CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 856/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
DA OM, TO
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13815/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 07102841215
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250102230842000 CREDITO IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22458/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_1 S.R.L. in persona del lrpt, assistito e difeso come in atti, impugna innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 29.05.2025, ed i sottesi ruoli afferenti al recupero dei crediti di imposta per investimenti per il mezzogiorno per gli anni dal 2020 al 2024 per complessivi euro 1.527.350,41 chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Il ricorrente, in particolare, deduce l'illegittimità della cartella di pagamento ed il sottostante ruolo perché fondati su atti di recupero che non sono esecutivi e che sono privi di efficacia giuridica perché gli stessi sono stati sospesi dalla CGT di primo grado di Napoli, con l'ordinanza cautelare del 2256/2025, depositata il
25.03.2025. Pur nella consapevolezza della sospensione dell'esecuzione degli atti di recupero presupposti,
l'Agenzia ha ugualmente formato il ruolo e notificato la cartella per il tramite dell'Ader, pur in assenza di un titolo esecutivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II che ha rivendicato la correttezza del suo operato evidenziando che all'esito del deposito, in data 25.03.2025, dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione degli atti di recupero sottesi in data 3.04.2025 provvedeva a sospendere i ruoli e chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Il ricorrente depositava memorie di replica nelle quali, nel riportarsi all'atto introduttivo, evidenziava che pur nella consapevolezza della sospensione dell'esecuzione degli atti di recupero disposta dalla CGT di primo grado con l'ordinanza del 25.3.2025 l'Agenzia ha iscritto le relative somme sospese a ruolo sospeso solo a seguito dell'istanza presentata dalla contribuente e che la sospensione non produce effetti definitivi sicchè ben potrebbe l'Agenzia, in linea teorica, revocare la sospensione amministrativa in precedenza disposta, con ciò arrecando un danno alla contribuente ed insisteva nella condanna alle spese.
All'odierna udienza, la Corte in composizione collegiale, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e non possa essere accolto.
Ed invero è incontestato che la cartella di pagamento impugnata scaturisce all'iscrizione a ruolo a titolo straordinario, degli atti di recupero crediti d'imposta sanzioni e interessi, per gli anni dal 2020 al 2024, per euro 1.527.350,41.
Tali atti di recupero sono stati impugnati dalla “Ricorrente_1 S.r.l.” con ricorso iscritto dinanzi a questa Corte (n. 804/2025 RG) che con ordinanza n. 2256/16/2025, depositata il 25.03.2025, ha accolto l'istanza di sospensione, in attesa del giudizio dinanzi al TAR del provvedimento interdittivo.
Come correttamente evidenziato da parte resistente e come emerge dall'atto di recupero “In caso di mancato versamento diretto l'Ufficio, ai sensi dell'art. 27, comma 19, del dl 185/2008, procede alla riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, mediante iscrizione a ruolo straordinaria ai sensi dell'art. 15bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602. Per il pagamento delle somme dovute iscritte a ruolo non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31 del dl n. 78/2010”.
Ed infatti in via generale le iscrizioni nei ruoli straordinari evocano il disposto di cui all' art.15bis del D.P.R.
29 settembre 1973 n.602, che consente all'Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell'intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi, consentito dalla iscrizione nei ruoli ordinari ex art.15 D.P.R. cit.
Si tratta di un atto di recupero credito emesso ai sensi dell' art. 1 comma 421 della L. 311/2004, che ha fornito all'Amministrazione finanziaria uno strumento ad hoc per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati e dell'art. 27 del DL 185/2008, che prevede una procedura particolarmente rigida e stringente e il cui comma 19, statuisce, in particolare, che le somme dovute in base all'avviso di recupero vadano iscritte per intero (compresi, quindi, sanzioni e interessi) a ruolo straordinario.
Ciò posto emerge dagli atti come a seguito della definitività del ruolo lo stesso sia stato consegnato all'Agenzia delle Entrate e Riscossione ma, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, da parte della CGT
n. 2256/16/2025, depositata il 25.03.2025, l'Ufficio in data 3/4/2025 abbia provveduto a sospendere tutti i ruoli degli atti di recupero così come disposto dalla Corte di Giustizia: ruoli che allo stesso sono sospesi ma non annullati.
La cartella, dunque, è stata emessa nelle more tra l'iscrizione a ruolo e la sospensione disposta con ordinanza ma si rivela non produttiva di effetti anche se il ruolo è correttamente esistente benché sospeso.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate avuto riguardo alle gravi ed eccezionali ragioni rinvenibili nella oggettiva complessità e novità della questione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DINACCI FILIPPO, Presidente
DA OM, TO
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13815/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - 07102841215
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250102230842000 CREDITO IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22458/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso la società Ricorrente_1 S.R.L. in persona del lrpt, assistito e difeso come in atti, impugna innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, la cartella di pagamento in epigrafe indicata, notificata il 29.05.2025, ed i sottesi ruoli afferenti al recupero dei crediti di imposta per investimenti per il mezzogiorno per gli anni dal 2020 al 2024 per complessivi euro 1.527.350,41 chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
Il ricorrente, in particolare, deduce l'illegittimità della cartella di pagamento ed il sottostante ruolo perché fondati su atti di recupero che non sono esecutivi e che sono privi di efficacia giuridica perché gli stessi sono stati sospesi dalla CGT di primo grado di Napoli, con l'ordinanza cautelare del 2256/2025, depositata il
25.03.2025. Pur nella consapevolezza della sospensione dell'esecuzione degli atti di recupero presupposti,
l'Agenzia ha ugualmente formato il ruolo e notificato la cartella per il tramite dell'Ader, pur in assenza di un titolo esecutivo.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II che ha rivendicato la correttezza del suo operato evidenziando che all'esito del deposito, in data 25.03.2025, dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione degli atti di recupero sottesi in data 3.04.2025 provvedeva a sospendere i ruoli e chiedendo il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Il ricorrente depositava memorie di replica nelle quali, nel riportarsi all'atto introduttivo, evidenziava che pur nella consapevolezza della sospensione dell'esecuzione degli atti di recupero disposta dalla CGT di primo grado con l'ordinanza del 25.3.2025 l'Agenzia ha iscritto le relative somme sospese a ruolo sospeso solo a seguito dell'istanza presentata dalla contribuente e che la sospensione non produce effetti definitivi sicchè ben potrebbe l'Agenzia, in linea teorica, revocare la sospensione amministrativa in precedenza disposta, con ciò arrecando un danno alla contribuente ed insisteva nella condanna alle spese.
All'odierna udienza, la Corte in composizione collegiale, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, all'esito della discussione in pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso sia infondato e non possa essere accolto.
Ed invero è incontestato che la cartella di pagamento impugnata scaturisce all'iscrizione a ruolo a titolo straordinario, degli atti di recupero crediti d'imposta sanzioni e interessi, per gli anni dal 2020 al 2024, per euro 1.527.350,41.
Tali atti di recupero sono stati impugnati dalla “Ricorrente_1 S.r.l.” con ricorso iscritto dinanzi a questa Corte (n. 804/2025 RG) che con ordinanza n. 2256/16/2025, depositata il 25.03.2025, ha accolto l'istanza di sospensione, in attesa del giudizio dinanzi al TAR del provvedimento interdittivo.
Come correttamente evidenziato da parte resistente e come emerge dall'atto di recupero “In caso di mancato versamento diretto l'Ufficio, ai sensi dell'art. 27, comma 19, del dl 185/2008, procede alla riscossione coattiva delle somme complessivamente dovute, maggiorate degli ulteriori interessi maturati, mediante iscrizione a ruolo straordinaria ai sensi dell'art. 15bis del DPR 29 settembre 1973 n. 602. Per il pagamento delle somme dovute iscritte a ruolo non è ammessa la compensazione prevista dall'art. 31 del dl n. 78/2010”.
Ed infatti in via generale le iscrizioni nei ruoli straordinari evocano il disposto di cui all' art.15bis del D.P.R.
29 settembre 1973 n.602, che consente all'Ufficio di procedere, sulla base di accertamenti non definitivi, alla riscossione dell'intero importo delle imposte, sanzioni ed interessi, in luogo della riscossione del solo terzo delle imposte e degli interessi, consentito dalla iscrizione nei ruoli ordinari ex art.15 D.P.R. cit.
Si tratta di un atto di recupero credito emesso ai sensi dell' art. 1 comma 421 della L. 311/2004, che ha fornito all'Amministrazione finanziaria uno strumento ad hoc per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati e dell'art. 27 del DL 185/2008, che prevede una procedura particolarmente rigida e stringente e il cui comma 19, statuisce, in particolare, che le somme dovute in base all'avviso di recupero vadano iscritte per intero (compresi, quindi, sanzioni e interessi) a ruolo straordinario.
Ciò posto emerge dagli atti come a seguito della definitività del ruolo lo stesso sia stato consegnato all'Agenzia delle Entrate e Riscossione ma, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di sospensione, da parte della CGT
n. 2256/16/2025, depositata il 25.03.2025, l'Ufficio in data 3/4/2025 abbia provveduto a sospendere tutti i ruoli degli atti di recupero così come disposto dalla Corte di Giustizia: ruoli che allo stesso sono sospesi ma non annullati.
La cartella, dunque, è stata emessa nelle more tra l'iscrizione a ruolo e la sospensione disposta con ordinanza ma si rivela non produttiva di effetti anche se il ruolo è correttamente esistente benché sospeso.
Per tutto quanto sopra esposto, questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e vada rigettato.
Le spese di giudizio vanno integralmente compensate avuto riguardo alle gravi ed eccezionali ragioni rinvenibili nella oggettiva complessità e novità della questione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese