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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 6019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6019 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 56280/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Vittoria
Caprara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56280/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/11/1965, con il patrocinio dell'avv. CHIAPPA DANIELA
, con elezione di domicilio presso il difensore Email_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BORSETI LUIGI
) e con elezione di domicilio presso il Email_2
difensore
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo N.
14195/2023, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale era stato condannato al pagamento dell'importo di € 195.000,00, oltre interessi e spese, nei confronti di
. Il rappresentava, in particolare, che la procedura monitoria CP_1 Pt_1
era stata avviata dalla signora in ragione degli accordi di separazione raggiunti dai coniugi in sede di negoziazione assistita, sui quali era stato apposto il nulla osta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 16.04.2018, che prevedevano, al punto d), l'impegno del marito a porre in vendita la casa coniugale sita in Ciampino e a corrispondere alla moglie il 50% del prezzo di tale vendita;
riferiva che casa coniugale era stata venduta solo nel 2023, nonostante fosse stato previsto un termine di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo e che, tuttavia, aveva dato immediata comunicazione della vendita alla signora offrendole formalmente il pagamento dell'importo di euro 146.652,55, calcolato detraendo dal prezzo riscosso tutte le spese sostenute per l'immobile, ottenendo però il rifiuto dell'ex moglie alla proposta di pagamento. Chiedeva pertanto, in via preliminare, che venisse accertata l'improcedibilità del ricorso monitorio e di conseguenza la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, deducendo a sostegno di tale domanda che, stante l'efficacia di titolo esecutivo riconosciuta dalla legge all'accordo di negoziazione assistita, la signora avrebbe dovuto notificare al un atto di precetto e non già presentare un ricorso per decreto ingiuntivo. Pt_1
Sempre in via preliminare, chiedeva non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in ragione dell'infondatezza del credito preteso e del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio che sarebbe derivato dal dover corrispondere importi non dovuti. Chiedeva infine, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo emesso o, in subordine, accertare il minor valore della quota della vendita dell'immobile di spettanza della signora.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto CP_1
e rappresentava che le spese sostenute per l'immobile, poi venduto, non potevano essere detratte da quanto dovuto in virtù dell'accordo di negoziazione assistita, dal momento che il era unico proprietario dell'immobile in questione. Pt_1
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'eccezione preliminare sollevata dalla controparte, deducendo che l'accordo intercorso in sede di separazione non conteneva alcun importo specifico e che pertanto non poteva essere assunto a fondamento di un atto di precetto. Nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Sentite le parti, comparse personalmente all'udienza del 03.06.2024, ed acquisita la documentazione depositata dalle stesse, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.02.2025.
Ebbene, deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente, posto che le doglianze rappresentate non possono trovare accoglimento. Il ha dedotto l'inammissibilità del ricorso monitorio Pt_1
presentato dalla controparte affermando che la medesima avrebbe dovuto, diversamente, avviare una procedura esecutiva basata sul mero titolo costituito dall'accordo di negoziazione assistita. Le disposizioni contenute nell'accordo richiamato, tuttavia, non possedevano in alcun modo i requisiti di cui all'art. 474
c.p.c., tenuto conto che il credito vantato dalla sig.ra non era né liquido, in CP_1
quanto non determinato nel suo ammontare, né esigibile;
caratteristica, quest'ultima, che il credito in oggetto ha acquisito solo a seguito della vendita della casa coniugale. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto ammissibile il procedimento di ingiunzione ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
Venendo ora al merito del procedimento, si rileva l'infondatezza dell'opposizione.
Occorre evidenziare, preliminarmente, che la parte opponente non ha contestato la spettanza dell'importo richiesto dalla sig.ra quanto piuttosto la misura di CP_1
detto importo. Il ha difatti dedotto di essere tenuto al pagamento non già Pt_1 dell'intera somma ricavata dalla vendita dell'immobile sito in Ciampino, bensì del minore importo ottenuto a seguito della detrazione delle spese sostenute per lo stesso, allegando alla domanda la relativa documentazione degli esborsi effettuati;
importo che ha peraltro offerto di pagare alla controparte. Senza volere entrare nel merito della validità di tale offerta, si osserva che il calcolo effettuato dall'opponente non appare fondato. È necessario, difatti, prendere in considerazione il tenore letterale dell'obbligazione assunta dal nella Pt_1
procedura di negoziazione assistita, laddove le parti hanno espressamente previsto quanto segue: “Il Signor si obbliga, ora per allora, a Parte_1
corrispondere in favore della Signora il 50% del prezzo di vendita, CP_1 avendo la stessa concorso con proprio denaro all'acquisto”. Ebbene, il riferimento al “prezzo di vendita”, in assenza di ulteriori specificazioni, non può valere ad individuare quanto dovuto dal nel concreto ricavato della stessa, dovendosi Pt_1
al contrario ritenere che il dovuto fosse il prezzo pattuito e poi corrisposto. Ed invero, dalla documentazione depositata in atti si evince che il prezzo a carico dell'acquirente dell'immobile è stato stabilito in euro 390.000,00
(trecentonovantamila e zero centesimi), il cui 50% è stato correttamente individuato dalla sig.ra in euro 195.000,00. CP_1
Deve, pertanto, essere rigettata l'opposizione proposta e confermato in toto il decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza dell'opponente in ragione dell'infondatezza dell'opposizione, vengono poste a carico del e liquidate Pt_1
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
14195/2023 emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida nella somma complessiva pari ad euro 7.052,00, oltre Iva e
[...]
CNF, da versarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Maria Vittoria
Caprara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 56280/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/11/1965, con il patrocinio dell'avv. CHIAPPA DANIELA
, con elezione di domicilio presso il difensore Email_1
OPPONENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BORSETI LUIGI
) e con elezione di domicilio presso il Email_2
difensore
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire revocare il decreto ingiuntivo N.
14195/2023, emesso dal Tribunale di Roma, con il quale era stato condannato al pagamento dell'importo di € 195.000,00, oltre interessi e spese, nei confronti di
. Il rappresentava, in particolare, che la procedura monitoria CP_1 Pt_1
era stata avviata dalla signora in ragione degli accordi di separazione raggiunti dai coniugi in sede di negoziazione assistita, sui quali era stato apposto il nulla osta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 16.04.2018, che prevedevano, al punto d), l'impegno del marito a porre in vendita la casa coniugale sita in Ciampino e a corrispondere alla moglie il 50% del prezzo di tale vendita;
riferiva che casa coniugale era stata venduta solo nel 2023, nonostante fosse stato previsto un termine di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo e che, tuttavia, aveva dato immediata comunicazione della vendita alla signora offrendole formalmente il pagamento dell'importo di euro 146.652,55, calcolato detraendo dal prezzo riscosso tutte le spese sostenute per l'immobile, ottenendo però il rifiuto dell'ex moglie alla proposta di pagamento. Chiedeva pertanto, in via preliminare, che venisse accertata l'improcedibilità del ricorso monitorio e di conseguenza la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto, deducendo a sostegno di tale domanda che, stante l'efficacia di titolo esecutivo riconosciuta dalla legge all'accordo di negoziazione assistita, la signora avrebbe dovuto notificare al un atto di precetto e non già presentare un ricorso per decreto ingiuntivo. Pt_1
Sempre in via preliminare, chiedeva non concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in ragione dell'infondatezza del credito preteso e del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio che sarebbe derivato dal dover corrispondere importi non dovuti. Chiedeva infine, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo emesso o, in subordine, accertare il minor valore della quota della vendita dell'immobile di spettanza della signora.
, nel costituirsi in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto CP_1
e rappresentava che le spese sostenute per l'immobile, poi venduto, non potevano essere detratte da quanto dovuto in virtù dell'accordo di negoziazione assistita, dal momento che il era unico proprietario dell'immobile in questione. Pt_1
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'eccezione preliminare sollevata dalla controparte, deducendo che l'accordo intercorso in sede di separazione non conteneva alcun importo specifico e che pertanto non poteva essere assunto a fondamento di un atto di precetto. Nel merito, chiedeva rigettarsi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Sentite le parti, comparse personalmente all'udienza del 03.06.2024, ed acquisita la documentazione depositata dalle stesse, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 20.02.2025.
Ebbene, deve in primo luogo essere rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente, posto che le doglianze rappresentate non possono trovare accoglimento. Il ha dedotto l'inammissibilità del ricorso monitorio Pt_1
presentato dalla controparte affermando che la medesima avrebbe dovuto, diversamente, avviare una procedura esecutiva basata sul mero titolo costituito dall'accordo di negoziazione assistita. Le disposizioni contenute nell'accordo richiamato, tuttavia, non possedevano in alcun modo i requisiti di cui all'art. 474
c.p.c., tenuto conto che il credito vantato dalla sig.ra non era né liquido, in CP_1
quanto non determinato nel suo ammontare, né esigibile;
caratteristica, quest'ultima, che il credito in oggetto ha acquisito solo a seguito della vendita della casa coniugale. Correttamente, pertanto, è stato ritenuto ammissibile il procedimento di ingiunzione ai sensi dell'art. 633 c.p.c.
Venendo ora al merito del procedimento, si rileva l'infondatezza dell'opposizione.
Occorre evidenziare, preliminarmente, che la parte opponente non ha contestato la spettanza dell'importo richiesto dalla sig.ra quanto piuttosto la misura di CP_1
detto importo. Il ha difatti dedotto di essere tenuto al pagamento non già Pt_1 dell'intera somma ricavata dalla vendita dell'immobile sito in Ciampino, bensì del minore importo ottenuto a seguito della detrazione delle spese sostenute per lo stesso, allegando alla domanda la relativa documentazione degli esborsi effettuati;
importo che ha peraltro offerto di pagare alla controparte. Senza volere entrare nel merito della validità di tale offerta, si osserva che il calcolo effettuato dall'opponente non appare fondato. È necessario, difatti, prendere in considerazione il tenore letterale dell'obbligazione assunta dal nella Pt_1
procedura di negoziazione assistita, laddove le parti hanno espressamente previsto quanto segue: “Il Signor si obbliga, ora per allora, a Parte_1
corrispondere in favore della Signora il 50% del prezzo di vendita, CP_1 avendo la stessa concorso con proprio denaro all'acquisto”. Ebbene, il riferimento al “prezzo di vendita”, in assenza di ulteriori specificazioni, non può valere ad individuare quanto dovuto dal nel concreto ricavato della stessa, dovendosi Pt_1
al contrario ritenere che il dovuto fosse il prezzo pattuito e poi corrisposto. Ed invero, dalla documentazione depositata in atti si evince che il prezzo a carico dell'acquirente dell'immobile è stato stabilito in euro 390.000,00
(trecentonovantamila e zero centesimi), il cui 50% è stato correttamente individuato dalla sig.ra in euro 195.000,00. CP_1
Deve, pertanto, essere rigettata l'opposizione proposta e confermato in toto il decreto ingiuntivo emesso.
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza dell'opponente in ragione dell'infondatezza dell'opposizione, vengono poste a carico del e liquidate Pt_1
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
14195/2023 emesso dal Tribunale di Roma;
- condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_1
che liquida nella somma complessiva pari ad euro 7.052,00, oltre Iva e
[...]
CNF, da versarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, in data 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara