Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1193/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1193/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. CALABRESE IA ( VIA C.F._2
CONCILIO 107 ANGRI e dell'avv. D'ISA RENATO ( ) CORSO G. C.F._3
GARIBALDI 194 84124 SALERNO, dai quali è rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 C.F._4 studio dell'Avv. CALABRESE IA ( VIA CONCILIO N. 111 C.F._2
84012 ANGRI, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_3 C.F._5 studio dell'Avv. CALABRESE IA ( VIA CONCILIO N. 111 C.F._2
84012 ANGRI, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_4 C.F._6 studio dell'Avv. CALABRESE IA ( VIA CONCILIO N. 111 C.F._2
84012 ANGRI, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
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CONCILIO N. 111 84012 ANGRI, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso Parte_5 C.F._8 lo studio dell'Avv. CALABRESE IA ( VIA CONCILIO N. C.F._2
111 84012 ANGRI, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso Parte_6 C.F._9 lo studio dell'Avv. CALABRESE IA ( VIA CONCILIO N. C.F._2
111 84012 ANGRI, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato presso lo Parte_7 C.F._10 studio dell'Avv. CALABRESE IA ( VIA CONCILIO N. 111 C.F._2
84012 ANGRI, dal quale è rappresentata e difesa;
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._11
VIA MESSINA 6 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. PENTANGELO ANTONIO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._12
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_3 C.F._13
VIA MESSINA 6 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. PENTANGELO ANTONIO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._12
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_4 C.F._14 in VIA MESSINA 6 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. PENTANGELO ANTONIO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._12
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
Pagina 2 di 7 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto azione di accertamento della proprietà della strada interpoderale (strada carrese posta ad oriente) e dell'inesistenza di diritti dei convenuti su di essa (negatoria servitutis).
L'azione di mero accertamento della proprietà è l'azione che permette di eliminare la situazione di incertezza venutasi a creare in ordine alla proprietà di un determinato bene.
Nel caso in esame l'incertezza riguarda la proprietà della strada interpoderale sopra menzionata.
La giurisprudenza ormai prevalente ritiene che “Tanto nell'azione di accertamento della proprietà, quanto in quella di rivendicazione l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa (Cass. n. 1481/1973). Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (Cass. n. 1210/2017).
A tal fine la prova può esser data con qualsiasi mezzo, non necessariamente documentale, anche a mezzo di consulente tecnico (purché, in tal caso, il convincimento del giudice si ponga come conseguenza univoca e necessaria dei fatti emersi dall'indagine tecnica), o attraverso le risultanze dei registri catastali (purché utilizzati con rigore logico di ragionamento e convalidati da altri elementi di causa: v. Cass. n. 1650/1994)” (Cass., sez. II,
n. 24050/2022).
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che “per l'individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio (ovvero per stabilire esattamente l'unirà immobiliare contesa) la base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio. Difatti solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai
Pagina 3 di 7 titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali" (Cass. sez. Il, n. 21834/2007). Nel dettaglio, in merito al valore probatorio delle mappe catastali la giurisprudenza ha affermato che “Nel giudizio di rivendica, l'identificazione dell'immobile oggetto dell'azione costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità qualora il giudice abbia dato congrua giustificazione del suo convincimento, e, tra gli elementi che possono essere utilizzati a tale fine, i dati catastali (nella specie, di un terreno) non hanno valore di prova, ma di semplici indizi, costituendo le mappe catastali un sistema secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'indagine istruttoria (tant'è che le risultanze di esse possono assumere rilevanza probatoria solo se espressamente richiamate nell'atto di acquisto o se non contraddette da specifiche determinazioni negoziali delle parti). La mancanza dei dati catastali nel titolo di provenienza del bene non è, pertanto, causa di nullità dell'atto per indeterminatezza dell'oggetto, se questo può essere identificato "aliunde" dal giudice, in base ad altri elementi emergenti dal processo, potendo, all'uopo, assumere rilievo gli eventuali dati contenuti nel titolo (come, nella specie, l'ubicazione ed estensione del terreno, il tipo di frazionamento) se, da soli ovvero in relazione con elemento estranei al titolo stesso (quali le rilevazioni effettuate direttamente sui luoghi dal consulente tecnico), essi consentano la sicura determinazione del bene” (Cass., sez. II, n. 711/1998).
Nel caso in esame l'azione di accertamento della proprietà ha ad oggetto una stradina interpoderale, perpendicolare alla via principale che dà accesso a tutte le proprietà (di parte attrice e di parte convenuta); in particolare collega i fondi ed i fabbricati (di entrambe le parti) alla strada principale posta a sud, denominata via Canneto est per la parte ricadente nel comune di Angri, mentre per quella ricadente nel comune di Sant'Egidio Del Monte Albino via Nazario Sauro.
Occorre rilevare che ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda, dirimente e necessaria è risultata la consulenza tecnica espletata sui luoghi di causa, non potendo l'odierno Giudicante avere conoscenza di nozioni tecniche, ed urbanistico – catastali, con conseguente necessità di delega ad un tecnico terzo;
orbene, all'esito dell'istruttoria svoltasi mediante l'espletamento della consulenza tecnica ed esame della documentazione versata in atti, ritiene il Giudicante che la domanda proposta dagli attori sia infondata e vada rigettata.
Anzitutto, si osserva che entrambe le parti hanno prodotto in giudizio i titoli di provenienza dei fondi e fabbricati di loro proprietà.
Pagina 4 di 7 Nella perizia tecnica a firma del geom. si osserva che il consulente Persona_1
ha preliminarmente accertato lo stato dei luoghi anzitutto da un punto di vista documentale, analizzando gli atti di compravendita delle unità immobiliari in parola.
Dopo aver preso atto dei documenti visionati e dei titoli di proprietà sopra indicati, al fine di determinare, se la stradina oggetto di causa ricade nelle particelle degli attori, nonché al fine di stabilire la linea di confine fra le proprietà, il CTU coadiuvato dal geom. Per_2
iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Salerno al n°4938, in data
[...]
01/12/2017, eseguiva rilievo topografico delle area oggetto di controversia, con stazione totale di marca GEOMAX modello ZTS 607 SR.
Nello specifico si sono rilevati la stradina interpoderale oggetto di contesa, i fondi ed i fabbricati dei ricorrenti, nonché si è provveduto ad individuare e misurare punti di riferimento fissi presenti sulle mappe di impianto del catasto terreni (spigoli di vecchi fabbricati, termini lapidei di confine ecc.), al fine di determinare l'esatta posizione del confine delle particelle in oggetto.
In seguito, si è proceduto all'elaborazione analitica e grafica dei rilievi di campagna con specifici software utilizzati per il riconfinamento.
Da tali elaborazioni si è giunti alle seguenti conclusioni: - la stradina interpoderale di accesso alle proprietà degli attori e dei convenuti ricade all'interno delle part. 681,134 e 382.
Tale situazione di fatto è chiaramente visibile sugli elaborati allegati alla ctu e cioè sulla sovrapposizione del rilievo tacheometrico alla mappa wegis a quella di impianto ed alla aereofotogrammetria di zona.
Infine, il ctu ha proceduto a sovrapporre il rilevo effettuato anche su immagine satellitare estratta da google heart, la quale conferma quanto prima esposto.
Si è riscontrato che fabbricati distinti con i mappali 681 e 134 del foglio 2 del comune di S.Egidio del Monte Albino, di proprietà dei convenuti ed Controparte_2 CP_3
risultano traslati verso est di circa 2 metri rispetto alla rappresentazione in mappa CP_4
wegis.
Questa incongruenza, non è il frutto di un adattamento del rilievo alla mappa wegis, ma bensì un errore di introduzione in mappa dei fabbricati stessi.
Tali affermazioni possono trovano conferma nella stessa sovrapposizione, in quanto la lunghezza del confine sud rilevato in campagna (punti 101,102 , 130 e 131), coincide con quella riportata in mappa contraddistinta dai mappali 681 e 230.
Inoltre, per avere un'ulteriore verifica, nonché un migliore posizionamento del rilievo in mappa, si è provveduto a rilevare lo spigolo della recinzione della particella n°119 che
Pagina 5 di 7 fungeva anche da termine lapideo, rinvenuto in loco e riportato sia in mappa wegis che in quella di impianto.
Tali ultime misurazioni hanno permesso di verificare che il rilievo effettuato in campagna sia stato agganciato alle mappe in modo congruo ed imparziale.
Infatt,i è facilmente palpabile dalle sovrapposizioni effettuate, verificare come le particelle rilevati combacino quasi alla perfezione con la cartografia wegis, quella d'impianto nonché su quella aereofotogrammetrica.
Da tali considerazioni succedute ai rilievi di campagna, si può stabilire che il confine tra i fondi siti nei Comuni di Angri e quelli di Sant'Egidio del Monte Albino è posto all'esterno del muro di recinzione, che delimita le particelle attualmente distinte con i numeri
1800,1799,153 e così via, fino al prolungamento verso nord di tutte le particelle ricadenti nel
Comune di Angri.
Altra considerazione da farsi, è quella relativa ai titoli di provenienza ed in particolare al titolo dei coniugi – nel quale si asseriva che la strada fosse compresa nella Pt_3 Pt_8
superfice delle particelle, mentre dalle sovrapposizioni effettuate è chiaramente evidente che tale affermazione non fosse veritiera, in quanto è percettibile anche graficamente come il rilievo eseguito vada a ricoprire le aree distinte dalle particelle oggetto di trasferimento.
Invece nella restante parte dei titoli di provenienza, in particolare si evidenzia nel testamento del sig. , quando si parla dei beni posti nel comune di Angri, si Persona_3
riporta esclusivamente la dicitura di carrara comune, mentre quando si fa riferimento ai beni posti nel Comune di S. Egidio Del Monte Albino si riporta la stessa dicitura però specificando, che la superfice dei fondi, era comprensiva di carrara.
Infine, il donante indicava i termini lapidei quali confini determinanti per i lotti e dettava specifiche indicazioni, per l'imposizione delle servitù relative ai passaggi nonché il dimensionamento della strada, proprio in relazione agli stessi.
Considerato che in loco sono stati ritrovati dal ctu solo alcuni di questi termini e che solo quello posto vicino allo spigolo della recinzione della particella n°119 risulta attendibile al fine dell'inquadramento del rilievo, si può dedurre che l'area dell'attuale strada, risulta stralciata dai fondi di S. Egidio Del Monte Albino.
Alla luce delle conclusioni di cui alla consulenza espletata, dal punto di vista documentale/catastale, dunque, la stradina interpoderale per cui è causa ricade all'interno delle part. 681,134 e 382 di proprietà dei convenuti.
Pagina 6 di 7 Le conclusioni alle quali è pervenuto il ctu sono ritenute dal Tribunale pienamente condivisibili, in considerazione della correttezza della metodologia adoperata e dei rilevi e degli accertamenti eseguiti e della congruità con la documentazione in atti.
Pertanto, la domanda di rivendica e quella ad essa connessa di negatoria servitutis vanno rigettate.
In tale pronuncia di rigetto resta assorbita la domanda subordinata riconvenzionale proposta dai convenuti.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa (indeterminabile) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
2) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Antonio
Petangelo difensore dei convenuti dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro
5.431,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%;
3) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 19/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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