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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/11/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2383/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
29.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MAIORINO FRANCESCO e ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. GULLI' DANILA ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente: in via preliminare, rigettare qualsivoglia richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
638/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 07/05/2024 e notificato in data 08/05/2024 per assoluta mancanza dei presupposti di legge e di fatto;
annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
638/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 07/05/2024 e notificato in data 08/05/2024, per pagina 1 di 9 tutti i motivi e le eccezioni di cui in narrativa, perchè illegittimo, infondato e non provato;
dichiarare
Contr nullo ed improduttivo di effetti il d.i. n. 638/2024; accertare il rapporto tra la e la Parte_1
[...
accertare l'inadempimento della per non aver fornito quanto richiesto dalla CP_1 Parte_1
accertare l'inadempimento della per aver comunque consegnato all'opposta macchinari CP_1
obsoleti, viziati e malfunzionanti accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opponente; accertare e dichiarare, in subordine, che l'importo richiesto dalla alla non è adeguato a quanto CP_1 Parte_1
fornito; ridurre in subordine, per quanto di ragione l'importo dovuto dalla condannare Parte_1
l'opposta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre oneri e rimborso forfettario del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nell'interesse di parte opposta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'opposizione, oltre ad essere infondata e dilatoria, non si fonda su prova scritta;
rigettare tutte le richieste di parte opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze della lite
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
La presente causa – instaurata da con atto di citazione ritualmente notificato a Parte_1 [...]
CP_
– ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 638/2024, emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 7.5.2024, con cui è stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 79.300,00, oltre interessi di mora, a titolo di corrispettivo per la fornitura di una pagina 2 di 9 Sezionatrice modello Sekcor 400, e di un centro di lavoro , modello Rover K Controparte_2 CP_2
1232, di cui alla fattura n. 98/FE, allegata al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione, ha lamentato l'assoluta indeterminatezza della pretesa Parte_1
creditoria, in quanto parte ricorrente nel ricorso non aveva nemmeno indicato il contratto di riferimento e il costo dei singoli prodotti asseritamente venduti, eccependo altresì che le fatture non potevano costituire elemento probante del credito;
ha, inoltre, dedotto che i macchinari che le erano stati consegnati non corrispondevano alle sue richieste, in quanto non erano nuovi ma usati. Poiché
l'opposta aveva certamente operato un ricarico sulla fattura di acquisto dei macchinari in questione, assolutamente non dovuto, non aveva proceduto al saldo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.. Si rendeva, quindi, necessario verificare gli accordi tra le parti, accertando l'inadempimento contrattuale in cui era incorsa la società opposta nel fornire attrezzature ed impianti obsoleti ed usati a fronte di un ordine di macchine nuove, per poi determinare l'importo adeguato rispetto a quanto fornito.
Per tali ragioni, ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo di Parte_1
accertare l'inadempimento dell'opposta per non averle fornito quanto richiesto e, per l'effetto, che nulla era dovuto all'opposta o, in subordine, che l'importo richiesto doveva essere ridotto.
Si è costituita in giudizio contestando nel merito il fondamento dell'opposizione, della quale CP_1
ha chiesto il rigetto.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
L'opposizione è priva di fondamento e deve essere rigettata.
1. Si ricorda qui, in via generale, che, nel procedimento monitorio, le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili della società costituiscono prova scritta idonea, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo. La prova scritta, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, è, infatti, qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se il documento prodotto è privo di efficacia probatoria assoluta, dato che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione a pagina 3 di 9 cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità e efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr. Cass. n. 4334/2013).
Ed invero, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente. In tale fase, le prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito.
Tali principi vanno, tuttavia, coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica in capo al convenuto (in senso sostanziale, nella specie l'opponente), che, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., deve prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità; se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (da ultimo, Cass. n. 9439/2022; Cass. n.
19896/2015). Si ricorda, al riguardo, che la giurisprudenza della Corte di cassazione, dapprima con riferimento al rito del lavoro (Cass. S.U. n. 761/2002; Cass. S.U. n. 11353/2004) e poi con riferimento al rito ordinario (cfr. ex multis, Cass. n. 2299/2004; Cass. n. 6936/2004; Cass. n. 5356/2009; Cass. n.
10860/2011; Cass. n. 3727/2012; Cass. n. 22701/2017), ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in relazione ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19185/2018).
In sostanza, quindi, il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova in quanto l'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è probatorio, ma di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori pagina 4 di 9 elementi positivi che siano con essi incompatibili;
se manca tale indicazione, la contestazione è generica e meramente apparente (Cass. n. 8933/2009; v. anche Cass. n. 31837/2021), e la circostanza genericamente contestata non necessita di essere provata. In presenza di contestazione specifica di un fatto, invece, esso assurge a circostanza oggetto di prova, e le conseguenze di un'eventuale carenza probatoria vengono ripartite secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c.
La contestazione dei fatti allegati deve, poi, avvenire con la prima difesa utile. Ed invero, l'onere di contestazione deve essere correlato ai meccanismi preclusivi di rito, e deve essere, dunque, tempestivo, come si desume non solo dagli artt. 115, 166 e 167 c.p.c., ma da tutto il sistema processuale: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione, le controparti hanno l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la deducente del relativo onere probatorio (cfr. Cass. n. 22701/2017; Cass. n. 4051/2011), con la precisazione che l'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, atteso che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa (per tutte, Cass. n. 4909/2022).
2. Applicando i suesposti principi al caso in esame, si osserva che già nel procedimento monitorio
[...]
CP_ aveva prodotto la fattura azionata e autenticata, con indicazione specifica della merce venduta, corrispondente a quella di cui all'ordine (cfr. docc. 2 e 5, fascicolo monitorio), oltre che il bonifico di acconto versato dall'opponente (doc. 6, fascicolo monitorio) e la lettera di messa in mora che aveva inviato a quest'ultima con riferimento al saldo (doc. 4, fascicolo monitorio).
A fronte di tale produzione, l'opponente, con l'atto di citazione in opposizione, dopo avere contestato solo formalmente e genericamente l'an e il quantum della pretesa, limitandosi a dedurre l'assenza di pagina 5 di 9 prova del fatto storico, con la conseguenza che, sotto tale profilo, i fatti a fondamento del ricorso devono ritenersi provati ex art. 115 c.p.c., ha dedotto che i due macchinari che le erano stati consegnati non avevano le caratteristiche promesse, in quanto usati, e che, come eccepito solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., erano altresì viziati e mal funzionanti.
Sul punto, occorre ricordare che, in materia di azioni edilizie, spetta al compratore l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi o della mancanza di qualità della cosa, come definitivamente chiarito da
Cass., Sez. Un., n. 11748/2019; nella compravendita, infatti, le obbligazioni del venditore si risolvono nell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto;
diversamente, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, così come la qualità della cosa, non corrisponde alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore, a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni.
Tale garanzia non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita: il presupposto di tale responsabilità, infatti, è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per l'assenza, nella cosa venduta, delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata.
Ne discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SS.UU. n.
13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno;
diversamente, la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, è regolata dal principio generale, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Un siffatto riparto trova, peraltro, il suo fondamento nel principio di vicinanza della prova, che induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi e delle conseguenze dannose lamentate a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità (cfr., da ultimo, Cass. n. 11748 cit., punto 38).
pagina 6 di 9 Ciò premesso e chiarito che, nel caso di specie, è pacifico che i due macchinari ordinati e consegnati fossero usati, si rileva che l'opponente ha allegato in modo estremamente generico che l'opposta le aveva invece promesso in vendita i macchinari in questione rappresentando che erano nuovi, senza, tuttavia, fornire alcun elemento probatorio a sostegno della sua tesi.
Ed invero, l'opponente si è limitata a depositare una perizia di parte da cui risulta, in effetti, che i macchinari acquistati fossero usati, circostanza pacifica, per poi richiedere l'ammissione della prova orale formulando all'uopo capitoli di prova generici, valutativi e finanche negativi (“nella descrizione dei macchinari non veniva esplicitato che essi erano macchinari usati”; “solo a seguito dell'intervento degli addetti al servizio di assistenza, la apprendeva che i macchinari erano usati”), Parte_1
come tali non ammissibili. Nemmeno, poi, avrebbe potuto essere ammessa una consulenza tecnica volta a verificare “se la fattura emessa dalla riporta il prezzo reale dei prodotti venduti alla CP_1
ed in ogni caso il valore commerciale dei beni venduti”, ben potendo i contraenti, Parte_1
nell'esercizio della loro autonomia privata, accordarsi, attraverso la contrattazione, sul prezzo reputato congruo per la vendita.
