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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. 1451 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1451/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BRIGNOLO ALBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La LI IN viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza stabile, anche anagrafica, presso la madre;
2) La casa coniugale sita in Alba (Cn), Strada Vedetta n. 32, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
, con i beni mobili ivi presenti, viene assegnata alla stessa che vi abiterà con la LI Parte_1
IN; il sig. si è già trasferito in altra abitazione sita in Albaretto della Torre (Cn), Via Tre Pt_2
Cunei n. 4 e si impegna a trasferire la residenza presso la nuova abitazione entro 15 giorni dall'omologa della separazione;
3) Il padre GN potrà vedere e tenere con sé la LI secondo le Parte_2 Persona_1
seguenti modalità e tempistiche concordate fra i genitori: - Due weekend al mese alternati con quelli spettanti alla madre il sabato e/o la domenica dalle ore 10.00 sino alle ore 20.30, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e con pernottamento presso la madre;
- Durante la settimana il padre potrà vedere la LI tendenzialmente il martedì e il giovedì pomeriggio Persona_1 dall'uscita da scuola e sino alle ore 20.00 ed il venerdì pomeriggio dalle ore 17,30 sino alle ore 20,30
o comunque almeno due pomeriggi la settimana, con modalità e tempistiche da concordare di volta in volta con la madre in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della LI;
- Due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive nel periodo compreso fra il mese di giugno e quello di settembre di ogni anno. Tali periodi dovranno essere previamente comunicati e concordati con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
- Una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale e l'anno successivo il Capodanno, fermo restando che Per_1
potrà trascorrere la vigilia di Natale (24 dicembre) con il genitore a cui non compete la
[...]
settimana comprendete il giorno di Natale;
- Due giorni durante le festività pasquali in modo tale che trascorra il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascuno dei genitori ad Persona_1
anni alterni;
Ogni ulteriore occasione di incontro tra la LI ed i genitori, al di fuori dei periodi sovra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio della IN o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra i genitori e la prole. Le parti potranno concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici e non della IN, ovvero dei genitori stessi.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della LI IN , sino a che Parte_2 Persona_1
la stessa non sarà divenuta economicamente indipendente, versando alla madre la somma di € 600,00
(€ seicento/00) mensili, mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il contributo al mantenimento della LI, come sopra determinato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'Istat.
5) L'assegno unico familiare sarà interamente percepito dalla madre OR;
Parte_1
6) Il sig. IR contribuirà inoltre nella misura del 60% al pagamento delle spese Pt_2
straordinarie o extra assegno per la LI. Per la determinazione e corresponsione di tali spese le parti dichiarano di voler far riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 luglio 2017 dal
Presidente del Tribunale di Asti ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti da intendersi espressamente richiamato e facente parte integrante del presente ricorso.
7) I coniugi provvederanno a dividere le somme giacenti sui c/c postali e/o bancari cointestati, in misura pari al 50% ciascuno.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non vantare alcuna pretesa di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro e rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento.
9) I coniugi si concedono i necessari consensi ed assensi per il rilascio/rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per la LI IN;
Il piano genitoriale per il IN, Persona_1
concordato tra i genitori che si produce, è stato elaborato sul presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con la LI . Gli stessi si Persona_1
impegnano, pertanto, a mantenere una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse della IN. Si impegnano altresì nelle emergenze, a contattarsi immediatamente. In particolare, la OR nella sua qualità di genitore collocatario della IN, si impegna a Parte_1
condividere con il GN tutte le informazioni inerenti la LI durante la sua crescita. Entrambi Pt_2
i genitori si supporteranno nel sostenere la relazione della LI con l'altro genitore. Entrambi si impegnano a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la LI. I genitori condivideranno le principali decisioni relativamente all'istruzione, all'educazione e, in generale, a tutte le esigenze di vita di . Ciascun genitore prenderà Persona_1
decisioni relative alla cura quotidiana della LI quando si trova presso di lui. Ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della IN e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della LI e dovrà sottoscrivere qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e con gli operatori sociosanitari che si occupano della LI. Entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il ragazzo. Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
ALBA (CN) il 15/05/1986, celebrato in ALBA in data 01/09/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 23, Parte II, Serie C, Anno 2012, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 10/06/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Asti
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Pasquale Perfetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 1451/2025
avente per oggetto: separazione personale
congiuntamente proposta da:
nata il [...] ad [...] Parte_1
e nato il [...] ad [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BRIGNOLO ALBERTO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, dovendosi pertanto considerare fallito il prescritto tentativo di conciliazione nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La LI IN viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza stabile, anche anagrafica, presso la madre;
2) La casa coniugale sita in Alba (Cn), Strada Vedetta n. 32, di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
, con i beni mobili ivi presenti, viene assegnata alla stessa che vi abiterà con la LI Parte_1
IN; il sig. si è già trasferito in altra abitazione sita in Albaretto della Torre (Cn), Via Tre Pt_2
Cunei n. 4 e si impegna a trasferire la residenza presso la nuova abitazione entro 15 giorni dall'omologa della separazione;
3) Il padre GN potrà vedere e tenere con sé la LI secondo le Parte_2 Persona_1
seguenti modalità e tempistiche concordate fra i genitori: - Due weekend al mese alternati con quelli spettanti alla madre il sabato e/o la domenica dalle ore 10.00 sino alle ore 20.30, compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e con pernottamento presso la madre;
- Durante la settimana il padre potrà vedere la LI tendenzialmente il martedì e il giovedì pomeriggio Persona_1 dall'uscita da scuola e sino alle ore 20.00 ed il venerdì pomeriggio dalle ore 17,30 sino alle ore 20,30
o comunque almeno due pomeriggi la settimana, con modalità e tempistiche da concordare di volta in volta con la madre in base alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della LI;
- Due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive nel periodo compreso fra il mese di giugno e quello di settembre di ogni anno. Tali periodi dovranno essere previamente comunicati e concordati con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
- Una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie comprendenti ad anni alterni il Natale e l'anno successivo il Capodanno, fermo restando che Per_1
potrà trascorrere la vigilia di Natale (24 dicembre) con il genitore a cui non compete la
[...]
settimana comprendete il giorno di Natale;
- Due giorni durante le festività pasquali in modo tale che trascorra il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascuno dei genitori ad Persona_1
anni alterni;
Ogni ulteriore occasione di incontro tra la LI ed i genitori, al di fuori dei periodi sovra individuati, potrà essere concordata tra le parti a fronte dell'espresso desiderio della IN o di particolari opportunità di condivisione di esperienze che siano tali da accrescere e cementare i rapporti tra i genitori e la prole. Le parti potranno concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime di frequentazione, come sovra regolamentato, in relazione a diversi impegni scolastici e non della IN, ovvero dei genitori stessi.
4) Il sig. contribuirà al mantenimento della LI IN , sino a che Parte_2 Persona_1
la stessa non sarà divenuta economicamente indipendente, versando alla madre la somma di € 600,00
(€ seicento/00) mensili, mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese. Il contributo al mantenimento della LI, come sopra determinato, verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'Istat.
5) L'assegno unico familiare sarà interamente percepito dalla madre OR;
Parte_1
6) Il sig. IR contribuirà inoltre nella misura del 60% al pagamento delle spese Pt_2
straordinarie o extra assegno per la LI. Per la determinazione e corresponsione di tali spese le parti dichiarano di voler far riferimento al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 7 luglio 2017 dal
Presidente del Tribunale di Asti ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti da intendersi espressamente richiamato e facente parte integrante del presente ricorso.
7) I coniugi provvederanno a dividere le somme giacenti sui c/c postali e/o bancari cointestati, in misura pari al 50% ciascuno.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non vantare alcuna pretesa di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altro e rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento.
9) I coniugi si concedono i necessari consensi ed assensi per il rilascio/rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per la LI IN;
Il piano genitoriale per il IN, Persona_1
concordato tra i genitori che si produce, è stato elaborato sul presupposto che entrambi i genitori dovranno mantenere una comunicazione funzionale con la LI . Gli stessi si Persona_1
impegnano, pertanto, a mantenere una comunicazione regolare tra di loro e ad essere collaborativi nell'interesse della IN. Si impegnano altresì nelle emergenze, a contattarsi immediatamente. In particolare, la OR nella sua qualità di genitore collocatario della IN, si impegna a Parte_1
condividere con il GN tutte le informazioni inerenti la LI durante la sua crescita. Entrambi Pt_2
i genitori si supporteranno nel sostenere la relazione della LI con l'altro genitore. Entrambi si impegnano a non squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e la LI. I genitori condivideranno le principali decisioni relativamente all'istruzione, all'educazione e, in generale, a tutte le esigenze di vita di . Ciascun genitore prenderà Persona_1
decisioni relative alla cura quotidiana della LI quando si trova presso di lui. Ogni genitore potrà prendere decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della IN e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore dovrà avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza della LI e dovrà sottoscrivere qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore dovrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore avrà la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e con gli operatori sociosanitari che si occupano della LI. Entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il ragazzo. Ogni genitore dovrà assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la separazione personale e consensuale dei coniugi è regolata dagli articoli 150 e 158 del codice civile che la ammettono facendone decorrere gli effetti dall'omologazione da parte del giudice;
b) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che i coniugi possano presentare la domanda congiunta di separazione consensuale in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la separazione personale del matrimonio contratto da:
, nata ad [...] il [...] e da , nato ad Parte_1 Parte_2
ALBA (CN) il 15/05/1986, celebrato in ALBA in data 01/09/2012, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 23, Parte II, Serie C, Anno 2012, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 10/06/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.