Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 27595/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 27595/2020 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 CodiceFiscale_1
Gioia, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Marina, n. 5; fax: 0815637933; pec:
Email_1
- Opponente-
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
dott. , giusta procura del 25.07.2019 rep. n. 44953, racc. n. 25857, rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Giovanna Bevilacqua, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Domenico De
Dominicis n. 14; fax: 081.5569542; pec: Email_2
- Opposta-
Oggetto: Opposizione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da verbali di udienza.
pagina 1 di 6
In data 10.02.2020 l' notificava a atto di Controparte_1 Parte_1
pignoramento, riguardante dei crediti verso terzi ed avente ad oggetto il mancato pagamento di €
289.975,94. L'Agenzia, in particolare, pignorava un credito del nei confronti dell' Pt_1 [...]
per le seguenti polizze vita: Polizza n. 22533924 del 2012, Polizza n. 22533922 del 2012, CP_3
Polizza n. 22533923 del 2013, Polizza n. 22921224 del 2017, Polizza n. 24045611 del 2017, Polizza n.
24045613 del 2017.
Avverso il predetto atto di pignoramento, veniva proposta opposizione ex art. 615 co. 2 c.p.c., ma il
G.E., con ordinanza del 24.11.2020, non concedeva la sospensione dell'esecuzione, ritenendo non sussistenti motivi di grave ed irreparabile danno, ed assegnava il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Pertanto, con atto di citazione notificato il 17.12.2020, introduceva il giudizio di merito ed Pt_1 eccepiva l'impignorabilità delle indicate polizze vita ai sensi dell'art. 1923 c.c., stante il loro carattere previdenziale, e la conseguente nullità del pignoramento. Dunque, chiedeva di dichiarare nullo l'atto di pignoramento e inesistente il credito vantato, con condanna nei confronti della parte soccombente alle spese di giudizio ed onorari di causa con attribuzione al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , che, contestando tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto, eccepiva l'infondatezza della proposta domanda, in quanto non sufficientemente motivata e provata. In particolare, contestava la qualificazione di polizza vita classica per i prodotti finanziari stipulati dall'opponente, avendo questi ultimi finalità di strumento di risparmio in favore dei beneficiari e mancando alcune fra le principali caratteristiche tipiche, quale l'alea contrattuale, e deduceva la non applicabilità dell'art. 1923 c.c. Domandava, quindi, di rigettare la proposta opposizione in quanto improponibile, inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In data 29.09.2022 veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza del 21.11.2024, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini abbreviati ex art. 190 c.p.c.
*****
La documentazione prodotta, interpretata con l'ausilio del CTU dott. , ha consentito Persona_1 di acclarare che le polizze oggetto di pignoramento, appartenenti alla categoria “D'Oro di , CP_3
hanno natura eminentemente previdenziale.
Si tratta delle seguenti polizze:
pagina 2 di 6 - POLIZZA 2: D'oro di Data di sottoscrizione: 23/05/2012. Tariffa: RO. CP_3
Contraente: . Beneficiari: figlio;
Parte_1 Persona_2
- POLIZZA 3: D'oro di Data di sottoscrizione: 23/05/2012. Tariffa: RO. CP_3
Contraente: . Beneficiari: figlio Parte_1 Controparte_4
POLIZZA 4: D'oro di alleanza. Data di sottoscrizione: 23/05/2012. Tariffa: RO.
Contraente: . Beneficiari: Parte_1 Controparte_5
- POLIZZA 5: D'oro di alleanza. Data di sottoscrizione: 18/01/13. Tariffa: RO. Contraente: Parte_1
. Beneficiari: figlio
[...] Parte_2
Diversamente, la polizza rientrante nella categoria “Extra di Alleanza” ha natura mista previdenziale- finanziaria;
si tratta della seguente polizza:
- POLIZZA 7. di Data di sottoscrizione: 23/05/2017 Tariffa: Extra. CP_6 CP_3
Contraente: . Beneficiari: figlia In base alla Parte_1 Parte_3
documentazione acquisita la componente finanziaria di tale prodotto può essere pari al 10% o al 20% del totale in base al livello di protezione effettuato. Conversamente la componente previdenziale può, di conseguenza, rappresentare l'80% o il 90%.
La relazione di CTU contiene un'approfondita disamina sulla natura dei prodotti finanziari/assicurativi oggetto della presente controversia, analizzandone i diversi aspetti e peculiarità , e giungendo poi alle seguenti conclusioni:
“Le polizze sopra identificate al n. 2, 3, 4 e 5 riguardano il prodotto “D'Oro Alleanza” con il quale dietro il pagamento di un premio ricorrente, la Compagnia si impegna a pagare ai beneficiari:
- alla scadenza, in caso di vita dell'Assicurato, il capitale assicurato iniziale comprensivo dell'eventuale bonus Più Valore e aumentato delle rivalutazioni annuali;
- prima della scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato, il capitale assicurato in vigore al momento del decesso comprensivo dell'eventuale bonus Più Valore e delle rivalutazioni annuali.
È comunque garantito, a scadenza e fino alla data del decesso, il rendimento minimo pari al 2% annuo.
Tale prodotto è sicuramente inquadrabile tra le polizze a capitale investito garantito: infatti qualsiasi cosa succeda alla Compagnia nessuno potrà intaccare i capitali delle Gestioni Separate. In altre parole, il denaro che le costituisce può essere incassato solo dai Clienti che vi hanno investito. Dove non fosse sufficiente il patrimonio della Gestione Separata per garantire i capitali investiti, interviene la Compagnia, obbligata ad integrare con il proprio patrimonio quello della Gestione Separata.
