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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 16/06/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 767/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 20/5/2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “riconoscimento superiore inquadramento” promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe DI VITO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico SCOCCINI, Maria GENTILE e Rosa
MITRA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dipendente della Società “ dal 2.02.2009 al Parte_2
1.08.2024 con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di impiegato inquadrato al livello I del CCNL per le imprese del Settore ha preposto il presente ricorso chiedendo il Parte_3 riconoscimento del superiore inquadramento nel livello “quadro”, assumendo di aver espletato, sin dall'assunzione, mansioni riconducibili alla superiore categoria, consistenti:
1) nell'aver elaborato e organizzato, con piena autonomia decisionale, di n. 4 corsi di formazione per Giovani Imprenditori Agricoli finanziati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei quali aveva svolto anche la funzione di tutor;
pagina 1 di 13 2) nell'aver svolto attività di responsabile dell'ufficio tecnico presso il quale, fino all'anno
2017, aveva coordinato le prestazioni lavorative di due geometri e di un laureato in agraria, occupandosi anche di progettazione relativa ai Bandi del Piano di Sviluppo
Rurale, nonché svolto assistenza alle aziende iscritte alla Confederazione Italiana
Agricoltori;
3) nell'aver realizzato, negli anni 2010 e 2011, la progettazione necessaria all'ottenimento da parte della Società propria datrice di lavoro di fondi stanziati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare;
4) nell'aver svolto attività di progettazione per la partecipazione al bando per la Piccola
Proprietà Contadina, ottenendo un finanziamento per l'acquisto di circa 30 ettari di terreno nel Comune di Campomarino per l'importo di circa € 600.000,00;
5) nell'aver espletato funzioni di docente e responsabile organizzatore per la del progetto di avvio al lavoro per la Parte_4
Provincia di Campobasso dal titolo “Youth at Work – Destinazione Lavoro”;
6) nell'aver coordinato, in qualità di agronomo, dal 2010 al 2012, per incarico conferitogli dalla attività territoriali nell'ambito del Progetto Life – Dinamo Controparte_2
NAT/IT/324;
7) nell'aver effettuato attività di programmazione del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni dal 2007 al 2013, nell'ambito del quale, quale delegato dalla , aveva CP_2
partecipato alle riunioni presso la Regione Molise, ricoprendo il ruolo di responsabile provinciale del CIA Campobasso;
Parte_5
8) nell'aver frequentato dal 6.10.2014 all'8.10.2014 e dal 28.10.2014 al 30.10.2014 il corso di formazione “BIONET: corso di formazione per consulenti di aziende agricole biologiche” organizzato da Agricoltura è Vita S.r.l., divenendo anche referente Con regionale del settore produzioni biologiche per la;
9) nell'aver ricoperto, sin dal 2014, la carica di Segretario Regionale dell'Associazione Con Giovani Imprenditori Agricoli (AGIA) della;
10) nell'aver espletato le funzioni di tutor di corsi di formazione per la “Promozione dello spirito e della cultura di impresa” finanziati da e attuati dall'ente di formazione CP_3
; CP_4
11) nell'aver ricoperto la carica di responsabile per la CIA del Molise per la formazione degli agricoltori ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza ai corsi per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e tanto per aver conseguito l'abilitazione al ruolo di pagina 2 di 13 CONSULENTE AZIENDALE professionale, così come previsto dalla Direttiva
2009/128/CE e dal D. Lgs. 150/2012 - D. INM. 22/01/2014 - DGR Molise n. 90/2015;
12) nell'aver ricoperto la carica di componente del Comitato di Certificazione dei Vini a
Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG) in capo all'AGENZIA
REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA –
ARSARP;
13) nell'aver ricoperto dall'anno 2010 la carica di componente del Network nazionale CIA per la formazione professionale;
14) nell'aver svolto la funzione di docente: a) per corsi di formazione nelle annualità 2011
e 2012 nelle materie legate al benessere degli animali, alla zootecnia di qualità, ai processi di gestione ed organizzazione delle stalle b) in quelli per il rilascio del patentino per l'utilizzo e l'acquisto di prodotti fitosanitari per l'agricoltura realizzati dalla negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, Parte_4
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022; c), in quelli per il conseguimento del patentino per l'utilizzo e l'acquisto di prodotti fitosanitari per l'agricoltura realizzati dalla nelle annualità 2015, 2016, 2017, 2018; d) Controparte_5 per due edizioni formative riservate ai giovani imprenditori nell'ambito del Progetto
ISMEA – MIPAF, Lotto 7 e;
e) per ore 32 in occasione della study visit CP_4 Pt_4 effettuata presso EXPO' MILANO nell'anno 2015 in cui era anche relatore nel seminario Tematico sviluppato presso “Casa Abruzzo” quartiere Brera nell'ottobre
2015 su incarico dell'agenzia formativa TA;
f) per le attività di CP_4 formazione ricomprese nel progetto IRISIS su incarico dell'Agenzia IV TA;
g) per il gruppo di lavoro su incarico dell'Agenzia CP_4
IV TA attività contemplate nel Progetto ELEA a valere CP_4 sull'avviso FORAGRI 1/2016 riservato a dirigenti, quadri e forza lavoro di aziende molisane operanti nel settore agricolo, agroalimentare e dei servizi in agricoltura per complessive 48 ore nel periodo 2016/2017; h) per le attività progettuali ricomprese nel
Progetto CASEUS su incarico dell'Agenzia IV TA;
CP_4
15) nell'aver espletato la funzione di tutor per le azioni di formazione destinate ai giovani imprenditori al Primo Insediamento Regione Molise Annualità 2010, 2011, 2013 e dal
17 al 26 luglio 2012 per il corso di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro
“Vivaio Sicuro e di Qualità” finanziato dal fondo interprofessionale ForAgri e realizzato da “Agricoltura è Vita associazione” di Roma;
pagina 3 di 13 16) nell'aver ricoperto il ruolo di responsabile per la del progetto di CP_2
formazione Regionale relativo alla Sicurezza sui luoghi di lavoro finanziato dall'Assessorato alle Politiche Sociali per la parte agricola dal titolo “Io lavoro sicuro”;
17) nell'aver svolto, nell'anno 2018, il ruolo di componente Esperto per il gruppo di lavoro su incarico dell'Agenzia IV TA attività contemplate nel CP_4
Progetto “MADE…NATURALMENTE” a valere sull'avviso FORAGRI 1/2017 riservato a dirigenti, quadri, tecnici e forza lavoro di aziende molisane operanti nel settore agricolo, agroalimentare e dei servizi in agricoltura per complessive 36 ore;
18) nell'aver ricoperto, negli anni 2018 – 2019, su incarico dell'Agenzia IV TA il ruolo di Docente Esperto e Tutor Aula e laboratori nel CP_4
Progetto RURALITER 2018/2019 e nel Progetto DEMETRA, nel Progetto FLORIS, nel
Progetto DIONISO - nel Progetto ERMES nell'ambito del quale era stato anche relatore dei seminari di approfondimento tematico – nonché, da ultimo, per annualità
2021, 2022 e 2023, nel Progetto CONSULENZA 4.0, nel Progetto MADE IN SUD, nel
Progetto VIVAIUM e nel Piano OLEUM.
Il ricorrente precisava che per tali attività di formazione, docenza e tutoraggio, la Società datrice di lavoro aveva beneficiato dei fondi erogati dall'ente FORAGRI e gestiti dal
[...]
. CP_4
In aggiunta alle menzionate attività, riferiva di aver svolto, con carattere Parte_1
continuativo -con ampi poteri discrezionali e assunzione di responsabilità, coordinando persone a lui sottoposte- mansioni relative a:
➢ redazione e sottoscrizione dei piani di smaltimento dei reflui zootecnici secondo il D.
LGS n. 152/2006, piani di smaltimento che possono essere sottoscritti solo da un agronomo abilitato;
➢ redazione di Quaderni di campagna per le aziende operanti con tecniche convenzionali, delle produzioni integrate e biologiche;
➢ redazione di piani di semina e concimazione svolgendo anche attività di assistenza tecnica nella gestione documentale e operativa in aziende biologiche o con produzioni integrate;
➢ progettazione PSR;
➢ progettazione sui diversi bandi esistenti con delega diretta da parte degli CP_3
agricoltori che presentano progetti a finanziamento;
➢ progettazione PSL (attività GAL);
pagina 4 di 13 ➢ miglioramento e valorizzazione della qualità delle produzioni;
➢ assunzione della carica di tutor per i tirocini formativi degli studenti universitari del
Dipartimento di Agricoltura Alimenti e Ambienti dell'UNIMOL;
➢ svolgimento attività di docenza e di tutoraggio con il;
CP_6
➢ collaborazione alla stesura di tesi di laurea per studenti delle lauree triennali Con dell'UNIMOL nell'ambito delle attività di collaborazione della;
➢ svolgimento di attività di referente alla realizzazione dei progetti con l'Unimol in qualità Con di delegato dal Presidente;
➢ svolgimento delle attività di coordinamento e di realizzazione del progetto “L'anziano nel sociale” finanziato dalla Provincia di Campobasso;
➢ coordinamento le attività dell'associazione di persone “Spesa in campagna” per la partecipazione ai mercatini rionali, provinciali e territoriali e alla vendita diretta dei prodotti agricoli;
➢ aveva poi assunto l'incarico: di membro effettivo del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del distretto del cibo olio
EVO molisano operando in piena autonomia organizzativa e decisionale;
di membro incaricato del CTS del costituendo Distretto dell'uva e del vino molisano operando in piena autonomia organizzativa e decisionale;
di referente per la nel progetto Soil4Life della CIA Nazionale. CP_2
Sul presupposto dello svolgimento delle elencate “mansioni” il ricorrente fondava, dunque, la pretesa volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento, sostenendo il proprio diritto ad essere inquadrato nel livello QUADRO del CCNL di categoria, con conseguente diritto a percepire le differenze di retribuzione, pari a € 61.701,37, calcolate al
31.7.2023, da maggiorarsi delle ulteriori differenze maturate dal mese di agosto 2023 e sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta con intimazione di licenziamento pervenuta il
13.8.2024, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché della quota aggiuntiva del TFR, oltre alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale e assistenziale di legge.
Precisava che le mansioni superiori elencate erano state svolte dal ricorrente sin dall'inizio del rapporto di lavoro e non in sostituzione di altro lavoratore avente diritto alla conservazione del posto di lavoro e, quindi, per un periodo di lavoro superiore a 180 giorni.
pagina 5 di 13 Il ricorrente chiedeva, altresì, di essere risarcito dalla Società resistente <
2043 c.c., e in via sussidiaria dell'art. 2041 c.c., del danno subito quale mancato compenso per l'attività professionale di agronomo iscritto all'albo, danno da quantificarsi in € 758.565,23 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia…>> ; sul punto, precisava che le indicate somme erano state trattenute dalla società, che non le aveva riconosciute in suo favore, sebbene egli, quale agronomo iscritto al relativo albo professionale, avrebbe dovuto percepire i compensi in percentuale per aver redatto e sottoscritto in tale qualità i piani di smaltimento dei reflui zootecnici secondo il D. LGS n. 152/2006, che potevano essere sottoscritti solo da un agronomo abilitato;
deduceva che, per tali attività, la resistente aveva ottenuto in pagamento dagli utenti una percentuale pari al 5% per ogni finanziamento richiesto ed ottenuto, percentuale che, invece, costituiva un compenso da riconoscersi al ricorrente, del quale chiedeva nella presente sede il pagamento per complessivi €
758.565,23; chiedeva, in ogni caso, la corresponsione di tale importo anche ai sensi degli artt.
2041 e 2042 c.c..
Costituendosi in giudizio, la Società resistente eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento del superiore inquadramento, attesa la carenza di allegazione circa l'effettiva riconducibilità dei compiti svolti dal ricorrente al profilo di inquadramento invocato, nonché circa l'esplicitazione dei criteri discretivi eventualmente sussistenti tra i compiti previsti dalla declaratoria di assunzione e quelli di cui alla declaratoria del profilo richiesto con riferimento alla gradazione e all'intensità dell'attività effettivamente svolta, alla discrezionalità operativa e alle connesse responsabilità.
Rilevava, inoltre, che dalla stessa elencazione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio emergeva che molte attività svolte derivavano assegnati da soggetti terzi, non già dalla datrice di lavoro.
