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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/08/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1504/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott. Antonio Albenzio Giudice dott.ssa Elisa Tesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1504/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], Località Pecol, nr. 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Arrigo e
Claudia De Pellegrini
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: , residente Controparte_1 C.F._2 in Pordenone via Reghena 2/A, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Fini
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili rimessa in decisione nell'udienza del giorno 8/7/2025, sostituita con note scritte con le quali le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 28/4/25, e pertanto
1 “Nel merito:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29.4.2017
e trascritto al n. 4, seria A, parte II del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pordenone, con trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le relative annotazioni.
- In ordine al diritto di vista del padre, fermo quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori, la ricorrente ritiene di dover chiedere una modifica, al solo scopo di razionalizzare ulteriormente il diritto di vista, come segue:
Prima settimana:
- starà con il padre il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 con pernotto sino al giovedì PE mattina quando verrà riaccompagnato a scuola o a casa della madre in caso di sospensione delle attività scolastiche;
- starà con il padre dal sabato mattina ore 9.00 fino alla domenica sera alle 19.30 quando PE verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna.
Seconda settimana:
- starà con il padre il mercoledì pomeriggio dalle ore 16 con pernotto sino al giovedì PE mattina quando verrà riaccompagnato a scuola o a casa della madre in caso di sospensione delle attività scolastiche;
- starà con il padre il venerdì pomeriggio dalle ore 16 con pernotto sino al sabato mattina PE alle ore 09.00 quando verrà riaccompagnato a casa della madre.
- Confermarsi nel resto i provvedimenti provvisori assunti dal G.I. in data 5.12.2024.
- Con vittoria di spese, oltre iva e c.a.p. e spese generali di studio.
In via istruttoria: come da ricorso e da memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c..”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 8/5/25, e pertanto
“Nel merito:
-dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29.4.2017
e trascritto al n. 4, seria A, parte II del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pordenone, con trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le relative annotazioni.
- contrariis, rejectis, confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori e disporsi il collocamento paritario del minore con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per il tempo di permanenza del figlio presso il medesimo prevedendo la permanenza di con l'uno PE
2 e l'altro genitore a settimane alternate con onere del prelievo da parte del padre presso
l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al termine del periodo assegnato all'altro genitore, ovvero secondo la formula paritaria ritenuta dal
Giudice più adeguata per il minore e, conseguentemente, disporsi la revoca del contributo al mantenimento del minore in luogo del mantenimento diretto;
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di tre settimane precisando che per settimana si intende un periodo di sette giorni e sette notti con prelievo e riconsegna alle ore 19.30, anche non consecutive le cui date dovranno essere concordate tra i genitori sulla base del piano di ferie che gli stessi si comunicheranno l'un l'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al termine del periodo assegnato all'altro genitore;
- per quanto concerne le vacanze natalizie i genitori terranno con sé il figlio alternando di anno in anno il periodo decorrente dalle ore 12.15 del 24/12 alle ore 19.30 del 31/12 e dalle ore 19.30 del
31/12 alle ore 19.30 del 06/01. Il giorno di Natale dalle ore 11.00 sino alle ore 19.30 starà alternativamente con il genitore con il quale non avrà trascorso la Vigilia di Natale;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al predetto orario;
- durante le vacanze pasquali il minore starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro comprensivi ad anni alterni di giorni di Pasqua e Pasquetta: dalle ore 19.30 della domenica di
Pasqua al genitore che non lo ha avuto con sé nei tre giorni precedenti e che lo terrà per i tre giorni successivi sino alle ore 19.30 dell'ultimo giorno;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al termine del periodo assegnato all'altro genitore.
- le spese straordinarie, di cui al Protocollo d'Intesa tra magistrati e Avvocati del Foro di
Pordenone, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
- le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i coniugi giusta la metà ciascuno
e, comunque, giusta il versamento delle quote di spettanza delle stesse.
-Assegno unico e altri sussidi statali assegnati ad entrambi i genitori giusta la metà ciascuno.
Con refusione delle spese di lite oltre accessori, come per legge
Nel merito in via subordinata:
3 - Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29.4.2017
e trascritto al n. 4, seria A, parte II del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pordenone, con trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le relative annotazioni.
a. In ordine all'affidamento del minore: confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori e disporsi che il padre Controparte_1 possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e modalità, prevedendo, di regola, il prelievo del minore da parte del padre presso la casa della madre e la ripresa a carico della madre presso
l'abitazione del padre al termine del periodo di competenza di quest' ultimo, fatta eccezione per le giornate di attività scolastica in cui il padre preleverà direttamente a scuola: PE
- 1. a weekend alternati dal venerdì alle 12:15 o nel diverso orario di termine delle attività scolastiche, con prelievo diretto a scuola da parte del padre fino alla domenica sera alle 19:30 quando verrà prelevato dalla madre presso l'abitazione paterna;
-2. tutte le settimane, dal mercoledì pomeriggio dalle 16:15, o nel diverso orario di termine delle attività scolastiche, fino al giovedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola dal padre alle ore 8.00, ovvero, in caso di sospensione delle attività scolastiche, quando verrà ripreso direttamente dalla madre sempre alle ore 8:00 presso l'abitazione paterna;
-3. nelle settimane in cui il minore non trascorrerà i weekend con il padre rimarrà con lo stesso anche il venerdì dalle ore 12.15 o nel diverso orario di termine delle attività scolastiche, quando questi lo preleverà direttamente da scuola, con onere per la madre di riprenderlo presso
l'abitazione paterna, alle 19:30;
- nel caso in cui il minore, durante il tempo di permanenza con padre, sia impegnato in attività ludico sportive oltre l'orario prestabilito, la madre lo preleverà al termine delle stesse;
- nel caso in cui uno o l'altro genitore non possa tenere con sé il figlio nei tempi a lui assegnati per motivi di salute di quest'ultimo e/o altri motivi, recupererà il tempo perduto entro la settimana successiva ovvero quanto prima (senza slittamento dei tempi di affido, come già accaduto in passato);
-4. durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di tre settimane precisando che per settimana si intende un periodo di sette giorni e sette notti con prelievo e riconsegna alle ore 19.30, anche non consecutive le cui date dovranno essere concordate tra i genitori sulla base del piano di ferie che gli stessi si comunicheranno l'un l'altro entro il 31 maggio
4 di ogni anno;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al termine del periodo assegnato all'altro genitore;
- 5. per quanto concerne le vacanze natalizie i genitori terranno con sé il figlio alternando di anno in anno il periodo decorrente dalle ore 12.15 del 24/12 alle ore 19.30 del 31/12 e dalle ore 19.30 del 31/12 alle ore 19.30 del 06/01. Il giorno di Natale dalle ore 11.00 sino alle ore 19.30 starà alternativamente con il genitore con il quale non avrà trascorso la Vigilia di Natale;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al predetto orario;
- 6. durante le vacanze pasquali il minore starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro comprensivi ad anni alterni di giorni di Pasqua e Pasquetta: dalle ore 19.30 della domenica di
Pasqua al genitore che non lo ha avuto con sé nei tre giorni precedenti e che lo terrà per i tre giorni successivi sino alle ore 19.30 dell'ultimo giorno;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al termine del periodo assegnato all'altro genitore.
