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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/11/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1437/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. SCHEGGIA VANDO, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione Ex Art. 281 Decies C.P.C. Ed Ex Art. 170 Del D.P.R. N.
115/2002 – T.U.S.G.
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16/07/2025 il ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 dpr 115/2002 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Macerata in data 2.5.2025, depositato in data 21.5.2025 e notificato in data 17.6.2025 con il quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività professionale espletata dall'avv. Vando
Scheggia nell'ambito del procedimento penale avente n. 2560/2012 R.G.N.R., - n.
300234/2013 R.G. TRIB., quale difensore di , parte ammessa al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del suddetto procedimento penale.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del D.P.R. n. 115/2002, art. 91 lett. b), per aver il Giudice erroneamente considerato inammissibile l'istanza avanzata dall'avv. Scheggia, ritenendo che il beneficio del patrocinio a spese dello stato fosse cessato con la nomina del secondo difensore e rappresentando come in realtà nel caso di specie il ricorrente non era difeso da due difensori contemporaneamente, ma l'avv. Scheggia era subentrato nella difesa del ricorrente revocando contestualmente il precedente difensore.
Ha quindi concluso chiedendo “verificata l'illegittimità del provvedimento di inammissibilità del decreto di liquidazione al patrocinio a spese dello Stato revocarsi il decreto opposto e per l'effetto disporre la liquidazione in capo all'odierno ricorrente. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 5.08.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 22.10.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
In via preliminare, occorre osservare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170
d.P.R. 115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022 n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione. Va rammentato che il procedimento di opposizione a liquidazione, ai sensi dell'art. 170
D.P.R. n. 115/2002, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un procedimento o di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso, trattandosi di una controversia di natura civile che incide su un diritto soggettivo patrimoniale.
Pertanto il ricorso è da ritenersi certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, atteso che il decreto di liquidazione è stato comunicato in data 17.6.2025 e il ricorso depositato in data 16.07.2025.
Nel merito, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in considerazione della carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente.
Ed infatti, l'opposizione in questione è stata proposta ai sensi dell'art. 170 D.p.r.
115/2025 dal soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato con Parte_1
provvedimento del 1.8.2012.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico avente diritto al compenso professionale dovuto dallo Stato (“come da questa Corte più volte affermato (Cass.
Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 – 2, 18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6
– 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato sussiste
l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705 del 2014; Cass. n. 1539 del 2015; Cass.S.U. n. 26907 del 2016).
Ne deriva che la parte ammessa non può proporre opposizione avverso il decreto di diniego della liquidazione del compenso al proprio difensore.
È indubbio, infatti, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude la configurazione di qualsivoglia rapporto di incarico professionale tra il patrocinato e il difensore, in quanto il rapporto si instaura esclusivamente tra il difensore e lo Stato.
Pertanto, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è in alcun modo legittimato ad impugnare il provvedimento che decide sulla liquidazione, non avendo alcun interesse concreto a dolersi dell'esiguità o della mancata liquidazione effettuata in favore del difensore.
In tale prospettiva si deve quindi osservare che il quale soggetto ammesso Parte_1
al beneficio, difetti della legittimazione in ordine al proposto ricorso e solo il difensore
Scheggia poteva dolersi di una mancata liquidazione o di una liquidazione del compenso che, per qualsiasi causa, non fosse conforme al suo interesse.
La carenza di legittimazione attiva può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e difetta ogniqualvolta dalla prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
Sulla scorta di tali rilievi, la presente opposizione, stante la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, dev'essere dichiarata inammissibile.
Nulla per le spese di lite, attesa la mancata costituzione del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 1437/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Nulla sulle spese di lite;
3. dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M. Così deciso a Macerata lì 14/11/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
PRIMA SEZIONE
Il Presidente dott. Paolo Vadala',
ha pronunciato e pubblicato ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1437/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall' Avv. SCHEGGIA VANDO, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione Ex Art. 281 Decies C.P.C. Ed Ex Art. 170 Del D.P.R. N.
115/2002 – T.U.S.G.
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 16/07/2025 il ricorrente ha proposto opposizione, ai sensi degli artt. 84 e 170 dpr 115/2002 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Macerata in data 2.5.2025, depositato in data 21.5.2025 e notificato in data 17.6.2025 con il quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di liquidazione del compenso per l'attività professionale espletata dall'avv. Vando
Scheggia nell'ambito del procedimento penale avente n. 2560/2012 R.G.N.R., - n.
300234/2013 R.G. TRIB., quale difensore di , parte ammessa al Parte_1
beneficio del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del suddetto procedimento penale.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del D.P.R. n. 115/2002, art. 91 lett. b), per aver il Giudice erroneamente considerato inammissibile l'istanza avanzata dall'avv. Scheggia, ritenendo che il beneficio del patrocinio a spese dello stato fosse cessato con la nomina del secondo difensore e rappresentando come in realtà nel caso di specie il ricorrente non era difeso da due difensori contemporaneamente, ma l'avv. Scheggia era subentrato nella difesa del ricorrente revocando contestualmente il precedente difensore.
Ha quindi concluso chiedendo “verificata l'illegittimità del provvedimento di inammissibilità del decreto di liquidazione al patrocinio a spese dello Stato revocarsi il decreto opposto e per l'effetto disporre la liquidazione in capo all'odierno ricorrente. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”
Il , pur ritualmente evocato in giudizio (notifica a mezzo pec del 5.08.2025), CP_1
è rimasto contumace.
All'udienza del 22.10.2025 il Presidente, al termine della discussione orale, ha rimesso la causa in decisione.
***
In via preliminare, occorre osservare che il presente giudizio è regolato dall'art. 170
d.P.R. 115/2002, in virtù del quale l'opposizione si propone nelle forme di cui all'art. 15 d. lgs. 150/2011, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022 n. 197, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione. Va rammentato che il procedimento di opposizione a liquidazione, ai sensi dell'art. 170
D.P.R. n. 115/2002, presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di un procedimento o di un giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso, trattandosi di una controversia di natura civile che incide su un diritto soggettivo patrimoniale.
Pertanto il ricorso è da ritenersi certamente tempestivo perché proposto nei 30 giorni previsti per l'impugnazione, atteso che il decreto di liquidazione è stato comunicato in data 17.6.2025 e il ricorso depositato in data 16.07.2025.
Nel merito, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile in considerazione della carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente.
Ed infatti, l'opposizione in questione è stata proposta ai sensi dell'art. 170 D.p.r.
115/2025 dal soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato con Parte_1
provvedimento del 1.8.2012.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico avente diritto al compenso professionale dovuto dallo Stato (“come da questa Corte più volte affermato (Cass.
Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15699; Cass. Sez. 6 – 2, 18/06/2020, n. 11769; Cass. Sez. 6
– 2, 11/09/2018, n. 21997) in materia di patrocinio a carico dello Stato sussiste
l'esclusiva legittimazione del difensore in proprio per la controversia in tema di liquidazione del compenso a lui spettante (cfr. Cass. n. 10705 del 2014; Cass. n. 1539 del 2015; Cass.S.U. n. 26907 del 2016).
Ne deriva che la parte ammessa non può proporre opposizione avverso il decreto di diniego della liquidazione del compenso al proprio difensore.
È indubbio, infatti, che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude la configurazione di qualsivoglia rapporto di incarico professionale tra il patrocinato e il difensore, in quanto il rapporto si instaura esclusivamente tra il difensore e lo Stato.
Pertanto, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è in alcun modo legittimato ad impugnare il provvedimento che decide sulla liquidazione, non avendo alcun interesse concreto a dolersi dell'esiguità o della mancata liquidazione effettuata in favore del difensore.
In tale prospettiva si deve quindi osservare che il quale soggetto ammesso Parte_1
al beneficio, difetti della legittimazione in ordine al proposto ricorso e solo il difensore
Scheggia poteva dolersi di una mancata liquidazione o di una liquidazione del compenso che, per qualsiasi causa, non fosse conforme al suo interesse.
La carenza di legittimazione attiva può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e difetta ogniqualvolta dalla prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore.
Sulla scorta di tali rilievi, la presente opposizione, stante la carenza di legittimazione attiva di parte ricorrente, dev'essere dichiarata inammissibile.
Nulla per le spese di lite, attesa la mancata costituzione del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, nella causa civile recante n.r.g. 1437/2025, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Nulla sulle spese di lite;
3. dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza e per la comunicazione anche al P.M. Così deciso a Macerata lì 14/11/2025
Il Presidente
Dott. Paolo Giuseppe Vadala'