TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/12/2025, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.10.2025, assunto in decisione in data 24.11.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avvocati Emanuela Galbusera e Massimo Vergani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vimercate, via Manzoni n. 12;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) FIGLI
Le parti danno atto che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, pertanto non vi è luogo a disporre in ordine al loro affidamento e mantenimento. Gli stessi continueranno per ora a vivere presso l'abitazione della madre.
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Concorezzo (MB), via Dante n. 237, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
resta nella disponibilità esclusiva della stessa, con tutto quanto l'arreda. Le parti danno atto che il sig.
[...]
ha già rilasciato l'immobile ed asportato i propri effetti personali. CP_1
3) MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 600,00 (seicento/00), da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla beneficiaria. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti precisano che tale contributo è pattuito nell'ambito di una sistemazione complessiva dei loro rapporti economici. Attualmente, l'importo è anche finalizzato a consentire alla sig.ra di far fronte Parte_1 ai maggiori oneri derivanti dalla gestione della casa e dalla convivenza con i figli. Le parti concordano che tale obbligo di contribuzione permarrà anche successivamente alla cessazione della convivenza dei figli con la madre, anche quale contributo necessario a garantirle la possibilità dell'acquisto di un'autovettura o di far fronte alle spese del trasporto pubblico, e soprattutto a riequilibrare la disparità tra le future posizioni pensionistiche dei coniugi, stante la ridotta anzianità contributiva maturata dalla sig.ra a Parte_1 causa della scelta, condivisa in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla famiglia con un impiego a tempo parziale.
4) RAPPORTI PATRIMONIALI
a) I coniugi dichiarano di aver concordato la divisione di tutti i rapporti finanziari cointestati (conti correnti, depositi titoli, investimenti e ogni altra forma di risparmio) nella misura del 50% per ciascuno, con riferimento al saldo e al valore esistenti alla data del 30 settembre 2025. A tal fine, le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato e ad aprirne di individuali.
b) Il sig. si impegna a comunicare tempestivamente alla sig.ra l'eventuale CP_1 Parte_1 percezione di stipendi arretrati antecedenti la data del 30 settembre 2025 e a corrisponderle il 50% delle somme nette incassate a tale titolo.
c) Le parti dichiarano di aver così definito ogni pregressa questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo. pagina 2 di 4 5) AUTOVETTURA
L'autovettura Ford Focus attualmente in uso alla coppia, intestata al sig. , rimane di sua esclusiva CP_1 proprietà e disponibilità.
6) COMUNICAZIONI
Le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo e di recapito telefonico.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 26.9.1992 Parte_1 Parte_2
a Concorezzo;
- Dall'unione sono nati in data 7.7.1997 e in data 26.7.2000; Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
24.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 30.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Concorezzo in data 26.9.1992 (Atto n. 45, Parte II,
[...]
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Concorezzo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Concorezzo, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente est.
CL ON
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa CL ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
30.10.2025, assunto in decisione in data 24.11.2025 e vertente
tra
(c.f. ) nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con gli Avvocati Emanuela Galbusera e Massimo Vergani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Vimercate, via Manzoni n. 12;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale.
1) FIGLI
Le parti danno atto che i figli sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti, pertanto non vi è luogo a disporre in ordine al loro affidamento e mantenimento. Gli stessi continueranno per ora a vivere presso l'abitazione della madre.
2) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale sita in Concorezzo (MB), via Dante n. 237, di proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
resta nella disponibilità esclusiva della stessa, con tutto quanto l'arreda. Le parti danno atto che il sig.
[...]
ha già rilasciato l'immobile ed asportato i propri effetti personali. CP_1
3) MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento, la CP_1 Parte_1 somma mensile di € 600,00 (seicento/00), da corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che verrà indicato dalla beneficiaria. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Le parti precisano che tale contributo è pattuito nell'ambito di una sistemazione complessiva dei loro rapporti economici. Attualmente, l'importo è anche finalizzato a consentire alla sig.ra di far fronte Parte_1 ai maggiori oneri derivanti dalla gestione della casa e dalla convivenza con i figli. Le parti concordano che tale obbligo di contribuzione permarrà anche successivamente alla cessazione della convivenza dei figli con la madre, anche quale contributo necessario a garantirle la possibilità dell'acquisto di un'autovettura o di far fronte alle spese del trasporto pubblico, e soprattutto a riequilibrare la disparità tra le future posizioni pensionistiche dei coniugi, stante la ridotta anzianità contributiva maturata dalla sig.ra a Parte_1 causa della scelta, condivisa in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla famiglia con un impiego a tempo parziale.
4) RAPPORTI PATRIMONIALI
a) I coniugi dichiarano di aver concordato la divisione di tutti i rapporti finanziari cointestati (conti correnti, depositi titoli, investimenti e ogni altra forma di risparmio) nella misura del 50% per ciascuno, con riferimento al saldo e al valore esistenti alla data del 30 settembre 2025. A tal fine, le parti si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato e ad aprirne di individuali.
b) Il sig. si impegna a comunicare tempestivamente alla sig.ra l'eventuale CP_1 Parte_1 percezione di stipendi arretrati antecedenti la data del 30 settembre 2025 e a corrisponderle il 50% delle somme nette incassate a tale titolo.
c) Le parti dichiarano di aver così definito ogni pregressa questione patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo. pagina 2 di 4 5) AUTOVETTURA
L'autovettura Ford Focus attualmente in uso alla coppia, intestata al sig. , rimane di sua esclusiva CP_1 proprietà e disponibilità.
6) COMUNICAZIONI
Le parti si impegnano a comunicarsi tempestivamente qualsiasi variazione di indirizzo e di recapito telefonico.
pagina 3 di 4 Motivi della decisione
Premesso che:
- anno contratto matrimonio in data 26.9.1992 Parte_1 Parte_2
a Concorezzo;
- Dall'unione sono nati in data 7.7.1997 e in data 26.7.2000; Per_1 Per_2
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data
24.11.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 [...] con ricorso depositato in data 30.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in Concorezzo in data 26.9.1992 (Atto n. 45, Parte II,
[...]
Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Concorezzo), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Concorezzo, affinchè sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente est.
CL ON
pagina 4 di 4