b. In ordine al contributo al mantenimento del figlio minore:
- 1. ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento ad € 300,00 oltre le spese straordinarie ripartite giusta la metà tra i genitori o, comunque, rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre e la ripartizione delle spese straordinarie, tenendo conto dell'effettiva capacità reddituale delle parti, della corretta detrazione degli oneri fiscali sul reddito del padre, dell'assegno unico percepito dalla madre e dell'incremento reddituale di quest'ultima.
Si chiede, altresì, che il predetto importo venga ulteriormente ridotto ad € 200,00 al termine del periodo part-time richiesto e ottenuto in via temporanea dalla signora dal proprio datore Pt_1 di lavoro.
- 2. Le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i coniugi giusta la metà ciascuno e, comunque, giusta il versamento delle quote di spettanza delle stesse.
-3. l'Assegno unico e altri sussidi statali assegnati ad entrambi i genitori giusta la metà ciascuno.
Con refusione delle spese di lite oltre accessori come per legge.
5 In via istruttoria: Si chiede, altresì, che il Giudice voglia disporre l'esibizione da parte della signora della documentazione inerente alla compravendita dell'abitazione e del relativo Pt_1 finanziamento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7/8/24, premettendo di essere separata dal Parte_1 coniuge per effetto della sentenza n.680/2023 del Tribunale di Pordenone Controparte_1 pubblicata in data 15/11/2023, che aveva omologato le condizioni di separazione concordate tra i coniugi in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio minorenne PE
(nato il [...]), ha chiesto la pronuncia della sentenza di divorzio, con una duplice modifica della disciplina dei rapporti tra genitori e figlio rispetto alla regolamentazione in atto. Più precisamente, quanto ai rapporti di natura personale, fermo l'affidamento condiviso del figlio, il collocamento prevalente presso di sé e gli incontri con il padre a fine settimana alternati e i venerdì pomeriggio, anch'essi a settimane alterne, la ricorrente ha chiesto di escludere la permanenza del figlio con il padre dal mercoledì al giovedì, a causa degli ostacoli posti dal resistente allo svolgimento delle attività ricreative o sportive del minorenne, con il rischio di isolamento e di pregiudizio per le esigenze di socializzazione. Con riguardo ai profili di natura economica, allegando il significativo aumento delle disponibilità reddituali dell'altro genitore, ha chiesto un incremento Parte_1 del contributo a carico di quest'ultimo per il mantenimento del figlio, sia ordinario, elevando l'assegno mensile da euro 525,00 a euro 850,00, sia straordinario, aumentando al 70% la percentuale di spese straordinarie poste a suo carico.
Si è ritualmente costituito aderendo alla domanda di divorzio ma contestando Controparte_1 le ulteriori pretese della ricorrente. Anch'egli ha proposto, per la disciplina dei rapporti tra genitori e figlio, una duplice modifica delle condizioni concordate in sede di separazione, in senso opposto rispetto alle richieste di controparte. Più specificamente, avendo proposto il collocamento paritario del figlio, regime ritenuto in grado di meglio corrispondere al diritto del minorenne di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con padre e madre, ha conseguentemente richiesto il mantenimento ordinario e diretto da parte di entrambi i genitori, senza alcun ulteriore contributo a suo carico, con partecipazione paritaria anche alle spese straordinarie, in assenza dei presupposti per diversificarne la percentuale di ripartizione.
6 Dopo lo scambio delle memorie integrative, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, non avendo avuto buon fine il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali, in sintesi, sono stati aumentati sia gli incontri tra padre e figlio, essendosi previsti ogni settimana, non più a settimane alterne, quelli dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina, sia i contributi paterni al mantenimento del minorenne, essendo stati elevati a 700 euro mensili quello ordinario e al 70% dell'ammontare delle spese quello straordinario.
Per quanto riferito dalle parti, il resistente ha proposto reclamo contro tali provvedimenti, che però la Corte d'Appello ha confermato, salvo stabilire che nella giornata di venerdì il padre prelevi direttamente il figlio all'uscita da scuola alle fine delle lezioni, anziché alle ore 16:00 a casa della madre.
