Ordinanza cautelare 14 aprile 2025
Decreto presidenziale 24 luglio 2025
Sentenza 18 marzo 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 29/04/2026, n. 7809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7809 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07809/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03502/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3502 del 2025, proposto da AN VA, rappresentato e difeso dagli avvocati Pierluigi Rossi, Marika Marcantonio, con domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Rossi in Roma, via di Santa Maria in via 12;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Barra, Eletta Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CO TT, LI LL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da UN AB il 28\7\2025 :
Ricorso incidentale con il quale si chiede che l’Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda, in accoglimento del presente controricorso e ricorso incidentale nel giudizio N.03502/2025 di Reg. Ric., voglia:
IN VIA PRELIMINARE:
Rigettare integralmente il ricorso principale proposto dalla dott.ssa AN VA (R.G. n. 03502/2025) per manifesta infondatezza, riconoscendo la correttezza dell’applicazione dei criteri di valutazione da parte dell’Amministrazione nella determinazione del punteggio della ricorrente principale;
IN VIA PRINCIPALE:
1. Dichiarare l’illegittimità dell’introduzione del colloquio come criterio di valutazione nelle progressioni verticali ex art. 52 comma 1-bis D.Lgs. 165/2001, in quanto criterio contra legem non previsto tra quelli tassativamente stabiliti dalla norma;
2. Annullare integralmente la valutazione del colloquio della dott.ssa IA NU e di tutti i candidati per violazione di legge e per l’illegittimità del criterio stesso;
3. Ordinare il ricalcolo della graduatoria sulla base dei soli criteri previsti dalla legge (valutazione performance, assenza sanzioni disciplinari, titoli/competenze, incarichi rivestiti) eliminando il punteggio del colloquio per tutti i candidati;
4. Confermare l’efficacia del contratto di lavoro sottoscritto il 20.12.2024 dalla dott.ssa IA NU;
IN VIA SUBORDINATA:
1. Annullare limitatamente alla valutazione del colloquio della dott.ssa IA NU (4/20 punti) per manifesta incongruità, illogicità, sproporzione e violazione del principio di parità di trattamento ex art. 35 comma 3 D.Lgs. 165/2001;
2. Ordinare la correzione del punteggio del colloquio attribuendo alla dott.ssa NU un valore congruo con il profilo professionale evidenziato dalla valutazione dei titoli (75,25%), e comunque non inferiore a 12 punti (soglia minima “più che adeguate” secondo i criteri della Commissione);
3. Disporre il ricalcolo della posizione in graduatoria della dott.ssa NU sulla base del punteggio corretto;
4. Confermare l’efficacia del contratto di lavoro sottoscritto il 20.12.2024;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
1. Accertare l’illegittimità della valutazione del colloquio della dott.ssa IA NU per violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento;
2. Condannare l’amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata attribuzione di una migliore posizione in graduatoria, quantificabile in misura non inferiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della lesione al saldo;
3. Confermare l’efficacia del contratto di lavoro sottoscritto il 20.12.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale IA NU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa RA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
1. La ricorrente, già dipendente di ruolo della Città Metropolitana di Roma Capitale sin dall’anno 2010, ha impugnato gli atti e l’esito della selezione in epigrafe, cui ha partecipato, riservata al personale di ruolo non dirigente di Città Metropolitana per la copertura, per quanto qui di interesse, di 55 posti di funzionario di elevata qualificazione dell’area amministrativa.
2. In estrema sintesi, da quanto esposto e versato in atti risulta che:
- in data 20.09.2023 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha indetto la procedura selettiva a fini di progressione di cui si discute, per titoli e colloquio;
- nel relativo Avviso erano indicati i requisiti necessari alla partecipazione: in particolare, oltre alla sussistenza del rapporto di servizio a tempo indeterminato presso l’Ente, con inquadramento nell’area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione, ai sensi dell’art. 1 era richiesto, alternativamente, il seguente requisito formativo/esperenziale: “ essere in possesso della Laurea (Triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza nell’Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ” oppure “ essere in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza ” (nella stessa area/categoria di cui sopra);
- ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, ai candidati era richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione, tra l’altro: “(…) a ) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione indicato all'art. 1 del presente Avviso con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, la votazione riportata e la data di conseguimento; b) i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’Area di Funzionario/Elevata Qualificazione con le stesse informazioni rese per il titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione; ”
- il successivo articolo 5 (recante i criteri per la valutazione), con riguardo alla valutazione dell’esperienza pregressa, specificava: “ 1) Esperienza maturata nell’Area di provenienza, anche a tempo determinato: PUNTEGGIO MASSIMO N.22 PUNTI: Servizio effettivo prestato nell’Area immediatamente inferiore (ex categoria) a quella oggetto della selezione, eccedente il periodo richiesto come requisito minimo per l’ammissione alla selezione prevista dal C.C.N.L. Funzioni Locali del 16.11.2022 fino ad un massimo di 22 punti totali, come da seguente tabella (…)”;
- con riguardo, invece, alla valutazione dei titoli di studio, era prevista la assegnazione del punteggio della valutazione del titolo di studio utilizzato per l’accesso alle selezioni (Diploma di Scuola Superiore di Secondo Grado ovvero Titolo di Laurea), fino ad un massimo, rispettivamente, di 6 o 12 punti totali, come da tabelle riportate nell’Avviso in base al voto finale conseguito per il titolo di studio;
- inoltre, ancora con riguardo alla valutazione dei titoli di studio, era prevista la valutazione di “ 2.2 Ulteriori Titoli di Studio oltre il titolo utilizzato per l’ammissione alla selezione (punteggi da sommare a quello ottenuto alternativamente nelle due precedenti tabelle nell’ambito comunque del totale massimo di n. 20 punti) ”, ivi incluso, per quanto qui interessa, anche il “ Possesso del diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario, laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) ”, con attribuzione di 8 punti;
- la ricorrente, titolare di diploma di laurea (vecchio ordinamento) in sociologia conseguito nell’anno 1994, nella domanda di partecipazione e, nello specifico, nel riquadro relativo alla sussistenza dei requisiti di accesso alla selezione, ha prescelto il requisito di accesso consistente nel possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (conseguito con 60/60) e almeno 10 anni di esperienza, al contempo dichiarando (nello stesso riquadro) di non essere in possesso dell’alternativo requisito della Laurea e almeno cinque anni di esperienza;
- sotto la voce “ Dichiaro di possedere titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area di Funzionario/Elevata qualificazione ”, la stessa ha poi precisato di possedere il Diploma di Laurea, conseguito con 107/110;
- ai fini del calcolo dell’esperienza, la ricorrente ha poi precisato di aver prestato servizio come Istruttore Amministrativo presso la Città Metropolitana di Roma Capitale “... dal 15/12/2010 ...”, ovvero per un periodo complessivo di 12 anni, nonché di aver prestato servizio presso la Provincia di Roma dal 05/08/2003 al 25/02/2008 con la qualifica di “Funzionario Unità Operativa Servizi Amministrativi” (Categoria Giuridica D3) e per un periodo complessivo di (ulteriori) 4 anni;
- quanto sopra è poi stato indicato e dettagliato nel c.v. allegato;
- in esito alla selezione, la ricorrente ha conseguito il punteggio totale di 61,80, di cui 45,80 e 16 per il colloquio, collocandosi nella posizione n. 121, non utile ai fini della progressione;
- in particolare, per quanto qui rileva, la ricorrente ha conseguito 9 punti per gli anni di esperienza rilevante, detratti gli anni necessari per l’accesso alla selezione, mentre per i titoli di studio la stessa ha conseguito 6 punti per il Diploma con 60/60 (utilizzato quale titolo di accesso) e altri 8 punti per il Diploma di Laurea con 107/110, quale titolo ulteriore rispetto a quello utilizzato per l’accesso.
3. Avverso tale esito, la stessa si è dunque rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, sulla base delle seguenti censure:
- I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5.1 DEL BANDO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DEL 20.9.2023. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI. PER ILLOGICITA’. PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.PER INGIUSTIZIA MANIFESTA . Sotto questo profilo la ricorrente ha contestato la valutazione conseguita per gli anni di esperienza nella categoria rilevante, oltre quelli necessari ai fini della partecipazione; in sostanza, la ricorrente ha dedotto che – essendo laureata – sarebbero stati sufficienti soltanto 5 anni di esperienza per l’accesso alla selezione, con la conseguenza che la P.A. avrebbe dovuto valorizzare 7 anni sui 12 indicati, attribuendole il punteggio di 19 (secondo la apposita tabella).
- II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5.2.1.DEL BANDO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE DEL 20.9.2023. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI. PER ILLOGICITA’. PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.PER INGIUSTIZIA MANIFESTA . La ricorrente ha altresì contestato la valutazione operata dall’Amministrazione per il titolo di studio utilizzato per l’accesso alla selezione , argomentando che la P.A. avrebbe dovuto considerare il Diploma di Laurea con 107/110, assegnandole dunque il punteggio di 10 (invece che quello in concreto calcolato di 6 per il Diploma di scuola superiore con 60/60).
- III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990.VIZIO DI MOTIVAZIONE . La ricorrente ha conseguentemente lamentato la carenza di motivazione dell’azione di valutazione e di attribuzione del punteggio, anche con riguardo al possesso di un diploma di specializzazione, non valorizzato, e alla pregressa esperienza, parimenti non calcolata.
- IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5.3.1. DEL BANDO. CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA . La ricorrente ha inoltre dedotto che dai verbali della Commissione in atti risulta l’attribuzione di un punteggio pari a 46,80, che tuttavia è stato ridotto, in difetto di motivazione, in 45,80.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse (per non aver la ricorrente, in tesi, fornito la cosiddetta prova di resistenza), né contestato gli altrui punteggi.
5. Con ordinanza n. 2143 del 9.04.2025, resa in esito alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, ritenuta l’insussistenza del necessario periculum in mora , il Tribunale ha ordinato è stata ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in graduatoria in posizione poziore. L’incombente è stato adempiuto.
6. La controinteressata IA NU, vincitrice della selezione, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e ha proposto, altresì, ricorso incidentale avverso l’esito della procedura, contestando nello specifico, per i motivi ivi indicati, la previsione del colloquio e la propria valutazione.
7. Alla pubblica udienza del 25.02.2026, previo scambio di memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è integralmente da respingere, non ritenendo il Collegio di condividere le censure svolte avverso il punteggio attribuito, posto che risultano sostanzialmente distoniche rispetto alla realtà fattuale concernente la modalità di partecipazione alla procedura prescelta dalla ricorrente per la valorizzazione dei propri titoli; ciò, peraltro consente al Collegio di prescindere dall’approfondimento sulla eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della prova di resistenza (fermo quanto si dirà oltre, con riguardo a singola censura).
Invero, in punto di fatto risulta per tabulas che la ricorrente ha debitamente compilato la domanda di partecipazione, indicando – quale requisito di partecipazione – il possesso del Diploma di scuola superiore e di 10 anni di esperienza nella qualifica rilevante; correlativamente, la medesima ha poi indicato il titolo del Diploma di laurea tra gli ulteriori titoli da sottoporre a valutazione (oltre quello utilizzato quale requisito di accesso), onde ottenere il previsto punteggio.
L’Amministrazione, pertanto, contrariamente a quanto denunciato sotto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha correttamene agito nella attribuzione del punteggio.
Invero, esattamente come previsto dalla lex specialis , la P.A. ha attribuito alla ricorrente il corretto punteggio di 6 per il titolo (Diploma di scuola secondaria con 60/60) utilizzato per l’accesso, nonché il corretto punteggio di 9 per i due anni di esperienza maturata, al netto degli anni (10) utilizzati quali requisito di accesso alla procedura.
Inoltre, ancora esattamente come previsto dalla lex specialis , oltre che come richiesto dalla stessa ricorrente, l’Amministrazione ha attribuito l’ulteriore punteggio di 8 per il possesso dell’altro titolo di studio (non utilizzato per l’accesso) consistente nel diploma di laurea vecchio ordinamento (si badi, peraltro, che sotto questo aspetto il secondo motivo di ricorso, per come formulato sulla sola contestazione della valutazione dei titoli di studio, oltre ad essere infondato, presenta profili critici di carenza di interesse, in quanto laddove la P.A. avesse considerato per l’accesso il diploma di laurea, non lo avrebbe potuto valutare come titolo ulteriore, ciò che invece è stato richiesto dalla candidata).
Pertanto, non può rilevare nella fattispecie la circostanza, di mero fatto, per cui l’Ente sarebbe a conoscenza del possesso del diploma di laurea da parte della candidata, con la conseguenza che avrebbe dovuto considerarlo quale requisito di accesso (in uno al minor periodo esperienziale di 5 anni), così da consentire alla ricorrente di ottenere un punteggio più elevato per tale voce, attivandosi in soccorso istruttorio.