La Società resistente contestava, altresì, i conteggi relativi alla quantificazione delle differenze retributive allegati agli atti, evidenziando che, nell'effettuare la riparametrazione delle spettanze retributive, non erano state contemplate le somme già percepite dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, con particolare riferimento a quanto corrispostogli a titolo di indennità di carica e di integrazione salariale, né gli orari effettivi risultanti dai prospetti paga.
Sulle domande formulate dal ricorrente ex art. 2043 c.c. – ed in subordine ex art. 2041 c.c. – la Società resistente ne sottolineava l'intrinseca contraddittorietà, perché proposte nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nonché la totale infondatezza ritenendole, in ogni caso, sottratte alla competenza funzionale dell'adito giudice.
pagina 6 di 13 Chiedeva il rigetto dell'iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente.
Rigettata ogni richiesta istruttoria, la causa veniva rinviata per decisone.
________________
1.La pretesa azionata dal ricorrente in via giudiziale ha ad oggetto, in primo luogo, il riconoscimento, con decorrenza dalla data di assunzione, del superiore inquadramento al livello
Quadro del CCNL per le imprese del Settore Terziario Servizi, in luogo del I livello attribuitogli dalla
Società datrice di lavoro.
Dunque, ineludibile premessa di carattere metodologico ai fini dell'accertamento del diritto del prestatore di lavoro al riconoscimento del superiore inquadramento invocato risiede nell'applicazione del criterio trifasico.
Difatti, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte <il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> (ex plurimis Cass. n. 11037/2006; Cass. 27/9/2010 n. 20272; Cass. n.
8589/2015; Cass. n. 6174/2016; Cass. 18943/2016; Cass. 21329/2017; Cass. n. 26593/2018;
Cass. n. 10961/2018; Cass. n. 8142/2018; Cass. n. 30580/2019 e, da ultimo, Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2972).
Pertanto, in ossequio all'enunciato criterio, vanno analizzate le declaratorie contrattuali relative agli inquadramenti in contestazione:
➢ La declaratoria riferita al I livello del CCNL di riferimento (ossia quello attribuito al ricorrente al momento dell'assunzione) sancisce che ad esso appartengono lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore, nello specifico settore di competenza, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa>>
➢ L'art. 33 del medesimo CCNL prevede, invece, che
Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/5/85, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda nell'ambito delle strategie e programmi Aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: g) abbiano poteri di discrezionalità
pagina 7 di 13 decisionali e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
h) siano preposti, in condizione di autonomia decisionali, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economica-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati …>> (disposizioni confermate nell'art. 122 del CCNL di categoria del 30.7.2019).
Essendo quello appena delineato il quadro giuridico e di derivazione contrattuale entro il quale operare, devono, in ossequio al criterio trifasico, essere desunti ed analizzati i caratteri discretivi sussistenti fra le mansioni individuate nelle richiamate declaratorie.
Da tale analisi comparativa emerge, come primo dato differenziale rilevante, l'esplicita attribuzione al profilo “quadro” di funzioni direttive che devono esplicarsi nell'ambito di strategie e programmi definiti a livello aziendale.
Ulteriore elemento differenziale di dirimente importanza si rinviene, poi, nelle caratteristiche dei poteri con i quali il quadro può esercitare le proprie funzioni (direttive) nei definiti ambiti che si rinvengono nella discrezionalità decisionale e nella responsabilità gestionale, che si esplica anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone in settori di particolare complessità operativa.
Sotto il profilo della responsabilità va, altresì, rilevato che essa, con riguardo all'inquadramento quadro, si connota di caratteri assai pregnanti, traducendosi non solo nella valutazione preventiva della fattibilità economica e tecnica di progetti di rilevante importanza, ma anche nel controllo della loro esecuzione divenendo, infine, responsabilità dei risultati.
Tali peculiari elementi sono, invece, assenti con riguardo alle mansioni riferite ai lavoratori inglobati nel I livello di inquadramento, i quali devono sovraintendere all'attività con ampi poteri discrezionali ed autonomia di iniziativa.
Ne deriva, dunque, in estrema sintesi, che gli elementi differenziali fra i due inquadramenti in contestazione risiedono:
a) nel diverso ambito di esplicazione delle funzioni, che riguardo al livello quadro viene individuato in progetti e/o programmi di rilevante importanza e strategie individuate a livello aziendale;
pagina 8 di 13 b) nel fatto che unicamente i quadri sono demandati a prestare la propria attività lavorativa in settori di particolare complessità operativa;
c) nel fatto che al personale inquadrato al livello “quadro” vengono demandati i compiti di valutazione preventiva circa la fattibilità economica e tecnica di progetti;
d) nelle funzioni di controllo sull'esecuzione che connotano le mansioni attribuite al livello quadro;
e) nella responsabilità dei risultati, che risulta essere del tutto assente riguardo alle mansioni sussunte nel I livello di inquadramento.
Ciò premesso, nel caso di specie l'applicazione del criterio trifasico deve arrestarsi all'analisi comparativa dei profili di inquadramento, stante l'assenza (rectius la mancata allegazione ed, invero, sinanche la mera deduzione) di elementi, quantomeno descrittivi - prima ancora che probatori - delle mansioni in concreto espletate dal ricorrente e della esplicitazione dei profili di riconducibilità dei compiti svolti in concreto al livello di inquadramento invocato.
Invero, la mera elencazione delle “mansioni” contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio non consente di estrapolarne caratteristiche intrinseche ed estrinseche che ne consentano la riconducibilità al superiore inquadramento invocato.
Tra l'altro, alcuni degli elencati compiti appaiono impartiti / assegnati da soggetti differenti dall'effettivo datore di lavoro - si rinvia a quelli indicati ai nn. 5-6-7-10 della precedente ricostruzione in punto di fatto - senza peraltro alcuna indicazione circa l'eventuale esistenza di rapporti sottostanti fra tali soggetti e la parte datoriale, mentre altri, addirittura, risultano avulsi dal concetto stesso di subordinazione (punti nn. 8-9-11-12-13-14-16-17-18 della precedente ricostruzione in punto di fatto), tant'è che rispetto a quelli svolti in qualità di agronomo iscritto all'albo il ricorrente svolge ulteriore domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. o 2041
c.c.
Invero, ed ulteriormente argomentando intorno alle modalità concrete di applicazione del criterio trifasico, deve rilevarsi che, in ossequio allo stesso, il giudice di merito è chiamato a procedere con una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass. 20692/2004; Cass. n. 16469/2007) atteso che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere, per l'appunto, da tre fasi successive, quali:
a) l'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) l' individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c)il pagina 9 di 13 raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (ex multis, Cass. 26233/2008; Cass. 5128/2007; Cass. 3069/2005; Cass.
20284/2009; Cass. 20272/2010; Cass. n. 24360/2014; Cass. 9414/2018; Cass., ord. n.
8158/2020).
Posti tali principi di carattere metodologico, non può che rilevarsi -con riguardo alla fattispecie in esame- che l'applicazione del criterio trifasico che questo giudice può operare si traduce in una mera analisi delle declaratorie contrattuali, atteso il difetto di allegazione dei contenuti pregnanti e caratterizzanti delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, carenza che non avrebbe potuto essere compensata neppure dall'espletamento dell'istruttoria testimoniale, dal momento che nulla di ciò che egli ha dedotto e documentato appare idoneo a dimostrare lo svolgimento di “funzioni direttive” riconducibili al profilo invocato.
Va ovviamente da sé che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al ricorrente;
invero, il lavoratore che rivendichi la qualifica superiore ha l'onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell'attività dedotta, ma anche le modalità con cui l'ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi. (Cass. ord. 16 agosto 2018 n. 20748,)
In definitiva, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto non solo allegare e offrire la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni, ambito di esplicazione delle stesse ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti, ma anche indicare esplicitamente quali fossero i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto e fornire la prova dei propri assunti (ex plurimis, Cass.
n. 8025/2003).
Tra l'altro, e con specifico riferimento ai tratti dell'autonomia e della discrezionalità che connotano le mansioni riferite ai due livelli di inquadramento coinvolti nell'indagine -anche a prescindere da quanto precedentemente dedotto in ordine alla diversa intensità degli stessi - deve segnalarsi che qualora un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma pagina 10 di 13 anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (v. Cass. n. 12092/2004; 8225/2003;
11925/2003; n. 7453/2002; n. 12792/2003).
In altre parole, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, non essendo sufficiente la mera elencazione dei compiti svoti ed il richiamo alle declaratorie contrattuali.
Nel caso di specie, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, non potendo, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale che impone a colui che agisce l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
Ne consegue che non può riconoscersi il superiore inquadramento invocato dal ricorrente in assenza delle condizioni espressamente richieste (dalla legge e/o dal ccnl) che avrebbero dovuto essere specificatamente dedotte e provate proprio da chi le allega.
2.Il ricorrente ha proposto anche domanda di risarcimento del danno da illecito aquiliano, deducendo che il proprio datore di lavoro avrebbe commesso un fatto illecito consistente nell'aver esercitato attività per legge riservata ai soggetti iscritti in appositi albi professionali, nonostante l'esplicita esclusione di tali attività dall'oggetto sociale, così sottraendo ad esso ricorrente il compenso a lui spettante per avere redatto e sottoscritto, quale agronomo iscritto all'albo, piani di smaltimento dei reflui zootecnici, vari tipi di PSR di competenza della Regione
Molise, programmi relativi all'imprenditoria giovanile, PARFSC, OCM Vino, piani CP_3
ISMEA fondo Innovazione, pratiche per l'Agriturismo, attività svolte in favore di utenti della società Agricoltura è Vita Molise, suo datore di lavoro.
Afferma il ricorrente che a tali utenti la resistente avrebbe richiesto, per ogni pratica, un compenso pari al 5% del finanziamento ottenuto, somme che invece sarebbero spettate al ricorrente;
formula quindi domanda di risarcimento dei danni nella misura complessiva di euro
758.565,23.
pagina 11 di 13 Chiede, in via subordinata, la corresponsione della somma indicata in applicazione degli artt.
2041 e 2042 c.c.
Tanto premesso, va in primo luogo osservato che, trattandosi di somme che il ricorrente richiede quali compensi correlati alla spendita della sua qualifica professionale di dottore agronomo e, quindi, prospettando che avrebbe svolto tali incarichi al di fuori e in aggiunta al suo rapporto di lavoro di natura subordinata, si tratterebbe di compensi per attività libero professionali che esulerebbero dalla competenza funzionale del giudice del lavoro, come tempestivamente eccepito da parte resistente sin dalla propria costituzione.
In ogni caso, valutata la declaratoria del primo livello del CCNL di riferimento (art. 42), a cui sono riconducibili, come già sopra indicato, i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore, nello specifico settore di competenza, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività con ampi poteri decisionale ed autonomia di iniziativa.
Capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale, valutata l'esemplificazione prevista dal CCNL, si rileva che al punto 47 è indicato “Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti” e, quindi, sembrerebbe in ogni caso che tali attività rientrassero nelle mansioni del lavoratore, come da contratto e relativo inquadramento.
Peraltro, non emerge che tali attività siano state svolte in proprio del , dato che, Parte_1 verificando le varie pratiche depositate, esse recano la sottoscrizione ed il timbro dell'agronomo ma anche il logo e la indicazione di A.èV. , quale consulente, per cui Parte_1 Pt_4 emergerebbe dall'esame dei documenti che abbia svolto, elaborato e realizzato le Parte_1
pratiche in questione sempre come tecnico agronomo dipendente della società.
Si aggiunga che neppure risulta proponibile l'azione ex art. 2042 c.c., perché sussidiaria ed ammissibile solo ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Sez. 3,
18/10/2024, n. 27008, Rv. 672490 – 01; Cass. Sez. U., 05/12/2023, n. 33954).
Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.
3.Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) Rigetta il ricorso;
pagina 12 di 13 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Società resistente, spese che liquida in complessivi euro 9.942,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 14 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 20/5/2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “riconoscimento superiore inquadramento” promossa
DA
, rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe DI VITO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico SCOCCINI, Maria GENTILE e Rosa
MITRA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dipendente della Società “ dal 2.02.2009 al Parte_2
1.08.2024 con contratto a tempo indeterminato e con qualifica di impiegato inquadrato al livello I del CCNL per le imprese del Settore ha preposto il presente ricorso chiedendo il Parte_3 riconoscimento del superiore inquadramento nel livello “quadro”, assumendo di aver espletato, sin dall'assunzione, mansioni riconducibili alla superiore categoria, consistenti:
1) nell'aver elaborato e organizzato, con piena autonomia decisionale, di n. 4 corsi di formazione per Giovani Imprenditori Agricoli finanziati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nei quali aveva svolto anche la funzione di tutor;
pagina 1 di 13 2) nell'aver svolto attività di responsabile dell'ufficio tecnico presso il quale, fino all'anno
2017, aveva coordinato le prestazioni lavorative di due geometri e di un laureato in agraria, occupandosi anche di progettazione relativa ai Bandi del Piano di Sviluppo
Rurale, nonché svolto assistenza alle aziende iscritte alla Confederazione Italiana
Agricoltori;
3) nell'aver realizzato, negli anni 2010 e 2011, la progettazione necessaria all'ottenimento da parte della Società propria datrice di lavoro di fondi stanziati dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare;
4) nell'aver svolto attività di progettazione per la partecipazione al bando per la Piccola
Proprietà Contadina, ottenendo un finanziamento per l'acquisto di circa 30 ettari di terreno nel Comune di Campomarino per l'importo di circa € 600.000,00;
5) nell'aver espletato funzioni di docente e responsabile organizzatore per la del progetto di avvio al lavoro per la Parte_4
Provincia di Campobasso dal titolo “Youth at Work – Destinazione Lavoro”;
6) nell'aver coordinato, in qualità di agronomo, dal 2010 al 2012, per incarico conferitogli dalla attività territoriali nell'ambito del Progetto Life – Dinamo Controparte_2
NAT/IT/324;
7) nell'aver effettuato attività di programmazione del Piano di Sviluppo Rurale per gli anni dal 2007 al 2013, nell'ambito del quale, quale delegato dalla , aveva CP_2
partecipato alle riunioni presso la Regione Molise, ricoprendo il ruolo di responsabile provinciale del CIA Campobasso;
Parte_5
8) nell'aver frequentato dal 6.10.2014 all'8.10.2014 e dal 28.10.2014 al 30.10.2014 il corso di formazione “BIONET: corso di formazione per consulenti di aziende agricole biologiche” organizzato da Agricoltura è Vita S.r.l., divenendo anche referente Con regionale del settore produzioni biologiche per la;
9) nell'aver ricoperto, sin dal 2014, la carica di Segretario Regionale dell'Associazione Con Giovani Imprenditori Agricoli (AGIA) della;
10) nell'aver espletato le funzioni di tutor di corsi di formazione per la “Promozione dello spirito e della cultura di impresa” finanziati da e attuati dall'ente di formazione CP_3
; CP_4
11) nell'aver ricoperto la carica di responsabile per la CIA del Molise per la formazione degli agricoltori ai fini del rilascio dell'attestato di frequenza ai corsi per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e tanto per aver conseguito l'abilitazione al ruolo di pagina 2 di 13 CONSULENTE AZIENDALE professionale, così come previsto dalla Direttiva
2009/128/CE e dal D. Lgs. 150/2012 - D. INM. 22/01/2014 - DGR Molise n. 90/2015;
12) nell'aver ricoperto la carica di componente del Comitato di Certificazione dei Vini a
Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG) in capo all'AGENZIA
REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA –
ARSARP;
13) nell'aver ricoperto dall'anno 2010 la carica di componente del Network nazionale CIA per la formazione professionale;
14) nell'aver svolto la funzione di docente: a) per corsi di formazione nelle annualità 2011
e 2012 nelle materie legate al benessere degli animali, alla zootecnia di qualità, ai processi di gestione ed organizzazione delle stalle b) in quelli per il rilascio del patentino per l'utilizzo e l'acquisto di prodotti fitosanitari per l'agricoltura realizzati dalla negli anni 2010, 2011, 2012, 2013, Parte_4
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022; c), in quelli per il conseguimento del patentino per l'utilizzo e l'acquisto di prodotti fitosanitari per l'agricoltura realizzati dalla nelle annualità 2015, 2016, 2017, 2018; d) Controparte_5 per due edizioni formative riservate ai giovani imprenditori nell'ambito del Progetto
ISMEA – MIPAF, Lotto 7 e;
e) per ore 32 in occasione della study visit CP_4 Pt_4 effettuata presso EXPO' MILANO nell'anno 2015 in cui era anche relatore nel seminario Tematico sviluppato presso “Casa Abruzzo” quartiere Brera nell'ottobre
2015 su incarico dell'agenzia formativa TA;
f) per le attività di CP_4 formazione ricomprese nel progetto IRISIS su incarico dell'Agenzia IV TA;
g) per il gruppo di lavoro su incarico dell'Agenzia CP_4
IV TA attività contemplate nel Progetto ELEA a valere CP_4 sull'avviso FORAGRI 1/2016 riservato a dirigenti, quadri e forza lavoro di aziende molisane operanti nel settore agricolo, agroalimentare e dei servizi in agricoltura per complessive 48 ore nel periodo 2016/2017; h) per le attività progettuali ricomprese nel
Progetto CASEUS su incarico dell'Agenzia IV TA;
CP_4
15) nell'aver espletato la funzione di tutor per le azioni di formazione destinate ai giovani imprenditori al Primo Insediamento Regione Molise Annualità 2010, 2011, 2013 e dal
17 al 26 luglio 2012 per il corso di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro
“Vivaio Sicuro e di Qualità” finanziato dal fondo interprofessionale ForAgri e realizzato da “Agricoltura è Vita associazione” di Roma;
pagina 3 di 13 16) nell'aver ricoperto il ruolo di responsabile per la del progetto di CP_2
formazione Regionale relativo alla Sicurezza sui luoghi di lavoro finanziato dall'Assessorato alle Politiche Sociali per la parte agricola dal titolo “Io lavoro sicuro”;
17) nell'aver svolto, nell'anno 2018, il ruolo di componente Esperto per il gruppo di lavoro su incarico dell'Agenzia IV TA attività contemplate nel CP_4
Progetto “MADE…NATURALMENTE” a valere sull'avviso FORAGRI 1/2017 riservato a dirigenti, quadri, tecnici e forza lavoro di aziende molisane operanti nel settore agricolo, agroalimentare e dei servizi in agricoltura per complessive 36 ore;
18) nell'aver ricoperto, negli anni 2018 – 2019, su incarico dell'Agenzia IV TA il ruolo di Docente Esperto e Tutor Aula e laboratori nel CP_4
Progetto RURALITER 2018/2019 e nel Progetto DEMETRA, nel Progetto FLORIS, nel
Progetto DIONISO - nel Progetto ERMES nell'ambito del quale era stato anche relatore dei seminari di approfondimento tematico – nonché, da ultimo, per annualità
2021, 2022 e 2023, nel Progetto CONSULENZA 4.0, nel Progetto MADE IN SUD, nel
Progetto VIVAIUM e nel Piano OLEUM.