Richiesta alle parti un'integrazione della produzione documentale in ordine alle rispettive condizioni economiche, sono state ritenute inammissibili o irrilevanti le ulteriori richieste istruttorie ed è stata conseguentemente fissata udienza per la rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
Nell'ultima udienza, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Nel presente giudizio sono controversi solo i profili relativi ai rapporti, personali ed economici, tra genitori e figlio. Non c'è contestazione sulla pronuncia relativa allo status, né le parti hanno richiesto l'assegnazione di un assegno di divorzio a loro favore.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, il Collegio ritiene di dover sostanzialmente ribadire il contenuto dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice relatore, che, per quanto riferito dalle parti, sarebbero già stati confermati e solo marginalmente precisati dalla Corte
d'Appello, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c..
2.1. Con riferimento al regime di affidamento e collocamento del minore, non emerge alcuna controindicazione che induca a derogare al regime ordinario di affidamento condiviso, che esprime il principio di pari responsabilità genitoriale.
Tale regime, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, non deve necessariamente tradursi in una frequentazione paritaria dei genitori “... ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità,
7 un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cass. 4790/2022). D'altra parte, anche recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono essere orientate al criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, essendo preclusi solo “... provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare” (Cass. 1486/2025).
Non resta quindi, dando applicazione ai richiamati criteri, che ribadire quanto già argomentato in sede di adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., innanzitutto con riferimento al prevalente collocamento del minorenne presso la madre, perché “... imporre al bambino un radicale mutamento delle abitudini di vita e l'individuazione di due ambienti familiari equivalenti, nell'attuale clima di radicale contrapposizione tra i genitori comporterebbe inevitabilmente una destabilizzazione, ulteriori traumi, difficoltà logistiche e organizzative. Il collocamento paritario presupporrebbe pieno accordo tra i genitori e una radicata consuetudine di frequentazione promiscua dei due ambienti familiari. Se è vero che il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, va considerato, da un lato, che il rapporto con il padre non è pregiudicato dall'attuale disciplina, d'altro lato che tale diritto non deve necessariamente e automaticamente tradursi nel collocamento paritario, quando quest'ultimo comporti maggiori problemi e, in definitiva, il rischio di incidere in senso peggiorativo, secondo una valutazione ispirata al preminente interesse del minorenne...”. A integrazione di quanto già motivato, si può aggiungere che l'attuale prevalente collocazione è consigliata non solo perché conforme a una situazione ormai consolidata, che è opportuno confermare per non creare squilibri e inevitabili traumi ai danni del minorenne, essendo egli ancora in tenera età, ma anche perché la madre ha impegni lavorativi meno gravosi e quindi ha maggior tempo da dedicare alla cura del figlio.
Analogamente, va confermata, con la precisazione apportata dalla Corte d'Appello, la regolamentazione in atto dei rapporti tra padre e figlio. Non può essere condivisa la modifica suggerita dalla ricorrente, perché, pur mantenendo invariato il numero complessivo dei pernotti del bambino nella casa paterna, la stessa altererebbe gli orari degli incontri nel fine settimana, con il rischio di incidere in senso peggiorativo sulla qualità dei rapporti tra padre e figlio, che richiedono
8 tempi congrui e modalità adeguate. L'attuale regime, pur rappresentando un'inevitabile compromesso e pur comportando diversi spostamenti tra le due abitazioni, pare quello maggiormente corrispondente all'interesse del bambino, di mantenere con entrambi i genitori, essendogli comunque garantito nella casa materna il necessario e principale centro di riferimento per le proprie abitudini di vita, un rapporto continuativo e qualitativamente adeguato. Piuttosto, può essere parzialmente recepita l'ulteriore integrazione richiesta dal resistente, nel senso di meglio ripartire tra i genitori gli oneri per assicurare gli spostamenti del minorenne, in modo da evitare che gravino esclusivamente sul padre.
La tenera età del figlio e la necessaria gradualità nell'introduzione di un diverso regime dei rapporti con il padre impongono di mantenere invariata, nei termini concordati e recepiti dal Tribunale in sede di separazione, la regolamentazione dei loro incontri nel periodo estivo e in quelli festivi.
2.2. Le parti hanno concordemente riferito che anche i provvedimenti temporanei e urgenti di contenuto economico sono stati confermati in sede di reclamo.
Com'è noto, la misura del contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario prevalente deve tenere conto delle esigenze del minorenne, peraltro non individuate in senso assoluto ma commisurate al tenore di vita che i genitori gli hanno assicurato, della diversa ripartizione tra i genitori dei compiti domestici di cura, del confronto tra le rispettive situazioni economiche.
Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, le valutazioni già svolte vanno misurate alla luce delle ulteriori acquisizioni documentali. Sul presupposto che non risultano squilibri nelle rispettive posizioni patrimoniali, tali acquisizioni hanno invece confermato le disparità reddituali nell'ultimo anno di riferimenti (2024), potendo il resistente disporre di entrate complessive per circa 3.000 euro netti al mese (l'importo di circa 2.900 euro, riconosciuto dalla stessa parte, va necessariamente integrato con le ulteriori entrate, che ripartite su base mensile ammontano a circa 150 euro), a fronte dei circa 2.100 euro netti percepiti dalla ricorrente (importo comprensivo anche dell'assegno unico).
Va inoltre evidenziato che, concordando in sede di separazione un assegno di oltre 500 euro a carico del padre, i genitori avevano implicitamente considerato di dover fronteggiare elevate esigenze di mantenimento del figlio, ritenendo così di potergli garantire (trattandosi peraltro di figlio unico ed avendo gli stessi adeguate disponibilità) un buon tenore di vita. Non vi è dunque
9 motivo, per il solo fatto che l'attuale procedimento ha assunto natura contenziosa, di modificare le valutazioni sul punto e quindi di ridimensionare le esigenze economiche da assumere come parametro di riferimento. Anzi, per comune esperienza si deve considerare che, con l'avanzare dell'età, esse aumentano progressivamente, di pari passo con la crescita fisica del minorenne e con l'incremento dei bisogni di socializzazione.
Va dunque preso atto dei significativi incrementi reddituali del resistente (che lo stesso quantifica in circa 500 euro mese) per adeguare l'assegno, non però al fine di riequilibrare le posizioni dei due coniugi, non essendo in contestazione i rapporti economici tra di loro, ma per adeguare il contributo paterno alla mutata situazione di fatto.
Analogamente, le diverse disponibilità reddituali dei genitori impongono di individuare una differente percentuale di ripartizione delle spese straordinarie, che peraltro, alla luce delle ultime acquisizioni, può essere corretta e lievemente riequilibrata rispetto a quanto già disposto in via temporanea e urgente, in modo da corrispondere proporzionalmente ai differenti livelli di reddito ultimamente percepiti dai due genitori.
L'assegno unico per il figlio, del quale già si è tenuto conto nelle disponibilità reddituali della madre, continuerà a essere percepito in via esclusiva dalla stessa, quale genitore prevalente collocatario.
Le detrazioni fiscali andranno invece ripartite secondo la reciproca quota di spesa.
5. Con riferimento alle domande inerenti all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del figlio, va registrata la reciproca soccombenza delle parti. Quanto ai rapporti di contenuto economico, è stata prevalentemente accolta, anche se non negli integrali termini proposti, la domanda di parte ricorrente, con integrale rigetto di quella formulata dal convenuto. Da ciò deriva la compensazione per due terzi delle spese di lite e la condanna del resistente alla rifusione per il residuo terzo.
La liquidazione delle spese va fatta secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove orali.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Pordenone, in data 29/4/2017; Controparte_1 manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pordenone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2017, parte 2, seria A, numero
4);
2) affida il figlio minorenne a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la PE madre;
le decisioni di maggior interesse per il figlio - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minorenne, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascun genitore;
3) dispone che il padre possa incontrare il figlio con i seguenti tempi e Controparte_1 modalità:
- a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 16:00 in caso di sospensione delle attività scolastiche, fino alla domenica sera alle 19:30, quando la madre lo andrà a riprendere;
- tutte le settimane, dal mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 fino al giovedì mattina, quando verrà riaccompagnato dal padre a scuola o a casa della madre entro le ore 9:00, in caso di sospensione delle attività scolastiche;
- nelle settimane in cui il minore non trascorrerà i weekend con il padre, rimarrà con lo stesso anche il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle ore 16:00 in caso di sospensione delle attività scolastiche, fino alle ore 19:30, quando la madre lo andrà a riprendere;
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, non consecutive fino al compimento degli anni nove del minore (medesimo criterio si applicherà per le vacanze estive che il figlio trascorrerà con la madre), le cui date dovranno essere concordate tra i genitori sulla base del piano di ferie che gli stessi si comunicheranno l'un l'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
a decorrere dal nono anno di età i genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo
11 di due settimane anche consecutive;
- durante le vacanze di Natale i genitori terranno con sé il figlio per sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno il periodo decorrente dal 24.12 al 30.12 a quello decorrente dal 31.12 al
06.01. La Vigilia di Natale (sino alle ore 11.00 del giorno successivo) ed il giorno di Natale (dalle ore 11.00) saranno trascorsi alternativamente con l'uno e l'altro genitore;
il minore durante le vacanze pasquali starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro comprensivi ad anni alterni dei giorni di Pasqua e Pasquetta prevedendo la consegna del piccolo alle ore 19.30 della domenica di Pasqua al genitore che non l'ha avuto con sé nei tre giorni precedenti e che lo terrà per i tre giorni successivi;
- ciascun genitore avrà diritto, nei giorni in cui il minore è con l'altro genitore, di effettuare una chiamata o video chiamata telefonica nell'orario compreso tra le 19:30 e le 20:30, impegnandosi l'altro genitore alla ricezione di detta chiamata;
- i genitori garantiranno che partecipi, quando è loro affidato, alle attività organizzate dalla PE scuola, con priorità rispetto ad altri impegni di natura ludica;
4) dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, Controparte_1 mediante versamento alla madre dalla data della domanda, dell'importo di euro Parte_1
700,00 mensili, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è annualmente soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
5) dispone che il padre provveda al pagamento del 60% delle spese Controparte_1 straordinarie per il figlio minorenne, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
6) dispone che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva e integrale dalla madre Pt_1
, quale genitore prevalente collocatario;
detrazioni fiscali spettanti a entrambi i genitori,
[...] secondo la quota di spesa;
7) dichiarate compensate per due terzi le spese di lite, condanna la parte resistente CP_1
alla rifusione in favore della parte ricorrente di un terzo delle spese di lite,
[...] Parte_1 che liquida nell'importo complessivo di € 2.237,67 per compenso avvocato e di € 125,00 per
12 esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli accessori dovuti per legge;
Così deciso in Pordenone, in data 26 agosto 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
13
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore dott. Antonio Albenzio Giudice dott.ssa Elisa Tesco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1504/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], Località Pecol, nr. 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefano Arrigo e
Claudia De Pellegrini
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: , residente Controparte_1 C.F._2 in Pordenone via Reghena 2/A, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Fini
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili rimessa in decisione nell'udienza del giorno 8/7/2025, sostituita con note scritte con le quali le parti hanno richiamato le rispettive seguenti conclusioni:
Parte ricorrente, come da foglio depositato in data 28/4/25, e pertanto
1 “Nel merito:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29.4.2017
e trascritto al n. 4, seria A, parte II del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pordenone, con trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le relative annotazioni.
