Art. 2.
L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo e' subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto alla esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonche' alla esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative intese ad abbellire ed a rendere piu' confortevole la stazione medesima.
L'erogazione del contributo di cui al precedente articolo e' subordinata alla espressa condizione che il relativo importo sia dal Comune devoluto alla esecuzione di opere igieniche, sanitarie e stradali, nonche' alla esecuzione di opere intese a migliorare l'attrezzatura della stazione termale, in modo da soddisfare le maggiori esigenze dei pubblici servizi inerenti al suo funzionamento ed alle iniziative intese ad abbellire ed a rendere piu' confortevole la stazione medesima.