TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 864/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 864/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CRISTIANI ALBERTO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in VI, Via Cardano n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SPESSA (PV), in data 07/09/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di SPESSA
(PV) alla Parte I, n. 1, dell'anno 2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) l'affidamento dei figli, le modalità del rapporto degli stessi con i genitori ed il contributo al mantenimento, verranno disciplinati nei seguenti termini:
A) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo Per_1 il regime della nuova legge 54/2006, i quali dunque avranno l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale su di esso;
pag. 1 di 4 B) i rapporti tra il figlio minore ed i genitori sono così disciplinati al fine di dare Per_1 una regolarità alla gestione quotidiana del figlio:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , previo accordo con la Per_1 madre, due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera, tenendo conto della volontà del minore e del suo effettivo interesse, e nella settimana di spettanza dell'altro genitore il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due giorni alla settimana, ed in ogni caso sempre in accordo con la madre il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche in altri giorni del mese al di fuori dei fine settimana;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni Per_1 consecutivi durante le vacanze estive, in data da concordarsi e durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternando negli anni la festività di Natale con quella di
Capodanno nonché, secondo lo stesso principio, alternando negli anni il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- qualora nei giorni e nei periodi indicati nei punti precedenti, uno dei genitori non potesse prendersi cura del figlio per ragioni di salute e/o di lavoro, i giorni di visita e il week end potranno essere differiti compatibilmente con gli impegni di entrambi, sempre comunque previo accordo tra il padre e la madre;
C) il padre e la madre concordano che alla luce delle capacità economiche di entrambi, in relazione alle spese ordinarie per i figli, provvederanno al loro mantenimento diretto nei relativi periodi di spettanza;
D) disporre l'obbligo in capo ai genitori di procedere alla suddivisione delle spese extra mantenimento ordinario per i figli -ad oggi maggiorenne ma non ancora Persona_2 autosufficiente- e nella misura del 50% a carico del padre e nella misura del Per_1
50% a carico della madre, come da Protocollo del 9.11.2016 no. 2323/2016 tra il
Tribunale di Pavia e l'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori che si allega al presente accordo formandone parte integrale e sostanziale (doc.
5);
E) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo delle carte d'identità proprie e del figlio minore valide per l'espatrio come pure dei Per_1 passaporti, con l'iscrizione del figlio sul documento di espatrio e concordano inoltre pag. 2 di 4 sulla possibilità di ciascuno di loro di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanza;
F) stante la presenza del figlio minore, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
3) i coniugi concordano che la casa famigliare sita in Spessa (PV), Via Pavia n. 17/B, di proprietà del Sig. venga assegnata a quest'ultimo, con gli arredi e le suppellettili CP_1 ivi contenuti, nonché concordano che la Sig.ra nell'attesa di trovare una nuova Pt_1 abitazione rimanga a vivere nella ex casa coniugale;
4) in merito al collocamento del figlio minore , si precisa che al momento, Per_1 nell'attesa che la madre trovi una nuova abitazione rimarrà a vivere presso la ex casa coniugale, e che successivamente si trasferirà insieme alla madre presso la nuova abitazione;
5) le parti concordano che alla luce delle capacità economiche di entrambi, il marito non riconoscerà alla moglie, e quest'ultima non riconoscerà al marito, alcun assegno di mantenimento;
6) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già definito privatamente tutte le altre loro questioni di carattere patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti, all'udienza del 16.5.2025 hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 07/09/2004, in SPESSA (PV), in data 07/09/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di SPESSA (PV) alla Parte I, n. 1, dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/05/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 864/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 864/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CRISTIANI ALBERTO, con domicilio eletto presso il suo studio sito in VI, Via Cardano n. 41;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in SPESSA (PV), in data 07/09/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di SPESSA
(PV) alla Parte I, n. 1, dell'anno 2004, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco;
2) l'affidamento dei figli, le modalità del rapporto degli stessi con i genitori ed il contributo al mantenimento, verranno disciplinati nei seguenti termini:
A) il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo Per_1 il regime della nuova legge 54/2006, i quali dunque avranno l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale su di esso;
pag. 1 di 4 B) i rapporti tra il figlio minore ed i genitori sono così disciplinati al fine di dare Per_1 una regolarità alla gestione quotidiana del figlio:
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , previo accordo con la Per_1 madre, due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica sera, tenendo conto della volontà del minore e del suo effettivo interesse, e nella settimana di spettanza dell'altro genitore il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore due giorni alla settimana, ed in ogni caso sempre in accordo con la madre il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche in altri giorni del mese al di fuori dei fine settimana;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni Per_1 consecutivi durante le vacanze estive, in data da concordarsi e durante le vacanze natalizie, per una settimana, alternando negli anni la festività di Natale con quella di
Capodanno nonché, secondo lo stesso principio, alternando negli anni il giorno di
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
- qualora nei giorni e nei periodi indicati nei punti precedenti, uno dei genitori non potesse prendersi cura del figlio per ragioni di salute e/o di lavoro, i giorni di visita e il week end potranno essere differiti compatibilmente con gli impegni di entrambi, sempre comunque previo accordo tra il padre e la madre;
C) il padre e la madre concordano che alla luce delle capacità economiche di entrambi, in relazione alle spese ordinarie per i figli, provvederanno al loro mantenimento diretto nei relativi periodi di spettanza;
D) disporre l'obbligo in capo ai genitori di procedere alla suddivisione delle spese extra mantenimento ordinario per i figli -ad oggi maggiorenne ma non ancora Persona_2 autosufficiente- e nella misura del 50% a carico del padre e nella misura del Per_1
50% a carico della madre, come da Protocollo del 9.11.2016 no. 2323/2016 tra il
Tribunale di Pavia e l'Ordine degli Avvocati in merito alle spese per i figli a carico dei genitori che si allega al presente accordo formandone parte integrale e sostanziale (doc.
5);
E) i coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo delle carte d'identità proprie e del figlio minore valide per l'espatrio come pure dei Per_1 passaporti, con l'iscrizione del figlio sul documento di espatrio e concordano inoltre pag. 2 di 4 sulla possibilità di ciascuno di loro di portare i minori all'estero nei rispettivi periodi di vacanza;
F) stante la presenza del figlio minore, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
3) i coniugi concordano che la casa famigliare sita in Spessa (PV), Via Pavia n. 17/B, di proprietà del Sig. venga assegnata a quest'ultimo, con gli arredi e le suppellettili CP_1 ivi contenuti, nonché concordano che la Sig.ra nell'attesa di trovare una nuova Pt_1 abitazione rimanga a vivere nella ex casa coniugale;
4) in merito al collocamento del figlio minore , si precisa che al momento, Per_1 nell'attesa che la madre trovi una nuova abitazione rimarrà a vivere presso la ex casa coniugale, e che successivamente si trasferirà insieme alla madre presso la nuova abitazione;
5) le parti concordano che alla luce delle capacità economiche di entrambi, il marito non riconoscerà alla moglie, e quest'ultima non riconoscerà al marito, alcun assegno di mantenimento;
6) i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già definito privatamente tutte le altre loro questioni di carattere patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti, all'udienza del 16.5.2025 hanno dichiarato di volersi separare consensualmente alle condizioni di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 3 di 4 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio il 07/09/2004, in SPESSA (PV), in data 07/09/2004, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di SPESSA (PV) alla Parte I, n. 1, dell'anno 2004;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/05/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4