Al contrario, devono ritenersi provate, in quanto in alcun modo contestate dall'opponente nella prima difesa utile, le circostanze in fatto allegate dal venditore opposto, che, unitariamente considerate, portano a ritenere che l'acquirente fosse a conoscenza delle precipue caratteristiche dei beni. Ed invero, oltre a doversi rilevare che, tra la data della consegna delle macchine, il 30.3.2023, e la proposizione dell'odierna opposizione, e pur a fronte della documentata messa in mora da parte del venditore, non risulta essere stata mai effettuata dall'acquirente alcuna rimostranza o richiesta di riduzione del prezzo,
è pacifico, in quanto non contestato, che, in sede di collaudo, rispettivamente in data 10.4.2023 per la
Sezionatrice Automatica Biesse modello Sekcor 400, e in data 13.4.2023 per il centro di lavoro CP_2
modello Rover K 1232, l'opponente nulla eccepì, nonostante su entrambe le macchine vi fossero i dati numerici che indicavano le ore di lavoro svolte dal momento della loro messa in funzione e, più in generale, fosse evidente la loro natura di beni usati (come si evince dalle fotografie allegate alla perizia); del resto, nemmeno è stato contestato dall'opponente che uno dei due beni, la Sezionatrice
pagina 7 di 9 SK400, non era più in produzione dal 2015, e che due macchine nuove con caratteristiche simili Pt_2
avrebbero avuto un prezzo ben più elevato.
In definitiva, deve escludersi che la venditrice abbia promesso in vendita all'acquirente beni nuovi, dovendosi invece affermare che quest'ultima avesse la piena consapevolezza di avere acquistato dei macchinari usati.
Siffatta conclusione non può, d'altronde, essere revocata in dubbio alla luce di quanto dedotto da parte
Co opponente in sede di discussione orale, laddove ha evidenziato che la fattura di cortesia emessa da ed allegata alla perizia di parte prodotta, riportava la dicitura “beni agevolabili ai sensi della legge n.
178/20”, normativa che, in effetti, riguarda solo beni strumentali nuovi. Si tratta, infatti, di un elemento, che, di per sé solo considerato, non è sufficiente a considerare provato che il venditore abbia inteso promettere in vendita beni nuovi anziché usati, ben potendo trattarsi di un errore del fornitore nell'utilizzo di un format standard, considerato che né la conferma d'ordine prodotta in sede monitoria e antecedente di qualche giorno alla fattura di cortesia, né, tanto meno, la fattura emessa in pari data ed inoltrata all'agenzia delle entrate, riportavano la dicitura in questione, come invece avrebbe richiesto la normativa.
Alla luce di quanto evidenziato, l'opposizione deve essere rigettata.
3. La soccombenza implica la condanna dell'opponente alla rifusione a favore dell'opposta delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, con riduzione del
30% dei compensi per la fase di studio e introduttiva, attesa la non complessità delle questioni in fatto e in diritto, e del 50% dei compensi per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta attività istruttoria, e dei compensi per la fase decisionale, considerate le modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2383/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 638/2024, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio, in via telematica, il 7.5.2024, a favore di contro e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 638/2024; pagina 8 di 9 2) condanna l'opponente alla rifusione, a favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Busto Arsizio, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza del
29.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2383/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. MAIORINO FRANCESCO e ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio CP_1 P.IVA_2
dell'avv. GULLI' DANILA ed elettivamente domiciliato presso il difensore
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte opponente: in via preliminare, rigettare qualsivoglia richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
638/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 07/05/2024 e notificato in data 08/05/2024 per assoluta mancanza dei presupposti di legge e di fatto;
annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n.
638/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 07/05/2024 e notificato in data 08/05/2024, per pagina 1 di 9 tutti i motivi e le eccezioni di cui in narrativa, perchè illegittimo, infondato e non provato;
dichiarare
Contr nullo ed improduttivo di effetti il d.i. n. 638/2024; accertare il rapporto tra la e la Parte_1
[...
accertare l'inadempimento della per non aver fornito quanto richiesto dalla CP_1 Parte_1
accertare l'inadempimento della per aver comunque consegnato all'opposta macchinari CP_1
obsoleti, viziati e malfunzionanti accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opponente; accertare e dichiarare, in subordine, che l'importo richiesto dalla alla non è adeguato a quanto CP_1 Parte_1
fornito; ridurre in subordine, per quanto di ragione l'importo dovuto dalla condannare Parte_1
l'opposta al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre oneri e rimborso forfettario del 15%, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Nell'interesse di parte opposta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, poiché l'opposizione, oltre ad essere infondata e dilatoria, non si fonda su prova scritta;
rigettare tutte le richieste di parte opponente, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze della lite
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma
2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
La presente causa – instaurata da con atto di citazione ritualmente notificato a Parte_1 [...]
