Versione
27 aprile 1991
27 aprile 1991
Art. 38. Disposizioni finali 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o comunque con essa incompatibili.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.