Decreto cautelare 11 giugno 2022
Decreto presidenziale 13 giugno 2022
Ordinanza cautelare 5 luglio 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00722/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2022, proposto da
LA AD, RO DI, NI OE, AR RI, AN LL, US ZA, RE AR, RI RO Barone, IO LL, TT ER, SI ER, IE IN, IA TT, AB Bo, LU Bo, AU IN GE, OI LE, TA NA CI, NI US TI, IA GI Caforio, TO IO AB, IA OS CA, GI CA, RT OC, LM GA TI, IA RI, AD NT, LV EL, RC AG, SS EN, MA CE, SI IT, IG PI, UN IA UD DO, AO AN, CE CR, PI NN, RI De IV, AU RC, IT IA AG, IA LU NC, SE GA, IE AR, SN NT, EL NO, GI AT NO, RE TT, IA EM GO, CI ID, AU NC, RI MA LE, AM WA NI, VI RO, AN PO, BA PO, LA SA, MI AS AD, LY VE, IA IT RA, TT CH V, RC IN, NA RO, AN RE IC, LE EL, IN NA, NS NT, RA RT, NA CC, NE IA, LA PA, OL UR, IL TT, SS LA, ME PE, NT FE Poensgen, AG AD, AU LI, RT NI US IN, AT ET, RD CO, IArosa RO, LA SS, RT CO, AN SIoti, CH SIoti, EN TI, QU SM, RI IR, DO BI, RL NT, AN MB, AR SC, AN VI, ON VI, LA DA, GA D'NZ, ME OR, rappresentati e difesi dagli avvocati SI Capirossi, Matteo Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
CL IA FR AN CL IA FR, LB TO, non costituiti in giudizio;
IL IS, NI CH NN, LU MO, CL IA FR AN, LB RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Battistina Piroddi, NA Sogno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LE SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Battistina Piroddi, NA Sogno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati SI Capirossi, Matteo Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Emanuele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, non costituito in giudizio;
nei confronti
Federazione Nazionale Ordine dei Medici- Fnomceo, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
DE Di AZ, NA RA, RC ST, AR AC, RE LA, IE AN, LU Giudice, RT LO, LI De AR, IA IA BI, LA MO, AU De CO, DA SI, AN IO, RC OM, rappresentati e difesi dagli avvocati SI Capirossi, Matteo Del Giudice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO Torino) di Torino del 11.04.2022, contenente il verbale della seduta;
- della delibera Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino del 11.04.2022, contenente la fissazione dell'assemblea straordinaria per la seduta del 14.06.2022;
- della delibera Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino del 11.04.2022, contenente l'annullamento tacito della decisione di non approvazione del bilancio;
- della delibera Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino del 11.04.22, contenente la delibera di approvazione del rendiconto;
- del regolamento di contabilità OMCeO Torino approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18.10.2021 per le modifiche dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16.05.2022, nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi;
- dell'avviso convocazione Assemblea Straordinaria degli iscritti lunedì 13 giugno 2022 presso Sala Conferenze di Villa Raby e in seconda convocazione martedì 14 giugno 2022 presso Centro Congressi TO Volto recante il seguente ordine del giorno: 1) rendiconto consuntivo 2021: presentazione e relazioni, discussione e votazione 2) assestamento bilancio preventivo 2022: presentazione e relazioni, discussione e votazione,
nonché delle determinazioni e/o comunque di tutti gli atti antecedenti, preordinati, anche interni, presupposti inerenti, consequenziali, comunque connessi, cogniti e non, con quello in oggetto e col relativo procedimento, nessuno escluso o eccettuato, e per ogni derivante statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. ND LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le parti ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui, dopo una prima votazione negativa, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino ha disposto una convocazione straordinaria dell’assemblea degli iscritti per il 14 giugno 2022, al fine di approvare il rendiconto consuntivo del 2021 e l’assestamento di bilancio del 2022.
2. Si è costituito l’ente intimato, per resistere al ricorso.
3. Con ordinanza n. 693/2022, l’intestato Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati per carenza del periculum in mora .
4. In data 9 febbraio 2023 è stato depositato atto di intervento ad adiuvandum da numerose altre parti.
5. In data 5 dicembre 2024, la ricorrente RT LO ha depositato rinuncia al ricorso.
6. In vista dell’udienza straordinaria del 20 marzo 2026, sono stati depositati in giudizio tre dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse (rispettivamente in data 16 marzo, 17 marzo e 18 marzo 2026), ciascuna da parte di una pluralità di parti ricorrenti e/o intervenienti.
7. All’udienza straordinaria del 20 marzo 2026, la causa è passata in decisione.
8. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
8.1. Innanzitutto si osserva che, con riferimento all’atto di rinuncia depositato dalla ricorrente RT LO, non vi è prova della notifica a tutte le altre parti del giudizio, come prescritto dall’art. 84, co. 3, cod. proc. amm.
Tuttavia, la previsione di cui all'art. 84, co. 4, cod. proc. amm. consente al giudice, anche in assenza delle formalità previste dal medesimo art. 84, di desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso e altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Come chiarito dalla giurisprudenza, una dichiarazione di rinuncia, seppur irrituale, costituisce comunque un qualificato ed univoco argomento di prova circa la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del gravame a norma del comma 4 del richiamato art. 84 c.p.a., posto che tale norma può applicarsi al caso dell'atto di rinuncia irrituale perché non notificato alle controparti (cfr. Cons. Stato, III, 7 aprile 2023, n. 3631; T.A.R. Lombardia, Milano, V, 28 maggio 2024, n. 1624).
8.2. Quanto alle altre parti, si osserva che tutti i difensori patrocinanti le parti ricorrenti e quelle intervenienti hanno depositato diverse dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse, ciascuna riferita - come esposto in premessa - a una molteplicità di ricorrenti e/o intervenienti.
Il Collegio non è in grado di verificare se gli elenchi contenuti nelle suddette dichiarazioni comprendano effettivamente tutte le parti istanti.
Nondimeno, deve ritenersi che sia venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio per tutte le parti. Ciò in quanto, per un verso, la ragione sostanziale della sopravvenuta carenza di interesse è da rinvenire nella circostanza fattuale – evidenziata dagli stessi difensori nelle dichiarazioni depositate in giudizio - per cui, nelle more della definizione del giudizio, si è insediato un nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici di Torino, con conseguente superamento delle ragioni di contestazione che avevano determinato la proposizione dei ricorsi, essendo stato “ sostituito e privato di effetti il provvedimento impugnato in quanto integralmente assorbito dall’attività successiva del nuovo Consiglio dell’Ordine ” (cfr., ad esempio, pag. 4 dell’atto depositato il 16 marzo).
Per altro verso, i difensori costituiti in giudizio, né nelle dichiarazioni di sopravvenuto difetto di interesse, né nelle richieste di passaggio in decisione della causa senza discussione, hanno evidenziato la persistenza dell’interesse rispetto ad alcuna delle parti patrocinate.
9. Ad avviso del Collegio, tali elementi inducono univocamente a ritenere venuto meno l’interesse alla decisione della causa, dovendosi pertanto dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del cod. proc. amm.
10. Le spese della fase di merito devono essere compensate tra tutte le parti costituite, tenuto conto della mancata opposizione dell’ente resistente al riguardo, nonché della particolarità della controversia. Nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS ER, Presidente
RC Rinaldi, Consigliere
ND LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND LI | OS ER |
IL SEGRETARIO