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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1516/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1516/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.10.1976 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gianni Lissoni che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il giorno 8.10.1989 e Parte_2 C.F._2 formalmente residente a [...] ma con dimora a Monza in Via
Giacomo Medici n. 33, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Gianni Lissoni che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a) Affermarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dai Sigg.ri e Parte_1
; Parte_2
b) ordinare al Comune di Triuggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) confermarsi le seguenti concordate condizioni pagina 1 di 2 - La casa coniugale condotta in locazione, sita in Triuggio, alla Via Cascina Borgonuovo n.9, viene assegnata definitivamente con quanto l'arreda al Sig. . Parte_1
- I coniugi dichiarano che con la separazione personale ed il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro e rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 1218/23, pubblicata il 22.5.2023 e passata in giudicato come da attestazione agli atti. Non è contestato che nelle more non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Briosco (MB) il 12.11.2010 (trascritto al nr. 4 parte I del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2010) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Briosco (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1516/2025 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.10.1976 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gianni Lissoni che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il giorno 8.10.1989 e Parte_2 C.F._2 formalmente residente a [...] ma con dimora a Monza in Via
Giacomo Medici n. 33, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Gianni Lissoni che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“a) Affermarsi lo scioglimento del matrimonio civile celebrato dai Sigg.ri e Parte_1
; Parte_2
b) ordinare al Comune di Triuggio di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) confermarsi le seguenti concordate condizioni pagina 1 di 2 - La casa coniugale condotta in locazione, sita in Triuggio, alla Via Cascina Borgonuovo n.9, viene assegnata definitivamente con quanto l'arreda al Sig. . Parte_1
- I coniugi dichiarano che con la separazione personale ed il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altro e rinunciano fin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 1218/23, pubblicata il 22.5.2023 e passata in giudicato come da attestazione agli atti. Non è contestato che nelle more non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Briosco (MB) il 12.11.2010 (trascritto al nr. 4 parte I del Parte_2 registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2010) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Briosco (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2