Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 856
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della cartella di pagamento per fondatezza su atti di recupero sospesi

    La Corte ritiene che la cartella sia stata emessa nelle more tra l'iscrizione a ruolo e la sospensione disposta con ordinanza, ma si rivela non produttiva di effetti anche se il ruolo è correttamente esistente benché sospeso. La Corte rileva che l'iscrizione a ruolo straordinario è legittima ai sensi dell'art. 15bis del D.P.R. 602/1973, che consente la riscossione anche su accertamenti non definitivi. L'Agenzia ha sospeso i ruoli a seguito dell'ordinanza della CGT, ma i ruoli rimangono esistenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 21/01/2026, n. 856
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 856
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo