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Sentenza 24 marzo 2022
Sentenza 24 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 24/03/2022, n. 10508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10508 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OT IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
. udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10508 Anno 2022 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 15/02/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 18/12/2020, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma, in data 20/02/2018, aveva condannato ER FO alla complessiva pena di anni due di reclusione ed euro 900 di multa per i delitti di ricettazione (capo A) e falso in titoli di credito (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3 Cost., 157 cod. pen., 529 e 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'operato trattamento sanzionatorio (secondo motivo). Il primo motivo di ricorso è fondato. Il fatto di cui al capo B) non è più previsto dalla legge come reato (art. 1, comma 1, lett. a) d.lvo 15/01/2016, n. 7). La relativa pena irrogata, pari a mesi due di reclusione ed euro 256,00 di multa, va conseguentemente eliminata. Residua la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 644,00 di multa per il capo A), la cui prescrizione, tenuto conto della data di commissione del fatto (03/11/2009), della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. ritenuta, e degli eventi interruttivi (anni ventidue, mesi due, giorni venti), non risulta essere maturata, venendo a scadenza solo alla data del 23/01/2032. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base dei precedenti specifici del reo. Il trattamento sanzionatorio tiene conto della mancata collaborazione e della ritenuta incongruenza dello stato di salute dell'imputato rispetto ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Entrambe le motivazioni sono del tutto congrue e prive di vizi logico-giuridici Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). L'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 256,00 di multa, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 256,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 15/02/2022
. udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10508 Anno 2022 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 15/02/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 18/12/2020, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Roma, in data 20/02/2018, aveva condannato ER FO alla complessiva pena di anni due di reclusione ed euro 900 di multa per i delitti di ricettazione (capo A) e falso in titoli di credito (capo B). L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3 Cost., 157 cod. pen., 529 e 129 cod. proc. pen., per non avere la Corte rilevato l'intervenuta prescrizione del reato (primo motivo); -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'operato trattamento sanzionatorio (secondo motivo). Il primo motivo di ricorso è fondato. Il fatto di cui al capo B) non è più previsto dalla legge come reato (art. 1, comma 1, lett. a) d.lvo 15/01/2016, n. 7). La relativa pena irrogata, pari a mesi due di reclusione ed euro 256,00 di multa, va conseguentemente eliminata. Residua la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 644,00 di multa per il capo A), la cui prescrizione, tenuto conto della data di commissione del fatto (03/11/2009), della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. ritenuta, e degli eventi interruttivi (anni ventidue, mesi due, giorni venti), non risulta essere maturata, venendo a scadenza solo alla data del 23/01/2032. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate sulla base dei precedenti specifici del reo. Il trattamento sanzionatorio tiene conto della mancata collaborazione e della ritenuta incongruenza dello stato di salute dell'imputato rispetto ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Entrambe le motivazioni sono del tutto congrue e prive di vizi logico-giuridici Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. E' pertanto sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). L'indicazione in motivazione - con riferimento alla determinazione dell'entità della pena - degli elementi negativi ritenuti di dominante rilievo non rende necessario l'esame dettagliato degli ulteriori elementi rappresentati solo genericamente nel ricorso (Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252). E' quindi sufficiente, in considerazione dell'entità della pena determinata nella sentenza impugnata, il richiamo, tra i criteri di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen., unicamente alla capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai precedenti penali, e alla gravità dei fatti per le particolari modalità di commissione. Allorché la pena, come nel caso in esame, non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, l'obbligo motivazionale previsto dall'art. 125, comma 3 cod. proc. pen. deve ritenersi assolto anche attraverso espressioni che manifestino sinteticamente il giudizio di congruità della pena o richiamino sommariamente i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596; Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402). Da qui l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 256,00 di multa, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo B) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 256,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 15/02/2022