Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento con cui il P.M., omettendo l'avviso previsto dall'art. 408 cod. proc. pen., ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione in archivio (cd. "cestinazione") di una denuncia iscritta a modello 45 quale atto non costituente notizia di reato, non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale, in quanto proveniente da una parte processuale, e non potendo quindi essere impugnato per abnormità, anche se illegittimo.
Commentario • 1
- 1. Art. 335 c.p.p.: annotazione preliminare e cause di giustificazioneAccesso limitatoAlfredo Capuano · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/04/2015, n. 27532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27532 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 08/04/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 591
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 34259/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR PP parte offesa;
nel procedimento
contro
;
avverso il provvedimento n. 12/2012 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di ROMA, del 21/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette le conclusioni del PG Dott. Policastro Aldo, inammissibilità. RITENUTO IN FATTO
AG NO, in qualità di persona offesa, ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso il provvedimento emesso, in data 21 gennaio 2013, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti all'archivio.
Il ricorrente rappresenta di avere, in qualità di legale rappresentante della srl AP Italia, presentato, in data 13 luglio 2012, denuncia nei confronti del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro tempore della Provincia di Roma, GA OL, e del dirigente dell'area Demanio e Concessioni della Provincia di Roma, LE GI Maria, in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., avendo la Provincia disatteso gli obblighi di legge in materia di mezzi pubblicitari, non ottemperando neanche alle determinazioni assunte dal Tar del Lazio, che, con il provvedimento n. 1140/2000, aveva prescritto di provvedere "ora per allora" in merito a tutte le istanze presentate. La persona offesa aveva chiesto di essere avvisata della eventuale richiesta di archiviazione. Il pubblico ministero ha invece inviato de plano gli atti all'archivio, senza darne comunicazione alla parte offesa, illegittimamente, poiché non è codificato il potere del pubblico ministero di archiviare, autonomamente e unilateralmente, la notizia di reato, senza l'espletamento di udienza camerale, in violazione del principio del contraddittorio nonché del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
Si chiede pertanto annullamento del provvedimento impugnato.
3.Con requisitoria scritta, depositata il 6 novembre 2014, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Con memorie depositate in data 23-3-2015, LE GI e GA OL hanno chiesto anch'essi declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento con il quale il pubblico ministero, omettendo l'avviso previsto dall'art. 408 c.p.p., ancorché richiesto dalla persona offesa, disponga direttamente la trasmissione all'archivio (c.d. "cestinazione") di una denuncia iscritta sul modello 45 (previsto dal D.M. 30-9-1989) e classificata, quindi, come atto non costituente notizia di reato, non è impugnabile, non avendo tale provvedimento natura giurisdizionale (Cass., Sez. 7, ord. n. 48888 del 15-11-2012, Rv. 253926; Sez. 6, n. 31278 del 6-5-2009, Rv. 244640).Infatti, i provvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e non possono perciò essere qualificati in termini di abnormità, patologia esclusiva degli atti di giurisdizione. Ne deriva che essi sono inoppugnabili, anche quando siano illegittimi (Sez .U. , n. 34536 dell'11-7-2001, Rv. 219598).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2015