiamato le considerazioni già espresse da Corte cost., con sentenza n. 175/2018, che ha dichiarato la conformità a Costituzione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 affermando che tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6-5, n. 28872/2018, Nominativo_1 Rv. 651834-01), fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come ricordato nella stessa pronuncia del Giudice delle leggi, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 29710/2018, Nominativo_2, Rv. 651838-01), disposizione la cui applicabilità al giudizio tributario è riconosciuta anche con riferimento alle decadenze ad esse esterne, come l'impugnazione degli atti impositivi (Sez. 5, n. 12544/2015, Nominativo_3 Rv. 636356-01).
L'appello va pertanto accolto, con rigetto dell'originario ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del contribuente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune di Macerata Campania, con parziale riforma della impugnata decisione, e per l'effetto respinge in toto l'originario ricorso del contribuente.
Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per il I grado in Euro 390,00 ed in Euro 470,00 per il II grado oltre
Cut. Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 19 novembre 2025
Il Presidente est.
ED NA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
MO ANNA RITA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2152/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Comune di Macerata Campania - Corso Umberto I 81047 Macerata Campania CE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 Difensore Di Se Stesso - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3057/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 16/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 669 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 2152/2025 il Comune di Macerata Campania ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 3057/2024, con la quale è stato accolto il ricorso proposto nei confronti della stessa e da Resistente_1.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento TARI anno 2016, n. 669 del 23.11.2023 e l'- avviso di accertamento TARI anno 2017, n.1614 del 23.11.2023, entrambi notificati il
18 dicembre 2023.
Era stata sostenuta l'intervenuta decadenza e/o prescrizione per omessa notifica di atti presupposti.
Si era costituito il Comune sostenendo che fossero stati emessi e notificati i seguenti solleciti di pagamento: n. 1145 del 01.12.2021 (TARI 2016) notificato mediante spedizione del 28.12.2021 con raccomandata ar. N. CRS09R211228003118 a mezzo CRC Post, perfezionata per compiuta giacenza;
n.
1061 del 19.12.2022 (TARI 2017) notificato mediante spedizione del 02.01.2023 con raccomandata ar. N.
61894678263-9 a mezzo poste italiane, ricevuta il 06.01.2023 come da avviso di ricevimento in calce al sollecito di pagamento.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto parzialmente il ricorso e, per l'effetto annullava l'avviso di accertamento per il 2017, rigettando il ricorso per l'anno 2016. In particolare sosteneva che l'avviso per il 2017 risultava notificato a persona diversa dal ricorrente (moglie), e che in questo caso la notifica al familiare convivente richiedesse anche l'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario.
Con l'appello in esame il Comune sottolinea che nel caso di specie il sollecito di pagamento n. 916 del
19.12.2022 (TARI 2017), è stato notificato a mezzo servizio postale poste italiane con raccomandata ar.
N. 61894678263-9, mediante spedizione del 02.01.2023, ricevuta dal destinatario il 06.01.2023, come da avviso di ricevimento allegato in calce al sollecito di pagamento.
Non si è costituito il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della discussione va osservato come l'esame della documentazione versata in atti (già in primo grado), e non contestata nella sua oggettività, dimostri la avvenuta notifica dell'originario sollecito di pagamento a mezzo del servizio postale a mani della moglie, e non sia stato impugnato nei termini, con il conseguente consolidamento della pretesa e la possibilità di fare valere solo vizi propri dell'atto oggi impugnato. Sul punto si ricorda che secondo un orientamento ormai consolidato “ In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevi-mento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indi-rizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione. (Sez. 5, Sentenza n. 14501 del 15/07/2016 Rv. 640546 – 01) Sez. 5 - , Ordinanza n. 946 del 17/01/2020 (Rv. 656665 - 01). È stato così affermato che “In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l'art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile). (Vedi Cass. n. 10131 del 2020 e Sez. 5, Sentenza n. 15315 del 04/07/2014 (Rv.
631551 - 01)
Sufficiente sul punto il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2019 che, con riferimento sia alla notifica diretta ad opera degli uffici finanziari, prevista dall'art. 14 della legge n. 890 del
1982, sia a quella contemplata dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006 per i tributi locali, ha richiamato le considerazioni già espresse da Corte cost., con sentenza n. 175/2018, che ha dichiarato la conformità a Costituzione dell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 affermando che tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Sez. 6-5, n. 28872/2018, Nominativo_1 Rv. 651834-01), fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a sé non imputabile può chiedere, come ricordato nella stessa pronuncia del Giudice delle leggi, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 29710/2018, Nominativo_2, Rv. 651838-01), disposizione la cui applicabilità al giudizio tributario è riconosciuta anche con riferimento alle decadenze ad esse esterne, come l'impugnazione degli atti impositivi (Sez. 5, n. 12544/2015, Nominativo_3 Rv. 636356-01).
L'appello va pertanto accolto, con rigetto dell'originario ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza del contribuente, e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune di Macerata Campania, con parziale riforma della impugnata decisione, e per l'effetto respinge in toto l'originario ricorso del contribuente.
Condanna il contribuente al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese e competenze dell'intero giudizio, liquidate complessivamente per il I grado in Euro 390,00 ed in Euro 470,00 per il II grado oltre
Cut. Manda alla Segreteria per comunicare il provvedimento alle parti .
Napoli 19 novembre 2025
Il Presidente est.
ED NA