- In ordine al diritto di vista del padre, fermo quanto stabilito in sede di provvedimenti provvisori, la ricorrente ritiene di dover chiedere una modifica, al solo scopo di razionalizzare ulteriormente il diritto di vista, come segue:
Prima settimana:
- starà con il padre il mercoledì pomeriggio dalle 16.00 con pernotto sino al giovedì PE mattina quando verrà riaccompagnato a scuola o a casa della madre in caso di sospensione delle attività scolastiche;
- starà con il padre dal sabato mattina ore 9.00 fino alla domenica sera alle 19.30 quando PE verrà riaccompagnato presso l'abitazione materna.
Seconda settimana:
- starà con il padre il mercoledì pomeriggio dalle ore 16 con pernotto sino al giovedì PE mattina quando verrà riaccompagnato a scuola o a casa della madre in caso di sospensione delle attività scolastiche;
- starà con il padre il venerdì pomeriggio dalle ore 16 con pernotto sino al sabato mattina PE alle ore 09.00 quando verrà riaccompagnato a casa della madre.
- Confermarsi nel resto i provvedimenti provvisori assunti dal G.I. in data 5.12.2024.
- Con vittoria di spese, oltre iva e c.a.p. e spese generali di studio.
In via istruttoria: come da ricorso e da memoria ex art. 473 bis 17, comma 1, c.p.c..”
Parte resistente, come da foglio depositato in data 8/5/25, e pertanto
“Nel merito:
-dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29.4.2017
e trascritto al n. 4, seria A, parte II del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pordenone, con trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le relative annotazioni.
- contrariis, rejectis, confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori e disporsi il collocamento paritario del minore con mantenimento diretto a carico di ciascun genitore per il tempo di permanenza del figlio presso il medesimo prevedendo la permanenza di con l'uno PE
2 e l'altro genitore a settimane alternate con onere del prelievo da parte del padre presso
l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al termine del periodo assegnato all'altro genitore, ovvero secondo la formula paritaria ritenuta dal
Giudice più adeguata per il minore e, conseguentemente, disporsi la revoca del contributo al mantenimento del minore in luogo del mantenimento diretto;
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di tre settimane precisando che per settimana si intende un periodo di sette giorni e sette notti con prelievo e riconsegna alle ore 19.30, anche non consecutive le cui date dovranno essere concordate tra i genitori sulla base del piano di ferie che gli stessi si comunicheranno l'un l'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al termine del periodo assegnato all'altro genitore;
- per quanto concerne le vacanze natalizie i genitori terranno con sé il figlio alternando di anno in anno il periodo decorrente dalle ore 12.15 del 24/12 alle ore 19.30 del 31/12 e dalle ore 19.30 del
31/12 alle ore 19.30 del 06/01. Il giorno di Natale dalle ore 11.00 sino alle ore 19.30 starà alternativamente con il genitore con il quale non avrà trascorso la Vigilia di Natale;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al predetto orario;
- durante le vacanze pasquali il minore starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro comprensivi ad anni alterni di giorni di Pasqua e Pasquetta: dalle ore 19.30 della domenica di
Pasqua al genitore che non lo ha avuto con sé nei tre giorni precedenti e che lo terrà per i tre giorni successivi sino alle ore 19.30 dell'ultimo giorno;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al termine del periodo assegnato all'altro genitore.
- le spese straordinarie, di cui al Protocollo d'Intesa tra magistrati e Avvocati del Foro di
Pordenone, verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
- le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i coniugi giusta la metà ciascuno
e, comunque, giusta il versamento delle quote di spettanza delle stesse.
-Assegno unico e altri sussidi statali assegnati ad entrambi i genitori giusta la metà ciascuno.
Con refusione delle spese di lite oltre accessori, come per legge
Nel merito in via subordinata:
3 - Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 29.4.2017
e trascritto al n. 4, seria A, parte II del registro degli atti di matrimonio del Comune di Pordenone, con trasmissione della sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le relative annotazioni.
a. In ordine all'affidamento del minore: confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori e disporsi che il padre Controparte_1 possa tenere con sé il figlio con i seguenti tempi e modalità, prevedendo, di regola, il prelievo del minore da parte del padre presso la casa della madre e la ripresa a carico della madre presso
l'abitazione del padre al termine del periodo di competenza di quest' ultimo, fatta eccezione per le giornate di attività scolastica in cui il padre preleverà direttamente a scuola: PE
- 1. a weekend alternati dal venerdì alle 12:15 o nel diverso orario di termine delle attività scolastiche, con prelievo diretto a scuola da parte del padre fino alla domenica sera alle 19:30 quando verrà prelevato dalla madre presso l'abitazione paterna;
-2. tutte le settimane, dal mercoledì pomeriggio dalle 16:15, o nel diverso orario di termine delle attività scolastiche, fino al giovedì mattina, quando verrà riaccompagnato a scuola dal padre alle ore 8.00, ovvero, in caso di sospensione delle attività scolastiche, quando verrà ripreso direttamente dalla madre sempre alle ore 8:00 presso l'abitazione paterna;
-3. nelle settimane in cui il minore non trascorrerà i weekend con il padre rimarrà con lo stesso anche il venerdì dalle ore 12.15 o nel diverso orario di termine delle attività scolastiche, quando questi lo preleverà direttamente da scuola, con onere per la madre di riprenderlo presso
l'abitazione paterna, alle 19:30;
- nel caso in cui il minore, durante il tempo di permanenza con padre, sia impegnato in attività ludico sportive oltre l'orario prestabilito, la madre lo preleverà al termine delle stesse;
- nel caso in cui uno o l'altro genitore non possa tenere con sé il figlio nei tempi a lui assegnati per motivi di salute di quest'ultimo e/o altri motivi, recupererà il tempo perduto entro la settimana successiva ovvero quanto prima (senza slittamento dei tempi di affido, come già accaduto in passato);
-4. durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di tre settimane precisando che per settimana si intende un periodo di sette giorni e sette notti con prelievo e riconsegna alle ore 19.30, anche non consecutive le cui date dovranno essere concordate tra i genitori sulla base del piano di ferie che gli stessi si comunicheranno l'un l'altro entro il 31 maggio
4 di ogni anno;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al termine del periodo assegnato all'altro genitore;
- 5. per quanto concerne le vacanze natalizie i genitori terranno con sé il figlio alternando di anno in anno il periodo decorrente dalle ore 12.15 del 24/12 alle ore 19.30 del 31/12 e dalle ore 19.30 del 31/12 alle ore 19.30 del 06/01. Il giorno di Natale dalle ore 11.00 sino alle ore 19.30 starà alternativamente con il genitore con il quale non avrà trascorso la Vigilia di Natale;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al predetto orario;
- 6. durante le vacanze pasquali il minore starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro comprensivi ad anni alterni di giorni di Pasqua e Pasquetta: dalle ore 19.30 della domenica di
Pasqua al genitore che non lo ha avuto con sé nei tre giorni precedenti e che lo terrà per i tre giorni successivi sino alle ore 19.30 dell'ultimo giorno;
con onere del prelievo da parte del padre presso l'abitazione della madre e con onere della madre di riprenderlo presso l'abitazione del padre al termine del periodo assegnato all'altro genitore.
b. In ordine al contributo al mantenimento del figlio minore:
- 1. ridursi l'importo dell'assegno di mantenimento ad € 300,00 oltre le spese straordinarie ripartite giusta la metà tra i genitori o, comunque, rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento a carico del padre e la ripartizione delle spese straordinarie, tenendo conto dell'effettiva capacità reddituale delle parti, della corretta detrazione degli oneri fiscali sul reddito del padre, dell'assegno unico percepito dalla madre e dell'incremento reddituale di quest'ultima.
Si chiede, altresì, che il predetto importo venga ulteriormente ridotto ad € 200,00 al termine del periodo part-time richiesto e ottenuto in via temporanea dalla signora dal proprio datore Pt_1 di lavoro.
- 2. Le detrazioni fiscali per i figli a carico spetteranno ad entrambi i coniugi giusta la metà ciascuno e, comunque, giusta il versamento delle quote di spettanza delle stesse.
-3. l'Assegno unico e altri sussidi statali assegnati ad entrambi i genitori giusta la metà ciascuno.
Con refusione delle spese di lite oltre accessori come per legge.
5 In via istruttoria: Si chiede, altresì, che il Giudice voglia disporre l'esibizione da parte della signora della documentazione inerente alla compravendita dell'abitazione e del relativo Pt_1 finanziamento.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7/8/24, premettendo di essere separata dal Parte_1 coniuge per effetto della sentenza n.680/2023 del Tribunale di Pordenone Controparte_1 pubblicata in data 15/11/2023, che aveva omologato le condizioni di separazione concordate tra i coniugi in ordine all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio minorenne PE
(nato il [...]), ha chiesto la pronuncia della sentenza di divorzio, con una duplice modifica della disciplina dei rapporti tra genitori e figlio rispetto alla regolamentazione in atto. Più precisamente, quanto ai rapporti di natura personale, fermo l'affidamento condiviso del figlio, il collocamento prevalente presso di sé e gli incontri con il padre a fine settimana alternati e i venerdì pomeriggio, anch'essi a settimane alterne, la ricorrente ha chiesto di escludere la permanenza del figlio con il padre dal mercoledì al giovedì, a causa degli ostacoli posti dal resistente allo svolgimento delle attività ricreative o sportive del minorenne, con il rischio di isolamento e di pregiudizio per le esigenze di socializzazione. Con riguardo ai profili di natura economica, allegando il significativo aumento delle disponibilità reddituali dell'altro genitore, ha chiesto un incremento Parte_1 del contributo a carico di quest'ultimo per il mantenimento del figlio, sia ordinario, elevando l'assegno mensile da euro 525,00 a euro 850,00, sia straordinario, aumentando al 70% la percentuale di spese straordinarie poste a suo carico.
Si è ritualmente costituito aderendo alla domanda di divorzio ma contestando Controparte_1 le ulteriori pretese della ricorrente. Anch'egli ha proposto, per la disciplina dei rapporti tra genitori e figlio, una duplice modifica delle condizioni concordate in sede di separazione, in senso opposto rispetto alle richieste di controparte. Più specificamente, avendo proposto il collocamento paritario del figlio, regime ritenuto in grado di meglio corrispondere al diritto del minorenne di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con padre e madre, ha conseguentemente richiesto il mantenimento ordinario e diretto da parte di entrambi i genitori, senza alcun ulteriore contributo a suo carico, con partecipazione paritaria anche alle spese straordinarie, in assenza dei presupposti per diversificarne la percentuale di ripartizione.
6 Dopo lo scambio delle memorie integrative, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, non avendo avuto buon fine il tentativo di conciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali, in sintesi, sono stati aumentati sia gli incontri tra padre e figlio, essendosi previsti ogni settimana, non più a settimane alterne, quelli dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina, sia i contributi paterni al mantenimento del minorenne, essendo stati elevati a 700 euro mensili quello ordinario e al 70% dell'ammontare delle spese quello straordinario.
Per quanto riferito dalle parti, il resistente ha proposto reclamo contro tali provvedimenti, che però la Corte d'Appello ha confermato, salvo stabilire che nella giornata di venerdì il padre prelevi direttamente il figlio all'uscita da scuola alle fine delle lezioni, anziché alle ore 16:00 a casa della madre.
Richiesta alle parti un'integrazione della produzione documentale in ordine alle rispettive condizioni economiche, sono state ritenute inammissibili o irrilevanti le ulteriori richieste istruttorie ed è stata conseguentemente fissata udienza per la rimessione in decisione, con l'assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
Nell'ultima udienza, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Nel presente giudizio sono controversi solo i profili relativi ai rapporti, personali ed economici, tra genitori e figlio. Non c'è contestazione sulla pronuncia relativa allo status, né le parti hanno richiesto l'assegnazione di un assegno di divorzio a loro favore.
Così delimitato l'oggetto del giudizio, il Collegio ritiene di dover sostanzialmente ribadire il contenuto dei provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal giudice relatore, che, per quanto riferito dalle parti, sarebbero già stati confermati e solo marginalmente precisati dalla Corte
d'Appello, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c..
2.1. Con riferimento al regime di affidamento e collocamento del minore, non emerge alcuna controindicazione che induca a derogare al regime ordinario di affidamento condiviso, che esprime il principio di pari responsabilità genitoriale.
Tale regime, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, non deve necessariamente tradursi in una frequentazione paritaria dei genitori “... ben potendo il giudice di merito individuare, nell'interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità,
7 un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena” (Cass. 4790/2022). D'altra parte, anche recentemente, la Suprema Corte ha ribadito che le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono essere orientate al criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, essendo preclusi solo “... provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare” (Cass. 1486/2025).
Non resta quindi, dando applicazione ai richiamati criteri, che ribadire quanto già argomentato in sede di adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c., innanzitutto con riferimento al prevalente collocamento del minorenne presso la madre, perché “... imporre al bambino un radicale mutamento delle abitudini di vita e l'individuazione di due ambienti familiari equivalenti, nell'attuale clima di radicale contrapposizione tra i genitori comporterebbe inevitabilmente una destabilizzazione, ulteriori traumi, difficoltà logistiche e organizzative. Il collocamento paritario presupporrebbe pieno accordo tra i genitori e una radicata consuetudine di frequentazione promiscua dei due ambienti familiari. Se è vero che il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, va considerato, da un lato, che il rapporto con il padre non è pregiudicato dall'attuale disciplina, d'altro lato che tale diritto non deve necessariamente e automaticamente tradursi nel collocamento paritario, quando quest'ultimo comporti maggiori problemi e, in definitiva, il rischio di incidere in senso peggiorativo, secondo una valutazione ispirata al preminente interesse del minorenne...”. A integrazione di quanto già motivato, si può aggiungere che l'attuale prevalente collocazione è consigliata non solo perché conforme a una situazione ormai consolidata, che è opportuno confermare per non creare squilibri e inevitabili traumi ai danni del minorenne, essendo egli ancora in tenera età, ma anche perché la madre ha impegni lavorativi meno gravosi e quindi ha maggior tempo da dedicare alla cura del figlio.
Analogamente, va confermata, con la precisazione apportata dalla Corte d'Appello, la regolamentazione in atto dei rapporti tra padre e figlio. Non può essere condivisa la modifica suggerita dalla ricorrente, perché, pur mantenendo invariato il numero complessivo dei pernotti del bambino nella casa paterna, la stessa altererebbe gli orari degli incontri nel fine settimana, con il rischio di incidere in senso peggiorativo sulla qualità dei rapporti tra padre e figlio, che richiedono
8 tempi congrui e modalità adeguate. L'attuale regime, pur rappresentando un'inevitabile compromesso e pur comportando diversi spostamenti tra le due abitazioni, pare quello maggiormente corrispondente all'interesse del bambino, di mantenere con entrambi i genitori, essendogli comunque garantito nella casa materna il necessario e principale centro di riferimento per le proprie abitudini di vita, un rapporto continuativo e qualitativamente adeguato. Piuttosto, può essere parzialmente recepita l'ulteriore integrazione richiesta dal resistente, nel senso di meglio ripartire tra i genitori gli oneri per assicurare gli spostamenti del minorenne, in modo da evitare che gravino esclusivamente sul padre.
La tenera età del figlio e la necessaria gradualità nell'introduzione di un diverso regime dei rapporti con il padre impongono di mantenere invariata, nei termini concordati e recepiti dal Tribunale in sede di separazione, la regolamentazione dei loro incontri nel periodo estivo e in quelli festivi.
2.2. Le parti hanno concordemente riferito che anche i provvedimenti temporanei e urgenti di contenuto economico sono stati confermati in sede di reclamo.
Com'è noto, la misura del contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario prevalente deve tenere conto delle esigenze del minorenne, peraltro non individuate in senso assoluto ma commisurate al tenore di vita che i genitori gli hanno assicurato, della diversa ripartizione tra i genitori dei compiti domestici di cura, del confronto tra le rispettive situazioni economiche.
Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, le valutazioni già svolte vanno misurate alla luce delle ulteriori acquisizioni documentali. Sul presupposto che non risultano squilibri nelle rispettive posizioni patrimoniali, tali acquisizioni hanno invece confermato le disparità reddituali nell'ultimo anno di riferimenti (2024), potendo il resistente disporre di entrate complessive per circa 3.000 euro netti al mese (l'importo di circa 2.900 euro, riconosciuto dalla stessa parte, va necessariamente integrato con le ulteriori entrate, che ripartite su base mensile ammontano a circa 150 euro), a fronte dei circa 2.100 euro netti percepiti dalla ricorrente (importo comprensivo anche dell'assegno unico).
Va inoltre evidenziato che, concordando in sede di separazione un assegno di oltre 500 euro a carico del padre, i genitori avevano implicitamente considerato di dover fronteggiare elevate esigenze di mantenimento del figlio, ritenendo così di potergli garantire (trattandosi peraltro di figlio unico ed avendo gli stessi adeguate disponibilità) un buon tenore di vita. Non vi è dunque
9 motivo, per il solo fatto che l'attuale procedimento ha assunto natura contenziosa, di modificare le valutazioni sul punto e quindi di ridimensionare le esigenze economiche da assumere come parametro di riferimento. Anzi, per comune esperienza si deve considerare che, con l'avanzare dell'età, esse aumentano progressivamente, di pari passo con la crescita fisica del minorenne e con l'incremento dei bisogni di socializzazione.
Va dunque preso atto dei significativi incrementi reddituali del resistente (che lo stesso quantifica in circa 500 euro mese) per adeguare l'assegno, non però al fine di riequilibrare le posizioni dei due coniugi, non essendo in contestazione i rapporti economici tra di loro, ma per adeguare il contributo paterno alla mutata situazione di fatto.
Analogamente, le diverse disponibilità reddituali dei genitori impongono di individuare una differente percentuale di ripartizione delle spese straordinarie, che peraltro, alla luce delle ultime acquisizioni, può essere corretta e lievemente riequilibrata rispetto a quanto già disposto in via temporanea e urgente, in modo da corrispondere proporzionalmente ai differenti livelli di reddito ultimamente percepiti dai due genitori.
L'assegno unico per il figlio, del quale già si è tenuto conto nelle disponibilità reddituali della madre, continuerà a essere percepito in via esclusiva dalla stessa, quale genitore prevalente collocatario.
Le detrazioni fiscali andranno invece ripartite secondo la reciproca quota di spesa.
5. Con riferimento alle domande inerenti all'affidamento, al collocamento e alla frequentazione del figlio, va registrata la reciproca soccombenza delle parti. Quanto ai rapporti di contenuto economico, è stata prevalentemente accolta, anche se non negli integrali termini proposti, la domanda di parte ricorrente, con integrale rigetto di quella formulata dal convenuto. Da ciò deriva la compensazione per due terzi delle spese di lite e la condanna del resistente alla rifusione per il residuo terzo.
La liquidazione delle spese va fatta secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, per le cause di valore indeterminabile e di bassa complessità, secondo valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo valori minimi per la fase istruttoria, non essendo state assunte prove orali.
P.Q.M.
10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in Pordenone, in data 29/4/2017; Controparte_1 manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pordenone perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2017, parte 2, seria A, numero
4);
2) affida il figlio minorenne a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la PE madre;
le decisioni di maggior interesse per il figlio - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minorenne, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascun genitore;
3) dispone che il padre possa incontrare il figlio con i seguenti tempi e Controparte_1 modalità:
- a weekend alternati, dal venerdì all'uscita da scuola o dalle ore 16:00 in caso di sospensione delle attività scolastiche, fino alla domenica sera alle 19:30, quando la madre lo andrà a riprendere;
- tutte le settimane, dal mercoledì pomeriggio dalle ore 16:00 fino al giovedì mattina, quando verrà riaccompagnato dal padre a scuola o a casa della madre entro le ore 9:00, in caso di sospensione delle attività scolastiche;
- nelle settimane in cui il minore non trascorrerà i weekend con il padre, rimarrà con lo stesso anche il venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle ore 16:00 in caso di sospensione delle attività scolastiche, fino alle ore 19:30, quando la madre lo andrà a riprendere;
- durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con il padre un periodo di due settimane, non consecutive fino al compimento degli anni nove del minore (medesimo criterio si applicherà per le vacanze estive che il figlio trascorrerà con la madre), le cui date dovranno essere concordate tra i genitori sulla base del piano di ferie che gli stessi si comunicheranno l'un l'altro entro il 31 maggio di ogni anno;
a decorrere dal nono anno di età i genitori potranno trascorrere con il figlio un periodo
11 di due settimane anche consecutive;
- durante le vacanze di Natale i genitori terranno con sé il figlio per sette giorni consecutivi, alternando di anno in anno il periodo decorrente dal 24.12 al 30.12 a quello decorrente dal 31.12 al
06.01. La Vigilia di Natale (sino alle ore 11.00 del giorno successivo) ed il giorno di Natale (dalle ore 11.00) saranno trascorsi alternativamente con l'uno e l'altro genitore;
il minore durante le vacanze pasquali starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro comprensivi ad anni alterni dei giorni di Pasqua e Pasquetta prevedendo la consegna del piccolo alle ore 19.30 della domenica di Pasqua al genitore che non l'ha avuto con sé nei tre giorni precedenti e che lo terrà per i tre giorni successivi;
- ciascun genitore avrà diritto, nei giorni in cui il minore è con l'altro genitore, di effettuare una chiamata o video chiamata telefonica nell'orario compreso tra le 19:30 e le 20:30, impegnandosi l'altro genitore alla ricezione di detta chiamata;
- i genitori garantiranno che partecipi, quando è loro affidato, alle attività organizzate dalla PE scuola, con priorità rispetto ad altri impegni di natura ludica;
4) dispone che il padre provveda al mantenimento del figlio in via indiretta, Controparte_1 mediante versamento alla madre dalla data della domanda, dell'importo di euro Parte_1
700,00 mensili, da versarsi in forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese;
la somma è annualmente soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, se in aumento;
5) dispone che il padre provveda al pagamento del 60% delle spese Controparte_1 straordinarie per il figlio minorenne, come individuate nel Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per i figli in materia di separazione divorzio stipulato tra il Tribunale di Pordenone e l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 22 febbraio 2018;
6) dispone che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva e integrale dalla madre Pt_1
, quale genitore prevalente collocatario;
detrazioni fiscali spettanti a entrambi i genitori,
[...] secondo la quota di spesa;
7) dichiarate compensate per due terzi le spese di lite, condanna la parte resistente CP_1
alla rifusione in favore della parte ricorrente di un terzo delle spese di lite,
[...] Parte_1 che liquida nell'importo complessivo di € 2.237,67 per compenso avvocato e di € 125,00 per
12 esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per le spese generali e oltre agli accessori dovuti per legge;
Così deciso in Pordenone, in data 26 agosto 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
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