Articolo 38 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 37
Versione
27 aprile 1991
Art. 38. Disposizioni finali 1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge o comunque con essa incompatibili.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991