Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/06/2025, n. 2011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2011 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 958/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Nocera Inferiore riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.
Magistrati:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Jone Galasso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. R.G. n. 958 /2025, avente ad oggetto “Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso) ” promosso da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. IANNACCONE Parte_1 C.F._1
ASSIA , presso lo studio ultimo del quale è elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IASUOZZI VINCENZO e presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato, è elettivamente come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
ricorrenti nonché il PM in sede;
interventore necessario
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In primo luogo, va precisato come, in seguito alle modifiche di cui al D.lgs. n. 149/2022, applicabile ai procedimenti introdotti successivamente al 28.02.2023, in relazione ai procedimenti di cui all'art. 473bis n. 47 c.p.c. (separazione; scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
di modifica delle relative condizioni), tenuto conto
il procedimento, peraltro, si conclude con sentenza.
Ciò premesso, preso atto della concorde determinazione delle parti con il quale, in corso di causa, chiedono modificarsi, ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. le statuizioni di cui al decreto di regolamentazione delle questioni concernenti l'affido del minore, nato ad [...] il Persona_1
15.01.2021, n. 686/2022 emesso dal Tribunale di Avellino, prevedendo che:
“Il piccolo rimarrà in affido condiviso così come per legge e collocato stabilmente Per_1 presso l'abitazione della madre, ove attualmente risiede.
Per quanto riguarda un eventuale calendario ai fini dell'espletamento del diritto di visita da parte del resistente si disciplina come segue:
Fino al compimento del 6 anno di vita del piccolo il minore pernotterà Per_1 esclusivamente presso la madre e il sig. NA vedrà il figlio una volta settimana e i primi mesi in presenza della sig.ra . Pt_1
Dal 6 anno di età come segue: il sig. NA potrà vedere e trascorrere con il piccolo compatibilmente con gli impegni scolastici e sociali del minore, due giorni a Per_1 settimana, il martedì e giovedì, dalle ore 17,00 alle ore 20,00, nonché il secondo ed il quarto fine settimana di ogni mese dalle ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica. Le festività natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni con il padre il periodo dal Per_1
23 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 05 gennaio, mentre le festività pasquali ad anni alterni con il padre, dal venerdì santo al lunedì “In Albis”.
In ordine alle vacanze estive, il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio almeno 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 01 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, i quali dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
In ordine al mantenimento: il resistente si impegna a versare entro il 10 di ogni mese l'importo di € 150,00 ai fini del mantenimento del piccolo sulla carta posta pay n. 5333171207680113 - IBAN: Per_1 [...] intestata alla Sig. ; Il sig. NA terrà Parte_1
a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative al figlio come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Si evidenzia che entrambi risultano disoccupati e il sig. NA percepisce l'indennità di invalidità pari a € 350, 00 mensili.
1. Disposizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi: Le parti forniscono le seguenti indicazioni relative alle rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e agli oneri a carico, precisando che tali informazioni vengono esposte nel corpo del presente atto in forma discorsivo-illustrativa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 473- bis.51 c.p.c. e dalle linee attuative del Tribunale di Avellino
(prot. del 21.04.2023), senza contestuale allegazione della documentazione giustificativa.
o Sig. : Controparte_1
• Professione: disoccupato
• Reddito lordo ultimi tre anni: € 350,00 circa mensili derivanti da pensione di invalidità
• Non è proprietario di immobili
• Non è proprietario di mezzi di trasporto o Sig.ra : Parte_1
• Professione: disoccupata
• Reddito netto ultimi tre anni: € 0 (2022), € 0 (2023), € 0 (2024) - percepisce reddito di inclusione;
• Patrimonio: Non è proprietaria di immobili
• Non è proprietario di mezzi di trasporto
2. Disposizioni relative ai figli:
o Documentazione: I documenti personali e sanitari del figlio (certificati medici, libretti vaccinazioni, passaporti, carte d'identità, libretti postali ecc.) saranno custoditi dal genitore collocatario e messi tempestivamente a disposizione dell'altro genitore a semplice richiesta o in caso di necessità.
o Accesso alle informazioni e rapporti con terzi: Ciascun genitore avrà autonomo e diretto accesso a tutte le informazioni relative alla salute, all'istruzione e ad ogni altro aspetto della vita di Entrambi i genitori avranno il diritto di conferire Per_1 personalmente con gli insegnanti, gli educatori, i medici e gli specialisti che si occupano del minore e potranno chiedere di essere inseriti negli elenchi dei contatti di emergenza. o Autorizzazioni: Il Sig. delega la madre collocataria del minore Controparte_1
a prendere decisioni e firmare le eventuali autorizzazioni per attività in ambito scolastico, sanitario, sociale e sportivo ad eccezione di quelle attività per le quali sarà necessario il consenso del Sig. NA al fine di ottenere il contributo del 50% della spesa straordinaria di mantenimento;
o Regali: Le somme che il figlio dovesse ricevere a titolo di regalo da ciascuno dei genitori ovvero da parenti paterni/materni per feste, compleanni, particolari ricorrenze o meriti, saranno depositate su o libretto di risparmio nominativo intestati al figlio e cointestato con il genitore collocatario.
o Indirizzo religioso: I genitori concordano che il figlio segua l'indirizzo della religione cattolica.
o Deleghe scolastiche: I genitori concordano che sarà il genitore collocatario a scegliere i nominativi di eventuali persone terze (es. nonni, zii) da delegare al prelievo del figlio da scuola, comunicandoli formalmente agli istituti scolastici.
o Diritti dei figli: Entrambi i genitori si impegnano a rispettare e a far rispettare i seguenti diritti fondamentali del figlio:
• diritto alla bigenitorialità, inteso come diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi;
• diritto a non essere coinvolto nei conflitti genitoriali, né ad essere strumentalizzati o costretti a prendere posizione;
• diritto a non subire reciproche denigrazioni o commenti svalutanti sull'altro genitore o sui rispettivi familiari.
La parte ricorrente rinuncia a tutte le richieste di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio e le presenti note vengono redatte in modo condiviso da entrambi i difensori e procuratori delle parti
Rinuncia solidarietà professionale:
Gli avvocati delle parti, con la sottoscrizione del presente ricorso, espressamente dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 L.P.”
considerato che le previsioni di cui all'accordo, congiuntamente siglato in corso di causa, per effetto della successiva costituzione del resistente e contenente i patti in modifica come sopra esposti, non sono in contrasto con norme imperative, né all'ordine pubblico o alla morale familiare e che, pertanto, posso essere senz'altro poste alla base del presente decisum, all'uopo, tuttavia, precisando come, in relazione ai punti n.ri 1 e 2, nonché avuto riguardo alla rinuncia alla solidarietà professionale, alle domande come formulate da parte ricorrente e, più in generale, alle dichiarazioni reddituali et similia delle parti il Tribunale ne prenderà atto, giacché frutto di libera determinazione volitiva delle parti, con tali non suscettibili di assumere valenza dispositiva;
ritenuto, poi, alla luce dell'intervenuto accordo, manifestatamente superfluo l'ascolto del minore, anche tenuto conto della sua tenera età;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, così provvede:
visto l'art. 473 bis n. 51 c.p.c.,
dispone in conformità dell'accordo, raggiunto e sottoscritto da e Parte_1 [...]
CP_1 prendendo atto delle residue disposizioni concordate, come riportate in parte motiva, tutte richiamate per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite, dando atto che è parte provvisoriamente ammessa Parte_1 al gratuito patrocinio a spese dello Stato con delibera del locale Consiglio del 25.02.2025.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati
Così deciso, in Nocera Inferiore, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Nocera Inferiore, il 05.06.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire