Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 29/01/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01928/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2022, proposto da Condominio Viale Italia 128, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Agostino Agaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ladispoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Mario Paggi e Benedetto Croce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’ordinanza n. 173 del 15.11.2021, prot. 1321 del 15.11.2021, con la quale il Sindaco di Ladispoli ha ordinato a parte ricorrente “ il ripristino della porzione di marciapiede danneggiata, prospiciente l’esercizio commerciale sito in Viale Italia in prossimità del civico 124 all’angolo con Via BA , attraverso l’esecuzione di tutte le opere ed interventi necessari, atti ad eliminare la situazione di pericolo […]”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali alla predetta ordinanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ladispoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 14.1.2022 e depositato in data 10.2.2022, Condominio Viale Italia n. 128 (di seguito anche “ Condominio ”) ha adito l’intestato Tribunale nei confronti del Comune di Ladispoli per sentir annullare l’ordinanza n. 173 del 15.11.2021, prot. 1321 del 15.11.2021, meglio descritta in epigrafe.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha allegato i seguenti motivi: a) il difetto della situazione di pericolo atta a sorreggere l’ordinanza contingibile e urgente in questa sede impugnata; b) il difetto di istruttoria da parte dell’Ente locale, non avendo quest’ultimo fornito la prova che il danneggiamento del marciapiede fosse ascrivibile alla condotta del ricorrente, anzichè a un vizio strutturale dello stesso.
In data 21.2.2022, il Comune di Ladispoli si è costituito in giudizio, con una comparsa di stile, instando nell’inammissibilità e/o nel rigetto del ricorso.
Con memoria del 24.10.2023, il Comune ha allegato: a) di avere, nelle more, provveduto a riparare il marciapiede per cui è causa, sostenendo a tal fine il costo di € 1.429,70, IVA inclusa; b) di non aver dato esecuzione all’ordinanza in questa sede impugnata; c) di non aver agito nei confronti del ricorrente per il rimborso delle spese descritte; d) di aver offerto in comunicazione una relazione tecnica dalla quale si evince che “ fino allo spessore di cm.15 ed oltre di massetto demolito, non è stata rilevata nessuna soletta in cemento ”. In tale occasione, il Comune ha fatto istanza perché, previo esperimento di C.T.U. atta ad identificare le cause del dissesto, il Tribunale condanni parte ricorrente a effettuare i lavori che la C.T.U. in parola dovesse ritenere a tale fine necessari, nonché a rimborsare il Comune delle spese sopradescritte.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è fondato in relazione alla seconda doglianza (carenza di istruttoria e travisamento dei fatti), con conseguente assorbimento dell’esame del primo motivo di ricorso.
Dalla disamina degli atti offerti in comunicazione da parte resistente, si evince come quest’ultima non abbia fornito la prova degli esiti dei “ numerosi sopralluoghi ” dalla stessa asseritamente effettuati nel tempo, nonché di qualsivoglia elemento da cui trarre il convincimento che il danno occorso al marciapiede per cui è causa fosse imputabile alla condotta di parte ricorrente.
Di contro, proprio la relazione tecnica versata in atti dal Comune, attestando che “ fino allo spessore di cm.15 ed oltre di massetto demolito, non è stata rilevata nessuna soletta in cemento ”, sembra individuare, tra le cause del dissesto del marciapiede che in questa sede ci occupa, un vizio di costruzione dello stesso, cosicchè alcuna censura può essere mossa al contegno di parte ricorrente.
Pertanto, difetta il presupposto logico-effettuale che ha indotto l’Amministrazione ad adottare l’atto in questa sede gravato.
Quanto appena dedotto consente al Tribunale di non disporre la C.T.U. tecnica sollecitata da parte ricorrente, non essendovi necessità di individuare le cause dell’evento dannoso.
Alla luce di quanto precede, il Tribunale, in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento in questa sede impugnato.
Passando ora al vaglio della domanda spiegata da parte resistente nella propria memoria del 24.10.2023, avente a oggetto la condanna di parte resistente a rimborsare il Comune delle spese sopradescritte, il Collegio, omessa qualsivoglia valutazione circa l’ammissibilità della stessa in questa sede (sia in ordine alla sussistenza della giurisdizione dell’intestato Tribunale, sia alla ritualità della formulazione della stessa), la respinge nel merito, difettando, come detto, la prova dell’addebitabilità dell’evento dannoso per cui è causa alla ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Roma, Sezione II bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Rigetta la domanda spiegata da parte resistente.
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge e fermo e impregiudicato il diritto alla ripetizione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO