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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 5548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5548 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5390/2019 R.G.A.C., riservata in decisione in data
18.6.2025, con concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, (C.F. - P.IVA. ) Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dagli avvocati Luisa Stompanato (C.F. ) e Carmine Violante (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pomigliano D'Arco (NA), C.F._3 alla via G. Mazzini n. 55, e presso i seguenti indirizzi PEC: Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Giuseppe
LI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frattamaggiore C.F._4
1 (NA), alla via P.M. Vergara n. 36, e presso il seguente indirizzo PEC:
Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8349/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
23.9.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 631/2014 del 30.1.2014, il Tribunale di Napoli - articolazione territoriale di
Casoria (ex Sezione distaccata di Frattamaggiore) ingiunse a Controparte_1
(d'ora in avanti per brevità solo di pagare in favore della ricorrente,
[...] CP_1 [...]
(d'ora in avanti per brevità solo , la somma di € 41.316,20, Parte_1 Parte_1 oltre interessi e spese, a titolo di compenso per la prestazione di opera intellettuale consistente nella realizzazione di uno studio di fattibilità economico-finanziario finalizzato alla creazione di una azienda produttrice di prodotti semilavorati di pasticceria, beneficiando delle agevolazioni di cui alla legge 488/92.
Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione eccependo, in via preliminare, CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in monitorio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2956 c.c. e 2233 c.c. e, in subordine, l'infondatezza della pretesa creditoria. In particolare,
l'opponente dedusse che, sulla base delle pattuizioni contrattuali, la mancata erogazione del contributo aveva reso inesigibile, e comunque indeterminato, il compenso per l'opera intellettuale prestata dall'opposto. Contestò, infine, la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, descrivendo il sistema di corresponsione del compenso previsto in contratto come finalizzato a consentire al professionista di incassare, “raggirando la normativa”, somme che l'ente erogatore aveva invece destinato al finanziamento dell'attività di impresa.
Si costituì l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla refusione Parte_1 delle spese di lite a favore dell'opponente.
Il Tribunale ritenne fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del compenso, ai sensi dell'art. 2956, secondo comma, c.c., evidenziando al riguardo come “tra la data dell'invio della richiesta di pagamento recapitata all'opponente in data 29/07/2006 e quella della data di notifica del ricorso per d.i. (11/2/2014), opposto con il presente giudizio, sono intercorsi sette anni e sette mesi per cui il diritto dell'opposta, a richiedere il pagamento della propria prestazione, si è ampiamente prescritto”.
2 Avverso detta pronuncia ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, il rigetto dell'opposizione e riproponendo nel merito tutte le difese già svolte in primo grado.
Si è costituta l'appellata resistendo al gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dall'attore avverso la sentenza n°8349/2019 emessa dal
Tribunale di Napoli perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e/o per tutte le causali indicate in narrativa;
In via gradata e sempre nel merito: - accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla Parte_2 [...] per le quali è stato concesso il decreto ingiuntivo per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la revoca Pt_1 del decreto ingiuntivo n°631/2014; - accertare la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo che si oppone per le causali di cui ai motivi del presente atto - dichiarare l'invalidità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto confermarne la revoca;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto per illiceità della causa e dell'oggetto così come indicato in narrativa e per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo
n°631/2014; - accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla in p. Parte_3
l. r. p.t., per il mancato avveramento della condizione e/o conseguimento dell'oggetto del contratto (erogazione del contributo)
e per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo n°631/2014; In via ulteriormente gradata e sempre nel merito: - accertare l'eccessiva onerosità sopravvenuta e annullare il contratto di prestazione d'opera de quo e, per l'effetto, confermare la revoca del decreto ingiuntivo n°631/2014”.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte, in data 17.6.2025 la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza del Tribunale nella parte in Parte_1 cui ritine applicabile al diritto di credito da essa vantato nei confronti della il termine di CP_1 prescrizione breve di tre anni. Al riguardo l'appellante evidenzia che il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, secondo comma, c.c. non può trovare applicazione quando il credito trae origine da un contratto scritto. Nel caso di specie, osserva, le parti hanno sottoscritto un contratto di opera professionale, ritualmente allegato in atti.
Pertanto sostiene che il diritto al compenso per l'opera prestata non può ritenersi prescritto, non essendo decorso il termine prescrizionale ordinario di dieci anni. Invero, come rilevato anche dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata, tra la data della richiesta di pagamento (26.7.2006) e la data della notifica del decreto ingiuntivo (11.2.2014), sono trascorsi sette anni e mezzo.
Il motivo è fondato.
3 L'art. 2956 n. 2 c.c. dispone che il diritto dei professionisti al compenso per l'opera prestata e al rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni. La norma si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento, anche implicito, da parte del debitore dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Inoltre, le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (cfr. Cass. ordinanza n. 34710/2024).
Nel caso di specie il credito vantato da non solo, come rileva l'appellante, è fondato su Parte_1 un contratto scritto, depositato in atti, ma è anche contestato in ordine all' an e al quantum dalla CP_1 nelle difese svolte in primo grado e ribadite in appello. Dette difese vengono dall'appellata
[...] sintetizzate fin dall'atto di opposizione, dinanzi al giudice di prime cure, come segue: “alcun credito vanta nei confronti dell'opponente il dott.
considerato che
mai è stato erogato il contributo, dunque, mai si è avverata la Pt_1 condizione che rendeva esigibile e determinato nel suo ammontare il compenso per l'opera intellettuale”.
Non è revocabile in dubbio che l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla sia CP_1 incompatibile con le difese dalla stessa svolte, che presuppongono il mancato pagamento del debito e la contestazione della sua stessa sussistenza, con la conseguenza che non può operare la prescrizione presuntiva breve di cui all'art. 2956, secondo comma, c.c..
Al diritto al pagamento del compenso vantato da va applicato, quindi, il termine Parte_1 ordinario decennale di prescrizione, di cui all'art. 2946 c.c.
Dalla documentazione in atti emerge che il suddetto termine - interrotto dalle diverse raccomandate di richieste di pagamento allegate dall'opposto/appellante, tra le quali l'ultima è del 29.7.2006 – non è scaduto alla data dell'11.2.2014 di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
In conclusione, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del compenso vantato dalla Parte_1
§ 2. Il rigetto dell'eccezione di prescrizione comporta la necessità di esaminare il merito della pretesa creditoria originariamente azionata in monitorio.
E' noto il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS. UU. n. 13533/2001).
4 Tale principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an e il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella qualità di convenuto sostanziale, la prova dell'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
In particolare, in materia di contratto d'opera professionale, al quale va ricondotto il rapporto tra Parte_1
e incombe sul creditore, che agisca per il pagamento del corrispettivo dell'opera
[...] CP_1 prestata, la prova dell'esistenza del contratto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della corretta esecuzione della prestazione e della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito, in caso di contestazione, le sole fatture emesse, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. ordinanza n. 19944/2023; Cass. ordinanza n. 5915/2011; Cass. sentenza n. 10860 del 2007).
Nel caso di specie ha fornito la prova dell'esistenza del titolo contrattuale (cfr. contratto Parte_1 di prestazione d'opera intellettuale in atti), con il quale gli è stato conferito l'incarico avente ad oggetto lo studio di fattibilità economico – finanziaria, finalizzato alla creazione di un'azienda produttrice di prodotti semilavorati per pasticceria, usufruendo delle agevolazioni concesse dalla legge n. 488/1992 per gli investimenti da realizzare.
Inoltre, in mancanza di contestazione specifica da parte della va ritenuta la corretta CP_1 esecuzione della prestazione professionale posta a carico di Parte_1
L'appellata reiterando in appello le contestazioni poste a fondamento dell'opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo, ribadisce, al fine di negare l'esistenza del credito azionato da controparte, che:
“dall'interpretazione del contratto emerge chiaramente che la somma richiesta dall'attore andava corrisposta solo a seguito dell'erogazione del contributo, vale a dire a seguito dell'effettiva apprensione delle somme erogate da parte della CP_1 ed il complessivo importo andava calcolato in misura pari al 2% di detta somma” .
[...]
L'assunto non può essere condiviso.
Sul punto va ricordato il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, effettiva erogazione di un finanziamento per la realizzazione di una centrale ortofrutticola), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa
l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e seguenti del cod. civ., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie diniego del detto finanziamento), ove la volontà delle parti, alla 5 stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell'equiparazione dell'una e dell'altra situazione” ( cfr. Cass. sentenza n.17125/2011 e Cass. ordinanza n. 30955/2018).
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, la compiuta lettura delle disposizioni contrattuali conduce ad escludere la previsione di una condizione sospensiva, a cui le parti avrebbero inteso subordinare l'efficacia dell'obbligazione di pagamento.
Infatti si deve piuttosto ritenere che le parti hanno fatto esplicito riferimento al tempo dell'adempimento, inteso quale modalità di esecuzione dell'obbligazione di pagamento certa, e già sorta con la stipulazione del contratto, laddove hanno previsto “B) il compenso sullo studio è pattuito nella misura del 2% dell'investimento complessivo. Le modalità con cui sarà riscosso saranno le seguenti: b1) Metà del compenso alla prima erogazione del contributo;
b2) l'altra metà alla seconda erogazione.”; “D) il presente rapporto contrattuale durerà fino all'esaurimento del suo oggetto (erogazione del finanziamento o diniego dello stesso)” (cfr. contratto in atti).
Ne consegue che la è tenuta al pagamento del compenso in favore del prestatore d'opera, CP_1
a prescindere dall'effettiva erogazione del contributo di cui alla legge 488/1992.
Appare, inoltre, priva di fondamento l'eccezione di nullità del contratto d'opera per illiceità dell'oggetto, basata sull'assunto che il sistema di corresponsione della percentuale del compenso sulle somme erogate,
“mascherato dietro la voce 'compenso sullo studio', rappresenterebbe un modo per aggirare la normativa in materia, consentendo a “di incassare somme che lo Stato mette a disposizione delle imprese per Parte_1 consentire il loro sviluppo e conseguire le finalità normativamente previste;
somme che di fatto non saranno mai di proprietà del beneficiario del finanziamento, restando sempre ed esclusivamente di proprietà dell'ente erogatore, sino al completamento del progetto”.
Neanche assume rilievo, in senso contrario alla sussistenza dell'obbligo di pagamento del compenso, la descrizione del contratto d'opera in esame come “contratto atipico vista la causa illecita e/o comunque in fraudem legis, che lo contraddistingue, poiché “il compenso sul cd. 'studio' andava, si ribadisce, versato all'erogazione del contributo, cioè all'esaurimento dell'oggetto del contratto stipulato (oggetto del contratto atipico) e non al completamento dell'opera intellettuale, cioè all'esaurimento dell'oggetto tipico del contratto d'opera intellettuale!”
E invero, entrambe le eccezioni, ribadite in appello dalla sono superate dalla lettura del CP_1 contratto d'opera sottoscritto dalle parti, e dalla circostanza, già chiarita in precedenza, che l'erogazione del finanziamento rappresenta il momento dell'adempimento, determinato liberamente dalle parti, senza che detta pattuizione possa alterare lo schema contrattuale tipico del contratto d'opera, come sembra intendere l'appellata, nè connotarlo di illiceità. Peraltro il riferimento al compenso nella misura del 2% dell'investimento complessivo non va interpretato nel senso che parte dell'importo finanziato debba essere destinato al pagamento dello “studio di fattibilità”, così “sfuggendo” alla legittima destinazione.
Difatti l'“investimento complessivo” viene indicato, all'evidenza, soltanto come base di calcolo per la quantificazione del compenso di Parte_1
6 In definitiva va accertato il diritto di credito di al pagamento del Parte_1 compenso per l'opera prestata.
L'importo dovuto a titolo di compenso va determinato, come richiesto dall'appellante - e non specificamente contestato dall'appellato - nel 2% dell'investimento complessivo, come espressamente indicato in contratto.
Il compenso dovuto per l'opera professionale ammonta, quindi, ad € 26.587,20, pari al 2% di €
1.329.360,06 (originarie lire 2.574.000.000), importo del programma di investimento complessivo espressamente indicato nella domanda di agevolazioni allegata in atti (cfr. doc. 7 produzione fase monitoria - Domanda di Agevolazione n. 5576/11 Protocollo n. 938594 del 9.4.2001).
In accoglimento dell'appello la va, quindi, Controparte_1 condannata al pagamento della somma di € 26.587,20, oltre IVA e cassa previdenza, se dovute, come per legge, importo indicato nella fattura n. 29 emessa dalla in data 31.12.2003, allegata in Parte_1 atti.
§ 4. Sulle spese di lite.
L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese del primo grado del giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, e, quindi, della soccombenza di Esse si CP_1 liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), in misura prossima ai minimi di tariffa per la contenuta complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1 così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
26.587,20, oltre iva e cassa previdenza, se dovute, come per legge, ed oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
b) condanna alla refusione delle spese di lite a favore Controparte_1 di , che liquida: Parte_1
- per il primo grado, in complessivi € 3.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
7 - per il secondo grado, in complessivi € 5.804,00, di cui € 804,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Luisa Stompanato e Carmine Violante.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria DI LORENZO dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5390/2019 R.G.A.C., riservata in decisione in data
18.6.2025, con concessione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, (C.F. - P.IVA. ) Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dagli avvocati Luisa Stompanato (C.F. ) e Carmine Violante (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Pomigliano D'Arco (NA), C.F._3 alla via G. Mazzini n. 55, e presso i seguenti indirizzi PEC: Email_1
Email_2
APPELLANTE
E
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Giuseppe
LI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frattamaggiore C.F._4
1 (NA), alla via P.M. Vergara n. 36, e presso il seguente indirizzo PEC:
Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8349/2019 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
23.9.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 631/2014 del 30.1.2014, il Tribunale di Napoli - articolazione territoriale di
Casoria (ex Sezione distaccata di Frattamaggiore) ingiunse a Controparte_1
(d'ora in avanti per brevità solo di pagare in favore della ricorrente,
[...] CP_1 [...]
(d'ora in avanti per brevità solo , la somma di € 41.316,20, Parte_1 Parte_1 oltre interessi e spese, a titolo di compenso per la prestazione di opera intellettuale consistente nella realizzazione di uno studio di fattibilità economico-finanziario finalizzato alla creazione di una azienda produttrice di prodotti semilavorati di pasticceria, beneficiando delle agevolazioni di cui alla legge 488/92.
Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione eccependo, in via preliminare, CP_1
l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato in monitorio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2956 c.c. e 2233 c.c. e, in subordine, l'infondatezza della pretesa creditoria. In particolare,
l'opponente dedusse che, sulla base delle pattuizioni contrattuali, la mancata erogazione del contributo aveva reso inesigibile, e comunque indeterminato, il compenso per l'opera intellettuale prestata dall'opposto. Contestò, infine, la nullità del contratto per illiceità dell'oggetto, descrivendo il sistema di corresponsione del compenso previsto in contratto come finalizzato a consentire al professionista di incassare, “raggirando la normativa”, somme che l'ente erogatore aveva invece destinato al finanziamento dell'attività di impresa.
Si costituì l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannando alla refusione Parte_1 delle spese di lite a favore dell'opponente.
Il Tribunale ritenne fondata l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del compenso, ai sensi dell'art. 2956, secondo comma, c.c., evidenziando al riguardo come “tra la data dell'invio della richiesta di pagamento recapitata all'opponente in data 29/07/2006 e quella della data di notifica del ricorso per d.i. (11/2/2014), opposto con il presente giudizio, sono intercorsi sette anni e sette mesi per cui il diritto dell'opposta, a richiedere il pagamento della propria prestazione, si è ampiamente prescritto”.
2 Avverso detta pronuncia ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, il rigetto dell'opposizione e riproponendo nel merito tutte le difese già svolte in primo grado.
Si è costituta l'appellata resistendo al gravame e rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dall'attore avverso la sentenza n°8349/2019 emessa dal
Tribunale di Napoli perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e/o per tutte le causali indicate in narrativa;
In via gradata e sempre nel merito: - accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla Parte_2 [...] per le quali è stato concesso il decreto ingiuntivo per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la revoca Pt_1 del decreto ingiuntivo n°631/2014; - accertare la mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito per il quale è stato concesso il decreto ingiuntivo che si oppone per le causali di cui ai motivi del presente atto - dichiarare l'invalidità ed illegittimità del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto confermarne la revoca;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto per illiceità della causa e dell'oggetto così come indicato in narrativa e per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo
n°631/2014; - accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dalla in p. Parte_3
l. r. p.t., per il mancato avveramento della condizione e/o conseguimento dell'oggetto del contratto (erogazione del contributo)
e per l'effetto confermare la revoca del decreto ingiuntivo n°631/2014; In via ulteriormente gradata e sempre nel merito: - accertare l'eccessiva onerosità sopravvenuta e annullare il contratto di prestazione d'opera de quo e, per l'effetto, confermare la revoca del decreto ingiuntivo n°631/2014”.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte, in data 17.6.2025 la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo motivo di appello censura la sentenza del Tribunale nella parte in Parte_1 cui ritine applicabile al diritto di credito da essa vantato nei confronti della il termine di CP_1 prescrizione breve di tre anni. Al riguardo l'appellante evidenzia che il termine di prescrizione di cui all'art. 2956, secondo comma, c.c. non può trovare applicazione quando il credito trae origine da un contratto scritto. Nel caso di specie, osserva, le parti hanno sottoscritto un contratto di opera professionale, ritualmente allegato in atti.
Pertanto sostiene che il diritto al compenso per l'opera prestata non può ritenersi prescritto, non essendo decorso il termine prescrizionale ordinario di dieci anni. Invero, come rilevato anche dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata, tra la data della richiesta di pagamento (26.7.2006) e la data della notifica del decreto ingiuntivo (11.2.2014), sono trascorsi sette anni e mezzo.
Il motivo è fondato.
3 L'art. 2956 n. 2 c.c. dispone che il diritto dei professionisti al compenso per l'opera prestata e al rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni. La norma si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento, anche implicito, da parte del debitore dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Inoltre, le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità e dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta (cfr. Cass. ordinanza n. 34710/2024).
Nel caso di specie il credito vantato da non solo, come rileva l'appellante, è fondato su Parte_1 un contratto scritto, depositato in atti, ma è anche contestato in ordine all' an e al quantum dalla CP_1 nelle difese svolte in primo grado e ribadite in appello. Dette difese vengono dall'appellata
[...] sintetizzate fin dall'atto di opposizione, dinanzi al giudice di prime cure, come segue: “alcun credito vanta nei confronti dell'opponente il dott.
considerato che
mai è stato erogato il contributo, dunque, mai si è avverata la Pt_1 condizione che rendeva esigibile e determinato nel suo ammontare il compenso per l'opera intellettuale”.
Non è revocabile in dubbio che l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla sia CP_1 incompatibile con le difese dalla stessa svolte, che presuppongono il mancato pagamento del debito e la contestazione della sua stessa sussistenza, con la conseguenza che non può operare la prescrizione presuntiva breve di cui all'art. 2956, secondo comma, c.c..
Al diritto al pagamento del compenso vantato da va applicato, quindi, il termine Parte_1 ordinario decennale di prescrizione, di cui all'art. 2946 c.c.
Dalla documentazione in atti emerge che il suddetto termine - interrotto dalle diverse raccomandate di richieste di pagamento allegate dall'opposto/appellante, tra le quali l'ultima è del 29.7.2006 – non è scaduto alla data dell'11.2.2014 di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
In conclusione, va disattesa l'eccezione di prescrizione del diritto al pagamento del compenso vantato dalla Parte_1
§ 2. Il rigetto dell'eccezione di prescrizione comporta la necessità di esaminare il merito della pretesa creditoria originariamente azionata in monitorio.
E' noto il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS. UU. n. 13533/2001).
4 Tale principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe sul creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an e il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella qualità di convenuto sostanziale, la prova dell'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
In particolare, in materia di contratto d'opera professionale, al quale va ricondotto il rapporto tra Parte_1
e incombe sul creditore, che agisca per il pagamento del corrispettivo dell'opera
[...] CP_1 prestata, la prova dell'esistenza del contratto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della corretta esecuzione della prestazione e della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito, in caso di contestazione, le sole fatture emesse, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. ordinanza n. 19944/2023; Cass. ordinanza n. 5915/2011; Cass. sentenza n. 10860 del 2007).
Nel caso di specie ha fornito la prova dell'esistenza del titolo contrattuale (cfr. contratto Parte_1 di prestazione d'opera intellettuale in atti), con il quale gli è stato conferito l'incarico avente ad oggetto lo studio di fattibilità economico – finanziaria, finalizzato alla creazione di un'azienda produttrice di prodotti semilavorati per pasticceria, usufruendo delle agevolazioni concesse dalla legge n. 488/1992 per gli investimenti da realizzare.
Inoltre, in mancanza di contestazione specifica da parte della va ritenuta la corretta CP_1 esecuzione della prestazione professionale posta a carico di Parte_1
L'appellata reiterando in appello le contestazioni poste a fondamento dell'opposizione a CP_1 decreto ingiuntivo, ribadisce, al fine di negare l'esistenza del credito azionato da controparte, che:
“dall'interpretazione del contratto emerge chiaramente che la somma richiesta dall'attore andava corrisposta solo a seguito dell'erogazione del contributo, vale a dire a seguito dell'effettiva apprensione delle somme erogate da parte della CP_1 ed il complessivo importo andava calcolato in misura pari al 2% di detta somma” .
[...]
L'assunto non può essere condiviso.
Sul punto va ricordato il principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “qualora i contraenti, contemplando un evento futuro (nella specie, effettiva erogazione di un finanziamento per la realizzazione di una centrale ortofrutticola), abbiano ad esso correlato non l'efficacia del vincolo negoziale, ma soltanto il tempo dell'adempimento di una determinata prestazione (nella specie, pagamento del compenso al professionista autore del progetto), resta esclusa
l'invocabilità dei principi inerenti alla condizione od al termine, quali elementi accidentali del negozio incidenti sulla sua efficacia e rimane, invece, applicabile la disciplina sul tempo dell'adempimento, di cui agli artt. 1183 e seguenti del cod. civ., con la conseguenza che il termine per l'adempimento medesimo deve ritenersi maturato sia con il verificarsi dell'evento, sia con la definitiva impossibilità del suo verificarsi (nella specie diniego del detto finanziamento), ove la volontà delle parti, alla 5 stregua del loro indicato atteggiamento, vada intesa nel senso dell'equiparazione dell'una e dell'altra situazione” ( cfr. Cass. sentenza n.17125/2011 e Cass. ordinanza n. 30955/2018).
Diversamente da quanto sostenuto dall'appellata, la compiuta lettura delle disposizioni contrattuali conduce ad escludere la previsione di una condizione sospensiva, a cui le parti avrebbero inteso subordinare l'efficacia dell'obbligazione di pagamento.
Infatti si deve piuttosto ritenere che le parti hanno fatto esplicito riferimento al tempo dell'adempimento, inteso quale modalità di esecuzione dell'obbligazione di pagamento certa, e già sorta con la stipulazione del contratto, laddove hanno previsto “B) il compenso sullo studio è pattuito nella misura del 2% dell'investimento complessivo. Le modalità con cui sarà riscosso saranno le seguenti: b1) Metà del compenso alla prima erogazione del contributo;
b2) l'altra metà alla seconda erogazione.”; “D) il presente rapporto contrattuale durerà fino all'esaurimento del suo oggetto (erogazione del finanziamento o diniego dello stesso)” (cfr. contratto in atti).
Ne consegue che la è tenuta al pagamento del compenso in favore del prestatore d'opera, CP_1
a prescindere dall'effettiva erogazione del contributo di cui alla legge 488/1992.
Appare, inoltre, priva di fondamento l'eccezione di nullità del contratto d'opera per illiceità dell'oggetto, basata sull'assunto che il sistema di corresponsione della percentuale del compenso sulle somme erogate,
“mascherato dietro la voce 'compenso sullo studio', rappresenterebbe un modo per aggirare la normativa in materia, consentendo a “di incassare somme che lo Stato mette a disposizione delle imprese per Parte_1 consentire il loro sviluppo e conseguire le finalità normativamente previste;
somme che di fatto non saranno mai di proprietà del beneficiario del finanziamento, restando sempre ed esclusivamente di proprietà dell'ente erogatore, sino al completamento del progetto”.
Neanche assume rilievo, in senso contrario alla sussistenza dell'obbligo di pagamento del compenso, la descrizione del contratto d'opera in esame come “contratto atipico vista la causa illecita e/o comunque in fraudem legis, che lo contraddistingue, poiché “il compenso sul cd. 'studio' andava, si ribadisce, versato all'erogazione del contributo, cioè all'esaurimento dell'oggetto del contratto stipulato (oggetto del contratto atipico) e non al completamento dell'opera intellettuale, cioè all'esaurimento dell'oggetto tipico del contratto d'opera intellettuale!”
E invero, entrambe le eccezioni, ribadite in appello dalla sono superate dalla lettura del CP_1 contratto d'opera sottoscritto dalle parti, e dalla circostanza, già chiarita in precedenza, che l'erogazione del finanziamento rappresenta il momento dell'adempimento, determinato liberamente dalle parti, senza che detta pattuizione possa alterare lo schema contrattuale tipico del contratto d'opera, come sembra intendere l'appellata, nè connotarlo di illiceità. Peraltro il riferimento al compenso nella misura del 2% dell'investimento complessivo non va interpretato nel senso che parte dell'importo finanziato debba essere destinato al pagamento dello “studio di fattibilità”, così “sfuggendo” alla legittima destinazione.
Difatti l'“investimento complessivo” viene indicato, all'evidenza, soltanto come base di calcolo per la quantificazione del compenso di Parte_1
6 In definitiva va accertato il diritto di credito di al pagamento del Parte_1 compenso per l'opera prestata.
L'importo dovuto a titolo di compenso va determinato, come richiesto dall'appellante - e non specificamente contestato dall'appellato - nel 2% dell'investimento complessivo, come espressamente indicato in contratto.
Il compenso dovuto per l'opera professionale ammonta, quindi, ad € 26.587,20, pari al 2% di €
1.329.360,06 (originarie lire 2.574.000.000), importo del programma di investimento complessivo espressamente indicato nella domanda di agevolazioni allegata in atti (cfr. doc. 7 produzione fase monitoria - Domanda di Agevolazione n. 5576/11 Protocollo n. 938594 del 9.4.2001).
In accoglimento dell'appello la va, quindi, Controparte_1 condannata al pagamento della somma di € 26.587,20, oltre IVA e cassa previdenza, se dovute, come per legge, importo indicato nella fattura n. 29 emessa dalla in data 31.12.2003, allegata in Parte_1 atti.
§ 4. Sulle spese di lite.
L'accoglimento dell'appello comporta la rideterminazione delle spese del primo grado del giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, e, quindi, della soccombenza di Esse si CP_1 liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022 (scaglione di riferimento compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00), in misura prossima ai minimi di tariffa per la contenuta complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1 così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di €
[...] Parte_1
26.587,20, oltre iva e cassa previdenza, se dovute, come per legge, ed oltre interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo;
b) condanna alla refusione delle spese di lite a favore Controparte_1 di , che liquida: Parte_1
- per il primo grado, in complessivi € 3.900,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
7 - per il secondo grado, in complessivi € 5.804,00, di cui € 804,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, ed ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore degli avvocati Luisa Stompanato e Carmine Violante.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria DI LORENZO dott. Eugenio FORGILLO
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