Quanto sopra, per il noto principio di autoresponsabilità, giustamente richiamato nelle difese di Città Metropolitana, secondo cui, nelle procedure selettive, per ragioni di par condicio competitorum , ciascuno sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione della domanda e nella presentazione della documentazione, non dovendo l’Amministrazione ricorrere al soccorso istruttorio per sanare gli errori commessi dai candidati, salve le ipotesi in cui vi siano effettivamente necessità di chiarimenti, fermo sempre il mite della immodificabilità della domanda (in materia, fra le molteplici, Consiglio di Stato sez. I, 24/04/2025, n. 343, sez. VII, 13/06/2025, n. 5165, sez. I, 10/03/2025, n. 169).
Nella specie, è da escludersi che vi fossero necessità di chiarimenti (o anche errori palesi): invero, risulta in atti che la candidata, operando una scelta consentita dall’Avviso, ha puntualmente compilato la domanda di partecipazione, scegliendo di partecipare come diplomata e allegando, invece, il diploma di laurea quale ulteriore titolo da valutare, così da poter ottenere un punteggio aggiuntivo.
La P.A. ha quindi, legittimamente, operato di conseguenza, senza affatto integrare il denunciato formalismo: invero, a ben vedere, l’Ente mai avrebbe potuto procedere ad un’operazione ermeneutica della domanda quale quella auspicata nel ricorso, per attribuire un punteggio maggiore di quello scientemente vantato dalla partecipante e per farla utilmente collocare, senza incorrere nella violazione delle più elementari e sostanziali regole di trasparenza e parità di trattamento che devono governare lo svolgimento delle procedure selettive.
In conclusione sul punto, le doglianze sulla valutazione dei titoli di cui si è detto sono integralmente da respingere, come pure la doglianza sulla ritenuta mancata valutazione degli ulteriori anni di anzianità pregressa, che la P.A. ha dimostrato di aver valorizzato, nei limiti previsti.
9. Parimenti va respinta la terza doglianza sul difetto di motivazione, essendosi la P.A. limitata ad applicare la lex specialis , cui si era vincolata, nonché i sotto-criteri decisi dalla Commissione, anche per ciò che riguarda il vantato diploma di specializzazione.
La griglia dei punteggi, dunque, assolve all’onere motivazionale, dovendosi peraltro rilevare che la ricorrente non ha indicato quali sarebbero le specifiche mancanze operate dalla Commissione (nel senso che non ha indicato quali titoli non sarebbero stati valutati) e in quali termini potrebbero incidere sulla graduatoria.
10. E’ invece inammissibile per genericità l’ultimo motivo sul preteso errore nella indicazione del punteggio in 45,80 (risultante in graduatoria) invece che in 46,80 (indicato nel verbale della Commissione 28.11.2024).
Sul punto, infatti, il Collegio rileva che la griglia di valutazione e il verbale del 14.06.2024 riportano entrambi il punteggio totale di 44,10, la graduatoria riporta il punteggio di 45,10 e la ricorrente non ha spiegato sulla base di quale istanza, non versata in atti (nonostante riguardi l’oggetto principale del ricorso, anche per i primi due motivi, in quanto dal verbale del 28.11.2024 appare riferita ad una richiesta di “ verifica sui corsi di formazione, incarichi svolti e titoli di studio ”), la Commissione abbia operato le valutazioni di cui al verbale stesso.
Ne consegue che il Collegio non è stato posto in grado di comprendere se l’errore denunciato sia nella griglia, nella graduatoria ovvero nel verbale del 28.11.2024.
Resta peraltro fermo che, come correttamente eccepito, la eventuale correzione nel senso indicato non consentirebbe alla ricorrente l’utile posizionamento in graduatoria, unico interesse azionato con il ricorso introduttivo.
11. In conclusione, per quanto detto, il ricorso è integralmente da respingere.
12. Il rigetto del ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale.
13. Sussistono giusti motivi, soltanto per la assoluta peculiarità della fattispecie, per la integrale compensazione delle spese fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge il ricorso principale;
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
c) compensa le spese fra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO BI, Presidente
RA IA, Primo Referendario, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RA IA | RO BI |
IL SEGRETARIO