Questo è un vincolo normativo e contrattuale garantito dall'obbligo per la Compagnia di accantonare, nel proprio patrimonio netto, un fondo tecnico (il “Margine di Solvibilità”) che deve essere superiore
pagina 3 di 6 a un valore minimo stabilito dalla normativa e che serve solo in caso di eventi anomali ed eccezionali.
Come si evince dalle relative tabelle a pagina 20 di 48 e 21 di 48 il capitale assicurato caso vita e caso morte e sempre superiore al cumulo dei premi annui.
Diversamente la polizza sopra identificata al n. 7 riguarda il prodotto “Extra di Alleanza” con il quale dietro il pagamento di un premio ricorrente, la Compagnia si impegna a pagare una prestazione in parte collegata ai risultati della Gestione separata ed in parte direttamente collegata all'andamento del valore delle quote di determinati OICR, con la diretta conseguenza che tale ultima parte comporta rischi finanziari riconducibili all'andamento del valore delle quote. La stessa può, pertanto, essere annoverata tra le polizze ibride.
Pur essendo mitigato da livelli differenziati di investimento, nel prodotto è insito il rischio di subire delle perdite.
La linea d'investimento prescelta è la , tra cui sono comprese due diversi livelli di Parte_4
protezione (90% e 80%), ma nella proposta contrattuale tale campo è vuoto, pertanto non è possibile individuare quale delle due sia stata prescelta. La Linea Multi Emerging Markets, prevede un portafoglio diversificato sui mercati finanziari emergenti (America Latina, Est Europa, Africa e Medio
Oriente, Cina, India).
Come sopra specificato, oltre alla Gestione separata “Fondo Euro San Giorgio”, il contratto prevede che una parte dei premi sia investita nella Linea di investimento Multi-Emerging Markets, di cui la scheda prodotto agli atti espone la composizione in OICR
…
Come emerge dalla successiva tabella, in base alla classificazione indicata dall'IVASS, il profilo di rischio degli OICR a cui è collegata parte della prestazione è “alto” e “molto alto”.
…”
Ebbene tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto sorrette da coerenti ed approfondite argomentazioni, che pertanto possono essere fatte proprie anche da chi scrive.
Peraltro la bozza della relazione di CTU è stata inviata alle parti le quali, nel termine appositamente previsto dall'art. 195 comma 3 cpc, non hanno obiettato alcunchè in ordine alla qualificazione giuridica operata dal consulente.
Ne consegue che, in coerenza con la natura puramente previdenziale delle polizze sopra elencate ed in atti enumerate come polizza 2, polizza 3, polizza 4 e polizza 5 della tipologia “D'Oro di , CP_3
deve esserne in questa sede dichiarata l'impignorabilità ai sensi dell'art. 1923 c.c., essendo in tal senso orientata la più condivisibile interpretazione della giurisprudenza della Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “in tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del
pagina 4 di 6 beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore - al pari di quanto previsto per le "somme dovute", di regola già impignorabili secondo l'art.1923 cod. civ. - può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era "in bonis", non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art.46, primo comma, n.5 legge fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento.” (cfr. Cass. Civ. Sez.
U, Sentenza n. 8271 del 31/03/2008).
Diversamente, la polizza denominata polizza n. 7, avendo al contempo una componente finanziaria che si può in questa sede stimare pari al 20% del totale, ed una componente previdenziale da stimarsi pari all'80%, deve essere dichiarata solo parzialmente impignorabile, fino cioè al valore dell'80%, restando invece valido ed efficace il pignoramento nei limiti del 20% del valore totale.
Quanto infine alla circostanza, dedotta dalla difesa di parte opposta, secondo cui l'opponente “avrebbe provveduto a richiedere la liquidazione delle somme investite nelle polizze oggetto di pignoramento”, si osserva che l'evenienza non risulta emersa in giudizio né documentata in alcun modo, sicchè di ciò non può tenersi conto nella presente sede.
L'opposizione va pertanto parzialmente accolta, nei termini sopra enucleati.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della controvertibilità della qualificazione giuridica dei prodotti assicurativi oggetto di pignoramento e della complessità tecnica a tale attività associata.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, possono essere poste in via definitiva a carico delle parti, ciascuna per la metà.
p.q.m.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_7
a) in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi limitatamente alle seguenti polizze:
POLIZZA 2: D'oro di Data di sottoscrizione: 23/05/2012. Tariffa: RO. CP_3
Contraente: . Beneficiari: figlio;
Parte_1 Persona_2
POLIZZA 3: D'oro di Data di sottoscrizione: 23/05/2012. Tariffa: RO. CP_3
Contraente: . Beneficiari: figlio Parte_1 Controparte_4
POLIZZA 4: D'oro di alleanza. Data di sottoscrizione: 23/05/2012. Tariffa: RO.
Contraente: . Beneficiari: Parte_1 Controparte_8
5: D'oro di alleanza. Data di sottoscrizione: 18/01/13. Tariffa: RO. Contraente:
[...]
pagina 5 di 6 . Beneficiari: figlio Parte_1 Parte_2
POLIZZA 7: Extra di Data di sottoscrizione: 23/05/2017 Tariffa: Extra. CP_3
Contraente: . Beneficiari: figlia quest'ultima Parte_1 Parte_3 solo limitatamente all'80% del valore totale, come meglio specificato in parte motiva;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
c) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di entrambe le parti, ciascuna per la metà.
Così deciso in Napoli il 17.02.2025
Il Giudice
Dott. Federica D'Auria
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