Il ricorrente precisava che per tali attività di formazione, docenza e tutoraggio, la Società datrice di lavoro aveva beneficiato dei fondi erogati dall'ente FORAGRI e gestiti dal
[...]
. CP_4
In aggiunta alle menzionate attività, riferiva di aver svolto, con carattere Parte_1
continuativo -con ampi poteri discrezionali e assunzione di responsabilità, coordinando persone a lui sottoposte- mansioni relative a:
➢ redazione e sottoscrizione dei piani di smaltimento dei reflui zootecnici secondo il D.
LGS n. 152/2006, piani di smaltimento che possono essere sottoscritti solo da un agronomo abilitato;
➢ redazione di Quaderni di campagna per le aziende operanti con tecniche convenzionali, delle produzioni integrate e biologiche;
➢ redazione di piani di semina e concimazione svolgendo anche attività di assistenza tecnica nella gestione documentale e operativa in aziende biologiche o con produzioni integrate;
➢ progettazione PSR;
➢ progettazione sui diversi bandi esistenti con delega diretta da parte degli CP_3
agricoltori che presentano progetti a finanziamento;
➢ progettazione PSL (attività GAL);
pagina 4 di 13 ➢ miglioramento e valorizzazione della qualità delle produzioni;
➢ assunzione della carica di tutor per i tirocini formativi degli studenti universitari del
Dipartimento di Agricoltura Alimenti e Ambienti dell'UNIMOL;
➢ svolgimento attività di docenza e di tutoraggio con il;
CP_6
➢ collaborazione alla stesura di tesi di laurea per studenti delle lauree triennali Con dell'UNIMOL nell'ambito delle attività di collaborazione della;
➢ svolgimento di attività di referente alla realizzazione dei progetti con l'Unimol in qualità Con di delegato dal Presidente;
➢ svolgimento delle attività di coordinamento e di realizzazione del progetto “L'anziano nel sociale” finanziato dalla Provincia di Campobasso;
➢ coordinamento le attività dell'associazione di persone “Spesa in campagna” per la partecipazione ai mercatini rionali, provinciali e territoriali e alla vendita diretta dei prodotti agricoli;
➢ aveva poi assunto l'incarico: di membro effettivo del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) del distretto del cibo olio
EVO molisano operando in piena autonomia organizzativa e decisionale;
di membro incaricato del CTS del costituendo Distretto dell'uva e del vino molisano operando in piena autonomia organizzativa e decisionale;
di referente per la nel progetto Soil4Life della CIA Nazionale. CP_2
Sul presupposto dello svolgimento delle elencate “mansioni” il ricorrente fondava, dunque, la pretesa volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento, sostenendo il proprio diritto ad essere inquadrato nel livello QUADRO del CCNL di categoria, con conseguente diritto a percepire le differenze di retribuzione, pari a € 61.701,37, calcolate al
31.7.2023, da maggiorarsi delle ulteriori differenze maturate dal mese di agosto 2023 e sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta con intimazione di licenziamento pervenuta il
13.8.2024, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo, nonché della quota aggiuntiva del TFR, oltre alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale e assistenziale di legge.
Precisava che le mansioni superiori elencate erano state svolte dal ricorrente sin dall'inizio del rapporto di lavoro e non in sostituzione di altro lavoratore avente diritto alla conservazione del posto di lavoro e, quindi, per un periodo di lavoro superiore a 180 giorni.
pagina 5 di 13 Il ricorrente chiedeva, altresì, di essere risarcito dalla Società resistente <
2043 c.c., e in via sussidiaria dell'art. 2041 c.c., del danno subito quale mancato compenso per l'attività professionale di agronomo iscritto all'albo, danno da quantificarsi in € 758.565,23 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia…>> ; sul punto, precisava che le indicate somme erano state trattenute dalla società, che non le aveva riconosciute in suo favore, sebbene egli, quale agronomo iscritto al relativo albo professionale, avrebbe dovuto percepire i compensi in percentuale per aver redatto e sottoscritto in tale qualità i piani di smaltimento dei reflui zootecnici secondo il D. LGS n. 152/2006, che potevano essere sottoscritti solo da un agronomo abilitato;
deduceva che, per tali attività, la resistente aveva ottenuto in pagamento dagli utenti una percentuale pari al 5% per ogni finanziamento richiesto ed ottenuto, percentuale che, invece, costituiva un compenso da riconoscersi al ricorrente, del quale chiedeva nella presente sede il pagamento per complessivi €
758.565,23; chiedeva, in ogni caso, la corresponsione di tale importo anche ai sensi degli artt.
2041 e 2042 c.c..
Costituendosi in giudizio, la Società resistente eccepiva l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento del superiore inquadramento, attesa la carenza di allegazione circa l'effettiva riconducibilità dei compiti svolti dal ricorrente al profilo di inquadramento invocato, nonché circa l'esplicitazione dei criteri discretivi eventualmente sussistenti tra i compiti previsti dalla declaratoria di assunzione e quelli di cui alla declaratoria del profilo richiesto con riferimento alla gradazione e all'intensità dell'attività effettivamente svolta, alla discrezionalità operativa e alle connesse responsabilità.
Rilevava, inoltre, che dalla stessa elencazione contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio emergeva che molte attività svolte derivavano assegnati da soggetti terzi, non già dalla datrice di lavoro.
La Società resistente contestava, altresì, i conteggi relativi alla quantificazione delle differenze retributive allegati agli atti, evidenziando che, nell'effettuare la riparametrazione delle spettanze retributive, non erano state contemplate le somme già percepite dal ricorrente nel corso del rapporto di lavoro, con particolare riferimento a quanto corrispostogli a titolo di indennità di carica e di integrazione salariale, né gli orari effettivi risultanti dai prospetti paga.
