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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 430/2020 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott.ssa DA D'OF, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 8109 /2020 R.G. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 317/2020 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere
e assegnata in decisione all'udienza del 03.07.2025 con la fissazione dei termini previsti dall' art. 190 c.p.c., vertente
TRA
- (C.F.: ), rappresentata e difesa, come Parte_2 C.F._1 da procura in atti, dall'Avv. Mircko Marchione (C.F.: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta certificata del predetto –PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
- (P.I. , rappresentata e difesa, come Controparte_1 P.IVA_1 da procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Paura (C.F.
), AR OI (C.F. ), ST AN C.F._3 C.F._4
(C.F. ), NT SA (C.F. ), IE C.F._5 C.F._6
SC (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di C.F._7 posta certificata del predetto –PEC: Email_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per la parte appellante il procuratore concludeva per la riforma della sentenza impugnata, chiedendo di dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' nella Controparte_1 causazione del sinistro e, per l'effetto, condannare l' , in persona del l.r.p.t., Parte_3 al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 1.004,00 (restanti 40%) ed euro
160,00 (restante 40%) per spese di CTU, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, oltre alla refusione delle spese processuali di primo e secondo grado come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per la parte appellata il procuratore concludeva per il rigetto del gravame proposto perché privo di ogni fondamento giuridico e fattuale, e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
-1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_2 avverso la sentenza n. 317/2020, depositata in data 18.01.2020, con la quale il Giudice di
Pace di Santa Maria Capua Vetere aveva parzialmente accolto la domanda da lei proposta volta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in seguito al sinistro avvenuto nell'area parcheggio dell' , in Via Santella, il giorno 04.05.2017. Controparte_2
La parte attrice, in primo grado, aveva dedotto che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, mentre percorreva a piedi l'area parcheggio dell'Ospedale di e CP_2 tentava di salire su un marciapiede, una porzione dello stesso aveva ceduto improvvisamente.
A causa della rottura inattesa del marciapiede, la parte attrice aveva perso l'equilibrio ed era caduta urtando con il volto contro un cartello informativo.
In seguito all'urto, la si era recata presso il Pronto Soccorso del medesimo Pt_2 nosocomio, dove i sanitari le avevano diagnosticato un “trauma contusivo facciale – infrazione all'apice delle ossa proprie del naso”.
La pertanto, ritenendo sussistente la responsabilità esclusiva dell' Pt_2 [...]
, quale ente preposto alla gestione dell'area parcheggio Controparte_3 dell' di teatro del sinistro, aveva convenuto quest'ultima in giudizio CP_2 CP_2 innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti. Istruita la causa mediante escussione testi e CTU medico-legale, il Giudice di Pace di
Santa Maria Capua Vetere aveva accolto parzialmente la domanda attorea, dichiarando la responsabilità concorsuale nella misura del 40% in capo all'attrice e del 60% in capo all' in persona del l.r.p.t. nella causazione del sinistro e, per l'effetto, Parte_3 aveva condannato l' al pagamento, in favore di della Parte_3 Parte_2 somma di euro 1506,00 per i danni patiti ed euro 240,00 per le spese di C.T.U., oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'attore a causa del sinistro ed aveva condannato, altresì, i predetti al pagamento delle spese processuali, liquidate in ragione del concorso di colpa in complessivi euro 930,00.
-2. Avverso detta sentenza proponeva appello deducendo l'erronea Parte_2 applicazione dell'art. 2054 c.c. da parte del Giudice di prime cure, nonché la errata valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta, oltre che l'inadeguata motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.
L'appellante concludeva, pertanto, per la parziale riforma della sentenza, chiedendo che fosse dichiarata l'esclusiva responsabilità dell' nella Controparte_3 causazione del sinistro e, per l'effetto, che la stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, fosse condannata al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore somma di euro 1.004,00, nonché di euro 160,00 a titolo di spese di CTU, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, e alla refusione delle spese processuali, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva regolarmente in giudizio l' , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'appello proposto e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice istruttore all'udienza del 03.07.2025 riservava la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
-3. In via preliminare, va osservato che il Giudice di prime cure ha inquadrato la controversia nell'ambito dell'art. 2043 c.c. In tale ottica, è stato richiesto al danneggiato di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile, ossia il fatto dannoso, il nesso causale, l'ingiustizia del danno e la riferibilità soggettiva dell'evento all'ente, in ragione della violazione degli obblighi di vigilanza e manutenzione sul bene pubblico.
L'applicazione dell'art. 2043 c.c. impone, infatti, la dimostrazione della colpa del custode, derivante da omessa manutenzione o mancata segnalazione del pericolo, nonché l'esistenza di un'insidia o trabocchetto, intesa come una situazione di pericolo oggettivo non visibile e non prevedibile con l'ordinaria diligenza.
Tanto premesso, va ribadito che, secondo un principio ormai pacificamente accolto (ius receptum), nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda ex art. 112 c.p.c., il giudice non è vincolato né alla formula utilizzata dalla parte, né alla qualificazione giuridica proposta, né alla formale istanza proposta.
“In tema di giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice”
(Cassazione civile, sez. II, 08/08/2025, n. 22918).
Tanto premesso, questo Giudicante ritiene applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., relativa alla responsabilità per danni da cose in custodia, in luogo di quella prevista dall'art. 2043 c.c., essendo stato dedotto che la responsabilità dell' discende da un'anomalia della pavimentazione consistente Controparte_2 in una evidente lesione della stessa.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., rileva infatti il dato — presente nella fattispecie — per cui la parte abbia fondato la domanda sulla responsabilità dell'ente convenuto quale custode del bene, deducendo che il danno è derivato da una sua anomalia strutturale.
Risulta oggi pacifico, essendo ormai superato il contrario orientamento, che anche la
Pubblica Amministrazione, al pari dei soggetti privati, possa essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c., qualora un bene soggetto alla sua custodia arrechi danno a terzi.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra il bene in custodia e il danno arrecato. Essa può essere esclusa solo dal caso fortuito, inclusivo anche del fatto del danneggiato che abbia efficacia causale nella produzione dell'evento. “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all' art. 2051 c.c., opera anche per la p.a.….rimanendo l'Amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cassazione civile , sez. VI , 20/02/2019 , n. 4963).
“Qualora la condotta imprudente del danneggiato intervenga nel processo causale, ne può derivare una riduzione del risarcimento dovuto, in ragione della gravità della colpa
e dell'entità delle conseguenze che ne sono scaturite. Per interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno, la condotta colposa del danneggiato non deve necessariamente essere autonoma o eccezionale, ma si richiede che sia "oggettivamente colposa", ossia contraddistinta dall'inosservanza di quella normale cautela che si poteva
e doveva esperire in base alle condizioni di rischio percepite con ordinaria diligenza”
(Cassazione civile sez. III, 27/01/2025, n.1902).
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto, il danneggiato deve provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, mentre il custode può liberarsi dimostrando il caso fortuito, comprensivo anche del comportamento colposo del danneggiato.
Il comportamento imprudente dell'utente che, pur potendo percepire con l'ordinaria diligenza la presenza di un'insidia o di un dissesto visibile, non adotta le cautele necessarie, costituisce infatti causa idonea a interrompere il nesso eziologico tra la cosa e il danno, escludendo la responsabilità dell'ente custode.
-4. Tanto premesso, nel merito l'appello è infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento, dovendo essere condivisa la valutazione effettuata dal Giudice di prime in merito al materiale istruttorio acquisito nel giudizio di primo grado.
La parte appellante contestava, in particolare, l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, censurando la parte della sentenza in cui il Giudice di prime cure aveva accertato che la parte attrice non aveva utilizzato “tutta l'accortezza e Parte_2 la prudenza possibile” concorrendo a causare il danno.
In particolare, l'appellante censurava che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'irregolarità del gradino non fosse percepibile con l'ordinaria diligenza, né prevedibile, e che il cedimento del gradino si fosse verificato nel momento in cui l'attrice saliva sullo stesso causando la perdita di equilibrio e il conseguente sinistro.
Questo Giudicante reputa, invece, che il primo Giudice abbia fatto buon governo dei principi che regolano l'attività di valutazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado.
Va rilevato, al riguardo che la documentazione fotografica depositata da parte attrice rappresenti e documenti in modo chiaro lo stato di dissesto del marciapiede luogo del sinistro evidenziando una marcata e molto ben visibile sconnessione della pavimentazione tale da costituire un'irregolarità tuttavia percepibile e riconoscibile con l'ordinaria diligenza da parte dei pedoni, soprattutto in particolare in orario diurno, come nel caso di specie, in cui le condizioni di piena visibilità consentivano l'individuazione della sconnessione mediante l'ordinaria attenzione e prudenza richiesta al pedone.
Occorre evidenziare inoltre che il teste di parte attrice, sig. , ha dichiarato Testimone_1 di aver visto la che, mentre percorreva a piedi l'area parcheggio Parte_2 dell'Ospedale di in sua compagnia mentre saliva sul marciapiede “poneva il CP_2 piede su un gradino frantumato che cedeva al peso della stessa” facendo perdere l'equilibrio alla confermando pertanto la circostanza che lo stato di dissesto del Pt_2 gradino di accesso al marciapiedi fosse ben percepibile e riconoscibile con l'ordinaria diligenza per cui la avrebbe potuto facilmente percepire il pericolo ed evitarlo. Pt_2
Ne discende che condotta imprudente della appellante ha pertanto contribuito causalmente al verificarsi dell'evento dannoso.
Tanto rilevato, si osserva che l'art. 2051 c.c. non solo impone un dovere di precauzione al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, ma impone, altresì, un equivalente dovere di cautela in capo a chi entra in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà (art. 2 Cost.), che obbliga il soggetto ad adottare “condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile”(cfr. Cass. 17443/2019).
Inoltre, l'art. 1227 c. 1 c.c. “impone al giudice di merito di esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso” (Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, ud. 13/03/2024, dep.
27/03/2024, n.8306). Pertanto, quanto più la situazione di danno poteva essere evitata adottando le normali cautele richieste dalle circostanze, tanto più incidente è il grado di efficienza causale della condotta del danneggiato. Ciò posto, questo Tribunale osserva che, nel caso di specie, non risultano sufficientemente e inequivocabilmente provati i presupposti necessari per affermare una responsabilità esclusiva dell' Al contrario, emerge un concorso di colpa, Parte_3 atteso che anche la condotta incauta della ha contribuito causalmente al verificarsi Pt_2 dell'evento dannoso.
-5. Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Il rigetto dell'appello nel merito comporta l'assorbimento della domanda attorea relativa alla richiesta di riforma della statuizione sulle spese di primo grado, risultando coerente la liquidazione effettuata dal primo giudice con l'esito della lite.
-6. Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022, si liquidano come da dispositivo, considerando, pertanto, il valore della causa, l'attività svolta dalle parti, nonché l'assenza della fase istruttoria.
-7. Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico della parte appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 317/2020 emessa dal Giudice di Parte_2
Pace di Santa Maria Capua Vetere così decide:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n.
317/2020 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna al pagamento delle spese di lite del grado, nei confronti Parte_2 dell' , che liquidano in €.1923,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese Controparte_3 generali come per legge;
- pone a carico della parte appellante il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26/11/2025
LA GIUDICE
Dott.ssa DA D'OF