Decreto cautelare 14 luglio 2025
Decreto cautelare 16 luglio 2025
Ordinanza cautelare 3 settembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 01/04/2026, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06095/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07991/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7991 del 2025, proposto da LI CO, ES CA, OS AD, RI AZ BE, IL CI, AO NO, ER AM, LU CO, CI BI, OG LÀ , RI ER OT, NE NC, SA AL, BA MI, RI SC, LU AS, RIchiara CA, CO RO, NA Cassara', RI ER CA, NN CA, CE CI, GA LU, ES OL, OR CO, EN ES, NC ZZ, OL Di ZO, IG Di SA, PP Di AN, EL GH, MO IT, EN AG, AS OS, US RO, LV IA RA, RIcarla FU, TE AG, LL TI, EN TI, IA AN, RI SA NO, ER NA SO, RI CE GR, RInna NE, IC LI, RIteresa LO, AN DO, SA GI, DA GI, EA MA, MA AR, SA AR, GE UR, AN US, EL DD, GI AL, OL AL, MO EE AU, BA IL, IO IO, SA IZ, NA LA IL, RI NT, EL AR, GI PA, SS TA, IT EL, RA Vinciguerra, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti, ES Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio ES Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
AR NI, rappresentata e difesa dall'avvocato EN Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e già rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, ES Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio ES Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
RI GI RI, rappresentata e difesa dagli avvocati GE RI Fasano e Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e già rappresentata e difesa dagli avvocati Biancamaria Celletti, ES Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio eletto presso lo studio ES Vannicelli in Roma, via Varrone n. 9;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Indire Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
EL CO, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
NA LI SS RE, AN CH, IN AG, rappresentati e difesi dagli avvocati Biancamaria Celletti, ES Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- delle comunicazioni a mezzo e-mail di identico contenuto, ricevute tra il 30 giugno 2025 e il 10 luglio 2025 (doc.1), con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato ai ricorrenti la possibilità di presentare rinuncia all'istanza di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, precludendogli di fatto l'iscrizione ai percorsi di formazione di cui all'art. 7 del D.L. 31 maggio 2024 n. 71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024 n. 106, in quanto hanno ricevuto un provvedimento di diniego di riconoscimento precedentemente al 31 maggio 2024, ancorché annullato dal Giudice Amministrativo;
- delle FAQ n. 2, 4 e 13 pubblicate del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con particolare riferimento alla FAQ n. 13, nella parte in cui dichiara “non è possibile partecipare ai percorsi formativi nel caso in cui l'Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso prima del 1° giugno 2024” (doc.6)
- per quanto di ragione, dell'avviso del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n.21907 del 4 giugno 2025, recanti le modalità e le tempistiche per l'espressione della rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ai fini della partecipazione dei percorsi INDIRE, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui escluderebbero i ricorrenti;
- per quanto di ragione, del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025, recante “Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106” (doc.5), nella parte in cui non prevede espressamente la facoltà di iscrizione ai suddetti percorsi per i soggetti che, destinatari di un provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo estero anteriore al 1° giugno 2024, abbiano ottenuto una sentenza di annullamento di tale diniego passata in giudicato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, per quanto occorrer possa, le FAQ n. 2 e n. 4 pubblicate sul sito istituzionale del Ministero;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di Indire Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa IN COfiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 11 luglio 2025 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno collettivamente gravato le comunicazioni a mezzo e-mail di identico contenuto con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha negato la possibilità di presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento del titolo estero su sostegno e di partecipare ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2024, n. 106 in presenza di un provvedimento di diniego di riconoscimento precedente al 1° giugno 2024, ancorchè annullato dal Giudice Amministrativo.
Avverso tali atti e gli altri meglio in epigrafe indicati hanno rappresentato in primis la ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo in quanto versano nelle medesime condizioni sul piano del diritto sostanziale e processuale fra di esse non contrastanti e non confliggenti; hanno poi dedotto con un secondo motivo la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza assoluta di istruttoria, violazione ed elusione di giudicato; con un terzo motivo hanno opposto la violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della P.A. ed hanno concluso con istanza cautelare monocratica data l’imminente scadenza del termine per l’iscrizione ai percorsi INDIRE fissata per l’11 luglio 2025; ed infine hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.
2. Con decreto monocratico del 14 luglio 2025 l’istanza cautelare è stata respinta data l’impossibilità di accertare l’omogeneità delle posizioni fatte valere con il ricorso collettivo; come pure è stata respinta con decreto 16 luglio 2025 la richiesta di revoca ex art. 58 c.p.a. del detto provvedimento monocratico non essendosi verificati “mutamenti nelle circostanze” e non sono allegati “fatti anteriori di cui si sia acquisita conoscenza successivamente all’adozione del provvedimento di cui si chiede la revoca”.
3. Nell’imminenza della camera di consiglio l’Amministrazione si è costituita in giudizio il 21 luglio 2025 depositando compiuta relazione il 18 agosto successivo.
4. Il 22 agosto 2025 hanno depositato atto di intervento ad adiuvandum tre intervenienti a sostegno delle posizioni degli interessati.
5. Alla camera di consiglio del 27 agosto 2025 l’istanza cautelare è stata respinta, ritenuto rilevante il profilo di inammissibilità del ricorso collettivo già anticipato con il decreto monocratico del 14 luglio 2025.
6. Il Consiglio di Stato (sez. VII) ha riformato l’ordinanza cautelare di cui sopra, in base ai principi oltre riportati e disponendo la sollecita fissazione del merito che è stato assegnato all’udienza pubblica del 9 gennaio 2026 alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Su richiesta del Collegio la difesa di parte ricorrente ha specificato che gli interessati stavano frequentando il corso INDIRE con riserva; in effetti con l’ordinanza 25 settembre 2025 n. 3480 la settima sezione del Consiglio di Stato ha proprio disposto “l’immediato inserimento con riserva degli appellanti e delle intervenienti ai fini della piena partecipazione alla procedura formativa straordinaria in corso”.
Proprio a seguito de principi enunciati nella citata ordinanza dal Consiglio di Stato il ricorso merita accoglimento come di seguito precisato.
Superata la questione della ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo va infatti rilevato che come disposto in sede cautelare in altri analoghi casi in cui l’istanza cautelare è stata accolta (cfr. TAR Lazio, sezione IV bis, 2.9.2025, n. 4698 e n. 4702) la sezione, a fronte del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo in quanto il procedimento di riconoscimento si sarebbe concluso prima della data prevista per la presentazione della ridetta istanza, ha specificato che, poiché il provvedimento di diniego in realtà era stato annullato con sentenza del TAR, la domanda di riconoscimento era da considerarsi pendente al momento in cui la parte interessata stava effettuando la rinuncia, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione coi provvedimenti impugnati.
Tale tesi è stata condivisa in sede cautelare (ord. n. 3480/2025) dalla settima sezione del Consiglio di Stato che ha specificato nel caso in specie: “le censure di merito proposte dagli appellanti risultano meritevoli di favorevole apprezzamento, in quanto i procedimenti di riconoscimento dei titoli esteri conseguiti dagli appellanti devono considerarsi a tutti gli effetti di legge come “pendenti”, ai sensi del predetto art. 7, che ha introdotto percorsi straordinari di specializzazione destinati a coloro che hanno conseguito un titolo sul sostegno all’estero in pendenza del procedimento di riconoscimento e previa rinuncia all’istanza medesima;
“in tale ambito, infatti, vanno incluse anche le fattispecie dei procedimenti di riconoscimento riattivati – ma non conclusi - in seguito ai giudicati di annullamento per difetto di motivazione di precedenti dinieghi;”.
E ciò è avvenuto nel caso dei ricorrenti che hanno prodotto in allegato al ricorso le sentenze di accoglimento disposte nei vari ricorsi presentati dagli interessati sul diniego di riconoscimento del titolo, la cui domanda è quindi risultata pendente al momento della presentazione dell’istanza di rinuncia al detto riconoscimento, atteso il vincolo conformativo prodotto dall’annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti di diniego e che comporta che “l’Amministrazione in sede di riesercizio del proprio potere discrezionale, sia tenuta ad esaminare l’affare nella sua interezza” (cfr. Consiglio di Stato, V, 31 dicembre 2024, n. 10542), come peraltro disposto nelle sentenze prodotte in atti.
5. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto e per gli effetti vanno annullati i provvedimenti di diniego delle domanda di rinuncia all’istanza di riconoscimento prodotte dai ricorrenti ai fini della partecipazione ai percorsi di cui al D.L. 71/2024.
6. L’articolazione della vicenda sostanziale e processuale consente di ritenere giustificati i motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone come in motivazione indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN COfiore, Presidente, Estensore
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN COfiore |
IL SEGRETARIO