Articolo 3 della Legge 3 novembre 1988, n. 498
Articolo 2Articolo 4
Versione
19 novembre 1988
Art. 3. 1. E' punito, secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:
a) il cittadino che commette all'estero un fatto costituente reato che sia qualificato atto di tortura dall'articolo 1 della convenzione b) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) in danno di un cittadino italiano
c) lo straniero che commette all'estero uno dei fatti indicati alla lettera a) quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta l'estradizione.
Entrata in vigore il 19 novembre 1988