Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11946/2019 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Vincenzo Scalzone, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 11946/2019 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 13.09.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA (p.iva ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te, elettivamente domiciliata in Napoli alla via G. De Blasiis n. 5 presso lo studio dell'avv. Antonio Lucianelli, dal quale è rappresentato e difeso unitamente all'avv. Giovanni Maria Lucianelli,
-ATTORE–
E
p. iva , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te pt, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabato G . e ed CP_2 CP_3 elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Andrea D'Isernia presso l'avv. Bruno Arena;
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Le parti alla udienza del 13.09.2024 hanno concluso come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la decisione che segue, è redatta in attuazione dell'art. 45 comma 17, legge 18.6.09 n. 69, entrata in vigore in data 4.7.09, che, novellando l'art. 132 n. 4 c.p.c. dispone che la sentenza sia redatta mediante concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione la parte attrice adiva l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare il diritto esclusivo e comunque il cd preuso della esponente ad Parte_1
irradiare il proprio segnale sulla frequenza 107,000 MHz, a mezzo del suo impianto di radiodiffusione sonora sito in Boscotrecase e la illegittimità delle interferenze provocate sulla predetta frequenza dal segnale di Radio Punto, per l'effetto condannare la alla eliminazione di ogni Controparte_1 interferenza di cui innanzi mediante l'adozione di ogni idoneo accorgimento tecnico, ivi compresa la eventuale disattivazione dell'impianto interferente, al fine di garantirne la effettiva cessazione di ogni predetta interferenza, riconosciuta e dichiarata la violazione di cui innanzi condannare la CP_1 per concorrenza sleale dell'art. 2598 c.c. e comunque per danno
[...] ingiusto ai sensi dell'art. 2041 c.c. al risarcimento in favore della esponente di tutti i danni subiti e subendi dalla parte attrice nella misura che verrà accertata in corso di causa e comunque nella misura che il Tribunale adito vorrà determinare anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, anche in via risarcitoria, condannare la al pagamento di Controparte_1 spese e onorari di lite, con attribuzione. Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la la quale chiedeva di dichiararsi Controparte_1 la cessata materia del contendere, nel merito dichiarare inammissibile, improcedibile e improponibile o comunque infondata in fatto e in diritto la domanda attorea, condannare la società attrice al risarcimento danni per lite temeraria e determinarne l'importo, condannare in ogni cosa la Parte_1
al rimborso delle spese e competenze di lite. La causa era
[...] rimessa davanti a questo Giudice dopo la pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza 664/2019. Espletato il giudizio, durante il quale si aveva l'istruttoria, la causa è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va evidenziato che a seguito della decisione della Suprema Corte di Cassazione del 14.01.2019 n. 664 era statuita la competenza del Tribunale ordinario di Napoli, rendendo insussistente l'eccezione sul difetto di giurisdizione sollevata. Venendo al merito della questione nel caso di specie dalla parte attrice è ipotizzato un illecito extracontrattuale e sotto il profilo dell'onere probatorio, dall'applicazione dell'art 2043 c.c. ne consegue che l'onere probatorio è tutto in capo al danneggiato che, pertanto, dovrà dimostrare l'ingiustizia del danno subito. Da ciò consegue peraltro la possibilità per il danneggiato di far valere la proprio pretesa risarcitoria instaurando un giudizio. Secondo il Tribunale di Milano (sent. 17.07.2020), in particolare, anche in materia di concorrenza sleale vigono i principi
- 2 -
generali sulla risarcibilità del danno: “il danno derivante dal compimento di atti concorrenziali illeciti (siano essi tali per la violazione della clausola generale di cui all'art. 2598 c.c. ovvero di uno specifico patto negoziale) non può mai ritenersi in re ipsa bensì, quale conseguenza diversa e ulteriore rispetto alla violazione, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali in materia risarcitoria“. E prosegue, il Tribunale, specificando chiaramente che “ne consegue, pur essendo ben possibile per la sua liquidazione -ai sensi dell'art. 1126 c.c.- una valutazione anche equitativa, è comunque necessaria a monte la prova almeno presuntiva sia dell'eventus damni che delle sue conseguenze pregiudizievoli, patrimoniali e non, dedotte in causa“. “Anche in caso di violazione del patto di non concorrenza il danno va provato in concreto“ Ed il Tribunale si spinge oltre: secondo i Giudici milanesi, in materia danno da concorrenza sleale serve la prova: “può ritenersi esistente un diritto al risarcimento del danno quale quello azionato in quanto –oltre all'astratta violazione, come nella specie, di una clausola di non concorrenza quinquennale, ne sussista e sia dimostrato comunque il fatto costitutivo, parimenti coessenziale alla realizzazione della fattispecie, di una lesione patrimoniale o non patrimoniale obiettivamente apprezzabile della sfera giuridica del preteso danneggiato“. Nel caso in esame va rilevato che l' aveva rilasciato il nulla osta Persona_1 previa istruttoria e campagna di misure eseguita in contraddittorio con la
, inoltre rileva il dato che il 29.5.2015 il Comando di Polizia Parte_1
Locale del ha accertato che l'impianto radio sui Controparte_4
107,000 MHz non è più esistente nella originaria postazione in Boscotrecase alla via Settembrini n. 133. A tal proposito giova ricordare che in base alla sentenza Cass. Civ, I, n. 10211 del 4.05.2009 nel conflitto fra emittenti radiotelevisive, infatti, non basta parlare di priorità dell'uso dell'una o dell'altra, ma occorre accertare anche gli altri elementi che legittimano la posizione di preminenza, elementi che riguardano la zona servita e che devono essere ricercati, più nel dettaglio, appunto nella potenza del segnale, nella localizzazione dell'impianto e nelle caratteristiche dello stesso, in breve nell'individuazione della funzionalità tecnico operativa dell'impianto, di sue modifiche nel tempo, del bacino di utenza servito. Solo in base a tutti detti elementi può giungersi ad esprimere un giudizio circa quale fra le due emittenti meriti di vantare il preuso sulle zone rivendicate. Ora nel caso di specie, da un'analisi della domanda e di quanto allegato dalla parte attrice, tali elementi non vi sono e non sono riscontrabili. Relativamente all'azione sussidiaria ex art. 2041 c.c., invocata dalla parte istante va rilevato che l'azione di indebito arricchimento, secondo quanto previsto dall'art. 2041 c.c.,
- 3 -
è quell'azione concessa a chi, senza una giusta causa, si sia arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, e può essere esperita, nei limiti dell'arricchimento. In tal senso, l'azione di indebito arricchimento rappresenta un rimedio restitutorio volto a neutralizzare lo squilibrio patrimoniale determinatosi in conseguenza di atti o fatti giuridici tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti in cui l'arricchimento non sia sorretto da una giusta causa l'art. 2042 c.c. precisa che l'azione di indebito arricchimento deve considerarsi un'azione sussidiaria e residuale, nel senso che, nel nostro ordinamento, è proponibile solo ed esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole di carattere generale (come le domande risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale). Con sentenza n.33954 del 5 dicembre 2023 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione , hanno espresso il seguente principio di diritto in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà per la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 2042 c.c.. Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Va parimenti esclusa e rigettata la richiesta di condanna per responsabilità aggravata prevista dal primo comma dell'art. 96 cpc, in quanto ancorata alla domanda della parte interessata, essendo esclusa la pronuncia d'ufficio; inoltre, la parte che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello "soggettivo" della fattispecie (cfr Cassazione civile sez. lav., 27/11/2007, n.24645 in Giust. civ. Mass. 2007, 11 e Giust. civ. 2008, 4, I, 906). Siffatte complessive argomentazioni risultano quindi esaustive del parziale accoglimento delle ragioni siccome esposte, sul punto, peraltro la Suprema Corte (Cass. Civ., II, n. 10921 del 18.5.2011) ha evidenziato di recente che perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4, e degli artt. 115 e 116 cpc, non si richiede al giudice del merito di dare conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte
- 4 -
le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica e adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Non può, pertanto, imputarsi al detto giudice d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo. Se ne deduce che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto a occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione e argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cpc che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento delle sua decisione, dovendo ritenersi, per implicito. Disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. Civ., VI, 17.5.2013 n. 12123, Cass. Civ., III, n. 4346 del 21.2.2013, Cass. Civ., I. n. 8451 del 28.5.2012). Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio avente RG n.
11946/2019 introdotto mediante atto di citazione, così provvede:
- Rigetta la domanda attorea;
- Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in
3700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, in favore della parte convenuta .
Così deciso in Napoli, il 18.01.2025.
Il Giudice
dott. Vincenzo Scalzone
- 5 -