Sulle domande formulate dal ricorrente ex art. 2043 c.c. – ed in subordine ex art. 2041 c.c. – la Società resistente ne sottolineava l'intrinseca contraddittorietà, perché proposte nell'ambito di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nonché la totale infondatezza ritenendole, in ogni caso, sottratte alla competenza funzionale dell'adito giudice.
pagina 6 di 13 Chiedeva il rigetto dell'iniziativa processuale intrapresa dal ricorrente.
Rigettata ogni richiesta istruttoria, la causa veniva rinviata per decisone.
________________
1.La pretesa azionata dal ricorrente in via giudiziale ha ad oggetto, in primo luogo, il riconoscimento, con decorrenza dalla data di assunzione, del superiore inquadramento al livello
Quadro del CCNL per le imprese del Settore Terziario Servizi, in luogo del I livello attribuitogli dalla
Società datrice di lavoro.
Dunque, ineludibile premessa di carattere metodologico ai fini dell'accertamento del diritto del prestatore di lavoro al riconoscimento del superiore inquadramento invocato risiede nell'applicazione del criterio trifasico.
Difatti, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte <il procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda>> (ex plurimis Cass. n. 11037/2006; Cass. 27/9/2010 n. 20272; Cass. n.
8589/2015; Cass. n. 6174/2016; Cass. 18943/2016; Cass. 21329/2017; Cass. n. 26593/2018;
Cass. n. 10961/2018; Cass. n. 8142/2018; Cass. n. 30580/2019 e, da ultimo, Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 2972).
Pertanto, in ossequio all'enunciato criterio, vanno analizzate le declaratorie contrattuali relative agli inquadramenti in contestazione:
➢ La declaratoria riferita al I livello del CCNL di riferimento (ossia quello attribuito al ricorrente al momento dell'assunzione) sancisce che ad esso appartengono lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore, nello specifico settore di competenza, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa>>
➢ L'art. 33 del medesimo CCNL prevede, invece, che
Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/5/85, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'Azienda nell'ambito delle strategie e programmi Aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi: g) abbiano poteri di discrezionalità
pagina 7 di 13 decisionali e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
h) siano preposti, in condizione di autonomia decisionali, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economica-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati …>> (disposizioni confermate nell'art. 122 del CCNL di categoria del 30.7.2019).
Essendo quello appena delineato il quadro giuridico e di derivazione contrattuale entro il quale operare, devono, in ossequio al criterio trifasico, essere desunti ed analizzati i caratteri discretivi sussistenti fra le mansioni individuate nelle richiamate declaratorie.
Da tale analisi comparativa emerge, come primo dato differenziale rilevante, l'esplicita attribuzione al profilo “quadro” di funzioni direttive che devono esplicarsi nell'ambito di strategie e programmi definiti a livello aziendale.
Ulteriore elemento differenziale di dirimente importanza si rinviene, poi, nelle caratteristiche dei poteri con i quali il quadro può esercitare le proprie funzioni (direttive) nei definiti ambiti che si rinvengono nella discrezionalità decisionale e nella responsabilità gestionale, che si esplica anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone in settori di particolare complessità operativa.
Sotto il profilo della responsabilità va, altresì, rilevato che essa, con riguardo all'inquadramento quadro, si connota di caratteri assai pregnanti, traducendosi non solo nella valutazione preventiva della fattibilità economica e tecnica di progetti di rilevante importanza, ma anche nel controllo della loro esecuzione divenendo, infine, responsabilità dei risultati.
Tali peculiari elementi sono, invece, assenti con riguardo alle mansioni riferite ai lavoratori inglobati nel I livello di inquadramento, i quali devono sovraintendere all'attività con ampi poteri discrezionali ed autonomia di iniziativa.
Ne deriva, dunque, in estrema sintesi, che gli elementi differenziali fra i due inquadramenti in contestazione risiedono:
a) nel diverso ambito di esplicazione delle funzioni, che riguardo al livello quadro viene individuato in progetti e/o programmi di rilevante importanza e strategie individuate a livello aziendale;
pagina 8 di 13 b) nel fatto che unicamente i quadri sono demandati a prestare la propria attività lavorativa in settori di particolare complessità operativa;
c) nel fatto che al personale inquadrato al livello “quadro” vengono demandati i compiti di valutazione preventiva circa la fattibilità economica e tecnica di progetti;
d) nelle funzioni di controllo sull'esecuzione che connotano le mansioni attribuite al livello quadro;
e) nella responsabilità dei risultati, che risulta essere del tutto assente riguardo alle mansioni sussunte nel I livello di inquadramento.
Ciò premesso, nel caso di specie l'applicazione del criterio trifasico deve arrestarsi all'analisi comparativa dei profili di inquadramento, stante l'assenza (rectius la mancata allegazione ed, invero, sinanche la mera deduzione) di elementi, quantomeno descrittivi - prima ancora che probatori - delle mansioni in concreto espletate dal ricorrente e della esplicitazione dei profili di riconducibilità dei compiti svolti in concreto al livello di inquadramento invocato.
Invero, la mera elencazione delle “mansioni” contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio non consente di estrapolarne caratteristiche intrinseche ed estrinseche che ne consentano la riconducibilità al superiore inquadramento invocato.
Tra l'altro, alcuni degli elencati compiti appaiono impartiti / assegnati da soggetti differenti dall'effettivo datore di lavoro - si rinvia a quelli indicati ai nn. 5-6-7-10 della precedente ricostruzione in punto di fatto - senza peraltro alcuna indicazione circa l'eventuale esistenza di rapporti sottostanti fra tali soggetti e la parte datoriale, mentre altri, addirittura, risultano avulsi dal concetto stesso di subordinazione (punti nn. 8-9-11-12-13-14-16-17-18 della precedente ricostruzione in punto di fatto), tant'è che rispetto a quelli svolti in qualità di agronomo iscritto all'albo il ricorrente svolge ulteriore domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. o 2041
c.c.
Invero, ed ulteriormente argomentando intorno alle modalità concrete di applicazione del criterio trifasico, deve rilevarsi che, in ossequio allo stesso, il giudice di merito è chiamato a procedere con una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti (Cass. 20692/2004; Cass. n. 16469/2007) atteso che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere, per l'appunto, da tre fasi successive, quali:
a) l'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte dal dipendente;
b) l' individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c)il pagina 9 di 13 raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (ex multis, Cass. 26233/2008; Cass. 5128/2007; Cass. 3069/2005; Cass.
20284/2009; Cass. 20272/2010; Cass. n. 24360/2014; Cass. 9414/2018; Cass., ord. n.
8158/2020).
Posti tali principi di carattere metodologico, non può che rilevarsi -con riguardo alla fattispecie in esame- che l'applicazione del criterio trifasico che questo giudice può operare si traduce in una mera analisi delle declaratorie contrattuali, atteso il difetto di allegazione dei contenuti pregnanti e caratterizzanti delle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, carenza che non avrebbe potuto essere compensata neppure dall'espletamento dell'istruttoria testimoniale, dal momento che nulla di ciò che egli ha dedotto e documentato appare idoneo a dimostrare lo svolgimento di “funzioni direttive” riconducibili al profilo invocato.
Va ovviamente da sé che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa non può che spettare al ricorrente;
invero, il lavoratore che rivendichi la qualifica superiore ha l'onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell'attività dedotta, ma anche le modalità con cui l'ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all'eventuale potere di coordinamento di altri colleghi. (Cass. ord. 16 agosto 2018 n. 20748,)
In definitiva, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto non solo allegare e offrire la prova della gradazione e intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato sotto il profilo della propria responsabilità, autonomia, complessità delle mansioni, ambito di esplicazione delle stesse ed eventuale coordinamento gerarchico di altri dipendenti, ma anche indicare esplicitamente quali fossero i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto e fornire la prova dei propri assunti (ex plurimis, Cass.
n. 8025/2003).
Tra l'altro, e con specifico riferimento ai tratti dell'autonomia e della discrezionalità che connotano le mansioni riferite ai due livelli di inquadramento coinvolti nell'indagine -anche a prescindere da quanto precedentemente dedotto in ordine alla diversa intensità degli stessi - deve segnalarsi che qualora un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma pagina 10 di 13 anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (v. Cass. n. 12092/2004; 8225/2003;
11925/2003; n. 7453/2002; n. 12792/2003).
In altre parole, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare (e poi di provare) gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente e con precisione con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto, non essendo sufficiente la mera elencazione dei compiti svoti ed il richiamo alle declaratorie contrattuali.
Nel caso di specie, dunque, il ricorrente avrebbe dovuto esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, non potendo, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale che impone a colui che agisce l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda.
Ne consegue che non può riconoscersi il superiore inquadramento invocato dal ricorrente in assenza delle condizioni espressamente richieste (dalla legge e/o dal ccnl) che avrebbero dovuto essere specificatamente dedotte e provate proprio da chi le allega.
2.Il ricorrente ha proposto anche domanda di risarcimento del danno da illecito aquiliano, deducendo che il proprio datore di lavoro avrebbe commesso un fatto illecito consistente nell'aver esercitato attività per legge riservata ai soggetti iscritti in appositi albi professionali, nonostante l'esplicita esclusione di tali attività dall'oggetto sociale, così sottraendo ad esso ricorrente il compenso a lui spettante per avere redatto e sottoscritto, quale agronomo iscritto all'albo, piani di smaltimento dei reflui zootecnici, vari tipi di PSR di competenza della Regione
Molise, programmi relativi all'imprenditoria giovanile, PARFSC, OCM Vino, piani CP_3
ISMEA fondo Innovazione, pratiche per l'Agriturismo, attività svolte in favore di utenti della società Agricoltura è Vita Molise, suo datore di lavoro.
Afferma il ricorrente che a tali utenti la resistente avrebbe richiesto, per ogni pratica, un compenso pari al 5% del finanziamento ottenuto, somme che invece sarebbero spettate al ricorrente;
formula quindi domanda di risarcimento dei danni nella misura complessiva di euro
758.565,23.
pagina 11 di 13 Chiede, in via subordinata, la corresponsione della somma indicata in applicazione degli artt.
2041 e 2042 c.c.
Tanto premesso, va in primo luogo osservato che, trattandosi di somme che il ricorrente richiede quali compensi correlati alla spendita della sua qualifica professionale di dottore agronomo e, quindi, prospettando che avrebbe svolto tali incarichi al di fuori e in aggiunta al suo rapporto di lavoro di natura subordinata, si tratterebbe di compensi per attività libero professionali che esulerebbero dalla competenza funzionale del giudice del lavoro, come tempestivamente eccepito da parte resistente sin dalla propria costituzione.
In ogni caso, valutata la declaratoria del primo livello del CCNL di riferimento (art. 42), a cui sono riconducibili, come già sopra indicato, i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore, nello specifico settore di competenza, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all'intera attività con ampi poteri decisionale ed autonomia di iniziativa.
Capo di servizio e di ufficio tecnico, amministrativo, commerciale (vendita o acquisti), legale, valutata l'esemplificazione prevista dal CCNL, si rileva che al punto 47 è indicato “Responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti” e, quindi, sembrerebbe in ogni caso che tali attività rientrassero nelle mansioni del lavoratore, come da contratto e relativo inquadramento.
Peraltro, non emerge che tali attività siano state svolte in proprio del , dato che, Parte_1 verificando le varie pratiche depositate, esse recano la sottoscrizione ed il timbro dell'agronomo ma anche il logo e la indicazione di A.èV. , quale consulente, per cui Parte_1 Pt_4 emergerebbe dall'esame dei documenti che abbia svolto, elaborato e realizzato le Parte_1
pratiche in questione sempre come tecnico agronomo dipendente della società.
Si aggiunga che neppure risulta proponibile l'azione ex art. 2042 c.c., perché sussidiaria ed ammissibile solo ove la diversa azione si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass. Sez. 3,
18/10/2024, n. 27008, Rv. 672490 – 01; Cass. Sez. U., 05/12/2023, n. 33954).
Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato.
3.Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così statuisce:
1) Rigetta il ricorso;
pagina 12 di 13 2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Società resistente, spese che liquida in complessivi euro 9.942,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 14 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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