CP_
– ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 638/2024, emesso dal Tribunale di Busto
Arsizio il 7.5.2024, con cui è stato ingiunto all'odierna opponente il pagamento, in favore di CP_1
della somma di € 79.300,00, oltre interessi di mora, a titolo di corrispettivo per la fornitura di una pagina 2 di 9 Sezionatrice modello Sekcor 400, e di un centro di lavoro , modello Rover K Controparte_2 CP_2
1232, di cui alla fattura n. 98/FE, allegata al ricorso monitorio.
A sostegno dell'opposizione, ha lamentato l'assoluta indeterminatezza della pretesa Parte_1
creditoria, in quanto parte ricorrente nel ricorso non aveva nemmeno indicato il contratto di riferimento e il costo dei singoli prodotti asseritamente venduti, eccependo altresì che le fatture non potevano costituire elemento probante del credito;
ha, inoltre, dedotto che i macchinari che le erano stati consegnati non corrispondevano alle sue richieste, in quanto non erano nuovi ma usati. Poiché
l'opposta aveva certamente operato un ricarico sulla fattura di acquisto dei macchinari in questione, assolutamente non dovuto, non aveva proceduto al saldo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c.. Si rendeva, quindi, necessario verificare gli accordi tra le parti, accertando l'inadempimento contrattuale in cui era incorsa la società opposta nel fornire attrezzature ed impianti obsoleti ed usati a fronte di un ordine di macchine nuove, per poi determinare l'importo adeguato rispetto a quanto fornito.
Per tali ragioni, ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo di Parte_1
accertare l'inadempimento dell'opposta per non averle fornito quanto richiesto e, per l'effetto, che nulla era dovuto all'opposta o, in subordine, che l'importo richiesto doveva essere ridotto.
Si è costituita in giudizio contestando nel merito il fondamento dell'opposizione, della quale CP_1
ha chiesto il rigetto.
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
L'opposizione è priva di fondamento e deve essere rigettata.
1. Si ricorda qui, in via generale, che, nel procedimento monitorio, le fatture e gli estratti autentici delle scritture contabili della società costituiscono prova scritta idonea, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo. La prova scritta, ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, è, infatti, qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità, purché il giudice, nella sua valutazione discrezionale, ne riconosca l'idoneità a dimostrare il diritto controverso, anche se il documento prodotto è privo di efficacia probatoria assoluta, dato che la completezza della documentazione esibita va accertata nel successivo giudizio di opposizione a pagina 3 di 9 cognizione piena, nel quale il creditore può provare il suo credito indipendentemente dalla legittimità, validità e efficacia del provvedimento monitorio, allo stesso modo in cui il debitore può dimostrare la insussistenza del preteso diritto (cfr. Cass. n. 4334/2013).
Ed invero, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente. In tale fase, le prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza del credito.
Tali principi vanno, tuttavia, coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica in capo al convenuto (in senso sostanziale, nella specie l'opponente), che, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., deve prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità; se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (da ultimo, Cass. n. 9439/2022; Cass. n.
19896/2015). Si ricorda, al riguardo, che la giurisprudenza della Corte di cassazione, dapprima con riferimento al rito del lavoro (Cass. S.U. n. 761/2002; Cass. S.U. n. 11353/2004) e poi con riferimento al rito ordinario (cfr. ex multis, Cass. n. 2299/2004; Cass. n. 6936/2004; Cass. n. 5356/2009; Cass. n.
10860/2011; Cass. n. 3727/2012; Cass. n. 22701/2017), ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile di un onere di contestazione fra le parti in relazione ai fatti dedotti dall'altra, ritenendo che la mancanza di contestazione “rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19185/2018).
In sostanza, quindi, il principio della contestazione specifica non implica inversione dell'onere della prova in quanto l'onere di cui all'art. 115 c.p.c. non è probatorio, ma di allegazione: la parte non può limitarsi a negare i fatti affermati dalla controparte, ma deve contrastarli indicando altri ed ulteriori pagina 4 di 9 elementi positivi che siano con essi incompatibili;
se manca tale indicazione, la contestazione è generica e meramente apparente (Cass. n. 8933/2009; v. anche Cass. n. 31837/2021), e la circostanza genericamente contestata non necessita di essere provata. In presenza di contestazione specifica di un fatto, invece, esso assurge a circostanza oggetto di prova, e le conseguenze di un'eventuale carenza probatoria vengono ripartite secondo la regola generale prevista dall'art. 2697 c.c.
La contestazione dei fatti allegati deve, poi, avvenire con la prima difesa utile. Ed invero, l'onere di contestazione deve essere correlato ai meccanismi preclusivi di rito, e deve essere, dunque, tempestivo, come si desume non solo dagli artt. 115, 166 e 167 c.p.c., ma da tutto il sistema processuale: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione, le controparti hanno l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la deducente del relativo onere probatorio (cfr. Cass. n. 22701/2017; Cass. n. 4051/2011), con la precisazione che l'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, atteso che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum e, di conseguenza, del thema probandum, opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa (per tutte, Cass. n. 4909/2022).
2. Applicando i suesposti principi al caso in esame, si osserva che già nel procedimento monitorio
[...]
CP_ aveva prodotto la fattura azionata e autenticata, con indicazione specifica della merce venduta, corrispondente a quella di cui all'ordine (cfr. docc. 2 e 5, fascicolo monitorio), oltre che il bonifico di acconto versato dall'opponente (doc. 6, fascicolo monitorio) e la lettera di messa in mora che aveva inviato a quest'ultima con riferimento al saldo (doc. 4, fascicolo monitorio).
A fronte di tale produzione, l'opponente, con l'atto di citazione in opposizione, dopo avere contestato solo formalmente e genericamente l'an e il quantum della pretesa, limitandosi a dedurre l'assenza di pagina 5 di 9 prova del fatto storico, con la conseguenza che, sotto tale profilo, i fatti a fondamento del ricorso devono ritenersi provati ex art. 115 c.p.c., ha dedotto che i due macchinari che le erano stati consegnati non avevano le caratteristiche promesse, in quanto usati, e che, come eccepito solo con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., erano altresì viziati e mal funzionanti.
Sul punto, occorre ricordare che, in materia di azioni edilizie, spetta al compratore l'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi o della mancanza di qualità della cosa, come definitivamente chiarito da
Cass., Sez. Un., n. 11748/2019; nella compravendita, infatti, le obbligazioni del venditore si risolvono nell'obbligazione di consegnare la cosa oggetto del contratto;
diversamente, all'obbligo di garantire il compratore dai vizi della cosa, così come la qualità della cosa, non corrisponde alcun dovere di comportamento del venditore in funzione del soddisfacimento dell'interesse del compratore, a differenza di quanto ordinariamente accade nello schema proprio delle obbligazioni.
Tale garanzia non va, dunque, collocata nella prospettiva obbligatoria e la responsabilità che essa pone in capo al venditore va qualificata come una responsabilità contrattuale speciale, interamente disciplinata dalle norme dettate sulla vendita: il presupposto di tale responsabilità, infatti, è l'imperfetta attuazione del risultato traslativo (e quindi la violazione della lex contractus) per l'assenza, nella cosa venduta, delle qualità promesse o di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata.
Ne discende che la disciplina del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, nelle azioni edilizie, non può ritenersi compresa nell'ambito applicativo dei principi fissati dalla sentenza SS.UU. n.
13533/01 in materia di prova dell'inesatto adempimento delle obbligazioni nelle ordinarie azioni contrattuali di adempimento, di risoluzione e di risarcimento del danno;
diversamente, la questione del riparto dell'onere della prova tra venditore e compratore, è regolata dal principio generale, fissato nell'art. 2967 c.c., che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Un siffatto riparto trova, peraltro, il suo fondamento nel principio di vicinanza della prova, che induce a porre l'onere della prova dei vizi stessi e delle conseguenze dannose lamentate a carico della parte che, avendo accettato la consegna della cosa, ne abbia la materiale disponibilità (cfr., da ultimo, Cass. n. 11748 cit., punto 38).
pagina 6 di 9 Ciò premesso e chiarito che, nel caso di specie, è pacifico che i due macchinari ordinati e consegnati fossero usati, si rileva che l'opponente ha allegato in modo estremamente generico che l'opposta le aveva invece promesso in vendita i macchinari in questione rappresentando che erano nuovi, senza, tuttavia, fornire alcun elemento probatorio a sostegno della sua tesi.
Ed invero, l'opponente si è limitata a depositare una perizia di parte da cui risulta, in effetti, che i macchinari acquistati fossero usati, circostanza pacifica, per poi richiedere l'ammissione della prova orale formulando all'uopo capitoli di prova generici, valutativi e finanche negativi (“nella descrizione dei macchinari non veniva esplicitato che essi erano macchinari usati”; “solo a seguito dell'intervento degli addetti al servizio di assistenza, la apprendeva che i macchinari erano usati”), Parte_1
come tali non ammissibili. Nemmeno, poi, avrebbe potuto essere ammessa una consulenza tecnica volta a verificare “se la fattura emessa dalla riporta il prezzo reale dei prodotti venduti alla CP_1
ed in ogni caso il valore commerciale dei beni venduti”, ben potendo i contraenti, Parte_1
nell'esercizio della loro autonomia privata, accordarsi, attraverso la contrattazione, sul prezzo reputato congruo per la vendita.
Al contrario, devono ritenersi provate, in quanto in alcun modo contestate dall'opponente nella prima difesa utile, le circostanze in fatto allegate dal venditore opposto, che, unitariamente considerate, portano a ritenere che l'acquirente fosse a conoscenza delle precipue caratteristiche dei beni. Ed invero, oltre a doversi rilevare che, tra la data della consegna delle macchine, il 30.3.2023, e la proposizione dell'odierna opposizione, e pur a fronte della documentata messa in mora da parte del venditore, non risulta essere stata mai effettuata dall'acquirente alcuna rimostranza o richiesta di riduzione del prezzo,
è pacifico, in quanto non contestato, che, in sede di collaudo, rispettivamente in data 10.4.2023 per la
Sezionatrice Automatica Biesse modello Sekcor 400, e in data 13.4.2023 per il centro di lavoro CP_2
modello Rover K 1232, l'opponente nulla eccepì, nonostante su entrambe le macchine vi fossero i dati numerici che indicavano le ore di lavoro svolte dal momento della loro messa in funzione e, più in generale, fosse evidente la loro natura di beni usati (come si evince dalle fotografie allegate alla perizia); del resto, nemmeno è stato contestato dall'opponente che uno dei due beni, la Sezionatrice
pagina 7 di 9 SK400, non era più in produzione dal 2015, e che due macchine nuove con caratteristiche simili Pt_2
avrebbero avuto un prezzo ben più elevato.
In definitiva, deve escludersi che la venditrice abbia promesso in vendita all'acquirente beni nuovi, dovendosi invece affermare che quest'ultima avesse la piena consapevolezza di avere acquistato dei macchinari usati.
Siffatta conclusione non può, d'altronde, essere revocata in dubbio alla luce di quanto dedotto da parte
Co opponente in sede di discussione orale, laddove ha evidenziato che la fattura di cortesia emessa da ed allegata alla perizia di parte prodotta, riportava la dicitura “beni agevolabili ai sensi della legge n.
178/20”, normativa che, in effetti, riguarda solo beni strumentali nuovi. Si tratta, infatti, di un elemento, che, di per sé solo considerato, non è sufficiente a considerare provato che il venditore abbia inteso promettere in vendita beni nuovi anziché usati, ben potendo trattarsi di un errore del fornitore nell'utilizzo di un format standard, considerato che né la conferma d'ordine prodotta in sede monitoria e antecedente di qualche giorno alla fattura di cortesia, né, tanto meno, la fattura emessa in pari data ed inoltrata all'agenzia delle entrate, riportavano la dicitura in questione, come invece avrebbe richiesto la normativa.
Alla luce di quanto evidenziato, l'opposizione deve essere rigettata.
3. La soccombenza implica la condanna dell'opponente alla rifusione a favore dell'opposta delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, con riduzione del
30% dei compensi per la fase di studio e introduttiva, attesa la non complessità delle questioni in fatto e in diritto, e del 50% dei compensi per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta attività istruttoria, e dei compensi per la fase decisionale, considerate le modalità della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2383/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 638/2024, emesso dal Tribunale di
Busto Arsizio, in via telematica, il 7.5.2024, a favore di contro e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 638/2024; pagina 8 di 9 2) condanna l'opponente alla rifusione, a favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.888,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge.
Busto Arsizio, 28 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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