Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza breve 24/04/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00783/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00668/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 668 del 2026, proposto da Idroelettrica Pizzorne S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Cordoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Arianna Paoletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bianca Bertolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della diffida avente ad oggetto T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775; D. Lgs 152/2006; L. 241/90; L.R. 80/2015 DPGRT n. 61/R del 16 agosto 2016 pratica SIDIT n. 181890/2025 - C.I. 496 Diffida alla rimessa in pristino delle opere di scarico della centrale idroelettrica in concessione alla società Idroelettrica Pizzorne S.r.l., notificata in data 13 gennaio 2026, con cui la Regione Toscana Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Genio Civile Toscana Nord ha diffidato la ricorrente alla rimessa in pristino delle opere di scarico della centrale idroelettrica, mediante il ripristino della configurazione originariamente prevista e autorizzata con Decreto n. 713 del 15 febbraio 2001 (Loc. “Ex Polverificio Pellegrini”, Comune di Borgo a Mozzano) entro 60 giorni dal ricevimento della presente, con avvertimento dell'adozione di provvedimenti sanzionatori e cautelativi previsti dalla normativa vigente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- di ogni altro provvedimento presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana e di CA S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AT PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. La società Idroelettrica Pizzorne S.r.l., titolare di una concessione regionale di derivazione di acqua superficiale dal torrente Pizzorna, nel territorio del Comune di Bagni di Lucca, ad uso produzione di energia elettrica, con provvedimento regionale del 13 gennaio 2026 veniva diffidata alla rimessione in pristino, entro sessanta giorni, delle opere di scarico della centrale idroelettrica. Nel medesimo provvedimento la Regione dava invero atto di aver accertato una intervenuta variazione della localizzazione dello scarico in essere rispetto alla configurazione originariamente prevista e autorizzata. Nello specifico, mentre l’art. 6 del Disciplinare del 29 agosto 2000 individuava il punto di restituzione delle acque nel Torrente Pizzorna in località “ex Polverificio Pellegrini” (Comune di Borgo a Mozzano), lo stato di fatto riscontrato dall’Amministrazione avrebbe mostrato la restituzione delle acque provenienti dalla centrale nel canale di adduzione della società cartiera CA S.r.l.
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società Idroelettrica Pizzorne S.r.l. impugnava il succitato atto di diffida chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili (omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990; eccesso di potere per incoerenza degli atti presupposti richiamati nel provvedimento rispetto al dispositivo dell’atto; omessa attivazione dei poteri officiosi di cui all’art. 72 del Regolamento della Regione Toscana n. 61/R del 16 agosto 2016; illegittima disapplicazione dell’art. 49 R.D. 1775/1933).
3. Si costituiva in giudizio la Regione Toscana, eccependo in sede preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e per la carenza di interesse ad agire in capo alla società istante; evidenziava inoltre l’infondatezza del ricorso nel merito.
Anche la controinteressata CA S.r.l. si costituiva in giudizio instando per la reiezione del gravame, del quale deduceva l’infondatezza.
4. All’udienza camerale del 22 aprile 2026, dato avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
5. Si prende in esame, in primo luogo, l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del GA sulla presente controversia.
L’art. 143, lett. a), del R.D. 1775/1933 devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, giudice di legittimità in unico grado, « i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti […] presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche ».
La portata della succitata disposizione e l’ambito applicativo della stessa sono stati chiariti dalla giurisprudenza, che ha avuto modo di individuare la linea di demarcazione tra la giurisdizione del G.A. e quella del Tribunale superiore delle acque nei seguenti termini: « Risulta necessario, per fondare la specializzata giurisdizione delle acque, che i provvedimenti impugnati, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrano, in concreto, a disciplinare direttamente le modalità di utilizzazione di quell’acqua o l’assetto e la struttura dei beni del demanio idrico, non essendo sufficiente che sui relativi regimi quelli incidano solo in via indiretta, riflessa, mediata od occasionale » (Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 febbraio 2020 n. 2710); « nell’ambito della giurisdizione specializzata vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque ed inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull’uso delle acque, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, nonché autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi (Cassazione civile, Sezioni unite, 31 luglio 2017 ordinanza n. 18977) » (Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 febbraio 2020 n. 2710).
Nel contempo, quanto alla giurisdizione amministrativa: « è da riconoscere la giurisdizione del giudice amministrativo in caso di impugnativa di atti solo in via strumentale inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche e pertanto in grado di influirvi solo occasionalmente, in cui rileva esclusivamente l’interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative funzionali all’affidamento di concessioni o appalti di opere relative a tali acque (Cassazione civile, Sezioni Unite, 21 marzo 2017 ordinanza n. 7154) » (Cassazione civile, Sezioni Unite, 5 febbraio 2020 n. 2710).
In via di estrema sintesi, sussiste dunque la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie afferenti alla legittimità di provvedimenti amministrativi che riguardano solo occasionalmente le acque pubbliche, mentre la cognizione è riservata al Tribunale superiore delle acque pubbliche quando tale incidenza sia diretta e immediata.
5.1. Nel caso di specie il provvedimento regionale impugnato impone la rimozione delle opere idriche relative allo scarico di restituzione delle acque pubbliche del torrente Pizzorna, posto in essere dalla società ricorrente, concessionaria per la derivazione delle stesse acque superficiali, in corrispondenza del canale di adduzione della CA S.r.l., invece che nella diversa ubicazione indicata nella concessione medesima.
È dunque evidente che l’oggetto diretto, immediato e precipuo dell’atto impugnato è costituito proprio dal regime delle acque pubbliche del torrente Pizzorna, con conseguente conoscibilità della causa che ne contesta la legittimità, per quanto sopra precisato, da parte del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.
5.2.Il ricorso proposto dall’Idroelettrica Pizzorne S.r.l. è dunque inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la causa decidenda sottratta alla potestas iudicandi di questo Tribunale; il ricorso potrà essere riassunto, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, competente a conoscerne.
6. Le spese del giudizio vengono compensate tra tutte le parti, attesa la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, nei sensi e con gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
AT PA, Consigliere, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AT PA | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO