Versione
4 marzo 2006
4 marzo 2006
>
Versione
15 febbraio 2018
15 febbraio 2018
Art. 5. (( (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). )) (( 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1 , 2 , 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 , il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni gia' riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.
2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita', mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attivita' di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.
4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse ))
2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita', mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attivita' di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.
4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse ))
Commentari • 2
- 1. Sperimentazione clinica di medicinali e riordino delle professioni sanitarieAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 febbraio 2018 · 1.7143383
Giurisprudenza • 55
- 1. TAR Roma, sez. 5B, sentenza 21/07/2023, n. 12312Provvedimento: […] sia quello di non sovrapposizione con le professioni già riconosciute, sanciti dal comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 43/2006 (“ La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse ”) e invero assumono che la definizione delle competenze dell'osteopata contenuta negli atti impugnati determini una diminuzione delle attribuzioni proprie dei fisioterapisti, che non solo è illegittima, […] che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute ” richiesta invece quale presupposto dal comma 1 del citato art. 5 della legge 43/2006; […]Leggi di più...
- diritto amministrativo·
- professione sanitaria regolamentata·
- osteopatia·
- violazione di legge·
- recepimento di accordi internazionali·
- sovrapposizione di competenze professionali·
- decreto del Presidente della Repubblica·
- valutazione tecnico-scientifica·
- compensazione delle spese di giudizio·
- discrezionalità tecnica·
- professioni sanitarie·
- Consiglio Superiore di Sanità·
- eccesso di potere·
- fisioterapia·
- principio di non parcellizzazione