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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/08/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 3758/2021 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente
TRA
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate p.t.., elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla P.zza D'Armi n. 1,
presso l'avv.to Serafina Vitale (c.f. ) Studio Legale Associato C.F._1
Vitale e DO (p. iva ), indirizzo pec: P.IVA_2
che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura alle liti rilasciata su foglio separato
Appellante
E
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del Prefetto p.t., (c.f. , rappresentati e difesi ex lege
[...] P.IVA_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso i cui C.F._2
uffici, in via A. Diaz n. 11, Napoli, domiciliano per legge, indirizzo pec: posta certificata: Email_2 Appellata
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata eletto in CP_4 C.F._3
Benevento (BN), alla Via Colonnette presso lo studio dell'avv. Vincenzo Giuliano (c.f.
), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine C.F._4
dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 15 ottobre 2020
Appellata
Conclusioni: come in atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione CP_4
innanzi al Giudice di Pace di Avellino avverso la cartella di pagamento n. 012-18-
0004545537000 emessa dall' Controparte_5
, contenente l'intimazione di pagamento
[...]
dell'importo di € 9.527,34.
La cartella di pagamento è stata emessa in forza delle seguenti ordinanze di ingiunzione:
1) Prot. n. AVUTG003749820170911 dell'11.09.2017, per la somma di € 3.666,46, per la violazione dell'art. 2 della legge n. 386/1990 (assegno senza autorizzazione del trattario), in relazione agli assegni n. 1041691588, n. 1037599815, n. 1041691587, n.
1037599814, n. 1041693369; -2) prot. n. AVUTG003750120170911 dell'11.09.2017,
per l'importo di € 6.132,30 per la violazione dell'art. 1 della legge 386/1990 (assegno senza provvista), in relazione agli assegni n. 1041693400, n. 104169158900, n.
1041695507, n. 1041695506, n. 1041695510.
pag. 2/8 A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva: 1) la nullità della cartella di pagamento per la omessa notifica delle ordinanze ingiunzioni relative alla violazione della legge 386/1990; -2) l'illegittima iscrizione a ruolo, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto previsto dall'art. 28 della legge 689/1981, in materia di sanzione amministrativa e l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione;
-3) l'omessa indicazione dei criteri adottati per il calcolo di sanzioni e interessi.
Sulla base di tali premesse, l'opponente, invocando la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, conveniva in giudizio la e l' Controparte_3 [...]
, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria Controparte_5
delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le due opposte.
L' chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Eccepiva: la CP_6
propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa creditoria, attesa l'estraneità al processo di formazione del ruolo esecutivo di competenza dell'Ente creditore;
-l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione.
La chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 1501/2021, il Giudice di Pace di Avellino accoglieva l'opposizione e condannava l' al pagamento delle spese del Controparte_5
giudizio, compensando le spese di lite tra l'attrice e la . CP_3
Avverso tale sentenza, depositata in data 24.06.2021, non notificata,
[...]
proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza Controparte_5
pag. 3/8 per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione passiva rispetto ai vizi fatti valere con riferimento al procedimento di formazione del titolo di riscossione, quale atto di competenza dell'Ente impositore;
2), nel merito, per la dichiarata prescrizione del diritto alla riscossione, nonostante la prova da parte della della Controparte_3
notifica delle ordinanze ingiunzione nel termine quinquennale di prescrizione;
3)
l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
L'appellata chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la , che, Controparte_3
con appello incidentale, chiedeva la riforma integrale della sentenza per i seguenti motivi: 1) l'inammissibilità dell'atto di opposizione, per la carenza di interesse ad agire dell'appellata con riferimento all'impugnazione dell'estratto ruolo, in assenza di azione esecutiva;
-2) la decadenza dall'impugnazione delle ordinanze ingiunzioni per la violazione dell'art. 7, co. 3 del D. Lgs n. 150/2011 e dell'art. 22 della legge 681/1981,
con riferimento al termine per impugnare la cartella di pagamento, atteso il carattere recuperatorio dell'opposizione; 3) l'insussistenza della prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
L'appellata, quindi, chiedeva l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata , che chiedeva il rigetto degli appelli, con CP_4
vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pag. 4/8 Motivi della decisione
L'appello principale e l'appello incidentale sono fondati, per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, essi vanno dichiarati ammissibili, poiché proposti nel rispetto dei termini previsti dall'art. 327 c.p.c. e dall'art. 343 c.p.c..
In via preliminare, giova premettere che, in materia di opposizione a cartella di pagamento, quando il destinatario eccepisca il difetto di notifica dei verbali di accertamento o delle ordinanze d'ingiunzione quali titoli presupposti, l'opposizione spiegata va qualificata come recuperatoria in senso proprio, poiché ciò che viene recuperato è la possibilità per l'opponente di far valere fatti estintivi o modificativi,
antecedenti alla formazione del tiolo esecutivo.
Dunque, nei casi di eccepita prescrizione del diritto di credito e di omessa o invalida notifica degli atti presupposti emessi dalla , quale ente che ha richiesto CP_3
l'iscrizione al ruolo, come avvenuto nel caso in esame, lo strumento dell'opposizione ex art. 22 legge 689/81 e succ. mod. ed integrazioni proponibile entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla data di notifica della cartella esattoriale.
Deve, poi, rilevarsi che, in tali giudizi, sussiste la concorrente legittimazione passiva sia dell'ente impositore sia dell'agente della riscossione, che predispone e notifica la cartella di pagamento. Quest'ultimo è tenuto a rispondere dell'esito della lite anche con riguardo alle spese processuale, in base al principio della causalità, che informa quello della soccombenza (in questo senso cfr. Cass. Civ. 24678/2018).
Passando all'esame del merito.
pag. 5/8 Giova osservare che la presente opposizione recuperatoria è inammissibile.
Infatti, come eccepito dalla e rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni stato del CP_3
i, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 e dell'art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011,
l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. S.U. n. 22080/2017).
Tale cartella è stata notificata in data 17.7.19, come documentato dalle parti opposte
(cfr. copia della documentazione relativa alla notifica della cartella allegata al fascicolo dell . CP_6
Tale notifica è valida ed efficace in quanto effettuata nel luogo di residenza tramite raccomandata a/r sottoscritta dalla destinataria come da firma leggibile CP_4
apposta sull'avviso di ricevimento nella parte relativa alla “firma per esteso del ricevente”.
Orbene, nel caso in esame, il procedimento sanzionatorio traeva origine da illeciti amministrativi relativi alla legge 386/1990, in materia di assegni bancari (artt. 1 e 2),
consumati in tempi diversi e segnalati dall'istituto bancario Banco di Napoli S.p.A. e da pubblico ufficiale (in totale n.11 assegni). Sulla base di tali informative, l'Autorità
prefettizia emetteva diversi verbali di contestazione, seguiti, poi, in data dall'adozione in data 11.07.2017 delle ordinanze ingiunzioni Prot. N. AVUTG003749820170911 e
Prot. n. AVUTG003750120170911.
La cartella di pagamento n. 012-18-0004545537000, notificata da in data CP_6
15.07.2019, reca l'indicazione specifica di tali titoli esecutivi e dell'Ente che ha richiesto l'iscrizione al ruolo ) nonché del contenuto dei titoli Controparte_3
costituto da “sanz. Assegni senza autori. o provv.” (cfr. copia cartella in atti).
pag. 6/8 Dunque, l'opposizione è inammissibile, in quanto tardiva.
In definitiva, in accoglimento degli appelli la sentenza impugnata va revocata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate attesa la complessità delle questioni trattate ed il rilievo d'ufficio in appello della questione di inammissibilità
dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Controparte_5 [...]
e , così provvede: CP_1 Controparte_3
1) accoglie l'appello principale e l'appello incidentale;
2) revoca la sentenza n. 15501/2021 del Giudice di Pace di Avellino;
3) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Avellino, il 6.8.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/8 pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, ha depositato la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 3758/2021 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente
TRA
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate p.t.., elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla P.zza D'Armi n. 1,
presso l'avv.to Serafina Vitale (c.f. ) Studio Legale Associato C.F._1
Vitale e DO (p. iva ), indirizzo pec: P.IVA_2
che la rappresenta e difende giusta Email_1
procura alle liti rilasciata su foglio separato
Appellante
E
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del Prefetto p.t., (c.f. , rappresentati e difesi ex lege
[...] P.IVA_3
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso i cui C.F._2
uffici, in via A. Diaz n. 11, Napoli, domiciliano per legge, indirizzo pec: posta certificata: Email_2 Appellata
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata eletto in CP_4 C.F._3
Benevento (BN), alla Via Colonnette presso lo studio dell'avv. Vincenzo Giuliano (c.f.
), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine C.F._4
dell'atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. del 15 ottobre 2020
Appellata
Conclusioni: come in atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione CP_4
innanzi al Giudice di Pace di Avellino avverso la cartella di pagamento n. 012-18-
0004545537000 emessa dall' Controparte_5
, contenente l'intimazione di pagamento
[...]
dell'importo di € 9.527,34.
La cartella di pagamento è stata emessa in forza delle seguenti ordinanze di ingiunzione:
1) Prot. n. AVUTG003749820170911 dell'11.09.2017, per la somma di € 3.666,46, per la violazione dell'art. 2 della legge n. 386/1990 (assegno senza autorizzazione del trattario), in relazione agli assegni n. 1041691588, n. 1037599815, n. 1041691587, n.
1037599814, n. 1041693369; -2) prot. n. AVUTG003750120170911 dell'11.09.2017,
per l'importo di € 6.132,30 per la violazione dell'art. 1 della legge 386/1990 (assegno senza provvista), in relazione agli assegni n. 1041693400, n. 104169158900, n.
1041695507, n. 1041695506, n. 1041695510.
pag. 2/8 A sostegno dell'opposizione, l'opponente eccepiva: 1) la nullità della cartella di pagamento per la omessa notifica delle ordinanze ingiunzioni relative alla violazione della legge 386/1990; -2) l'illegittima iscrizione a ruolo, per il decorso del termine quinquennale di prescrizione del diritto previsto dall'art. 28 della legge 689/1981, in materia di sanzione amministrativa e l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione;
-3) l'omessa indicazione dei criteri adottati per il calcolo di sanzioni e interessi.
Sulla base di tali premesse, l'opponente, invocando la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, conveniva in giudizio la e l' Controparte_3 [...]
, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria Controparte_5
delle spese processuali.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio le due opposte.
L' chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Eccepiva: la CP_6
propria carenza di legittimazione passiva con riferimento al merito della pretesa creditoria, attesa l'estraneità al processo di formazione del ruolo esecutivo di competenza dell'Ente creditore;
-l'infondatezza, nel merito, dell'opposizione.
La chiedeva il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
Con sentenza n. 1501/2021, il Giudice di Pace di Avellino accoglieva l'opposizione e condannava l' al pagamento delle spese del Controparte_5
giudizio, compensando le spese di lite tra l'attrice e la . CP_3
Avverso tale sentenza, depositata in data 24.06.2021, non notificata,
[...]
proponeva appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza Controparte_5
pag. 3/8 per i seguenti motivi: 1) carenza di legittimazione passiva rispetto ai vizi fatti valere con riferimento al procedimento di formazione del titolo di riscossione, quale atto di competenza dell'Ente impositore;
2), nel merito, per la dichiarata prescrizione del diritto alla riscossione, nonostante la prova da parte della della Controparte_3
notifica delle ordinanze ingiunzione nel termine quinquennale di prescrizione;
3)
l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado.
L'appellata chiedeva l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la , che, Controparte_3
con appello incidentale, chiedeva la riforma integrale della sentenza per i seguenti motivi: 1) l'inammissibilità dell'atto di opposizione, per la carenza di interesse ad agire dell'appellata con riferimento all'impugnazione dell'estratto ruolo, in assenza di azione esecutiva;
-2) la decadenza dall'impugnazione delle ordinanze ingiunzioni per la violazione dell'art. 7, co. 3 del D. Lgs n. 150/2011 e dell'art. 22 della legge 681/1981,
con riferimento al termine per impugnare la cartella di pagamento, atteso il carattere recuperatorio dell'opposizione; 3) l'insussistenza della prescrizione del diritto alla riscossione del credito.
L'appellata, quindi, chiedeva l'accoglimento dell'appello, con vittoria delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata , che chiedeva il rigetto degli appelli, con CP_4
vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
pag. 4/8 Motivi della decisione
L'appello principale e l'appello incidentale sono fondati, per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, essi vanno dichiarati ammissibili, poiché proposti nel rispetto dei termini previsti dall'art. 327 c.p.c. e dall'art. 343 c.p.c..
In via preliminare, giova premettere che, in materia di opposizione a cartella di pagamento, quando il destinatario eccepisca il difetto di notifica dei verbali di accertamento o delle ordinanze d'ingiunzione quali titoli presupposti, l'opposizione spiegata va qualificata come recuperatoria in senso proprio, poiché ciò che viene recuperato è la possibilità per l'opponente di far valere fatti estintivi o modificativi,
antecedenti alla formazione del tiolo esecutivo.
Dunque, nei casi di eccepita prescrizione del diritto di credito e di omessa o invalida notifica degli atti presupposti emessi dalla , quale ente che ha richiesto CP_3
l'iscrizione al ruolo, come avvenuto nel caso in esame, lo strumento dell'opposizione ex art. 22 legge 689/81 e succ. mod. ed integrazioni proponibile entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla data di notifica della cartella esattoriale.
Deve, poi, rilevarsi che, in tali giudizi, sussiste la concorrente legittimazione passiva sia dell'ente impositore sia dell'agente della riscossione, che predispone e notifica la cartella di pagamento. Quest'ultimo è tenuto a rispondere dell'esito della lite anche con riguardo alle spese processuale, in base al principio della causalità, che informa quello della soccombenza (in questo senso cfr. Cass. Civ. 24678/2018).
Passando all'esame del merito.
pag. 5/8 Giova osservare che la presente opposizione recuperatoria è inammissibile.
Infatti, come eccepito dalla e rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni stato del CP_3
i, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 e dell'art. 7 co. 3 d.lgs. 150/2011,
l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta entro il termine perentorio di 60 gg. dalla notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. S.U. n. 22080/2017).
Tale cartella è stata notificata in data 17.7.19, come documentato dalle parti opposte
(cfr. copia della documentazione relativa alla notifica della cartella allegata al fascicolo dell . CP_6
Tale notifica è valida ed efficace in quanto effettuata nel luogo di residenza tramite raccomandata a/r sottoscritta dalla destinataria come da firma leggibile CP_4
apposta sull'avviso di ricevimento nella parte relativa alla “firma per esteso del ricevente”.
Orbene, nel caso in esame, il procedimento sanzionatorio traeva origine da illeciti amministrativi relativi alla legge 386/1990, in materia di assegni bancari (artt. 1 e 2),
consumati in tempi diversi e segnalati dall'istituto bancario Banco di Napoli S.p.A. e da pubblico ufficiale (in totale n.11 assegni). Sulla base di tali informative, l'Autorità
prefettizia emetteva diversi verbali di contestazione, seguiti, poi, in data dall'adozione in data 11.07.2017 delle ordinanze ingiunzioni Prot. N. AVUTG003749820170911 e
Prot. n. AVUTG003750120170911.
La cartella di pagamento n. 012-18-0004545537000, notificata da in data CP_6
15.07.2019, reca l'indicazione specifica di tali titoli esecutivi e dell'Ente che ha richiesto l'iscrizione al ruolo ) nonché del contenuto dei titoli Controparte_3
costituto da “sanz. Assegni senza autori. o provv.” (cfr. copia cartella in atti).
pag. 6/8 Dunque, l'opposizione è inammissibile, in quanto tardiva.
In definitiva, in accoglimento degli appelli la sentenza impugnata va revocata.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate attesa la complessità delle questioni trattate ed il rilievo d'ufficio in appello della questione di inammissibilità
dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Controparte_5 [...]
e , così provvede: CP_1 Controparte_3
1) accoglie l'appello principale e l'appello incidentale;
2) revoca la sentenza n. 15501/2021 del Giudice di Pace di Avellino;
3) compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Avellino, il 6.8.25
IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/8 pag. 8/8